Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 613
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inadempimento contrattuale per inadeguatezza della rete elettrica

    Il Tribunale ha accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, ritenendo che l'autorizzazione all'allaccio dell'impianto, con le caratteristiche note, implicasse l'obbligo di fornire un sistema idoneo al suo funzionamento. La rete inadeguata, che causa cadute di tensione e blocchi dell'impianto, è stata confermata dalla CTU. Le eccezioni della convenuta relative a procedure amministrative esterne sono state respinte, poiché dimostrano un'impossibilità di adempiere già al momento della stipula del contratto.

  • Accolto
    Risarcimento danno emergente e lucro cessante per malfunzionamento impianto

    Il Tribunale ha ritenuto che sia l'an che il quantum dei danni siano adeguatamente accertati dalla CTU fino a dicembre 2022, quantificati in € 4.520,62. Per il periodo successivo alla CTU e fino alla sentenza, il danno è stato liquidato equitativamente in € 2.200,00, considerando una media annua di € 1.110,00. Il danno futuro è stato riconosciuto in € 90,00 mensili fino all'adempimento, basato sulla probabilità di un danno patrimoniale derivante dal perdurare del malfunzionamento.

  • Inammissibile
    Richiesta di rimborso spese per acquisto e installazione impianto fotovoltaico

    La domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto non risulta che l'impianto sia andato distrutto a causa dell'inadempimento della convenuta. Si presume un intento speculativo.

  • Rigettato
    Richiesta di penale giornaliera per ritardo nell'adempimento

    La domanda è stata rigettata in quanto la misura sarebbe manifestamente iniqua. La convenuta ha già avviato l'iter per l'ammodernamento della rete e i tempi di completamento dipendono anche da enti terzi, esulando dall'autonomia decisionale della convenuta. Imporre una penale metterebbe a carico della convenuta le conseguenze di ritardi di terzi, pur mostrando essa l'intento di adempiere.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese legali e accessorie

    Il Tribunale ha disposto la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, riconoscendo la sua prevalente soccombenza. Tuttavia, data la formulazione di domande inammissibili e speculative, è stata disposta una parziale compensazione del 15%. Le spese sono state liquidate in € 4.250,00 per il presente giudizio, € 1.752,00 per la fase conciliativa, € 1.328,60 per il CTU, € 265,50 per esborsi del presente giudizio, € 145,00 per esborsi della fase conciliativa, € 364,00 per CTp e € 190,32 per spese di mediazione.

  • Accolto
    Domanda subordinata di risarcimento danni

    Questa domanda è stata accolta nei limiti della quantificazione del danno già accertato dalla CTU fino a dicembre 2022 (€ 4.520,62) e liquidato equitativamente per il periodo successivo (€ 2.200,00 e € 90,00 mensili).

  • Accolto
    Risarcimento danno futuro mensile

    Il Tribunale ha riconosciuto un danno futuro di € 90,00 mensili fino all'adempimento, ritenendo la somma richiesta dall'attore (180,00 €) non pienamente provata e basandosi su una valutazione equitativa.

  • Rigettato
    Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La domanda è stata rigettata poiché l'accoglimento della domanda attorea non è stato totale, requisito necessario per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.

  • Rigettato
    Richiesta di rigetto delle domande attoree

    Le domande attoree sono state in parte accolte, pertanto la richiesta di rigetto totale è stata respinta.

  • Rigettato
    Preliminare richiesta di revoca ordinanza

    La richiesta non è stata accolta nel dispositivo della sentenza.

  • Rigettato
    Istanza di prova per testi

    La richiesta di prova per testi non è stata accolta nel merito della decisione, in quanto il giudice ha ritenuto la documentazione e la CTU sufficienti per decidere.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di limitare il risarcimento

    Il risarcimento è stato concesso nei limiti accertati dalla CTU e liquidato equitativamente per il futuro, tenendo conto delle prove disponibili e dei criteri di legge.

  • Rigettato
    Eccezione pregiudiziale di improcedibilità per mancata mediazione

    La sentenza non menziona esplicitamente la gestione di questa eccezione, ma dato che il giudizio è proseguito e sono state decise le domande nel merito, si presume che l'eccezione sia stata respinta o che la mediazione sia stata esperita in fase conciliativa ex art. 696 bis c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 613
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 613
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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