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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Padova - Via Longhin 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07776202400002178000 17194
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 TASI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720200006948015000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720230002300200400 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, laddove il contribuente eccepiva la prescrizione e/o decadenza delle cartelle contenute nella comunicazione impugnata, ed afferenti IMU e Tasi per le annualità 2013/2014; ed EF
2016/2017;( nonché ulteriori cartelle esattoriali, alcuni avvisi di addebito e avvisi di accertamento ); oltre a ritenere violato l'art. 53 LL Costituzione per quanto attiene la capacità contributiva dei cittadini, nel caso specifico rilevando la sproporzionalità tra le tasse statali da pagare ed il reddito percepito, stante le difficoltà economiche e di natura personale.
L'Agente LL OS ( DE ), con proprie controdeduzioni, replica evidenziando preliminarmente come il debito sotteso all' atto impugnato non risulti contestato, mentre eccepisce il parziale difetto di giurisdizione per i debiti di natura previdenziale.
Eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti la presunta prescrizione delle cartelle, in quanto tempestivamente notificate, oltre a rammentare gli ulteriori atti interruttivi nel frattempo intervenuti.
Infine risulterebbe inconferente il richiamo all'art. 53 LL Costituzione.
Conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed il parziale difetto di giurisdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene inammissibile il ricorso.
Come si evince dalla documentazione prodotta da DE, ed allegata agli atti, risulta come le notifiche afferenti le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito, e gli avvisi di accertamento, siano stati tempestivamente notificati, evitando la decadenza delle pretese sia del Comune che dell'Erario, evidenziando altresì come siano stati emessi ulteriori atti interruttivi LL prescrizione del credito sotteso a tali atti. Si rileva infatti come per la cartella afferente IMU/TASI, anno 2013 e 2014, notificata il
19.10.2021, risulta essere stata preceduta, in data 28/12/2018, degli avvisi di accertamento. Per quanto attiene all'EF relativa alle annualità 2016 e 2017, si evidenzia come per tali annualità le relative cartelle esattoriali risultino notificate in temini, oltre a rammentare come le stesse ricadano nella disciplina emergenziale introdotta e prorogata con i Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
significando infine come siano state altresi' oggetto di atti interruttivi.
Pertanto non si può che rilevare l'inammissibilità del presente ricorso, a mente del combinato disposto di cui all'art. 21 del DLGS 546/92, in quanto gli atti prodromici andavano impugnati entro 60 gg dalla loro notificazione;
e dell'art. 19, terzo comma, del medesimo DLGS 546/92, in quanto atto impugnabile solo per vizi propri, poiché non si rinvengono contestazioni per vizi propri nell'atto impugnato.
Si ritiene utile richiamare la Cassazione, che con la sentenza 8198/2022, con riferimento proprio al tema dell'estinzione del credito per decorso del tempo, ha rimarcato il seguente principio: “la contestazione concernente la supposta decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art 25 del DPR 600/73 avrebbe dovuto essere fatta con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto in forza dell'art 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri”, ed in ogni caso, come già rilevato, impugnazione degli atti di cui in premesse che andava effettuata sempre entro 60 giorni dalla data di notificazione dei medesimi, come previsto dall'art. 21 del DLGS 546/92.
Inconferente, infine, si appalesa la presunta violazione dell'art. 53 LL Costituzione, trattandosi “ di un principio che regola sul piano sostanziale la legittimità LL imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo LL riscossione dei tributi, che è del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto “ ( Corte Costituzionale, sentenza n. 63 /1982 ).
In conclusione il ricorso viene dichiarato inammissibile, a' sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21
e 19 del DLGS 546/92, con spese del giudizio a carico LL parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro1000,00 onnicomprensivi.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Padova - Via Longhin 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07776202400002178000 17194
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 TASI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077202000002263845000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720200006948015000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720230002300200400 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, laddove il contribuente eccepiva la prescrizione e/o decadenza delle cartelle contenute nella comunicazione impugnata, ed afferenti IMU e Tasi per le annualità 2013/2014; ed EF
2016/2017;( nonché ulteriori cartelle esattoriali, alcuni avvisi di addebito e avvisi di accertamento ); oltre a ritenere violato l'art. 53 LL Costituzione per quanto attiene la capacità contributiva dei cittadini, nel caso specifico rilevando la sproporzionalità tra le tasse statali da pagare ed il reddito percepito, stante le difficoltà economiche e di natura personale.
L'Agente LL OS ( DE ), con proprie controdeduzioni, replica evidenziando preliminarmente come il debito sotteso all' atto impugnato non risulti contestato, mentre eccepisce il parziale difetto di giurisdizione per i debiti di natura previdenziale.
Eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti la presunta prescrizione delle cartelle, in quanto tempestivamente notificate, oltre a rammentare gli ulteriori atti interruttivi nel frattempo intervenuti.
Infine risulterebbe inconferente il richiamo all'art. 53 LL Costituzione.
Conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed il parziale difetto di giurisdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene inammissibile il ricorso.
Come si evince dalla documentazione prodotta da DE, ed allegata agli atti, risulta come le notifiche afferenti le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito, e gli avvisi di accertamento, siano stati tempestivamente notificati, evitando la decadenza delle pretese sia del Comune che dell'Erario, evidenziando altresì come siano stati emessi ulteriori atti interruttivi LL prescrizione del credito sotteso a tali atti. Si rileva infatti come per la cartella afferente IMU/TASI, anno 2013 e 2014, notificata il
19.10.2021, risulta essere stata preceduta, in data 28/12/2018, degli avvisi di accertamento. Per quanto attiene all'EF relativa alle annualità 2016 e 2017, si evidenzia come per tali annualità le relative cartelle esattoriali risultino notificate in temini, oltre a rammentare come le stesse ricadano nella disciplina emergenziale introdotta e prorogata con i Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
significando infine come siano state altresi' oggetto di atti interruttivi.
Pertanto non si può che rilevare l'inammissibilità del presente ricorso, a mente del combinato disposto di cui all'art. 21 del DLGS 546/92, in quanto gli atti prodromici andavano impugnati entro 60 gg dalla loro notificazione;
e dell'art. 19, terzo comma, del medesimo DLGS 546/92, in quanto atto impugnabile solo per vizi propri, poiché non si rinvengono contestazioni per vizi propri nell'atto impugnato.
Si ritiene utile richiamare la Cassazione, che con la sentenza 8198/2022, con riferimento proprio al tema dell'estinzione del credito per decorso del tempo, ha rimarcato il seguente principio: “la contestazione concernente la supposta decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art 25 del DPR 600/73 avrebbe dovuto essere fatta con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto in forza dell'art 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri”, ed in ogni caso, come già rilevato, impugnazione degli atti di cui in premesse che andava effettuata sempre entro 60 giorni dalla data di notificazione dei medesimi, come previsto dall'art. 21 del DLGS 546/92.
Inconferente, infine, si appalesa la presunta violazione dell'art. 53 LL Costituzione, trattandosi “ di un principio che regola sul piano sostanziale la legittimità LL imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo LL riscossione dei tributi, che è del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto “ ( Corte Costituzionale, sentenza n. 63 /1982 ).
In conclusione il ricorso viene dichiarato inammissibile, a' sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21
e 19 del DLGS 546/92, con spese del giudizio a carico LL parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro1000,00 onnicomprensivi.