Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 202
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che per la cartella n. 04320110005553739000, la notifica di un'intimazione di pagamento successiva ha interrotto la prescrizione. Per la cartella n. 04320200000688559000, non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica dell'atto impugnato.

  • Altro
    Estinzione per cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per le cartelle n. 04320130007525305000 e n. 04320150014858418000, in quanto annullate ex lege. Per le cartelle n. 04320170012153288000 e n. 04320180013357928000, la definizione agevolata non è stata perfezionata, pertanto il ricorso è stato rigettato. Le notifiche di questi atti sono risultate regolari.

  • Rigettato
    Omessa notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella n. 04320200000688559000 è stata ritualmente notificata e non è stata impugnata, pertanto il ricorso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 202
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo