Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza delle cartelle sottostanti

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento siano state tempestivamente effettuate, evitando la decadenza delle pretese. Sono stati inoltre emessi atti interruttivi della prescrizione. L'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria è inammissibile perché l'atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, mentre le contestazioni sulla prescrizione delle cartelle dovevano essere sollevate con l'impugnazione delle cartelle stesse, entro 60 giorni dalla notifica.

  • Rigettato
    Violazione art. 53 Costituzione

    La Corte ha ritenuto inconferente la presunta violazione dell'art. 53 Costituzione, in quanto tale principio regola la legittimità dell'imposizione tributaria sul piano sostanziale e non concerne le modalità di riscossione dei tributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova
    Numero : 63
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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