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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R701552 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls impugnava dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma l'avviso di accertamento n. TK503R701552/2023 per l'anno 2017 al fine del recupero dell'IVA relativa a fatture riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Si costituiva in giudizio, l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e condannava la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Con tempestivo appello la società ricorrente impugnava la predetta sentenza, per i motivi così come meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Ufficio chidendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del presente appello proprosta da parte appellata è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Si deve rilevare, infatti, che l'appello di cui è causa è stato tardivamente notificato. In particolare la parte appellante notificava all'Ufficio in data 13.09.2024 un atto di impugnazione al quale non seguiva tempestivamente il relativo deposito. Orbene, la notifica dell'appello, equiparabile alla notifica della sentenza, determina il decorso del termine breve di 60 giorni e, conseguentemente, la tardività dell'appello proposto in quanto è stato notificato in data 07.12.2024 e, dunque, oltre il prefato termine di 60 giorni dalla notifica del primo atto di appello (13.09.2024 – 12.11.2024) (Cfr: Cass. 9782/2015; 21864/2017; 12084/2016).
L'esame di ogni altra questione è prelcusa dal precedente e suespsoto rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.000.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R701552 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls impugnava dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma l'avviso di accertamento n. TK503R701552/2023 per l'anno 2017 al fine del recupero dell'IVA relativa a fatture riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Si costituiva in giudizio, l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e condannava la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Con tempestivo appello la società ricorrente impugnava la predetta sentenza, per i motivi così come meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Ufficio chidendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del presente appello proprosta da parte appellata è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Si deve rilevare, infatti, che l'appello di cui è causa è stato tardivamente notificato. In particolare la parte appellante notificava all'Ufficio in data 13.09.2024 un atto di impugnazione al quale non seguiva tempestivamente il relativo deposito. Orbene, la notifica dell'appello, equiparabile alla notifica della sentenza, determina il decorso del termine breve di 60 giorni e, conseguentemente, la tardività dell'appello proposto in quanto è stato notificato in data 07.12.2024 e, dunque, oltre il prefato termine di 60 giorni dalla notifica del primo atto di appello (13.09.2024 – 12.11.2024) (Cfr: Cass. 9782/2015; 21864/2017; 12084/2016).
L'esame di ogni altra questione è prelcusa dal precedente e suespsoto rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.000.