Decreto cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13418/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13418 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- del 20.10.2022 con cui è stata disposta l'esclusione dal concorso pubblico per esame e titoli “per l'assunzione di 1381 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, poiché “non in possesso dei prescritti requisiti”;
- del d.m. 198/2003, con particolare riferimento al punto 9 della tabella 1 allegata al decreto che prevede tra le cause di esclusione della procedura concorsuale l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali /sintetiche);
- del decreto datato 2.11.2022 a firma del Direttore centrale del dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per esami e titoli a 1381 posti di allievo agente della Polizia di Stato;
- della graduatoria di merito del concorso gravato, pubblicata il 3.11.2022 sul sito del Ministero dell'Interno, nella parte in cui non è inserito il nominativo dell'odierno ricorrente;
nonché di qualsiasi altro presupposto, connesso o conseguente, rispetto a quelli impugnati, anche se non conosciuto ovvero in via di acquisizione a seguito di istanza di accesso agli atti già notificata all'amministrazione, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, rispetto ai quali si fa espressa riserva di “motivi aggiunti”;
nonché per l'accertamento in favore del ricorrente del diritto di essere riammesso in graduatoria a seguito degli accertamenti svolti inerenti le prove di cui agli artt.7, 10,12,13, 14 del bando nonché all'esito della valutazione di titoli di cui all'art.16 del bando;
nonché, ove occorra, per l’annullamento
- del provvedimento datato 14.09.2022 del Prefetto di Siracusa, richiamato nel decreto di esclusione di cui sub 1) con cui il Prefetto decreta la conclusione del procedimento con “invito al sig. -OMISSIS- a non detenere e a non fare uso di sostanze stupefacenti e psicotrope” ex art. 75 comma 14 del d.p.r. 309/90;
- della comunicazione datata 7.09.2022 del Prefetto di Siracusa e del verbale di “colloquio” tenutosi presso il medesimo ufficio nonché di qualsiasi altro presupposto, connesso o conseguente, rispetto a quelli impugnati, anche se non conosciuto ovvero in via di acquisizione a seguito di istanza di accesso agli atti già notificata all'amministrazione, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, rispetto ai quali si fa espressa riserva di “motivi aggiunti”;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso anche con riserva nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata e/o autonoma, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, volontario in ferma breve, ha partecipato al concorso di cui al decreto del 20 maggio 2022 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per l’assunzione di 1.381Allievi Agenti della Polizia di Stato.
Con Decreto notificato via pec il 20.10.2022, tuttavia, è stato escluso dal concorso in quanto, a seguito di segnalazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, era risultato destinatario di un provvedimento prefettizio di invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, unitamente alla graduatoria definitiva del concorso, pubblicata con decreto del 2.11.2022, censurando l’operato dell’Amministrazione non solo avverso la disposta esclusione ma anche avverso il provvedimento prefettizio.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 9.12.2022.
Con memoria depositata il 15.12.2025, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va osservato, in primo luogo, che il processo amministrativo è connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio così come la sua prosecuzione (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1986; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 992).
Secondo principio generale, invero, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).
Occorre, altresì, rilevare che l’atto di rinuncia al ricorso, anche se non notificato alle altre parti, può comunque essere valutato dal Giudice per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso in esame, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando espressamente di non avervi più interesse; siffatta circostanza giustifica, quindi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La natura meramente processuale di siffatta decisione giustifica, inoltre, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE SE, Presidente
RI UC, Consigliere, Estensore
IZ MB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UC | LE SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.