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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 244/2026
Il Relatore Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
MARIO NISPI LANDI Il Segretario
EL EI
Il Presidente
ES AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ES, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5392 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3482/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento della Tasi dovuta nel 2016 per una unità immobiliare ubicata in Roma, Indirizzo_2.
Tale immobile era originariamente accatastato nella categoria A/2 classe 4.
Tale classamento derivava dall'esito di un contenzioso avviato nei confronti di un avviso di classamento, emesso nel 2013, che aveva confermato la classificazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a seguito di revisione massiva delle categorie catastali (sentenza n. 8743/2018 della CTP di Roma, non appellata).
L'avviso impugnato, fa viceversa riferimento alla categoria A/1, classe 3, attribuita con una asserita successiva rettifica del classamento, mai comunicata alla ricorrente.
2. Con sentenza n. 8662, depositata il 23 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che l'ulteriore avviso di classamento, concernente l'attribuzione della categoria A/1 classe 3, non risulta mai comunicato, e che il Comune di Roma, nelle proprie difese, aveva confuso tale avviso con quello già oggetto di impugnazione.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello Roma Capitale, contestando il difetto di motivazione della pronuncia.
Il Comune osserva che la rendita utilizzata per il calcolo della Tasi dovuta nel 2016 è stata desunta dalla documentazione catastale, che provvede nuovamente a depositare, dalla quale risulta inequivocabilmente l'iscrizione dell'immobile alla categoria A/1, classe 3.
La ricorrente era a conoscenza di tutti i provvedimenti di variazione, che ha tempestivamente impugnato.
Si tratta, quindi, di errori compiuti dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, alla quale avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
4. Con controdeduzioni la contribuente appellata osserva che la variazione castale con la quale l'immobile in questione era stato classificato in categoria A/1 era stato da lei impugnato presso la CGT di
Roma, in quanto mai notificato. La stessa Agenzia delle Entrate-Territorio, costituita in giudizio, aveva ammesso nelle proprie controdeduzioni che tale provvedimento, ancorchè annotato nei registri catastali, non era mai stato comunicato alla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Roma va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. Roma Capitale ha emesso il provvedimento impugnato sulla base delle risultanze catastali, che tutt'ora evidenziano la classificazione dell'immobile in questione nella categoria A/1 classe 3.
2. Risulta dagli atti di giudizio che tale classificazione era stata impugnata dalla signora Resistente_1 presso la CGT di Roma.
Su conforme richiesta dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale Roma Territorio- il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 8045 del 2024. Osservava la Commissione che oggetto dell'impugnazione non era un “atto attributivo di rendita catastale efficace ai fini impositivi, bensì dei dati provvisori di classamento, che pure figuravano nella visura catastale per effetto di iniziativa dell'Ufficio di variazione della categoria e della classe, senza però che la procedura di rettifica, da effettuare ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/2004, fosse stata portata a compimento, e senza che un atto finale di attribuzione si fosse formato e fosse stato notificato”.
3. Emerge inequivocabilmente dagli atti sopra riportati che la classificazione catastale risultante dalla visura prodotta dal Comune, come espressamente riportato nella citata sentenza, non può avere alcuna efficacia a fini impositivi, per mancata conclusione del relativo procedimento, trattandosi di annotazione provvisoria, effettuata contestualmente all'avvio di un procedimento mai concluso.
4. Considerato lo svolgimento del processo, e la non imputabilità al Comune di Roma dell'erronea indicazione catastale, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Il Relatore Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
MARIO NISPI LANDI Il Segretario
EL EI
Il Presidente
ES AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ES, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5392 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3482/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento della Tasi dovuta nel 2016 per una unità immobiliare ubicata in Roma, Indirizzo_2.
Tale immobile era originariamente accatastato nella categoria A/2 classe 4.
Tale classamento derivava dall'esito di un contenzioso avviato nei confronti di un avviso di classamento, emesso nel 2013, che aveva confermato la classificazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a seguito di revisione massiva delle categorie catastali (sentenza n. 8743/2018 della CTP di Roma, non appellata).
L'avviso impugnato, fa viceversa riferimento alla categoria A/1, classe 3, attribuita con una asserita successiva rettifica del classamento, mai comunicata alla ricorrente.
2. Con sentenza n. 8662, depositata il 23 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che l'ulteriore avviso di classamento, concernente l'attribuzione della categoria A/1 classe 3, non risulta mai comunicato, e che il Comune di Roma, nelle proprie difese, aveva confuso tale avviso con quello già oggetto di impugnazione.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello Roma Capitale, contestando il difetto di motivazione della pronuncia.
Il Comune osserva che la rendita utilizzata per il calcolo della Tasi dovuta nel 2016 è stata desunta dalla documentazione catastale, che provvede nuovamente a depositare, dalla quale risulta inequivocabilmente l'iscrizione dell'immobile alla categoria A/1, classe 3.
La ricorrente era a conoscenza di tutti i provvedimenti di variazione, che ha tempestivamente impugnato.
Si tratta, quindi, di errori compiuti dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, alla quale avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
4. Con controdeduzioni la contribuente appellata osserva che la variazione castale con la quale l'immobile in questione era stato classificato in categoria A/1 era stato da lei impugnato presso la CGT di
Roma, in quanto mai notificato. La stessa Agenzia delle Entrate-Territorio, costituita in giudizio, aveva ammesso nelle proprie controdeduzioni che tale provvedimento, ancorchè annotato nei registri catastali, non era mai stato comunicato alla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Roma va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. Roma Capitale ha emesso il provvedimento impugnato sulla base delle risultanze catastali, che tutt'ora evidenziano la classificazione dell'immobile in questione nella categoria A/1 classe 3.
2. Risulta dagli atti di giudizio che tale classificazione era stata impugnata dalla signora Resistente_1 presso la CGT di Roma.
Su conforme richiesta dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale Roma Territorio- il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 8045 del 2024. Osservava la Commissione che oggetto dell'impugnazione non era un “atto attributivo di rendita catastale efficace ai fini impositivi, bensì dei dati provvisori di classamento, che pure figuravano nella visura catastale per effetto di iniziativa dell'Ufficio di variazione della categoria e della classe, senza però che la procedura di rettifica, da effettuare ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/2004, fosse stata portata a compimento, e senza che un atto finale di attribuzione si fosse formato e fosse stato notificato”.
3. Emerge inequivocabilmente dagli atti sopra riportati che la classificazione catastale risultante dalla visura prodotta dal Comune, come espressamente riportato nella citata sentenza, non può avere alcuna efficacia a fini impositivi, per mancata conclusione del relativo procedimento, trattandosi di annotazione provvisoria, effettuata contestualmente all'avvio di un procedimento mai concluso.
4. Considerato lo svolgimento del processo, e la non imputabilità al Comune di Roma dell'erronea indicazione catastale, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo