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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1040/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1040/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.05.2025, congiuntamente da:
, codice fiscale nata in [...]_1 C.F._1
(Regno Unito) il 28 settembre 1962,
e
, codice fiscale , nato a [...] C.F._2
Salerno (SA) il 20 settembre 1958, entrambi residenti in [...], Pistoia, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Pretelli (codice fiscale - C.F._3 indirizzo P.E.C. ed Email_1 elettivamente domiciliati in Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n.
36;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 29 agosto 1987 in Pompei (NA), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 21.11.1990 a Pistoia), Persona_1 Per_2
(il 22.01.1992 a Pistoia), (il
[...] Persona_3
28.06.1996 a Pistoia) e (il 12.10.2005 a Persona_4
Pistoia).
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa di un progressivo deterioramento dei loro rapporti personali, la convivenza diveniva del tutto intollerabile ed impossibile al punto di decidere di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa di abitazione, in comproprietà tra i coniugi, ubicata in via
Calvana e Bollacchione, 36, Pistoia, con i mobili che l'arredano, rimarrà assegnata alla moglie, alla quale ne viene trasferita la proprietà come da pattuizione che segue;
il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Per_4 autosufficiente, vivrà stabilmente con la madre nella casa familiare di cui al punto precedente ed il Sig. verserà un Parte_2 contributo di mantenimento di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie per il figlio così come individuate nel Per_4
Protocollo del Tribunale di Pistoia del 1°.10.2018, cui si rimanda integralmente, faranno carico al Sig. . Parte_2
3)
4) il Sig. verserà alla moglie un contributo mensile di euro Parte_2
300,00 per il suo mantenimento, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
2 I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Trasferimento immobiliare.
Con il presente atto, allo specifico fine di regolare l'assetto economico ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi e di risolvere la crisi coniugale, le parti convengono e pattuiscono quanto segue: il Sig. , nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...]
Bollacchione, 36, Pistoia, cede e trasferisce alla Sig.ra Pt_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...]
residente in [...], C.F._1
Pistoia, la quale accetta ed acquista, i diritti di piena ed esclusiva proprietà per la quota di ½ sui beni seguenti: appartamento ad uso abitazione dislocantesi su tre piani fuori terra collegati tra loro da una scala interna, con annessa corte di circa mq 565 a comune con i cespiti descritti sotto le lettere b), c) e d) di cui all'atto di divisione del 14 luglio 1992, registrato a Pistoia il 30 luglio 1992 al 970/V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 31 luglio 1992 al numero del Registro particolare 3908, cui si rimanda integralmente.
Detta unità si compone:
- al piano terreno (primo fuori terra), da un ampio vano, oltre cucina e ripostiglio;
- al piano primo (secondo fuori terra), da tre vani, oltre bagno ed ingresso;
- al piano secondo (terzo fuori terra), da una terrazza.
Confini.
Il bene confina con le proprietà e Per_5 Persona_6 Per_7
, parti a comune, salvo se altri.
[...]
Identificazione catastale dei beni.
Il cespite è rappresentato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Pistoia al foglio 245, mappale 594, subalterno 2, via
Calvana e Bollacchione, 36, piano T-1categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 120 mq, rendita
352,48, con diritto al bene comune non censibile rappresentato dalle corte comune distinta dal mappale 594 subalterno 1 del foglio
3 245. Il tutto come da planimetria depositata al Catasto del Comune di Pistoia in data 31/12/1991, pratica n. 45564.
Provenienza.
I pieni diritti di proprietà sul cespite sopra descritto sono pervenuti ai Sig.ri e , coniugati in regime Parte_2 Parte_1 patrimoniale della comunione dei beni, in virtù:
- del contratto di compravendita a ministero del Notaio
[...] di Pistoia in data 16 ottobre 1991, repertorio Persona_8 numero 39.824/13.198, registrato a Pistoia il 31 ottobre 1991 al numero 2076/V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 15 novembre 1991 al numero 5047 del Registro particolare, con il quale i coniugi hanno Parte_2 acquistato dal Sig. i diritti di piena proprietà Parte_3 fabbricato per la quota di 292/1000;
- del successivo contratto di divisione del 14 luglio 1992, a ministero del Notaio , registrato a Pistoia il 30 Persona_9 luglio 1992 al 970/V e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pistoia in data 31 luglio 1992 ai numeri
3908 Reg. Part. e 5606 Reg. Gen., con il quale è stata disposta in favore degli odierni ricorrenti l'assegnazione del bene sopra descritto.
Garanzie.
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla cessionaria Pt_1
e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e
[...] passive, pertinenze e con i diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di provenienza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si danno reciprocamente atto che la corte a comune con le altre unità immobiliari, distinta dal mappale 594, subalterno 1, del foglio 254 è gravata da servitù di passo e transito con ogni mezzo per l'accesso ai fondi limitrofi, rappresentati al Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Pistoia al foglio 245 – mappali 114 – 117 –
370 – 371 e 484.
I beni sono liberi da iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli.
Il Sig. rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_2
4 Dichiarazione ex art. 29, co. 1 bis l. 52/ 1985.
Le parti dichiarano che:
- i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria depositate nel Catasto del Comune di Pistoia in data 31/12/1991, pratica n. 45564, in atti dal 23/3/2001 (n. 42250B 1/1991);
- che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile sopra indicato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano altresì la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
Dichiarazioni urbanistiche.
La parte cedente sotto la propria responsabilità dichiara:
− che la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1°/9/1967;
− che in data 2/3/1995 è stata presentata l'istanza n. 1799/25/0
P.G. 13925;
− che in data 15/6/2012 è stata presentata al Comune di Pistoia la pratica ex art. 16 del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 300/2001) per rettifica errori materiali P.G. 41493, P.E. 18/CEM/2012;
− che successivamente l'immobile non è stato oggetto d'interventi edilizi o di mutamenti di destinazione urbanistica che avrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione o altro.
Abitabilità ed attestazione di prestazione energetica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il bene non è provvisto dell'attestazione di abitabilità/agibilità.
L'immobile è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica redatto in data 25/7/2025 dal tecnico , inviato alla Persona_10
Regione Toscana tramite il portale SIERT in pari data, id.
000302637.
La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di eventuale comunicazione della cessione all'autorità locale di Pubblica
Sicurezza.
Il possesso giuridico del bene decorrerà dalla data della sentenza.
Corrispettivo del trasferimento immobiliare.
5 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che il trasferimento dei diritti di piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, avviene senza alcun corrispettivo, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ha una funzione solutoria di adempimento dell'obbligo di mantenimento e costituisce una soluzione concordata di tipo
“conciliativo-compensativo” più ampia e comprensiva di tutti i rapporti aventi riflessi di natura patrimoniale maturati nel corso del matrimonio e, pertanto, chiedono di registrare l'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
Ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005, le parti dichiarano che il valore della quota di ½ dell'unità abitativa è di euro 20.355,72.
Le parti dichiarano altresì:
− di essere consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.;
- di obbligarsi, espressamente, a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari, e ad effettuare la relativa voltura catastale, con espresso esonero della Cancelleria da ogni possibile conseguente onere, anche fiscale, conseguente e relativo, nonché di impegnarsi a comunicare a quest'ultima l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti;
- di essere consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla
6 regolarità impiantistica, e, più in generale, in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo;
- che il trasferimento immobiliare è avvenuto senza l'intervento di un mediatore”.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...] e
[...]
, nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 29 agosto 1987 in Pompei (NA), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
7 Comune di Pompei (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
321, P. 2, S. A, anno 1987).
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1040/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.05.2025, congiuntamente da:
, codice fiscale nata in [...]_1 C.F._1
(Regno Unito) il 28 settembre 1962,
e
, codice fiscale , nato a [...] C.F._2
Salerno (SA) il 20 settembre 1958, entrambi residenti in [...], Pistoia, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Pretelli (codice fiscale - C.F._3 indirizzo P.E.C. ed Email_1 elettivamente domiciliati in Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n.
36;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 29 agosto 1987 in Pompei (NA), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 21.11.1990 a Pistoia), Persona_1 Per_2
(il 22.01.1992 a Pistoia), (il
[...] Persona_3
28.06.1996 a Pistoia) e (il 12.10.2005 a Persona_4
Pistoia).
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa di un progressivo deterioramento dei loro rapporti personali, la convivenza diveniva del tutto intollerabile ed impossibile al punto di decidere di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa di abitazione, in comproprietà tra i coniugi, ubicata in via
Calvana e Bollacchione, 36, Pistoia, con i mobili che l'arredano, rimarrà assegnata alla moglie, alla quale ne viene trasferita la proprietà come da pattuizione che segue;
il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Per_4 autosufficiente, vivrà stabilmente con la madre nella casa familiare di cui al punto precedente ed il Sig. verserà un Parte_2 contributo di mantenimento di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie per il figlio così come individuate nel Per_4
Protocollo del Tribunale di Pistoia del 1°.10.2018, cui si rimanda integralmente, faranno carico al Sig. . Parte_2
3)
4) il Sig. verserà alla moglie un contributo mensile di euro Parte_2
300,00 per il suo mantenimento, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
2 I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Trasferimento immobiliare.
Con il presente atto, allo specifico fine di regolare l'assetto economico ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi e di risolvere la crisi coniugale, le parti convengono e pattuiscono quanto segue: il Sig. , nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...]
Bollacchione, 36, Pistoia, cede e trasferisce alla Sig.ra Pt_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...]
residente in [...], C.F._1
Pistoia, la quale accetta ed acquista, i diritti di piena ed esclusiva proprietà per la quota di ½ sui beni seguenti: appartamento ad uso abitazione dislocantesi su tre piani fuori terra collegati tra loro da una scala interna, con annessa corte di circa mq 565 a comune con i cespiti descritti sotto le lettere b), c) e d) di cui all'atto di divisione del 14 luglio 1992, registrato a Pistoia il 30 luglio 1992 al 970/V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 31 luglio 1992 al numero del Registro particolare 3908, cui si rimanda integralmente.
Detta unità si compone:
- al piano terreno (primo fuori terra), da un ampio vano, oltre cucina e ripostiglio;
- al piano primo (secondo fuori terra), da tre vani, oltre bagno ed ingresso;
- al piano secondo (terzo fuori terra), da una terrazza.
Confini.
Il bene confina con le proprietà e Per_5 Persona_6 Per_7
, parti a comune, salvo se altri.
[...]
Identificazione catastale dei beni.
Il cespite è rappresentato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Pistoia al foglio 245, mappale 594, subalterno 2, via
Calvana e Bollacchione, 36, piano T-1categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 120 mq, rendita
352,48, con diritto al bene comune non censibile rappresentato dalle corte comune distinta dal mappale 594 subalterno 1 del foglio
3 245. Il tutto come da planimetria depositata al Catasto del Comune di Pistoia in data 31/12/1991, pratica n. 45564.
Provenienza.
I pieni diritti di proprietà sul cespite sopra descritto sono pervenuti ai Sig.ri e , coniugati in regime Parte_2 Parte_1 patrimoniale della comunione dei beni, in virtù:
- del contratto di compravendita a ministero del Notaio
[...] di Pistoia in data 16 ottobre 1991, repertorio Persona_8 numero 39.824/13.198, registrato a Pistoia il 31 ottobre 1991 al numero 2076/V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 15 novembre 1991 al numero 5047 del Registro particolare, con il quale i coniugi hanno Parte_2 acquistato dal Sig. i diritti di piena proprietà Parte_3 fabbricato per la quota di 292/1000;
- del successivo contratto di divisione del 14 luglio 1992, a ministero del Notaio , registrato a Pistoia il 30 Persona_9 luglio 1992 al 970/V e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pistoia in data 31 luglio 1992 ai numeri
3908 Reg. Part. e 5606 Reg. Gen., con il quale è stata disposta in favore degli odierni ricorrenti l'assegnazione del bene sopra descritto.
Garanzie.
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla cessionaria Pt_1
e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e
[...] passive, pertinenze e con i diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di provenienza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si danno reciprocamente atto che la corte a comune con le altre unità immobiliari, distinta dal mappale 594, subalterno 1, del foglio 254 è gravata da servitù di passo e transito con ogni mezzo per l'accesso ai fondi limitrofi, rappresentati al Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Pistoia al foglio 245 – mappali 114 – 117 –
370 – 371 e 484.
I beni sono liberi da iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli.
Il Sig. rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_2
4 Dichiarazione ex art. 29, co. 1 bis l. 52/ 1985.
Le parti dichiarano che:
- i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria depositate nel Catasto del Comune di Pistoia in data 31/12/1991, pratica n. 45564, in atti dal 23/3/2001 (n. 42250B 1/1991);
- che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile sopra indicato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano altresì la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
Dichiarazioni urbanistiche.
La parte cedente sotto la propria responsabilità dichiara:
− che la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1°/9/1967;
− che in data 2/3/1995 è stata presentata l'istanza n. 1799/25/0
P.G. 13925;
− che in data 15/6/2012 è stata presentata al Comune di Pistoia la pratica ex art. 16 del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 300/2001) per rettifica errori materiali P.G. 41493, P.E. 18/CEM/2012;
− che successivamente l'immobile non è stato oggetto d'interventi edilizi o di mutamenti di destinazione urbanistica che avrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione o altro.
Abitabilità ed attestazione di prestazione energetica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il bene non è provvisto dell'attestazione di abitabilità/agibilità.
L'immobile è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica redatto in data 25/7/2025 dal tecnico , inviato alla Persona_10
Regione Toscana tramite il portale SIERT in pari data, id.
000302637.
La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di eventuale comunicazione della cessione all'autorità locale di Pubblica
Sicurezza.
Il possesso giuridico del bene decorrerà dalla data della sentenza.
Corrispettivo del trasferimento immobiliare.
5 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che il trasferimento dei diritti di piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, avviene senza alcun corrispettivo, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ha una funzione solutoria di adempimento dell'obbligo di mantenimento e costituisce una soluzione concordata di tipo
“conciliativo-compensativo” più ampia e comprensiva di tutti i rapporti aventi riflessi di natura patrimoniale maturati nel corso del matrimonio e, pertanto, chiedono di registrare l'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
Ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005, le parti dichiarano che il valore della quota di ½ dell'unità abitativa è di euro 20.355,72.
Le parti dichiarano altresì:
− di essere consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.;
- di obbligarsi, espressamente, a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari, e ad effettuare la relativa voltura catastale, con espresso esonero della Cancelleria da ogni possibile conseguente onere, anche fiscale, conseguente e relativo, nonché di impegnarsi a comunicare a quest'ultima l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti;
- di essere consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla
6 regolarità impiantistica, e, più in generale, in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo;
- che il trasferimento immobiliare è avvenuto senza l'intervento di un mediatore”.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...] e
[...]
, nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 29 agosto 1987 in Pompei (NA), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
7 Comune di Pompei (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
321, P. 2, S. A, anno 1987).
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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