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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._1
Monastero n. 67, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo William Mantegna e Laura Ballati;
-attore contro
(già denominata , con sede legale in Roma Via Controparte_1 Controparte_2
Ombrone n. 2 codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Mancuso;
-convenuta avente a OGGETTO
responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da verbale in atti, il cui contenuto di seguito si riporta:
“parte attrice precisa le conclusioni per come rassegnate in seno alla memoria ex art. 281 duodecies
(primo termine) c.p.c.; insiste nella posizione processuale assunta evidenziando che in sede
accertamento tecnico è stata cristallizzata la responsabilità della parte convenuta;
evidenzia altresì
che parte convenuta ha sostanzialmente confessato la propria responsabilità avendo chiaramente
affermato di aver avviato l'iter volto alla realizzazione della cabina per la bassa e media tensione
come anche si legge nel sito istituzionale (sul punto si riporta alla documentazione allegata in atti);
insiste altresì nelle istanze risarcitorie ivi compresa la penale di euro 30 al giorno ex art. 614 bis c.p.c.
sino alla realizzazione della cabina e sul punto cita Trib. Patti sent. n. 1428/2024 (reperibile nella
banca dati di merito); parte convenuta preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del
23.10.2024 e insiste nella richiesta di prova per testi già proposta in comparsa di costituzione e
reiterata nella memoria ex art. 281 duodecies (primo termine) c.p.c.; senza recesso precisa le
conclusioni insistendo nella comparsa di costituzione e risposta e reiterando l'istanza di prova per
testi; deduce l'inammissibilità di ogni nuova allegazione che comunque contesta.”
Di seguito, per una migliore intellegibilità, le conclusioni richiamate e formulate, per parte attrice, nella memoria ex art. 281 duodecies (primo termine) c.p.c. e, per parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta:
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto condannare la predetta società a
[...]
eseguire immediatamente le opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica nella zona
di competenza dell'abitazione del Sig. così come indicato dal CTU Parte_1 Persona_1
nella perizia emessa nel procedimento per ATP richiamato in questo giudizio;
2) sempre per
[...]
pagina 2 di 19 l'effetto, condannare la società resistente a corrispondere in favore del sig. la somma di € Parte_1
16.370,73, quantificata dal CT IN. , a titolo di risarcimento del danno per mancato ricavo di Per_2
scambio sul posto di energia e per l'acquisto di energia elettrica, danno e spesa legati alla mancata
presenza di una adeguata linea elettrica;
3) sempre per l'effetto, condannare la società resistente al
rimborso della somma pari a € 41.079,50, sostenuta dal Sig. per le spese di consulenza, Parte_1
acquisto, predisposizione, installazione e accessorie, tutte relative all'impianto fotovoltaico per cui è
causa; 4) in subordine, condannare la resistente a corrispondere in favore del sig. la somma Parte_1
di € 4.520,00 quantificata sino al mese di dicembre 2022 dal CTU in seno alla perizia del
procedimento per ATP a titolo di risarcimento dei danni subiti per mancato ricavo di scambio di
energia sul posto;
condannare inoltre la resistente al pagamento della ulteriore somma di € 717,55,
quale importo di danno maturato dalla data del 01.01.2023 alla data del 30.06.2023 (si veda tabella I
semestre 2023 a pagina 9 del ricorso ex art. 281 decies) per mancato ricavo di scambio sul posto oltre
alla spesa per acquisto di energia per l'ulteriore importo pari a € 8.226,74 come risultante dalle
bollette pagate da novembre 2018 ad aprile 2024; 5) ed ancora, in ogni caso, condannare la società
resistente al pagamento dell'ulteriore somma di € 180,00 mensili, cifra estimativa media calcolata
sulla base dei dati e dei criteri indicati dal CTU, o altra diversa somma mensile ritenuta congrua dal
Giudice, da versare a titolo di risarcimento per danno emergente e lucro cessante in favore del
ricorrente dalla data del 01.07.2023 fino all'avvenuto adempimento risolutivo da parte della società
resistente all'obbligo di fare richiesto al punto 1, ossia l'eliminazione della causa di malfunzionamento
dell'impianto mediante l'esecuzione degli interventi individuati dal CTU in perizia. 6) sempre per
l'effetto, condannare la Società , unico soggetto che può eseguire l'intervento risolutivo Controparte_1
indicato dal CTU, al pagamento di una penale di € 30,00 al giorno, o altra diversa somma da
determinarsi anche in via equitativa, da corrispondere in favore del sig. dalla data della Parte_1
pronuncia della sentenza fino all'avvenuto adempimento risolutivo da parte della resistente all'obbligo
pagina 3 di 19 di fare richiesto al punto 1; 7) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite
sia del presente giudizio che del procedimento n. 1093/21 R.G., relativo alla fase di ATP, oltre al
rimborso di tutte le spese vive sostenute dal sig. sia nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c Parte_1
(contributo unificato, marca da bollo, compensi CTU e compensi CT IN. ) che nel presente Per_2
giudizio (procedura di mediazione, marche e contributo unificato); condannare inoltre la
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I comma al risarcimento dei danni.” Controparte_3
Parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Enna adito, rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa;
-in via pregiudiziale ritenere e dichiarare la improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- senza recesso, nel merito,
rigettare tutte le domande avverse in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto
nonché non provate. -in via subordinata limitare il risarcimento richiesto alla sola parte
rigorosamente provata da parte ricorrente, rigettando per il resto. -Vittoria di spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
In data 6.4.2018 inviò a domanda di connessione per Parte_1 Controparte_1
l'installazione, presso la propria abitazione sita in Calascibetta, c.da San CH s.n.c., di un impianto fotovoltaico da 9,9 kW.
E- distribuzione, in riscontro alla richiesta, inviò al il preventivo per l'allacciamento Parte_1
dell'impianto alla rete per scambio sul posto.
Il preventivo venne accettato e l'impianto venne attivato in data 8.10.2018.
Il sottoscrisse altresì una convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto Parte_1
dell'energia Elettrica con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.- per ottenere il contributo in conto scambio, ossia per ottenere un valore economico per l'energia elettrica immessa in rete e non pagina 4 di 19 direttamente consumata.
Rappresenta il che, già nelle immediatezze della connessione dell'impianto alla rete, si Parte_1
riscontrarono gravi disconnessioni dell'impianto stesso.
Si trattava, a dire dell'attore, di continui blocchi degli inverter, i quali compromettevano la funzionalità
dell'impianto.
Secondo le deduzioni attoree, i blocchi in questione erano causati da fenomeni di c.d. overvoltage imputabili alla inadeguatezza della rete.
Da ciò, secondo parte attrice, discenderebbe l'inadempimento di , la quale, in buona Controparte_1
sostanza, non avrebbe posto in essere gli incombenti necessari per il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico, il cui allaccio alla rete aveva tuttavia autorizzato previo pagamento di quanto indicato in seno al preventivo.
Il ricorrente deduce, dunque, l'inadempimento contrattuale di e chiede che la predetta Controparte_1
società venga condannata a eseguire le opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica nella zona di competenza della propria abitazione, nonché a risarcirgli i danni patrimoniali subiti in conseguenza del malfunzionamento dell'impianto, indicandoli come segue: “danno per mancato ricavo
di scambio sul posto di energia” e danno “per l'acquisto di energia elettrica” (che non avrebbe dovuto acquistare in caso di funzionamento dell'impianto).
L'attore domanda altresì che i medesimi vengano considerati sino alla data di effettiva risoluzione delle problematiche della rete chiedendo quindi, anche i danni che si verificano nelle more del giudizio e,
oltre, quelli che si verificheranno sino all'adempimento della parte convenuta.
In ordine alla quantificazione di tali danni, l'attore critica -come meglio si vedrà- la consulenza tecnica acquisita agli atti e redatta nell'ambito del procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., di cui appresso di dirà, deducendo un ammontare decisamente maggiore dei danni. pagina 5 di 19 Il domanda altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la convenuta venga condannata al Parte_1
pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, a far data dal presente provvedimento e sino alla data di adempimento. Chiede, infine, che gli venga riconosciuto il diritto di ripetere le spese sostenute per il procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. di cui si dirà e che ha preceduto il presente giudizio.
Con il deposito della memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte attrice formula ulteriori domande.
Chiede, precisamente, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Aggiunge, ancora, alle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quelle relative al procedimento di mediazione e, oltre, l'istanza di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
contesta la pretesa attorea deducendo che al momento della stipulazione del Controparte_1
contratto venne effettuata una verifica di tensione con strumento certificato da ente esterno e dalla quale si evince il rispetto dei parametri normativi in ordine al funzionamento della rete elettrica.
Per altro verso, la convenuta dichiara, pur senza riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria, di aver già avviato l'iter per la posa di una nuova cabina in grado di eliminare i disservizi lamentati.
Deduce, ancora, la inattuabilità/inesigibilità della eventuale condanna all'esecuzione dell'opera di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica poiché trattasi di opera condizionata a un iter procedimentale indipendente dalla sola volontà di essa convenuta evidenziando, sul punto, la necessità
di attendere le autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti.
La società convenuta contesta altresì la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata nell'an e nel quantum. Asserisce, segnatamente, che la richiesta è fondata su parametri valutati privi di riscontri probatori precisi.
Del pari, con riferimento alle somme richieste per i danni successivi all'introduzione del giudizio, la convenuta contesta la risarcibilità del danno futuro, in quanto incerto. pagina 6 di 19 In ordine all' ulteriore richiesta di condanna giornaliera a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c. dalla data della sentenza fino all'avvenuto adempimento risolutivo ad opera della società, Controparte_4
che si tratterebbe di una sanzione ingiusta sia in quanto essa convenuta ha già avviato l'iter
[...]
volto all'ammodernamento della rete, sia in quanto i tempi di conclusione dell'iter in questione dipendono dagli enti chiamati a rilasciare le autorizzazioni necessarie.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anteriormente al presente giudizio l'attore ha instaurato un procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi -evidentemente- col fallimento del tentativo di conciliazione.
Nell'ambito di detto procedimento, è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio, acquisita nel presente giudizio.
Tale consulenza si occupa di verificare: il malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico installato da parte attrice;
le cause del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico;
rimedi volti a eliminare detto malfunzionamento;
i danni conseguenti al malfunzionamento per cui è causa.
Ebbene, nella relazione tecnica (in atti) il CTU conclude affermando: i) che sussiste il malfunzionamento dell'impianto lamentato dall'attore; ii) che tale malfunzionamento non dipende da un errato collegamento dell'impianto al punto di consegna (“la tipologia, la sezione e la lunghezza dei
cavi utilizzati dall'attore, per collegare l'impianto fotovoltaico alla rete del distributore, sono
adeguate e consentono di escludere che il malfunzionamento dell'impianto possa essere generato da
un errato collegamento al punto di consegna); iii) che, invece, il malfunzionamento deriva dalle caratteristiche della rete alla quale è connesso l'impianto in uso all'abitazione del (“appare Parte_1
chiaro che nella linea elettrica che alimenta l'utenza di parte attrice si verifica un'eccessiva caduta di
tensione al superamento di determinati valori di assorbimenti o di immissioni … la rete elettrica alla
quale è connesso l'impianto in uso all'abitazione di sita in Calascibetta alla c.da San Parte_1
pagina 7 di 19 CH s.n. non è idonea a supportare le condizioni di immissioni contrattualmente previste”); iv) che per la risoluzione del problema occorre “realizzare una nuova linea di alimentazione adeguatamente
dimensionata per supportare la potenza in immissione dell'impianto dell'attore ed alimentata da
idonea cabina MT/BT”. In ordine ai danni subiti dal alla data della consulenza, il c.t.u. così si Parte_1
esprime: “Per accertare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti dal ricorrente si è proceduto
innanzitutto a calcolare la mancata produzione in termini di chilowattora dalla data di attivazione
dell'impianto alla data dell'ultimo sopralluogo, ovvero dal 08/10/2018 al 21/12/2022. La mancata
produzione è data dalla differenza tra produzione stimata e produzione cumulata: Mancata produzione
= produzione stimata – produzione cumulata … La produzione stimata, che l'impianto avrebbe dovuto
produrre nelle normali condizioni di funzionamento, è stata calcolata attraverso l'applicativo web
PVGIS Online Tool (Photovoltaic Geographical Information System - Sistema di informazioni
geografiche per il fotovoltaico) disponibile al ...ec.europa.eu/pvg_tools/it/ … la producibilità stimata
annua, relativa all'impianto dell'attore della potenza di 9,9kW, è pari a circa 14.880kWh. … Nella
tabella precedente si è anche ricavata la produzione stimata dalla data di messa in esercizio alla data
dell'ultimo sopralluogo del 21/12/2022, essa si può approssimare a 61.660kWh. … La mancata
produzione, come precedentemente definita, differenza tra produzione stimata (61.660kWh) e
produzione cumulata effettiva (44.010kWh) di cui al precedente 6.4, è pari a: Mancata produzione
=17.650kWh Il calcolo del danno economico è stato effettuato tenendo conto: I. l'attore, non potendo
usufruire della totalità dell'energia prodotta per soddisfare i propri fabbisogni energetici, ha dovuto
fare ricorso al prelievo dalla rete elettrica. Si è constatato in fase di sopralluogo che la potenza
assorbita dalle utenze dell'immobile dell'attore supera con molta facilità gli 8kW quando vengono
accesi gli impianti di climatizzazione;
pertanto per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del
proprio immobile avrebbe dovuto necessariamente utilizzare la potenza erogata dall'impianto di
9,9kW a supporto della massima potenza contrattuale disponibile in prelievo di 6kW II. per il calcolo
pagina 8 di 19 del danno economico si può verosimilmente ritenere predominante l'autoconsumo di energia elettrica
(si stima 90% di autoconsumo) fornita dall'impianto fotovoltaico ed in maniera residuale l'immissione
in rete (si stima 10% di immissione in rete) III. il controvalore economico medio per chilowattora
dell'energia elettrica immessa in rete è stato determinato dai dettagli benestare di conguaglio,
rapportando il Controvalore economico dell'energia immessa in rete con l'Energia Immessa per gli
anni dal 2018 al 2021 e approssimato a 0,15€/kWh per il 2022. I dettagli dei benestare di conguaglio
sono stati richiesti a parte attrice via PEC in data 19/01/2023 alla presente si allegano estratti in PDF
(il formato dei file generati dal portale GSE hanno estensione .CSV) - Allegato 19 IV. il costo medio di
acquisto dell'energia è stato determinato dalla tabella di andamento del prezzo dell'energia elettrica
disponibile su sito AR … Fatte le superiori considerazioni si può quantificare, il calcolo in tabella,
che l'ammontare dei danni subiti dal ricorrente in dipendenza del malfunzionamento dell'impianto
causato dalla rete di alimentazione è pari a 4.520,00€ (euro quattromilacinquecentoventi/00)”.
Ciò detto in ordine agli esiti del procedimento conciliativo, entrando nel merito della causa deve subito rilevarsi che non è revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa e, in particolare, la sussistenza dell'obbligazione di in ordine alla somministrazione di Controparte_1
energia in modo adeguato al funzionamento dell'impianto del . Parte_1
Tale conclusione si ricava sia dalla documentazione in atti (richiesta di allaccio, preventivo e accettazione, nonché effettiva esecuzione delle prestazioni), sia dall'assenza di qualsivoglia specifica contestazione sul punto.
In altri termini, non è revocabile in dubbio che , consentendo senza riserve l'allaccio Controparte_1
dell'impianto del con le caratteristiche rese tempestivamente note, si è assunta Parte_1
l'obbligazione di mettere a disposizione del un sistema idoneo al funzionamento Parte_1
dell'impianto stesso, il cui allaccio, in caso di impossibilità della prestazione, non andava autorizzato, o pagina 9 di 19 comunque, non andava autorizzato senza riserve.
Più precisamente, il funzionamento corretto dell'impianto abbisogna che la linea elettrica sia dimensionata per supportare, senza che si verifichino significative cadute di tensione, la potenza massima in prelievo ed in immissione generata dall'impianto fotovoltaico.
Ebbene, come si è accennato sopra, l'accertamento tecnico eseguito nel contraddittorio delle parti giunge a segnalare che il malfunzionamento di cui l'attore si duole sussiste e che lo stesso va imputato all'inadeguatezza della linea elettrica che alimenta l'utenza di parte attrice. È in ragione dell'inadeguatezza della linea, a dire del c.t.u., che si verifica un'eccessiva caduta di tensione al superamento di determinati valori di assorbimenti o di immissioni e, così, il blocco degli inverter dell'impianto (segnala precisamente il c.t.u. che “l'origine del blocco dell'inverter è dovuto all'elevata
impedenza della linea. Questa, quando l'inverter eroga potenza oltre una determinata soglia, ovvero
immette corrente in rete, causa innalzamenti di tensione che provocano il blocco dell'inverter. Gli
inverter vanno in protezione per sovratensione - Errore stato 102 “Tensione AC fuori dal range di
lavoro consentito dalla norma” - e smettono di produrre”).
Ebbene, dalle conclusioni formulate dal c.t.u. in ordine alle cause del malfunzionamento dell'impianto non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi, né ha formulato alcuna osservazione Controparte_1
critica idonea a mettere in crisi gli accertamenti eseguiti.
Va da sé, allora, che , avendo assunto -con l'autorizzazione all'allaccio dell'impianto Controparte_1
previo pagamento di quanto preventivato- l'impegno verso il in ordine al funzionamento Parte_1
dell'impianto stesso, deve dirsi inadempiente nella misura in cui non ha predisposto, attraverso una rete adeguata, strumenti idonei a garantire il corretto funzionamento dell'impianto attoreo e,
conseguentemente, la realizzazione dell'interesse creditorio.
A nulla valgono le eccezioni formulate dalla convenuta in merito alla dipendenza dell'implementazione pagina 10 di 19 della rete necessaria a soddisfare le esigenze della controparte da adempimenti amministrativi estranei alla propria sfera di determinazione.
Ciò, anzi, dimostra unicamente che, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, si Controparte_1
trovava già nell'impossibilità di adempiere, di modo che essa si è colposamente messa nella posizione di non poter dare corretta attuazione agli impegni assunti.
Appare allora il caso di evidenziare, sul punto, che la società convenuta, a fronte di una rete non in grado di fronteggiare l'interesse del creditore, avrebbe dovuto esimersi dallo stipulare il contratto o, per lo meno, avrebbe dovuto rappresentare all'utente la possibilità di istallare un impianto di minore potenza.
Del tutto destituita di fondamento giuridico è poi la deduzione di secondo cui nessun Controparte_1
inadempimento si sarebbe verificato, in ragione delle risultanze della verifica di tensione effettuata nel
2019. A dire della convenuta, in particolare, i parametri della rete rispetterebbero le previsioni regolamentari di settore.
Senonché, nel caso in esame non è in gioco il rispetto o meno dei parametri di settore, sibbene il rispetto dell'impegno negoziale assunto verso il . Parte_1
Aggiungasi che lo stesso contegno della convenuta mostra la consapevolezza di essa in ordine ai propri obblighi e al proprio inadempimento, tant'è che essa stessa deduce di aver messo in atto l'iter volto a ottenere l'autorizzazione “per la costruzione ed esercizio di n. 1 elettrodotto MT interrato a 20KV e
posa di una nuova cabina box DG 2061 per potenziamento rete BT e miglioramento del servizio
elettrico da realizzare nelle contrade San CH – Buon Riposo nel territorio del Comune di
Calascibetta”.
pagina 11 di 19 Trattasi, si noti, proprio di una soluzione che appare in linea con quanto affermato da CTU in sede conciliativa.
Questa, infatti, da un lato afferma di non riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria e, in sede di conciliazione obbligatoria avvenuto in corso di causa, dichiara che “la soluzione tecnica di alimentazione dell'utenza dell'attore è ad oggi quella ottimale”; dall'altro inizia il predetto iter per la messa in posa di una nuova cabina, soluzione per i disservizi lamentati dall'utente e suggerita dal CTU.
Accertato l'inadempimento della parte convenuta, questa, in accoglimento dell'istanza attorea, va condannata all'adempimento mediante l'esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete pubblica nella zona di competenza dell'abitazione del come indicato nella perizia Parte_1
resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (“l'intervento da effettuare per la risoluzione del problema
de quo, è quello di realizzare una nuova linea di alimentazione adeguatamente dimensionata per
supportare la potenza in immissione dell'impianto dell'attore ed alimentata da idonea cabina MT/BT.”
Siffatto intervento è di esclusiva competenza del gestore dell'infrastruttura delle linee di pubblica
distribuzione, vale a dire l'odierna convenuta ). Controparte_1
Acclarato l'inadempimento, e la sua imputabilità alla convenuta, e venendo ora all'accertamento e alla quantificazione dei danni conseguiti all'inadempimento in questione, si rileva, anzitutto, in via generale, che a carico dell'attore incombe l'onere di fornirne la prova.
Il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento può comprendere, come noto, sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno ex art. 1223 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1226 c.c., inoltre, quando il danno -certo nell'an- non può essere provato nel suo preciso ammontare, questo “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
pagina 12 di 19 Nel caso in esame, l'attore installò un impianto fotovoltaico che gli avrebbe consentito sia di produrre energia da autoconsumare, evitando così di pagare energia prelevata dalla rete, sia di immettere energia nella rete realizzando così un guadagno.
Ebbene, sia l'an che il quantum dei danni in questione risultano adeguatamente accertati in sede di consulenza tecnica (sino alla data dell'ultimo sopralluogo del c.t.u., come si legge nella relazione),
senza che le critiche mosse da parte attrice appaino idonee a modificarne le conclusioni.
Si rinvia allora, anche per ragioni di economia processuale, ai passaggi della consulenza sopra trascritti in ordine ai danni subiti dal , trattandosi di una consulenza che sul punto appare chiara, logica Parte_1
e priva di contraddizioni. Detti danni sono quantificati nella misura di euro 4.520,00 sino alla fine del dicembre 2022.
Come accennato, le contestazioni mosse dal alla quantificazione dei danni non colgono nel Parte_1
segno. Esse si sostanziano nella scelta dei parametri utilizzati dal c.t.u. per stimare i danni. Ora, per un verso, va osservato che le contestazioni mosse dal consulente di parte e reiterate in questa sede, trovano già adeguata confutazione in seno alla relazione acquisita in atti e, per altro verso, va evidenziato che nemmeno l'attore è in grado di fornire la prova esatta della quantificazione dei danni, pur sempre stimati: così, ai sensi dell'art. 1226 c.c., appare evidente che il calcolo operato dal c.t.u., sulla base di parametri medi, appare rispondere al parametro equitativo, ben più del parametro invocato dall'attore.
Fermo quanto appena detto, come si è visto l'attore chiede che, in ogni caso, gli venga risarcito il danno subito successivamente al periodo accertato dal c.t.u., nonché il danno che subirà sino all'adeguamento della rete e, così, al corretto funzionamento dell'impianto.
Ebbene, in seno alla c.t.u. in atti il consulente indica i criteri per addivenire a una tale determinazione come segue: “la presente relazione fornisce alle parti i dati necessari affinché le parti in
pagina 13 di 19 contraddittorio possano determinare quanto in ultimo richiesto dal CT parte attrice. A giudizio dello
scrivente CTU, le parti, applicando i criteri del capitolo 9. della presente, possono, con cadenza
trimestrale (l'arco temporale è dettato dall'andamento del prezzo dell'energia rilevabile sul sito
dell'AR fornito con cadenza trimestrale), - rilevare la produzione effettiva al contatore -
determinare la mancata produzione avendo a riferimento i dati di produzione stimata della Tabella
Stima producibilità impianto. Ottenuto il dato di mancata produzione trimestrale, per determinare il
controvalore economico, andrà poi applicata la Tabella calcolo ammontare dei danni dove il Prezzo
medio SSP (€/kWh) e del Costo medio acquisto energia elettrica (€/kWh) sarà quello del trimestrale di
riferimento”.
Orbene, quanto al danno subito sino al primo semestre del 2023, l'attore deduce che, utilizzando i parametri in questione, il danno per mancato ricavo di scambio sul posto oltre alla spesa per acquisto di energia ammonta a euro 717,55. Tale deduzione non è contestata specificamente dalla parte convenuta,
e tuttavia, deve dirsi, non è supportata dalla documentazione indicata dal c.t.u.
La mancata produzione della documentazione indicata dal c.t.u. sino all'avvio del presente giudizio non esclude il risarcimento richiesto, sebbene nei limiti seguenti.
È infatti innegabile che il in ragione del malfunzionamento dell'impianto dovuto Parte_1
all'incapacità della rete, e quindi all'inadempimento di che si impegnò, invece, Controparte_1
nonostante l'inadeguatezza della rete, alla somministrazione di energia adeguata al suo funzionamento,
continuerà a subire danni finchè non sarà dato compiuto adempimento all'obbligo del distributore. È
certo, in altri termini, che il ha subito danni nelle more del giudizio e che continuerà a subirli Parte_1
sino all'adeguamento della rete.
pagina 14 di 19 Come già visto per i danni già subiti prima del giudizio, anche quelli subiti successivamente non possono che essere stimati in via equitativa (arg. ex art. 1226 c.c.) non essendo possibile una determinazione certa, e ciò non per le carenze di parte attrice, sibbene per le peculiarità della materia,
che esigono stime fondate su specifici criteri e non ammettono, invece, prove inconfutabili.
Orbene, pur non disponendosi dei documenti indicati dal c.t.u. appare evidente che, essendosi verificato un danno stimato in euro 4.520,00 dall'ottobre 2018 al dicembre 2022, si può stabilire una media di euro 1.110,00 annui. Così, in via equitativa, può riconoscersi che dal 2023 alla data della sentenza
(dicembre 2025), il danno subito dall'attore ascenda a ulteriori euro 2.220,00.
Coerentemente, in accoglimento dell'istanza attorea, va riconosciuto all'attore un danno “futuro” che,
in assenza di diversa prova, si determina nella somma di euro 90,00 mensili sino all'adempimento (a proposito del danno futuro si vedano Cass. n. 10072/2010 e, da ultimo, Cass. 31986/2025, secondo cui:
“Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può
compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già
completamente verificatosi nel momento del giudizio e deve avvenire secondo un criterio di rilevante
probabilità; a tal fine il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta
che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente
accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato
sulle circostanze del caso concreto”, di qui, non appare revocabile in dubbio che il perdurare dell'inadempimento faccia persistere il malfunzionamento dell'impianto che, con “rilevante probabilità”, determinerà un danno di tipo patrimoniale al ricorrente).
Appare poi il caso di evidenziare che l'istanza di pagamento delle bollette versate in atti da parte attrice appare mera duplicazione della richiesta risarcitoria poiché il criterio indicato dal c.t.u. tiene in pagina 15 di 19 considerazione quanto l'attore avrebbe prodotto mediante l'impianto e, quindi, anche quanto avrebbe risparmiato mediante l'autoconsumo.
e come tale inammissibile è invece la domanda volta a ottenere la ripetizione di tutte le spese CP_5
sostenute per l'acquisto e l'installazione dell'impianto.
In disparete l'inammissibilità, appare agevole rilevare che si tratta di un danno che non appare
[.. sussistere poiché non risulta che l'impianto sia andato distrutto a causa dell'inadempimento di
. CP_3
Tale domanda, come anche quella di condanna ex art. 614 bis c.p.c. appare piuttosto sottendere un intento speculativo del . Parte_1
In ordine a tele ultimo profilo si osserva che la norma invocata da parte attrice prevede “misure di
coercizione indiretta” all'esecuzione di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
La disciplina in questione, espressamente, sancisce che tali misure, che si concretizzano nel pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione, possono concedersi quando ciò non sia manifestamente iniquo.
Ebbene, il limite della manifesta iniquità risulta condivisibilmente inteso dalle pronunce che si citano appresso: “si è osservato, ad esempio, che è manifestamente iniquo emettere un provvedimento
ex art. 614-bis allorché risulti la volontà dell'obbligato di provvedere all'adempimento della condanna
(Trib. Livorno, 4 novembre 2011).” (Tribunale Salerno, 06/03/2024, n.1269 , in DeJure); “la
“manifesta iniquità” è dalla dottrina tradizionalmente individuata quando per l'adempimento della
condanna sia necessaria la cooperazione del terzo” (v. Tribunale Torino, 07/11/2024, n.5593 in
DeJure).
pagina 16 di 19 Nel caso di specie, risulta pacificamente che ha già attivato l'iter di collocazione della Controparte_1
cabina, così di fatto manifestando un'intenzione incompatibile con la volontà di non adempiere. Inoltre,
appare pacifico che il completamento delle opere necessarie a consentire il corretto adempimento nei confronti del passa attraverso una serie di incombenze i cui tempi dipendono anche Parte_1
dall'operato di terzi, e precisamente dagli enti competenti, di modo che l'adempimento, in parte, esula dall'autonomia decisionale della convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione dei lavori si tradurrebbe, ad avviso di chi è chiamato a giudicare,
in una misura iniqua, giacché verrebbe a porre le conseguenze di eventuali inerzie o ritardi di terzi soggetti a carico integrale della parte convenuta, che pure manifesta l'intento concreto di adempiere.
Venendo alle spese di lite, giova premettere che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Nel caso di specie, l'esito non interamente vittorioso del ricorrente non osta a una pronuncia di condanna di alla refusione delle spese, in ragione della “prevalente soccombenza” della Controparte_1
società inadempiente condannata sia all'adempimento che al risarcimento del danno (seppur in misura minore di quanto richiesto). Tuttavia, vista la formulazione di domande inammissibili e prive comunque di qualsiasi fondatezza, nonché connotate evidentemente da intento speculativo, appare sussistere il presupposto per disporre una compensazione parziale.
pagina 17 di 19 Ciò posto, ai sensi del d.m. 55/14, in applicazione dello scaglione di valore di riferimento (che, tenuto conto del criterio del decisum , è quello relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) le spese si liquidano nella somma di euro 5.000,00. Su tale somma si opera la compensazione parziale del 15%, di modo che la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.250,00, oltre accessori di legge.
Vanno altresì regolate le spese della fase conciliativa, che vanno poste a carico della parte convenuta,
in ragione del principio di causalità: essa, difatti, avrebbe dovuto evitare l'insorgenza della lite dando soddisfazione alle istanze attoree, risultate già fondate in sede di c.t.u. conciliativa, le cui risultanze non sono state in alcun modo confutate dalla convenuta stessa. A tal riguardo, le spese vanno liquidate nella somma di euro 1.752,00, oltre accessori di legge (scaglione già indicato, controversie “cautelari”
parametri minimi in ragione dell'assenza di particolari attività processuali documentate).
Anche la liquidazione del compenso del c.t.u. va posta a carico della parte convenuta in via integrale, di modo che all'attore spetta la refusione dell'importo liquidato e già pagato per euro 1.328,6.
Vanno aggiunti gli esborsi sostenuti, precisamente per euro 265,50 per il presente giudizio ed euro
145,00 per la fase conciliativa (contributo unificato e diritti di cancelleria).
Va altresì accolta l'istanza relativa alla refusione dei costi di ctp indicati nella somma di euro 364,00
trattandosi di una spesa non superflua né eccessiva.
Ancora, va accolta l'istanza relative alle spese di mediazione per euro 190,32.
Non si ravvisano infine i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
A tacer d'altro, infatti, l'accoglimento della domanda attorea non è totale.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale, definendo il giudizio, così dispone:
dichiara l'inadempimento di parte convenuta;
condanna la convenuta all'esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica come indicato dal CTU nella perizia emessa nel procedimento conciliativo richiamato in giudizio e prodotta in atti;
condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro €
4.520,62 (somma quantificata dal CTU a partire dall'ottobre 2018 e fino al mese di dicembre 2022),
oltre euro 2.200,00 (somma quantificata a partire dal gennaio 2023 e sino alla data di emissione della presente sentenza), oltre euro 90,00 mensili fino all'adempimento;
condanna ancora parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 4.250,00, oltre accessori legge, per onorari relativi alla presente fase (già compensato il
15% come in parte motiva), oltre euro 1.752,00, oltre accessori legge, per onorari relativi alla fase conciliativa, oltre euro 1.328,6 a titolo di ripetizione di quanto pagato nella fase conciliativa al c.t.u., la cui liquidazione pone definitivamente a carico della convenuta, oltre euro 265,50 per esborsi della presente fase, oltre euro 145,00 per esborsi relativi alla fase conciliativa, oltre euro 364,00 per compenso di c.t.p. oltre euro 190,32 per spese di mediazione;
rigetta ogni altra domanda.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DA ZZ
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._1
Monastero n. 67, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo William Mantegna e Laura Ballati;
-attore contro
(già denominata , con sede legale in Roma Via Controparte_1 Controparte_2
Ombrone n. 2 codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Mancuso;
-convenuta avente a OGGETTO
responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da verbale in atti, il cui contenuto di seguito si riporta:
“parte attrice precisa le conclusioni per come rassegnate in seno alla memoria ex art. 281 duodecies
(primo termine) c.p.c.; insiste nella posizione processuale assunta evidenziando che in sede
accertamento tecnico è stata cristallizzata la responsabilità della parte convenuta;
evidenzia altresì
che parte convenuta ha sostanzialmente confessato la propria responsabilità avendo chiaramente
affermato di aver avviato l'iter volto alla realizzazione della cabina per la bassa e media tensione
come anche si legge nel sito istituzionale (sul punto si riporta alla documentazione allegata in atti);
insiste altresì nelle istanze risarcitorie ivi compresa la penale di euro 30 al giorno ex art. 614 bis c.p.c.
sino alla realizzazione della cabina e sul punto cita Trib. Patti sent. n. 1428/2024 (reperibile nella
banca dati di merito); parte convenuta preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del
23.10.2024 e insiste nella richiesta di prova per testi già proposta in comparsa di costituzione e
reiterata nella memoria ex art. 281 duodecies (primo termine) c.p.c.; senza recesso precisa le
conclusioni insistendo nella comparsa di costituzione e risposta e reiterando l'istanza di prova per
testi; deduce l'inammissibilità di ogni nuova allegazione che comunque contesta.”
Di seguito, per una migliore intellegibilità, le conclusioni richiamate e formulate, per parte attrice, nella memoria ex art. 281 duodecies (primo termine) c.p.c. e, per parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta:
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto condannare la predetta società a
[...]
eseguire immediatamente le opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica nella zona
di competenza dell'abitazione del Sig. così come indicato dal CTU Parte_1 Persona_1
nella perizia emessa nel procedimento per ATP richiamato in questo giudizio;
2) sempre per
[...]
pagina 2 di 19 l'effetto, condannare la società resistente a corrispondere in favore del sig. la somma di € Parte_1
16.370,73, quantificata dal CT IN. , a titolo di risarcimento del danno per mancato ricavo di Per_2
scambio sul posto di energia e per l'acquisto di energia elettrica, danno e spesa legati alla mancata
presenza di una adeguata linea elettrica;
3) sempre per l'effetto, condannare la società resistente al
rimborso della somma pari a € 41.079,50, sostenuta dal Sig. per le spese di consulenza, Parte_1
acquisto, predisposizione, installazione e accessorie, tutte relative all'impianto fotovoltaico per cui è
causa; 4) in subordine, condannare la resistente a corrispondere in favore del sig. la somma Parte_1
di € 4.520,00 quantificata sino al mese di dicembre 2022 dal CTU in seno alla perizia del
procedimento per ATP a titolo di risarcimento dei danni subiti per mancato ricavo di scambio di
energia sul posto;
condannare inoltre la resistente al pagamento della ulteriore somma di € 717,55,
quale importo di danno maturato dalla data del 01.01.2023 alla data del 30.06.2023 (si veda tabella I
semestre 2023 a pagina 9 del ricorso ex art. 281 decies) per mancato ricavo di scambio sul posto oltre
alla spesa per acquisto di energia per l'ulteriore importo pari a € 8.226,74 come risultante dalle
bollette pagate da novembre 2018 ad aprile 2024; 5) ed ancora, in ogni caso, condannare la società
resistente al pagamento dell'ulteriore somma di € 180,00 mensili, cifra estimativa media calcolata
sulla base dei dati e dei criteri indicati dal CTU, o altra diversa somma mensile ritenuta congrua dal
Giudice, da versare a titolo di risarcimento per danno emergente e lucro cessante in favore del
ricorrente dalla data del 01.07.2023 fino all'avvenuto adempimento risolutivo da parte della società
resistente all'obbligo di fare richiesto al punto 1, ossia l'eliminazione della causa di malfunzionamento
dell'impianto mediante l'esecuzione degli interventi individuati dal CTU in perizia. 6) sempre per
l'effetto, condannare la Società , unico soggetto che può eseguire l'intervento risolutivo Controparte_1
indicato dal CTU, al pagamento di una penale di € 30,00 al giorno, o altra diversa somma da
determinarsi anche in via equitativa, da corrispondere in favore del sig. dalla data della Parte_1
pronuncia della sentenza fino all'avvenuto adempimento risolutivo da parte della resistente all'obbligo
pagina 3 di 19 di fare richiesto al punto 1; 7) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite
sia del presente giudizio che del procedimento n. 1093/21 R.G., relativo alla fase di ATP, oltre al
rimborso di tutte le spese vive sostenute dal sig. sia nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c Parte_1
(contributo unificato, marca da bollo, compensi CTU e compensi CT IN. ) che nel presente Per_2
giudizio (procedura di mediazione, marche e contributo unificato); condannare inoltre la
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I comma al risarcimento dei danni.” Controparte_3
Parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Enna adito, rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa;
-in via pregiudiziale ritenere e dichiarare la improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- senza recesso, nel merito,
rigettare tutte le domande avverse in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto
nonché non provate. -in via subordinata limitare il risarcimento richiesto alla sola parte
rigorosamente provata da parte ricorrente, rigettando per il resto. -Vittoria di spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
In data 6.4.2018 inviò a domanda di connessione per Parte_1 Controparte_1
l'installazione, presso la propria abitazione sita in Calascibetta, c.da San CH s.n.c., di un impianto fotovoltaico da 9,9 kW.
E- distribuzione, in riscontro alla richiesta, inviò al il preventivo per l'allacciamento Parte_1
dell'impianto alla rete per scambio sul posto.
Il preventivo venne accettato e l'impianto venne attivato in data 8.10.2018.
Il sottoscrisse altresì una convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto Parte_1
dell'energia Elettrica con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.- per ottenere il contributo in conto scambio, ossia per ottenere un valore economico per l'energia elettrica immessa in rete e non pagina 4 di 19 direttamente consumata.
Rappresenta il che, già nelle immediatezze della connessione dell'impianto alla rete, si Parte_1
riscontrarono gravi disconnessioni dell'impianto stesso.
Si trattava, a dire dell'attore, di continui blocchi degli inverter, i quali compromettevano la funzionalità
dell'impianto.
Secondo le deduzioni attoree, i blocchi in questione erano causati da fenomeni di c.d. overvoltage imputabili alla inadeguatezza della rete.
Da ciò, secondo parte attrice, discenderebbe l'inadempimento di , la quale, in buona Controparte_1
sostanza, non avrebbe posto in essere gli incombenti necessari per il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico, il cui allaccio alla rete aveva tuttavia autorizzato previo pagamento di quanto indicato in seno al preventivo.
Il ricorrente deduce, dunque, l'inadempimento contrattuale di e chiede che la predetta Controparte_1
società venga condannata a eseguire le opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica nella zona di competenza della propria abitazione, nonché a risarcirgli i danni patrimoniali subiti in conseguenza del malfunzionamento dell'impianto, indicandoli come segue: “danno per mancato ricavo
di scambio sul posto di energia” e danno “per l'acquisto di energia elettrica” (che non avrebbe dovuto acquistare in caso di funzionamento dell'impianto).
L'attore domanda altresì che i medesimi vengano considerati sino alla data di effettiva risoluzione delle problematiche della rete chiedendo quindi, anche i danni che si verificano nelle more del giudizio e,
oltre, quelli che si verificheranno sino all'adempimento della parte convenuta.
In ordine alla quantificazione di tali danni, l'attore critica -come meglio si vedrà- la consulenza tecnica acquisita agli atti e redatta nell'ambito del procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., di cui appresso di dirà, deducendo un ammontare decisamente maggiore dei danni. pagina 5 di 19 Il domanda altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la convenuta venga condannata al Parte_1
pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, a far data dal presente provvedimento e sino alla data di adempimento. Chiede, infine, che gli venga riconosciuto il diritto di ripetere le spese sostenute per il procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. di cui si dirà e che ha preceduto il presente giudizio.
Con il deposito della memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte attrice formula ulteriori domande.
Chiede, precisamente, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Aggiunge, ancora, alle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quelle relative al procedimento di mediazione e, oltre, l'istanza di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
contesta la pretesa attorea deducendo che al momento della stipulazione del Controparte_1
contratto venne effettuata una verifica di tensione con strumento certificato da ente esterno e dalla quale si evince il rispetto dei parametri normativi in ordine al funzionamento della rete elettrica.
Per altro verso, la convenuta dichiara, pur senza riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria, di aver già avviato l'iter per la posa di una nuova cabina in grado di eliminare i disservizi lamentati.
Deduce, ancora, la inattuabilità/inesigibilità della eventuale condanna all'esecuzione dell'opera di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica poiché trattasi di opera condizionata a un iter procedimentale indipendente dalla sola volontà di essa convenuta evidenziando, sul punto, la necessità
di attendere le autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti.
La società convenuta contesta altresì la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata nell'an e nel quantum. Asserisce, segnatamente, che la richiesta è fondata su parametri valutati privi di riscontri probatori precisi.
Del pari, con riferimento alle somme richieste per i danni successivi all'introduzione del giudizio, la convenuta contesta la risarcibilità del danno futuro, in quanto incerto. pagina 6 di 19 In ordine all' ulteriore richiesta di condanna giornaliera a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c. dalla data della sentenza fino all'avvenuto adempimento risolutivo ad opera della società, Controparte_4
che si tratterebbe di una sanzione ingiusta sia in quanto essa convenuta ha già avviato l'iter
[...]
volto all'ammodernamento della rete, sia in quanto i tempi di conclusione dell'iter in questione dipendono dagli enti chiamati a rilasciare le autorizzazioni necessarie.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anteriormente al presente giudizio l'attore ha instaurato un procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi -evidentemente- col fallimento del tentativo di conciliazione.
Nell'ambito di detto procedimento, è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio, acquisita nel presente giudizio.
Tale consulenza si occupa di verificare: il malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico installato da parte attrice;
le cause del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico;
rimedi volti a eliminare detto malfunzionamento;
i danni conseguenti al malfunzionamento per cui è causa.
Ebbene, nella relazione tecnica (in atti) il CTU conclude affermando: i) che sussiste il malfunzionamento dell'impianto lamentato dall'attore; ii) che tale malfunzionamento non dipende da un errato collegamento dell'impianto al punto di consegna (“la tipologia, la sezione e la lunghezza dei
cavi utilizzati dall'attore, per collegare l'impianto fotovoltaico alla rete del distributore, sono
adeguate e consentono di escludere che il malfunzionamento dell'impianto possa essere generato da
un errato collegamento al punto di consegna); iii) che, invece, il malfunzionamento deriva dalle caratteristiche della rete alla quale è connesso l'impianto in uso all'abitazione del (“appare Parte_1
chiaro che nella linea elettrica che alimenta l'utenza di parte attrice si verifica un'eccessiva caduta di
tensione al superamento di determinati valori di assorbimenti o di immissioni … la rete elettrica alla
quale è connesso l'impianto in uso all'abitazione di sita in Calascibetta alla c.da San Parte_1
pagina 7 di 19 CH s.n. non è idonea a supportare le condizioni di immissioni contrattualmente previste”); iv) che per la risoluzione del problema occorre “realizzare una nuova linea di alimentazione adeguatamente
dimensionata per supportare la potenza in immissione dell'impianto dell'attore ed alimentata da
idonea cabina MT/BT”. In ordine ai danni subiti dal alla data della consulenza, il c.t.u. così si Parte_1
esprime: “Per accertare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti dal ricorrente si è proceduto
innanzitutto a calcolare la mancata produzione in termini di chilowattora dalla data di attivazione
dell'impianto alla data dell'ultimo sopralluogo, ovvero dal 08/10/2018 al 21/12/2022. La mancata
produzione è data dalla differenza tra produzione stimata e produzione cumulata: Mancata produzione
= produzione stimata – produzione cumulata … La produzione stimata, che l'impianto avrebbe dovuto
produrre nelle normali condizioni di funzionamento, è stata calcolata attraverso l'applicativo web
PVGIS Online Tool (Photovoltaic Geographical Information System - Sistema di informazioni
geografiche per il fotovoltaico) disponibile al ...ec.europa.eu/pvg_tools/it/ … la producibilità stimata
annua, relativa all'impianto dell'attore della potenza di 9,9kW, è pari a circa 14.880kWh. … Nella
tabella precedente si è anche ricavata la produzione stimata dalla data di messa in esercizio alla data
dell'ultimo sopralluogo del 21/12/2022, essa si può approssimare a 61.660kWh. … La mancata
produzione, come precedentemente definita, differenza tra produzione stimata (61.660kWh) e
produzione cumulata effettiva (44.010kWh) di cui al precedente 6.4, è pari a: Mancata produzione
=17.650kWh Il calcolo del danno economico è stato effettuato tenendo conto: I. l'attore, non potendo
usufruire della totalità dell'energia prodotta per soddisfare i propri fabbisogni energetici, ha dovuto
fare ricorso al prelievo dalla rete elettrica. Si è constatato in fase di sopralluogo che la potenza
assorbita dalle utenze dell'immobile dell'attore supera con molta facilità gli 8kW quando vengono
accesi gli impianti di climatizzazione;
pertanto per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del
proprio immobile avrebbe dovuto necessariamente utilizzare la potenza erogata dall'impianto di
9,9kW a supporto della massima potenza contrattuale disponibile in prelievo di 6kW II. per il calcolo
pagina 8 di 19 del danno economico si può verosimilmente ritenere predominante l'autoconsumo di energia elettrica
(si stima 90% di autoconsumo) fornita dall'impianto fotovoltaico ed in maniera residuale l'immissione
in rete (si stima 10% di immissione in rete) III. il controvalore economico medio per chilowattora
dell'energia elettrica immessa in rete è stato determinato dai dettagli benestare di conguaglio,
rapportando il Controvalore economico dell'energia immessa in rete con l'Energia Immessa per gli
anni dal 2018 al 2021 e approssimato a 0,15€/kWh per il 2022. I dettagli dei benestare di conguaglio
sono stati richiesti a parte attrice via PEC in data 19/01/2023 alla presente si allegano estratti in PDF
(il formato dei file generati dal portale GSE hanno estensione .CSV) - Allegato 19 IV. il costo medio di
acquisto dell'energia è stato determinato dalla tabella di andamento del prezzo dell'energia elettrica
disponibile su sito AR … Fatte le superiori considerazioni si può quantificare, il calcolo in tabella,
che l'ammontare dei danni subiti dal ricorrente in dipendenza del malfunzionamento dell'impianto
causato dalla rete di alimentazione è pari a 4.520,00€ (euro quattromilacinquecentoventi/00)”.
Ciò detto in ordine agli esiti del procedimento conciliativo, entrando nel merito della causa deve subito rilevarsi che non è revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa e, in particolare, la sussistenza dell'obbligazione di in ordine alla somministrazione di Controparte_1
energia in modo adeguato al funzionamento dell'impianto del . Parte_1
Tale conclusione si ricava sia dalla documentazione in atti (richiesta di allaccio, preventivo e accettazione, nonché effettiva esecuzione delle prestazioni), sia dall'assenza di qualsivoglia specifica contestazione sul punto.
In altri termini, non è revocabile in dubbio che , consentendo senza riserve l'allaccio Controparte_1
dell'impianto del con le caratteristiche rese tempestivamente note, si è assunta Parte_1
l'obbligazione di mettere a disposizione del un sistema idoneo al funzionamento Parte_1
dell'impianto stesso, il cui allaccio, in caso di impossibilità della prestazione, non andava autorizzato, o pagina 9 di 19 comunque, non andava autorizzato senza riserve.
Più precisamente, il funzionamento corretto dell'impianto abbisogna che la linea elettrica sia dimensionata per supportare, senza che si verifichino significative cadute di tensione, la potenza massima in prelievo ed in immissione generata dall'impianto fotovoltaico.
Ebbene, come si è accennato sopra, l'accertamento tecnico eseguito nel contraddittorio delle parti giunge a segnalare che il malfunzionamento di cui l'attore si duole sussiste e che lo stesso va imputato all'inadeguatezza della linea elettrica che alimenta l'utenza di parte attrice. È in ragione dell'inadeguatezza della linea, a dire del c.t.u., che si verifica un'eccessiva caduta di tensione al superamento di determinati valori di assorbimenti o di immissioni e, così, il blocco degli inverter dell'impianto (segnala precisamente il c.t.u. che “l'origine del blocco dell'inverter è dovuto all'elevata
impedenza della linea. Questa, quando l'inverter eroga potenza oltre una determinata soglia, ovvero
immette corrente in rete, causa innalzamenti di tensione che provocano il blocco dell'inverter. Gli
inverter vanno in protezione per sovratensione - Errore stato 102 “Tensione AC fuori dal range di
lavoro consentito dalla norma” - e smettono di produrre”).
Ebbene, dalle conclusioni formulate dal c.t.u. in ordine alle cause del malfunzionamento dell'impianto non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi, né ha formulato alcuna osservazione Controparte_1
critica idonea a mettere in crisi gli accertamenti eseguiti.
Va da sé, allora, che , avendo assunto -con l'autorizzazione all'allaccio dell'impianto Controparte_1
previo pagamento di quanto preventivato- l'impegno verso il in ordine al funzionamento Parte_1
dell'impianto stesso, deve dirsi inadempiente nella misura in cui non ha predisposto, attraverso una rete adeguata, strumenti idonei a garantire il corretto funzionamento dell'impianto attoreo e,
conseguentemente, la realizzazione dell'interesse creditorio.
A nulla valgono le eccezioni formulate dalla convenuta in merito alla dipendenza dell'implementazione pagina 10 di 19 della rete necessaria a soddisfare le esigenze della controparte da adempimenti amministrativi estranei alla propria sfera di determinazione.
Ciò, anzi, dimostra unicamente che, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, si Controparte_1
trovava già nell'impossibilità di adempiere, di modo che essa si è colposamente messa nella posizione di non poter dare corretta attuazione agli impegni assunti.
Appare allora il caso di evidenziare, sul punto, che la società convenuta, a fronte di una rete non in grado di fronteggiare l'interesse del creditore, avrebbe dovuto esimersi dallo stipulare il contratto o, per lo meno, avrebbe dovuto rappresentare all'utente la possibilità di istallare un impianto di minore potenza.
Del tutto destituita di fondamento giuridico è poi la deduzione di secondo cui nessun Controparte_1
inadempimento si sarebbe verificato, in ragione delle risultanze della verifica di tensione effettuata nel
2019. A dire della convenuta, in particolare, i parametri della rete rispetterebbero le previsioni regolamentari di settore.
Senonché, nel caso in esame non è in gioco il rispetto o meno dei parametri di settore, sibbene il rispetto dell'impegno negoziale assunto verso il . Parte_1
Aggiungasi che lo stesso contegno della convenuta mostra la consapevolezza di essa in ordine ai propri obblighi e al proprio inadempimento, tant'è che essa stessa deduce di aver messo in atto l'iter volto a ottenere l'autorizzazione “per la costruzione ed esercizio di n. 1 elettrodotto MT interrato a 20KV e
posa di una nuova cabina box DG 2061 per potenziamento rete BT e miglioramento del servizio
elettrico da realizzare nelle contrade San CH – Buon Riposo nel territorio del Comune di
Calascibetta”.
pagina 11 di 19 Trattasi, si noti, proprio di una soluzione che appare in linea con quanto affermato da CTU in sede conciliativa.
Questa, infatti, da un lato afferma di non riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria e, in sede di conciliazione obbligatoria avvenuto in corso di causa, dichiara che “la soluzione tecnica di alimentazione dell'utenza dell'attore è ad oggi quella ottimale”; dall'altro inizia il predetto iter per la messa in posa di una nuova cabina, soluzione per i disservizi lamentati dall'utente e suggerita dal CTU.
Accertato l'inadempimento della parte convenuta, questa, in accoglimento dell'istanza attorea, va condannata all'adempimento mediante l'esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete pubblica nella zona di competenza dell'abitazione del come indicato nella perizia Parte_1
resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (“l'intervento da effettuare per la risoluzione del problema
de quo, è quello di realizzare una nuova linea di alimentazione adeguatamente dimensionata per
supportare la potenza in immissione dell'impianto dell'attore ed alimentata da idonea cabina MT/BT.”
Siffatto intervento è di esclusiva competenza del gestore dell'infrastruttura delle linee di pubblica
distribuzione, vale a dire l'odierna convenuta ). Controparte_1
Acclarato l'inadempimento, e la sua imputabilità alla convenuta, e venendo ora all'accertamento e alla quantificazione dei danni conseguiti all'inadempimento in questione, si rileva, anzitutto, in via generale, che a carico dell'attore incombe l'onere di fornirne la prova.
Il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento può comprendere, come noto, sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno ex art. 1223 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1226 c.c., inoltre, quando il danno -certo nell'an- non può essere provato nel suo preciso ammontare, questo “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
pagina 12 di 19 Nel caso in esame, l'attore installò un impianto fotovoltaico che gli avrebbe consentito sia di produrre energia da autoconsumare, evitando così di pagare energia prelevata dalla rete, sia di immettere energia nella rete realizzando così un guadagno.
Ebbene, sia l'an che il quantum dei danni in questione risultano adeguatamente accertati in sede di consulenza tecnica (sino alla data dell'ultimo sopralluogo del c.t.u., come si legge nella relazione),
senza che le critiche mosse da parte attrice appaino idonee a modificarne le conclusioni.
Si rinvia allora, anche per ragioni di economia processuale, ai passaggi della consulenza sopra trascritti in ordine ai danni subiti dal , trattandosi di una consulenza che sul punto appare chiara, logica Parte_1
e priva di contraddizioni. Detti danni sono quantificati nella misura di euro 4.520,00 sino alla fine del dicembre 2022.
Come accennato, le contestazioni mosse dal alla quantificazione dei danni non colgono nel Parte_1
segno. Esse si sostanziano nella scelta dei parametri utilizzati dal c.t.u. per stimare i danni. Ora, per un verso, va osservato che le contestazioni mosse dal consulente di parte e reiterate in questa sede, trovano già adeguata confutazione in seno alla relazione acquisita in atti e, per altro verso, va evidenziato che nemmeno l'attore è in grado di fornire la prova esatta della quantificazione dei danni, pur sempre stimati: così, ai sensi dell'art. 1226 c.c., appare evidente che il calcolo operato dal c.t.u., sulla base di parametri medi, appare rispondere al parametro equitativo, ben più del parametro invocato dall'attore.
Fermo quanto appena detto, come si è visto l'attore chiede che, in ogni caso, gli venga risarcito il danno subito successivamente al periodo accertato dal c.t.u., nonché il danno che subirà sino all'adeguamento della rete e, così, al corretto funzionamento dell'impianto.
Ebbene, in seno alla c.t.u. in atti il consulente indica i criteri per addivenire a una tale determinazione come segue: “la presente relazione fornisce alle parti i dati necessari affinché le parti in
pagina 13 di 19 contraddittorio possano determinare quanto in ultimo richiesto dal CT parte attrice. A giudizio dello
scrivente CTU, le parti, applicando i criteri del capitolo 9. della presente, possono, con cadenza
trimestrale (l'arco temporale è dettato dall'andamento del prezzo dell'energia rilevabile sul sito
dell'AR fornito con cadenza trimestrale), - rilevare la produzione effettiva al contatore -
determinare la mancata produzione avendo a riferimento i dati di produzione stimata della Tabella
Stima producibilità impianto. Ottenuto il dato di mancata produzione trimestrale, per determinare il
controvalore economico, andrà poi applicata la Tabella calcolo ammontare dei danni dove il Prezzo
medio SSP (€/kWh) e del Costo medio acquisto energia elettrica (€/kWh) sarà quello del trimestrale di
riferimento”.
Orbene, quanto al danno subito sino al primo semestre del 2023, l'attore deduce che, utilizzando i parametri in questione, il danno per mancato ricavo di scambio sul posto oltre alla spesa per acquisto di energia ammonta a euro 717,55. Tale deduzione non è contestata specificamente dalla parte convenuta,
e tuttavia, deve dirsi, non è supportata dalla documentazione indicata dal c.t.u.
La mancata produzione della documentazione indicata dal c.t.u. sino all'avvio del presente giudizio non esclude il risarcimento richiesto, sebbene nei limiti seguenti.
È infatti innegabile che il in ragione del malfunzionamento dell'impianto dovuto Parte_1
all'incapacità della rete, e quindi all'inadempimento di che si impegnò, invece, Controparte_1
nonostante l'inadeguatezza della rete, alla somministrazione di energia adeguata al suo funzionamento,
continuerà a subire danni finchè non sarà dato compiuto adempimento all'obbligo del distributore. È
certo, in altri termini, che il ha subito danni nelle more del giudizio e che continuerà a subirli Parte_1
sino all'adeguamento della rete.
pagina 14 di 19 Come già visto per i danni già subiti prima del giudizio, anche quelli subiti successivamente non possono che essere stimati in via equitativa (arg. ex art. 1226 c.c.) non essendo possibile una determinazione certa, e ciò non per le carenze di parte attrice, sibbene per le peculiarità della materia,
che esigono stime fondate su specifici criteri e non ammettono, invece, prove inconfutabili.
Orbene, pur non disponendosi dei documenti indicati dal c.t.u. appare evidente che, essendosi verificato un danno stimato in euro 4.520,00 dall'ottobre 2018 al dicembre 2022, si può stabilire una media di euro 1.110,00 annui. Così, in via equitativa, può riconoscersi che dal 2023 alla data della sentenza
(dicembre 2025), il danno subito dall'attore ascenda a ulteriori euro 2.220,00.
Coerentemente, in accoglimento dell'istanza attorea, va riconosciuto all'attore un danno “futuro” che,
in assenza di diversa prova, si determina nella somma di euro 90,00 mensili sino all'adempimento (a proposito del danno futuro si vedano Cass. n. 10072/2010 e, da ultimo, Cass. 31986/2025, secondo cui:
“Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può
compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già
completamente verificatosi nel momento del giudizio e deve avvenire secondo un criterio di rilevante
probabilità; a tal fine il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta
che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente
accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato
sulle circostanze del caso concreto”, di qui, non appare revocabile in dubbio che il perdurare dell'inadempimento faccia persistere il malfunzionamento dell'impianto che, con “rilevante probabilità”, determinerà un danno di tipo patrimoniale al ricorrente).
Appare poi il caso di evidenziare che l'istanza di pagamento delle bollette versate in atti da parte attrice appare mera duplicazione della richiesta risarcitoria poiché il criterio indicato dal c.t.u. tiene in pagina 15 di 19 considerazione quanto l'attore avrebbe prodotto mediante l'impianto e, quindi, anche quanto avrebbe risparmiato mediante l'autoconsumo.
e come tale inammissibile è invece la domanda volta a ottenere la ripetizione di tutte le spese CP_5
sostenute per l'acquisto e l'installazione dell'impianto.
In disparete l'inammissibilità, appare agevole rilevare che si tratta di un danno che non appare
[.. sussistere poiché non risulta che l'impianto sia andato distrutto a causa dell'inadempimento di
. CP_3
Tale domanda, come anche quella di condanna ex art. 614 bis c.p.c. appare piuttosto sottendere un intento speculativo del . Parte_1
In ordine a tele ultimo profilo si osserva che la norma invocata da parte attrice prevede “misure di
coercizione indiretta” all'esecuzione di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
La disciplina in questione, espressamente, sancisce che tali misure, che si concretizzano nel pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione, possono concedersi quando ciò non sia manifestamente iniquo.
Ebbene, il limite della manifesta iniquità risulta condivisibilmente inteso dalle pronunce che si citano appresso: “si è osservato, ad esempio, che è manifestamente iniquo emettere un provvedimento
ex art. 614-bis allorché risulti la volontà dell'obbligato di provvedere all'adempimento della condanna
(Trib. Livorno, 4 novembre 2011).” (Tribunale Salerno, 06/03/2024, n.1269 , in DeJure); “la
“manifesta iniquità” è dalla dottrina tradizionalmente individuata quando per l'adempimento della
condanna sia necessaria la cooperazione del terzo” (v. Tribunale Torino, 07/11/2024, n.5593 in
DeJure).
pagina 16 di 19 Nel caso di specie, risulta pacificamente che ha già attivato l'iter di collocazione della Controparte_1
cabina, così di fatto manifestando un'intenzione incompatibile con la volontà di non adempiere. Inoltre,
appare pacifico che il completamento delle opere necessarie a consentire il corretto adempimento nei confronti del passa attraverso una serie di incombenze i cui tempi dipendono anche Parte_1
dall'operato di terzi, e precisamente dagli enti competenti, di modo che l'adempimento, in parte, esula dall'autonomia decisionale della convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione dei lavori si tradurrebbe, ad avviso di chi è chiamato a giudicare,
in una misura iniqua, giacché verrebbe a porre le conseguenze di eventuali inerzie o ritardi di terzi soggetti a carico integrale della parte convenuta, che pure manifesta l'intento concreto di adempiere.
Venendo alle spese di lite, giova premettere che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Nel caso di specie, l'esito non interamente vittorioso del ricorrente non osta a una pronuncia di condanna di alla refusione delle spese, in ragione della “prevalente soccombenza” della Controparte_1
società inadempiente condannata sia all'adempimento che al risarcimento del danno (seppur in misura minore di quanto richiesto). Tuttavia, vista la formulazione di domande inammissibili e prive comunque di qualsiasi fondatezza, nonché connotate evidentemente da intento speculativo, appare sussistere il presupposto per disporre una compensazione parziale.
pagina 17 di 19 Ciò posto, ai sensi del d.m. 55/14, in applicazione dello scaglione di valore di riferimento (che, tenuto conto del criterio del decisum , è quello relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) le spese si liquidano nella somma di euro 5.000,00. Su tale somma si opera la compensazione parziale del 15%, di modo che la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.250,00, oltre accessori di legge.
Vanno altresì regolate le spese della fase conciliativa, che vanno poste a carico della parte convenuta,
in ragione del principio di causalità: essa, difatti, avrebbe dovuto evitare l'insorgenza della lite dando soddisfazione alle istanze attoree, risultate già fondate in sede di c.t.u. conciliativa, le cui risultanze non sono state in alcun modo confutate dalla convenuta stessa. A tal riguardo, le spese vanno liquidate nella somma di euro 1.752,00, oltre accessori di legge (scaglione già indicato, controversie “cautelari”
parametri minimi in ragione dell'assenza di particolari attività processuali documentate).
Anche la liquidazione del compenso del c.t.u. va posta a carico della parte convenuta in via integrale, di modo che all'attore spetta la refusione dell'importo liquidato e già pagato per euro 1.328,6.
Vanno aggiunti gli esborsi sostenuti, precisamente per euro 265,50 per il presente giudizio ed euro
145,00 per la fase conciliativa (contributo unificato e diritti di cancelleria).
Va altresì accolta l'istanza relativa alla refusione dei costi di ctp indicati nella somma di euro 364,00
trattandosi di una spesa non superflua né eccessiva.
Ancora, va accolta l'istanza relative alle spese di mediazione per euro 190,32.
Non si ravvisano infine i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
A tacer d'altro, infatti, l'accoglimento della domanda attorea non è totale.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale, definendo il giudizio, così dispone:
dichiara l'inadempimento di parte convenuta;
condanna la convenuta all'esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete elettrica come indicato dal CTU nella perizia emessa nel procedimento conciliativo richiamato in giudizio e prodotta in atti;
condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro €
4.520,62 (somma quantificata dal CTU a partire dall'ottobre 2018 e fino al mese di dicembre 2022),
oltre euro 2.200,00 (somma quantificata a partire dal gennaio 2023 e sino alla data di emissione della presente sentenza), oltre euro 90,00 mensili fino all'adempimento;
condanna ancora parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 4.250,00, oltre accessori legge, per onorari relativi alla presente fase (già compensato il
15% come in parte motiva), oltre euro 1.752,00, oltre accessori legge, per onorari relativi alla fase conciliativa, oltre euro 1.328,6 a titolo di ripetizione di quanto pagato nella fase conciliativa al c.t.u., la cui liquidazione pone definitivamente a carico della convenuta, oltre euro 265,50 per esborsi della presente fase, oltre euro 145,00 per esborsi relativi alla fase conciliativa, oltre euro 364,00 per compenso di c.t.p. oltre euro 190,32 per spese di mediazione;
rigetta ogni altra domanda.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DA ZZ
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