Articolo 29 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 28Articolo 30
Versione
31 ottobre 1942
Art. 29. Conformita' delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale.

Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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