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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6221/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034884871000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012, ed articolava una serie di motivi, tra cui l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Resistente_1 1 spa in liquidazione si costituiva per contestare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Anche AdER si costituiva per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 D. L.vo 546/92, nonché la sua infondatezza.
Con ordinanza del 5.12.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
In data 11.1.2026 il ricorrente depositava una memoria difensiva.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto esposto, questa Corte di giustizia tributaria di primo grado ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.21 D. L.vo 546/92 a tenore del quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Nella specie AdER ha dedotto che la cartella impugnata è stata notificata al ricorrente il 13 marzo
2025 e non il 21.7.2025 per come esposto in ricorso. A fronte della specifica contestazione sollevata dal concessionario era preciso onere del ricorrente provare la data di effettiva notifica della cartella esattoriale in quanto ciò assume rilievo ai fini della verifica della tempestività del ricorso (v. Cass.
24518/24 secondo cui “Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato”). Il ricorrente, però, si è sottratto al detto onere probatorio limitandosi a produrre la copia di una busta totalmente in bianco e riportante un timbro datario con la data “21.7.2025”. E' evidente che il detto documento del tutto anonimo ed in alcun modo ricollegabile alla cartella di pagamento oggetto di ricorso nulla prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato. Nella specie, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso di provarne la tempestività rispetto alla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti liquidate, per ciascuno, in euro 500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di AdER. Così deciso in Messina il 13.2.2026
IL PRESIDENTE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6221/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034884871000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012, ed articolava una serie di motivi, tra cui l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Resistente_1 1 spa in liquidazione si costituiva per contestare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Anche AdER si costituiva per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 D. L.vo 546/92, nonché la sua infondatezza.
Con ordinanza del 5.12.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
In data 11.1.2026 il ricorrente depositava una memoria difensiva.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto esposto, questa Corte di giustizia tributaria di primo grado ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.21 D. L.vo 546/92 a tenore del quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Nella specie AdER ha dedotto che la cartella impugnata è stata notificata al ricorrente il 13 marzo
2025 e non il 21.7.2025 per come esposto in ricorso. A fronte della specifica contestazione sollevata dal concessionario era preciso onere del ricorrente provare la data di effettiva notifica della cartella esattoriale in quanto ciò assume rilievo ai fini della verifica della tempestività del ricorso (v. Cass.
24518/24 secondo cui “Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato”). Il ricorrente, però, si è sottratto al detto onere probatorio limitandosi a produrre la copia di una busta totalmente in bianco e riportante un timbro datario con la data “21.7.2025”. E' evidente che il detto documento del tutto anonimo ed in alcun modo ricollegabile alla cartella di pagamento oggetto di ricorso nulla prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato. Nella specie, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso di provarne la tempestività rispetto alla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti liquidate, per ciascuno, in euro 500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di AdER. Così deciso in Messina il 13.2.2026
IL PRESIDENTE