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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 33804/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SOMMA TERESIANA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.9.2024, , docente di scuola Parte_1
Cont secondaria, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di contratti a tempo determinato per gli AA.SS. 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti nel ricorso e, conseguentemente, che venisse condannato il al pagamento della somma di € 8.285,83 o Controparte_1 quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legale dalle singole scadenze al saldo.
2.- Il , regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Muovendo dall'esame della normativa di settore, va ricordato che l'art. 1, comma 54, legge n.
228 del 2012 prescrive che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei
pagina 1 di 4 giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”; il successivo comma 55 modifica invece l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 successivamente convertito in legge aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” ed impedendo quindi che il divieto di monetizzazione delle ferie sia applicabile, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Secondo poi quando statuito dall'art. 13, commi 8;9 , del CCNL comparto scuola 2006\2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative […]”.
In proposito la Corte di Cassazione ha avuto modo di enunciare il principio per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva ancora la
Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, pagina 2 di 4 richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass.28587/2024). Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia
“evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del
2020).
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 07/05/2025, n.11968).
Ad analoga disciplina sono sottoposte le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura.
4.- Nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato di essere stata in servizio con contratto a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e sino al 31 agosto negli anni
2021/2022 e 2023/2024 e di avere maturato a titolo di ferie non godute i giorni indicati in ricorso e a titolo di indennità sostituiva delle ferie e festività soppresse la somma complessiva di € 8.285,83, come risultante dalla tabella inserita nel ricorso introduttivo.
In assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l'invito da parte della P.A. a godere dei giorni di ferie pagina 3 di 4 maturati ed in merito alla quantificazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nonché della quantificazione operata in ricorso, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.285,83, oltre accessori di legge e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € CP_1
8.285,83, oltre accessori di legge;
condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
Cont liquidate in € 2110,00 (esclusa la fase di trattazione per la contumacia del ), oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 33804/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SOMMA TERESIANA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.9.2024, , docente di scuola Parte_1
Cont secondaria, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di contratti a tempo determinato per gli AA.SS. 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti nel ricorso e, conseguentemente, che venisse condannato il al pagamento della somma di € 8.285,83 o Controparte_1 quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legale dalle singole scadenze al saldo.
2.- Il , regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Muovendo dall'esame della normativa di settore, va ricordato che l'art. 1, comma 54, legge n.
228 del 2012 prescrive che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei
pagina 1 di 4 giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”; il successivo comma 55 modifica invece l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 successivamente convertito in legge aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” ed impedendo quindi che il divieto di monetizzazione delle ferie sia applicabile, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Secondo poi quando statuito dall'art. 13, commi 8;9 , del CCNL comparto scuola 2006\2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative […]”.
In proposito la Corte di Cassazione ha avuto modo di enunciare il principio per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva ancora la
Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, pagina 2 di 4 richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass.28587/2024). Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia
“evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del
2020).
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 07/05/2025, n.11968).
Ad analoga disciplina sono sottoposte le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura.
4.- Nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato di essere stata in servizio con contratto a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e sino al 31 agosto negli anni
2021/2022 e 2023/2024 e di avere maturato a titolo di ferie non godute i giorni indicati in ricorso e a titolo di indennità sostituiva delle ferie e festività soppresse la somma complessiva di € 8.285,83, come risultante dalla tabella inserita nel ricorso introduttivo.
In assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l'invito da parte della P.A. a godere dei giorni di ferie pagina 3 di 4 maturati ed in merito alla quantificazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nonché della quantificazione operata in ricorso, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.285,83, oltre accessori di legge e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € CP_1
8.285,83, oltre accessori di legge;
condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
Cont liquidate in € 2110,00 (esclusa la fase di trattazione per la contumacia del ), oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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