Articolo 3 della Legge 1 marzo 1975, n. 45
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 marzo 1975
>
Versione
22 dicembre 1977
Art. 3. (Indennita' di assistenza e di accompagnamento)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585 , e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:



((lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 284.000
lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 232.000
lettera A-bis n. 2, comma secondo e numero 3 . . . . " 176.500
lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . " 141.500
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95.000
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.000
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 65.000
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000
lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000
lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000))
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo, e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
((Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3))
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L' articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sostituito dall' articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente