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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/12/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
16/05/2025 sub nr. 49/2025 R.G. da:
, nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale a Controparte_1
Rovereto (TN) Località Mira Di Marco 5, in persona del legale rappresentante p.t.
P.Iva: - rappresentata e difesa dagli avv. Marco Controparte_2 P.IVA_1
TO e CO TO del Foro di Rovereto giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato in data 23.12.2024 in quanto discriminatorio o comunque ritorsivo ed irrogato per ragioni di disabilità e per l'esercizio di un diritto (assenze per malattia e l'essersi rivolta al Sindacato per ottenere la tutela dei propri diritti);
1 Conseguentemente, condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 3
d.lgs. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità di importo pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione con parametro mensile pari ad 1642,62 euro in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
In via di subordine accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile nonché ingiustificato il licenziamento irrogato in data 23.12.2024 perché privo di giusta causa, essendo manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento;
Conseguentemente, essendo direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari ad pari a € 1642,62) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa.
In via di ulteriore subordine dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari
36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
2 fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a € 1642,62) o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 30 giorni di retribuzione ex art. 33
del CCNL applicato (00) e calcolata ex art. 2121 cc pari ad € 1642,62 euro
In via di ulteriore subordine qualora controparte dimostrasse la dimensione aziendale sotto i 15 dipendenti,
dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari ad pari a € 1642,62 euro)
o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 30 giorni di retribuzione ex art. 33 del CCNL applicato (00) e calcolata ex art. 2121 cc pari ad € 1642,62
euro oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge pari ad euro 11.327,00 oltre accessori” .
Convenuta: “In via preliminare e principale di merito
Accertare e dichiarare rato e valido il licenziamento intimato da in CP_1
persona del legale rappresentante nei confronti della sig.ra con Parte_1
dichiarazione di recesso per giusta causa dd. 23.12.2024 conforme e conseguenziale alla contestazione degli addebiti dd. 19.12.2024, sussistendo i presupposti di giusta causa in esso esposti e motivati riguardo alle condotte lesive assunte dalla lavoratrice, per le ragioni, deduzioni e allegazioni di narrativa che precede e della precedente sanzione dd. 04.12.2025
In via ulteriore principale di merito
3 Ogni diversa e contraria deduzione, istanza e domanda respinta, accertare e dichiarare infondata, per insussistenza dei presupposti di Legge, l'impugnazione del menzionato licenziamento per come proposta ad ogni separato titolo, e quindi l'insussistenza di qualsiasi asserita discriminatorietà e/o ritorsività del recesso datoriale non essendo stato assolto l'onere della prova sul punto da parte ricorrente e sussistendo pienamente fatti e presupposti generatori del recesso e quindi proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alle condotte assunte dal lavoratore, confermando il licenziamento rato, valido e legittimo per come intimato.
In via subordinata di merito Ferme le eccezioni e conclusioni di rigetto di ogni altrui domanda, come da capi delle conclusioni che precedono, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande subordinate della ricorrente,
accertata la dimensione occupazionale del datore di lavoro quale associazione con meno di quindici dipendenti, statuire la sola debenza dell'indennità minima e comunque nei limiti di Legge. In ogni caso nel merito Respingere comunque le domande proposte dalla ricorrente in via principale;
in subordine ed in ulteriore subordine con ricorso dd. 16.05.2025 poiché inammissibili ed infondate.
In ogni caso Rifuse le spese del giudizio come da D.M. 147/2022; cause di lavoro;
valore indeterminato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 - premesso di aver lavorato quale Parte_1
operatrice di canile alle dipendenze di dall'1/11/2021 con contratto CP_1
a tempo indeterminato in ambito della categoria protetta in ottemperanza della legge n. 68/1999, di aver ricevuto svariate contestazioni e sanzioni disciplinari e
4 di essere stata licenziata con lettera dd. 23/12/2024 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata associazione per sentire accertare la discriminatorietà
e/o la ritorsività o, ad ogni modo, l'illegittimità del licenziamento, e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle relative indennità.
A sostegno della sua domanda principale evidenziava come il licenziamento fosse affetto da discriminatorietà, come reso palese dall'essere stato comminato dopo una sua lunga assenza per malattia ed immediatamente dopo la sua decisione di rivolgersi ad un sindacato per vedere tutelati i suoi diritti;
in subordine sosteneva come il licenziamento fosse comunque privo di giusta causa in ragione della palese inconsistenza delle ragioni poste a base dello stesso (violazione dell'obbligo di non rilasciare commenti su gruppi social, manifestando l'adesione positiva a un post che aveva contenuti diffamatori nei confronti dell' ; CP_1
avere intrattenuto rapporti con persone che ledono l'immagine della convenuta ed averle invitate al di fuori del canile in orario di pausa pranzo con l'intento di creare malumori e tensioni) non avendo ella mai manifestato alcuna adesione nelle reazioni al post di Facebook ed essendosi ella limitata ad incontrare degli ex colleghi durante la pausa pranzo senza aizzare i cani o effettuare riprese video.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti fornita ex adverso, sottolineando, in particolare, come il licenziamento della lungi dall'essere determinato da motivi discriminatori, Pt_1
fosse dipeso da comportamenti gravemente negligenti della stessa iniziati ancor prima del grave episodio verificatosi fuori dal canile in data 17/12/2024; a tale ultimo proposito ribadiva come la ricorrente avesse manifestato apprezzamento
5 ad un post diffamatorio nei confronti del canile, modificato in una reazione di
“stupore” solo successivamente, avesse aizzato e fotografato i cani ed avesse inizialmente negato la presenza di uno degli ex dipendenti notoriamente inviso ad essa convenuta.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti svariati testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
****
PRETESA DISCRIMINATORIETÀ DEL LICENZIAMENTO
Parte ricorrente afferma che il licenziamento sarebbe discriminatorio in quanto dettato dalla sua lunga assenza per malattia, dalla decisione di essersi rivolta al sindacato per far valere i suoi diritti e di avere intrattenuto rapporti con un soggetto ( inviso al datore di lavoro. Persona_1
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 741 del 2024; n. 6838 del 2023; n. 26399 del
2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019, ecc.),
dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra
6 le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole,
sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n.
741/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova che la sanzione disciplinare espulsiva sia stata determinata esclusivamente dalle invocate ragioni,
con la conseguenza che va esclusa la natura ritorsiva della stessa.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
La domanda subordinata volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento merita, invece, accoglimento.
Il licenziamento per asserita giusta causa è stato intimato per avere la ricorrente violato gli obblighi di riservatezza, diligenza e fedeltà attraverso le seguenti condotte:
• avere intrattenuto rapporti con persone che ledono l'immagine dell' e di averle invitate al di fuori del canile durante l'orario CP_1
di pausa pranzo con l'intento di creare malumori e tensione;
7 • aver violato il divieto di rilasciare commenti sul gruppo Facebook “Se te sei di Rovereto” e di avere, il 29.12.2024, manifestato un'adesione positiva ad un post che aveva contenuti diffamatori nei confronti della . CP_1
La corposa istruttoria testimoniale ha permesso di accertare che la ricorrente,
durante la pausa pranzo del 17.12.2024, si è incontrata nel parcheggio del canile con gli ex dipendente di (che sapeva essere ostile al CP_1 Persona_1
titolare , che lo aveva querelato per diffamazione pochi giorni Controparte_2
prima) e;
la presenza delle tre persone nelle immeditate vicinanze Tes_1
del canile ed in orario di chiusura dello stesso ha determinato notevole agitazione negli animali, rendendo necessario l'intervento dell'operatore Tes_2
.
[...]
Particolarmente significativa appare in proposito la deposizione di quest'ultimo in risposta al cap. 22 della memoria difensiva: “ricordo che quel giorno stavo
pranzando assieme ad tutto ad un tratto i cani ebbero ad agitarsi;
io Parte_2
mi alzai e mi diressi verso la finestra e vidi un uomo con un oggetto in mano;
al
momento non riconobbi l'oggetto e, quindi, mi preoccupai molto;
mentre
continuavo a guardare invitai il soggetto ad allontanarsi dal cancello;
visto che
questi non si allontanava nonostante le mie intimazioni provenienti dalla finestra
del locale ove mi trovavo, vidi la macchina della ricorrente;
la chiamai,
immaginando che fosse nelle vicinanze a mangiare;
la ragione della chiamata va
individuata nel fattoi che volevo farmi aiutare ad allontanare il soggetto;
Pt_1
mi rispose al telefono dicendomi che era nel parcheggio;
le chiesi informazioni
circa il soggetto che era nei pressi della struttura;
faccio presente che nel
frattempo avevo capito che l'oggetto che aveva in mano era un telefono e che con
8 lo stesso stava verosimilmente filmando la struttura ed i cani;
come detto, chiesi
informazioni circa il soggetto ed ella mi rispose che non sapeva chi fosse;
le
chiesi anche se poteva allontanarlo ed ella mi rispose affermativamente,
chiudendo nel contempo la conversazione;
nel frattempo si affacciò , Pt_2
dicendomi che il soggetto di cui fino adesso ho parlato era e che dietro Per_1
a lui, intenta a parlare con la (ricorrente), c'era . Tes_1
Provvidi, quindi, a richiamare , chiedendole perché mi avesse detto di non Pt_1
conoscere i soggetti che erano fuori, quando in realtà li conosceva;
ella mi
rispose che era lì per vedere Neve, un cane che era all'interno del cortile;
Tes_1
io le chiesi perché mai fosse venuta fuori orario e non avesse comunque chiamato
in canile;
non replicò alle mie domande;
si chiuse quindi la telefonata;
io Pt_1
chiamai il titolare e lo avvertii di quanto era successo;
egli mi disse di CP_2
restare tranquillo e di lasciarli perdere;
io provvidi quindi a fare entrare i cani
nei box;
dopo un po' i tre di fuori si allontanarono;
corrisponde al vero che, una
volta fatti entrare i cani nei box, io ebbi ad avvicinarmi al cancello e a parlare se
non ricordo male con quello che avevo appreso essere e che non avevo Per_1
mai visto fino a quel momento;
corrisponde al vero che gli dissi di allontanarsi,
dal momento che dava fastidio ai cani.
La cosa per me finì lì; di questo neppure parlai con al suo rientro al Pt_1
lavoro, verso le 15 se non ricordo male;
sempre se non ricordo male, quel Pt_1
giorno ebbe un problema con i suoi cani a casa e, per questo, ritardò un po' nel
rientro pomeridiano”.
La circostanza che la ricorrente avesse inizialmente negato di conoscere l'uomo presente nel parcheggio dimostra all'evidenza come ella fosse consapevole
9 dell'inopportunità di tale incontro e come siano del tutto inconsistenti i tentativi di giustificare la presenza dello stesso e della citata al solo fine di conoscere Tes_1
le condizioni di salute del cane “Neve”.
L'istruttoria non ha, tuttavia, permesso di accertare in termini incontrovertibili che i due ex dipendenti abbiano fotografato i cani e, soprattutto, che lo abbiano fatto per documentare il (del tutto) presunto stato di degrado degli animali e/o del canile.
L'altro episodio oggetto di contestazione riguarda l'avere inserito un “like” di approvazione in relazione a due foto apparse sul post Facebook “Se te sei de
Rovereto” che mettevano in cattiva luce la gestione del canile e, in particolare, il
(si veda doc. 23 bis della convenuta). CP_2
Tanto il primo quanto il secondo episodio oggetto di contestazione sono indice di una condotta non limpida della lavoratrice nei confronti del suo datore di lavoro,
ma non appaiono tali da giustificare l'applicazione nei suoi confronti della più
grave delle sanzioni disciplinari quale a tutti gli effetti è il licenziamento per giusta causa.
In considerazione della sproporzione della sanzione rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dalla lavoratrice, va dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento.
Vertendosi pacificamente nell'ambito della cd. tutela obbligatoria in ragione dell'impiego di un numero di dipendenti ben inferiore a 16, all'illegittimità del licenziamento consegue l'obbligo per la convenuta di riassumere la ricorrente ovvero di corrisponderle un'indennità che, in considerazione della durata del rapporto, si stima equo fissare in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale
10 di fatto e, quindi, in € 6.570,48 (tenuto conto di una retribuzione mensile pari ad €
1.642,62 quale affermata dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta).
Avendo la ricorrente rifiutato in sede di prima udienza una vantaggiosa proposta transattiva (“importo equivalente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione,
comprensivo di spese legali” o, in alternativa, reintegra “nel posto di lavoro con decorrenza immediata ed a spese compensate”) sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
udito il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumerla ovvero a corrisponderle un'indennità di € 6.570,48 (corrispondente a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
2. respinge nel resto;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Rovereto il 18 dicembre 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
16/05/2025 sub nr. 49/2025 R.G. da:
, nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale a Controparte_1
Rovereto (TN) Località Mira Di Marco 5, in persona del legale rappresentante p.t.
P.Iva: - rappresentata e difesa dagli avv. Marco Controparte_2 P.IVA_1
TO e CO TO del Foro di Rovereto giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato in data 23.12.2024 in quanto discriminatorio o comunque ritorsivo ed irrogato per ragioni di disabilità e per l'esercizio di un diritto (assenze per malattia e l'essersi rivolta al Sindacato per ottenere la tutela dei propri diritti);
1 Conseguentemente, condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 3
d.lgs. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità di importo pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione con parametro mensile pari ad 1642,62 euro in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
In via di subordine accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile nonché ingiustificato il licenziamento irrogato in data 23.12.2024 perché privo di giusta causa, essendo manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento;
Conseguentemente, essendo direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari ad pari a € 1642,62) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa.
In via di ulteriore subordine dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari
36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
2 fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari a € 1642,62) o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 30 giorni di retribuzione ex art. 33
del CCNL applicato (00) e calcolata ex art. 2121 cc pari ad € 1642,62 euro
In via di ulteriore subordine qualora controparte dimostrasse la dimensione aziendale sotto i 15 dipendenti,
dichiarare e condannare la resistente al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base di una busta paga lorda pari ad pari a € 1642,62 euro)
o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 30 giorni di retribuzione ex art. 33 del CCNL applicato (00) e calcolata ex art. 2121 cc pari ad € 1642,62
euro oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge pari ad euro 11.327,00 oltre accessori” .
Convenuta: “In via preliminare e principale di merito
Accertare e dichiarare rato e valido il licenziamento intimato da in CP_1
persona del legale rappresentante nei confronti della sig.ra con Parte_1
dichiarazione di recesso per giusta causa dd. 23.12.2024 conforme e conseguenziale alla contestazione degli addebiti dd. 19.12.2024, sussistendo i presupposti di giusta causa in esso esposti e motivati riguardo alle condotte lesive assunte dalla lavoratrice, per le ragioni, deduzioni e allegazioni di narrativa che precede e della precedente sanzione dd. 04.12.2025
In via ulteriore principale di merito
3 Ogni diversa e contraria deduzione, istanza e domanda respinta, accertare e dichiarare infondata, per insussistenza dei presupposti di Legge, l'impugnazione del menzionato licenziamento per come proposta ad ogni separato titolo, e quindi l'insussistenza di qualsiasi asserita discriminatorietà e/o ritorsività del recesso datoriale non essendo stato assolto l'onere della prova sul punto da parte ricorrente e sussistendo pienamente fatti e presupposti generatori del recesso e quindi proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alle condotte assunte dal lavoratore, confermando il licenziamento rato, valido e legittimo per come intimato.
In via subordinata di merito Ferme le eccezioni e conclusioni di rigetto di ogni altrui domanda, come da capi delle conclusioni che precedono, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande subordinate della ricorrente,
accertata la dimensione occupazionale del datore di lavoro quale associazione con meno di quindici dipendenti, statuire la sola debenza dell'indennità minima e comunque nei limiti di Legge. In ogni caso nel merito Respingere comunque le domande proposte dalla ricorrente in via principale;
in subordine ed in ulteriore subordine con ricorso dd. 16.05.2025 poiché inammissibili ed infondate.
In ogni caso Rifuse le spese del giudizio come da D.M. 147/2022; cause di lavoro;
valore indeterminato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 - premesso di aver lavorato quale Parte_1
operatrice di canile alle dipendenze di dall'1/11/2021 con contratto CP_1
a tempo indeterminato in ambito della categoria protetta in ottemperanza della legge n. 68/1999, di aver ricevuto svariate contestazioni e sanzioni disciplinari e
4 di essere stata licenziata con lettera dd. 23/12/2024 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata associazione per sentire accertare la discriminatorietà
e/o la ritorsività o, ad ogni modo, l'illegittimità del licenziamento, e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle relative indennità.
A sostegno della sua domanda principale evidenziava come il licenziamento fosse affetto da discriminatorietà, come reso palese dall'essere stato comminato dopo una sua lunga assenza per malattia ed immediatamente dopo la sua decisione di rivolgersi ad un sindacato per vedere tutelati i suoi diritti;
in subordine sosteneva come il licenziamento fosse comunque privo di giusta causa in ragione della palese inconsistenza delle ragioni poste a base dello stesso (violazione dell'obbligo di non rilasciare commenti su gruppi social, manifestando l'adesione positiva a un post che aveva contenuti diffamatori nei confronti dell' ; CP_1
avere intrattenuto rapporti con persone che ledono l'immagine della convenuta ed averle invitate al di fuori del canile in orario di pausa pranzo con l'intento di creare malumori e tensioni) non avendo ella mai manifestato alcuna adesione nelle reazioni al post di Facebook ed essendosi ella limitata ad incontrare degli ex colleghi durante la pausa pranzo senza aizzare i cani o effettuare riprese video.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti fornita ex adverso, sottolineando, in particolare, come il licenziamento della lungi dall'essere determinato da motivi discriminatori, Pt_1
fosse dipeso da comportamenti gravemente negligenti della stessa iniziati ancor prima del grave episodio verificatosi fuori dal canile in data 17/12/2024; a tale ultimo proposito ribadiva come la ricorrente avesse manifestato apprezzamento
5 ad un post diffamatorio nei confronti del canile, modificato in una reazione di
“stupore” solo successivamente, avesse aizzato e fotografato i cani ed avesse inizialmente negato la presenza di uno degli ex dipendenti notoriamente inviso ad essa convenuta.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti svariati testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
****
PRETESA DISCRIMINATORIETÀ DEL LICENZIAMENTO
Parte ricorrente afferma che il licenziamento sarebbe discriminatorio in quanto dettato dalla sua lunga assenza per malattia, dalla decisione di essersi rivolta al sindacato per far valere i suoi diritti e di avere intrattenuto rapporti con un soggetto ( inviso al datore di lavoro. Persona_1
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 741 del 2024; n. 6838 del 2023; n. 26399 del
2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019, ecc.),
dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra
6 le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole,
sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n.
741/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova che la sanzione disciplinare espulsiva sia stata determinata esclusivamente dalle invocate ragioni,
con la conseguenza che va esclusa la natura ritorsiva della stessa.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
La domanda subordinata volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento merita, invece, accoglimento.
Il licenziamento per asserita giusta causa è stato intimato per avere la ricorrente violato gli obblighi di riservatezza, diligenza e fedeltà attraverso le seguenti condotte:
• avere intrattenuto rapporti con persone che ledono l'immagine dell' e di averle invitate al di fuori del canile durante l'orario CP_1
di pausa pranzo con l'intento di creare malumori e tensione;
7 • aver violato il divieto di rilasciare commenti sul gruppo Facebook “Se te sei di Rovereto” e di avere, il 29.12.2024, manifestato un'adesione positiva ad un post che aveva contenuti diffamatori nei confronti della . CP_1
La corposa istruttoria testimoniale ha permesso di accertare che la ricorrente,
durante la pausa pranzo del 17.12.2024, si è incontrata nel parcheggio del canile con gli ex dipendente di (che sapeva essere ostile al CP_1 Persona_1
titolare , che lo aveva querelato per diffamazione pochi giorni Controparte_2
prima) e;
la presenza delle tre persone nelle immeditate vicinanze Tes_1
del canile ed in orario di chiusura dello stesso ha determinato notevole agitazione negli animali, rendendo necessario l'intervento dell'operatore Tes_2
.
[...]
Particolarmente significativa appare in proposito la deposizione di quest'ultimo in risposta al cap. 22 della memoria difensiva: “ricordo che quel giorno stavo
pranzando assieme ad tutto ad un tratto i cani ebbero ad agitarsi;
io Parte_2
mi alzai e mi diressi verso la finestra e vidi un uomo con un oggetto in mano;
al
momento non riconobbi l'oggetto e, quindi, mi preoccupai molto;
mentre
continuavo a guardare invitai il soggetto ad allontanarsi dal cancello;
visto che
questi non si allontanava nonostante le mie intimazioni provenienti dalla finestra
del locale ove mi trovavo, vidi la macchina della ricorrente;
la chiamai,
immaginando che fosse nelle vicinanze a mangiare;
la ragione della chiamata va
individuata nel fattoi che volevo farmi aiutare ad allontanare il soggetto;
Pt_1
mi rispose al telefono dicendomi che era nel parcheggio;
le chiesi informazioni
circa il soggetto che era nei pressi della struttura;
faccio presente che nel
frattempo avevo capito che l'oggetto che aveva in mano era un telefono e che con
8 lo stesso stava verosimilmente filmando la struttura ed i cani;
come detto, chiesi
informazioni circa il soggetto ed ella mi rispose che non sapeva chi fosse;
le
chiesi anche se poteva allontanarlo ed ella mi rispose affermativamente,
chiudendo nel contempo la conversazione;
nel frattempo si affacciò , Pt_2
dicendomi che il soggetto di cui fino adesso ho parlato era e che dietro Per_1
a lui, intenta a parlare con la (ricorrente), c'era . Tes_1
Provvidi, quindi, a richiamare , chiedendole perché mi avesse detto di non Pt_1
conoscere i soggetti che erano fuori, quando in realtà li conosceva;
ella mi
rispose che era lì per vedere Neve, un cane che era all'interno del cortile;
Tes_1
io le chiesi perché mai fosse venuta fuori orario e non avesse comunque chiamato
in canile;
non replicò alle mie domande;
si chiuse quindi la telefonata;
io Pt_1
chiamai il titolare e lo avvertii di quanto era successo;
egli mi disse di CP_2
restare tranquillo e di lasciarli perdere;
io provvidi quindi a fare entrare i cani
nei box;
dopo un po' i tre di fuori si allontanarono;
corrisponde al vero che, una
volta fatti entrare i cani nei box, io ebbi ad avvicinarmi al cancello e a parlare se
non ricordo male con quello che avevo appreso essere e che non avevo Per_1
mai visto fino a quel momento;
corrisponde al vero che gli dissi di allontanarsi,
dal momento che dava fastidio ai cani.
La cosa per me finì lì; di questo neppure parlai con al suo rientro al Pt_1
lavoro, verso le 15 se non ricordo male;
sempre se non ricordo male, quel Pt_1
giorno ebbe un problema con i suoi cani a casa e, per questo, ritardò un po' nel
rientro pomeridiano”.
La circostanza che la ricorrente avesse inizialmente negato di conoscere l'uomo presente nel parcheggio dimostra all'evidenza come ella fosse consapevole
9 dell'inopportunità di tale incontro e come siano del tutto inconsistenti i tentativi di giustificare la presenza dello stesso e della citata al solo fine di conoscere Tes_1
le condizioni di salute del cane “Neve”.
L'istruttoria non ha, tuttavia, permesso di accertare in termini incontrovertibili che i due ex dipendenti abbiano fotografato i cani e, soprattutto, che lo abbiano fatto per documentare il (del tutto) presunto stato di degrado degli animali e/o del canile.
L'altro episodio oggetto di contestazione riguarda l'avere inserito un “like” di approvazione in relazione a due foto apparse sul post Facebook “Se te sei de
Rovereto” che mettevano in cattiva luce la gestione del canile e, in particolare, il
(si veda doc. 23 bis della convenuta). CP_2
Tanto il primo quanto il secondo episodio oggetto di contestazione sono indice di una condotta non limpida della lavoratrice nei confronti del suo datore di lavoro,
ma non appaiono tali da giustificare l'applicazione nei suoi confronti della più
grave delle sanzioni disciplinari quale a tutti gli effetti è il licenziamento per giusta causa.
In considerazione della sproporzione della sanzione rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dalla lavoratrice, va dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento.
Vertendosi pacificamente nell'ambito della cd. tutela obbligatoria in ragione dell'impiego di un numero di dipendenti ben inferiore a 16, all'illegittimità del licenziamento consegue l'obbligo per la convenuta di riassumere la ricorrente ovvero di corrisponderle un'indennità che, in considerazione della durata del rapporto, si stima equo fissare in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale
10 di fatto e, quindi, in € 6.570,48 (tenuto conto di una retribuzione mensile pari ad €
1.642,62 quale affermata dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta).
Avendo la ricorrente rifiutato in sede di prima udienza una vantaggiosa proposta transattiva (“importo equivalente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione,
comprensivo di spese legali” o, in alternativa, reintegra “nel posto di lavoro con decorrenza immediata ed a spese compensate”) sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
udito il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumerla ovvero a corrisponderle un'indennità di € 6.570,48 (corrispondente a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
2. respinge nel resto;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Rovereto il 18 dicembre 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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