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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa con ricorso congiunto in data 4.12.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.6.1982 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Villanova Sull'Arda (PC) in Via Repubblica n. 92, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, in Cogliate, via IV Novembre n. 36, ove manterrà la residenza
3) Il OR , in ragione della distanza tra la propria residenza e quella del figlio, Parte_2 potrà vedere e tenere con sé per due fine settimana al mese, dal sabato o solo la domenica, Per_1 quando si recherà presso l'abitazione materna per recuperare il figlio e con lui trascorrerà la giornata, avendo cura di riaccompagnarlo poi presso la casa della GN i genitori si Pt_1
pagina 1 di 3 accorderanno in relazione agli orari di recupero ed accompagnamento del figlio, come sta già avvenendo;
4) Durante le vacanze scolastiche infrannuali le parti attueranno le medesime modalità di visita di cui al precedente punto 3), fatto salvo prevendere che trascorrerà, ad anni alterni, con la madre o Per_1 con il padre, il giorno del Santo Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
medesima suddivisione per il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Egualmente per il periodo pasquale, in cui Per_1 trascorrerà la Pasqua con la madre o con il padre, e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
5) In occasione del periodo estivo, il OR potrà trascorrere con il figlio due Pt_2 Per_1 settimane di vacanza anche non consecutive;
i periodi di vacanza prescelti dai coniugi verranno comunicati tempestivamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, indicando altresì luogo di villeggiatura e recapito della struttura ove avverrà il soggiorno;
6) La madre ed il padre si impegnano a garantire all'altro genitore un contatto giornaliero con
, mediante chiamata e/o videochiamata, al numero di cellulare in uso al minore, restando inteso Per_1 che, secondo l'esigenza ed il desiderio di , il minore potrà anche sentire liberamente la mamma Per_1
o il papà quando sarà con l'una o con l'altro;
7) Il OR provvederà a versare in favore della GN mediante bonifico bancario, Pt_2 Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00/mese a titolo di concorso al mantenimento di
, minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale somma Per_1 Per_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla celebrazione dell'udienza presidenziale della separazione. Il OR si impegna a versare il medesimo Pt_2 importo concordato anche in caso di raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di
, importo che, quindi, sarà interamente imputato al mantenimento di;
Per_2 Per_1
8) Il OR contribuirà, altresì, per la quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per entrambi i figli così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Monza del 08.05.2018;
9) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero, quindi nella misura del 100%, dalla GN;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
11) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro insorta in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
12) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio per il minore;
Per_1
13) Spese e compensi professionali per il presente procedimento interamente compensati tra le parti.
Tutto ciò premesso, la GN e il OR ut supra Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, quanto alla richiesta di separazione personale chiedono all'Ill.mo Giudice adito che, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, da svolgersi con la forma cartolare, come da richiesta sopra formulata, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi alle condizioni sopra estese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Cogliate (MB) il 10.7.2010 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 20.1.2025 per l'udienza del 22.1.2025 in trattazione scritta. pagina 2 di 3 Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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