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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1378/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 RADIODIFFUSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRAP 2007
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 739000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 418000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 88000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 28000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato in proprio l'intimazione di pagamento nr. 043202290037388 18/000 notificata il 15/06/2022 dell'importo complessivo di euro 15.222,62 riferito alle cartelle di pagamento nr.
04320110005553739000 notificata il 01/07/2013 di euro 11.408,05; 04320130007525305000 notificata il
03/02/2016 di euro 466,41; 04320150014858418000 notificata il 21/02/2017 di euro 200,51;
04320170012153288000 notificata il 30/01/2018 di euro 2.531,96; 04320180013357928000 notificata il
12/12/2018 di euro 464,79; 04320200000688559000 notificata il 25/02/2020 di euro 150,90.
Ha eccepito il decorso del termine di prescrizione ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dei motivi, il difetto di legittimazione passiva essendo state sollevate questioni riferibili all'operato dell'Agente della Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha altresì prodotto le richieste di definizione agevolata presentate dal contribuente ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con esclusione delle somme relative alle cartelle nr. 04320130007525305000 e 04320150014858418000 estinte ex lege poiché di importo inferiore ad euro 1000,00.
In data 02/01/2026 il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alle cartelle nr. 04320130007525305000 e
04320150014858418000 poiché di importo inferiore ad euro 1000,00 nonché a quelle
04320170012153288000 notificata il 30/01/2018 di euro 2.531,96; 04320180013357928000 rientranti nella c.d. rottamazione-quater; l'annullamento parziale, per prescrizione, della cartella 04320110005553739000
e l'annullamento di quella nr. 04320200000688559000 per omessa notificazione.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e quindi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi, in quanto, sia pure in termini estremamente sintetici, il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto di annullare gli atti impugnati per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Alla stregua della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e della memoria depositata il 02/01/2026 dal ricorrente, deve pervenirsi alle seguenti conclusioni:
1)la cartella nr. 04320110005553739000 è stata ritualmente notificata il 19/6/2013. Successivamente, in data 26/4/2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento nr. 04320199002624788/000 ( divenuta definitiva per mancata impugnazione) con la quale è stato interrotto il decorso del termine di prescrizione. Dal 26/4/2019 al 15/6/2022 non è maturato neppure il termine di prescrizione quinquennale al quale sono soggette le obbligazioni di pagamento degli interessi e delle sanzioni.
2)le cartelle nr. 04320130007525305000 di euro 466,41 e nr. 04320150014858418000 di euro 200,51 rientrano nella previsione di cui all'art. 1 co. 222-230 della l. 197/2022 e sono state quindi annullate ex lege, come concordemente sostenuto dal ricorrente e dall'ente della riscossione. In relazione ad esse va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
3)per quanto attiene alle cartelle nr. 04320170012153288000 e 04320180013357928000 la richiesta dui definizione agevolata non risulta perfezionata per mancato pagamento e non può quindi sortire effetti nel presente giudizio ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024: << La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 cd. rottamazione-quater, subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere) né il ricorrente ha rinunciato al giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato in ordine ad esse, risultando peraltro regolari le notifiche eseguite, rispettivamente, in data 30/01/2018 e 12/12/2018.
4) la cartella nr. 04320200000688559000 è stata ritualmente notificata il 25/02/2020. E' divenuta definitiva per mancata impugnazione e dalla data di notifica fino a quella di notifica dell'intimazione impugnata, non
è decorso alcun termine di prescrizione. Il ricorso va quindi rigettato. In considerazione della agevole soluzione della controversia e della sia pur parziale estinzione del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle nr. 04320130007525305000 e nr. 04320150014858418000.
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1378/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 RADIODIFFUSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90037388 18000 IRAP 2007
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 739000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 418000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 88000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 28000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato in proprio l'intimazione di pagamento nr. 043202290037388 18/000 notificata il 15/06/2022 dell'importo complessivo di euro 15.222,62 riferito alle cartelle di pagamento nr.
04320110005553739000 notificata il 01/07/2013 di euro 11.408,05; 04320130007525305000 notificata il
03/02/2016 di euro 466,41; 04320150014858418000 notificata il 21/02/2017 di euro 200,51;
04320170012153288000 notificata il 30/01/2018 di euro 2.531,96; 04320180013357928000 notificata il
12/12/2018 di euro 464,79; 04320200000688559000 notificata il 25/02/2020 di euro 150,90.
Ha eccepito il decorso del termine di prescrizione ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dei motivi, il difetto di legittimazione passiva essendo state sollevate questioni riferibili all'operato dell'Agente della Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha altresì prodotto le richieste di definizione agevolata presentate dal contribuente ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con esclusione delle somme relative alle cartelle nr. 04320130007525305000 e 04320150014858418000 estinte ex lege poiché di importo inferiore ad euro 1000,00.
In data 02/01/2026 il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alle cartelle nr. 04320130007525305000 e
04320150014858418000 poiché di importo inferiore ad euro 1000,00 nonché a quelle
04320170012153288000 notificata il 30/01/2018 di euro 2.531,96; 04320180013357928000 rientranti nella c.d. rottamazione-quater; l'annullamento parziale, per prescrizione, della cartella 04320110005553739000
e l'annullamento di quella nr. 04320200000688559000 per omessa notificazione.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e quindi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi, in quanto, sia pure in termini estremamente sintetici, il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto di annullare gli atti impugnati per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Alla stregua della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e della memoria depositata il 02/01/2026 dal ricorrente, deve pervenirsi alle seguenti conclusioni:
1)la cartella nr. 04320110005553739000 è stata ritualmente notificata il 19/6/2013. Successivamente, in data 26/4/2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento nr. 04320199002624788/000 ( divenuta definitiva per mancata impugnazione) con la quale è stato interrotto il decorso del termine di prescrizione. Dal 26/4/2019 al 15/6/2022 non è maturato neppure il termine di prescrizione quinquennale al quale sono soggette le obbligazioni di pagamento degli interessi e delle sanzioni.
2)le cartelle nr. 04320130007525305000 di euro 466,41 e nr. 04320150014858418000 di euro 200,51 rientrano nella previsione di cui all'art. 1 co. 222-230 della l. 197/2022 e sono state quindi annullate ex lege, come concordemente sostenuto dal ricorrente e dall'ente della riscossione. In relazione ad esse va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
3)per quanto attiene alle cartelle nr. 04320170012153288000 e 04320180013357928000 la richiesta dui definizione agevolata non risulta perfezionata per mancato pagamento e non può quindi sortire effetti nel presente giudizio ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024: << La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 cd. rottamazione-quater, subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere) né il ricorrente ha rinunciato al giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato in ordine ad esse, risultando peraltro regolari le notifiche eseguite, rispettivamente, in data 30/01/2018 e 12/12/2018.
4) la cartella nr. 04320200000688559000 è stata ritualmente notificata il 25/02/2020. E' divenuta definitiva per mancata impugnazione e dalla data di notifica fino a quella di notifica dell'intimazione impugnata, non
è decorso alcun termine di prescrizione. Il ricorso va quindi rigettato. In considerazione della agevole soluzione della controversia e della sia pur parziale estinzione del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle nr. 04320130007525305000 e nr. 04320150014858418000.
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.