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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'illegittimità e l'erroneità della cartella di pagamento n. 119 2022 0004467481000"; "con vittoria delle spese del presente giudizio". Resistente: "Rigettare il ricorso"; "con rifusione di spese diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 119 2022 00044674 81 000 recante l'addebito di € 6.260,81, oltre diritti di notifica, derivante dall'iscrizione a ruolo n. 250026 reso esecutivo il 4 febbraio 2022.
Trattasi di addebiti, per IRPEF, addizionali IRPEF, sanzioni ed interessi, scaturiti dal controllo formale, ex art. 36 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi presentata dalla menzionata contribuente per il periodo d'imposta 2016 con modello 730/2017.
Dalla suddetta cartella di pagamento risulta che al controllo ha fatto seguito la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 - ter DPR 600/1973 del 6 aprile 2021 (cod. atto 04841751789).
In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la detrazione per ristrutturazioni (quadro E, rigo
E41), con i conseguenti addebiti per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi.
In data 20 luglio 2022, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 ha impugnato la su specificata cartella di pagamento notificando l'apposito ricorso - istanza mediazione all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia e p.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente eccepisce, in sintesi,
a) vizio proprio della cartella di pagamento impugnata perché “non preceduta da atto autonomamente impugnabile”;
b) nel merito, la spettanza della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia pari ad € 4.800,00
(quota annuale), fruita nel mod. 730/2017 (anno d'imposta 2016), asseritamente trasferita dal venditore all'acquirente ex art. 16 - bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR), in forza di pattuizione contenuta nell'atto di compravendita del 23 dicembre 2014.
In data 5 dicembre 2022, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 734/2022.
In data 12 dicembre 2022, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'uopo, l'Ufficio rileva la regolare preventiva comunicazione ex 36 - ter e, nel merito, contesta la spettanza del c.d. bonus edilizio, evidenziando che il titolo edilizio richiamato attiene a “ristrutturazione e ampliamento
(piano casa)” e che manca prova della invarianza di volumetria o, quantomeno, della puntuale imputazione delle spese alla sola parte preesistente, presupposti necessari per il riconoscimento della detrazione.
In data 20 gennaio 2026, il ricorso è statto trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto dell'impugnazione e deduzione del “difetto di atto autonomamente impugnabile”
La doglianza è infondata. La cartella impugnata reca il riferimento alla comunicazione esiti controllo formale ex art. 36 - ter D.P.R. n.
600 del 1973 e contiene il dettaglio degli addebiti (imposte, sanzioni, interessi, addizionali) tali da rendere intellegibile la pretesa e consentire pienamente il diritto di difesa.
Quanto alla (non) impugnabilità della comunicazione 36-ter, la giurisprudenza non è monolitica. Infatti, da un lato, l'indirizzo “estensivo” ammette l'impugnazione di atti non tipizzati quando portino una pretesa tributaria compiuta (principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di atti sostanzialmente impositivi); dall'altro lato, un diverso orientamento qualifica la comunicazione ex art. 36 - ter come atto prodromico non autonomamente impugnabile, la cui mancata impugnazione non preclude l'impugnazione della successiva cartella.
In questa sede, la questione non assume valenza dirimente in senso “processuale” (non essendovi contestazione sulla tempestività del ricorso avverso la cartella): la contribuente, impugnando l'atto di riscossione, ha comunque introdotto tutte le censure sul rapporto sostanziale.
Pertanto, va scrutinato il merito della spettanza della detrazione.
2) Detrazione per recupero edilizio, trasferimento all'acquirente e onere della prova
Nel merito il ricorso è infondato.
Vero è che l'art. 16 - bis, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina il trasferimento delle rate residue della detrazione in caso di cessione dell'unità immobiliare, salva diversa pattuizione;
e nel caso di specie si deduce (e si documenta in atti difensivi) una clausola negoziale di trasferimento in favore dell'acquirente.
Tuttavia, il trasferimento riguarda, evidentemente, una detrazione validamente sorta e permane subordinato alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'agevolazione.
La detrazione per recupero del patrimonio edilizio richiede che l'intervento sia riconducibile alle fattispecie agevolate e che il contribuente (anche se “subentrante”) sia in grado di dimostrare, in giudizio, i relativi presupposti: l'onere probatorio sul diritto alla detrazione grava su chi la invoca.
3) Interventi con demolizione / ricostruzione e ampliamento volumetrico: conseguenze sulla detrazione
Dagli atti emerge un elemento ostativo non superato dalla ricorrente e cioè la presenza di ampliamento.
L'Ufficio ha evidenziato (e la contribuente non ha efficacemente confutato con prova tecnica) che il titolo edilizio è riferito a “ristrutturazione e ampliamento piano casa” e che la documentazione prodotta non consente di accertare che la demolizione / ricostruzione sia avvenuta nel rispetto della volumetria preesistente o, quantomeno, quali costi siano specificamente imputabili alla sola parte preesistente, ove vi sia ampliamento.
In base alla prassi amministrativa consolidata, in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, l'intervento è considerato, nel suo complesso, “nuova costruzione” e, conseguentemente, la detrazione ordinaria per recupero edilizio non spetta.
Se l'ampliamento avviene senza demolizione, la detrazione può spettare solo per le spese riferibili alla parte esistente, con necessaria separazione / allocazione delle spese.
Nel caso concreto, la contribuente ha prospettato una distinzione tra fatture “di ristrutturazione” e fatture “di ampliamento”, ma non ha prodotto (o comunque non risulta acquisita agli atti utilmente valutabili) una documentazione tecnico - urbanistica idonea a dimostrare in modo verificabile la volumetria preesistente e quella post -i ntervento, né un prospetto tecnico -c ontabile che consenta di attribuire le spese agevolate alla sola parte preesistente con criteri oggettivi.
Ne discende che la pretesa di riconoscere integralmente la base massima (€ 96.000) e la corrispondente quota annuale (€ 4.800) resta apodittica: e, dunque, non sostenuta dal necessario supporto probatorio.
4) Irrilevanza, ai fini del rapporto d'imposta, delle asserite condotte del CAF
La ricorrente insiste sull'errore / inerzia del CAF (rettificativa del 730, mancato inoltro documenti).
La circostanza, anche se vera, non incide sulla legittimità della pretesa tributaria: il giudizio verte sul diritto alla detrazione e sui presupposti oggettivi dell'agevolazione.
In assenza di prova sufficiente dei presupposti, la detrazione non può essere riconosciuta.
5) Conclusione
Il ricorso va quindi rigettato, restando ferma la cartella impugnata.
6) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza in osservanza dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 119 2022 00044674 81 (anno d'imposta 2016);
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 480,00, oltre rimborso forfettario spese generali;
- nulla per spese nei confronti dell'Agente della riscossione se non costituito.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026.
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR AL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220004467481000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'illegittimità e l'erroneità della cartella di pagamento n. 119 2022 0004467481000"; "con vittoria delle spese del presente giudizio". Resistente: "Rigettare il ricorso"; "con rifusione di spese diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 119 2022 00044674 81 000 recante l'addebito di € 6.260,81, oltre diritti di notifica, derivante dall'iscrizione a ruolo n. 250026 reso esecutivo il 4 febbraio 2022.
Trattasi di addebiti, per IRPEF, addizionali IRPEF, sanzioni ed interessi, scaturiti dal controllo formale, ex art. 36 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi presentata dalla menzionata contribuente per il periodo d'imposta 2016 con modello 730/2017.
Dalla suddetta cartella di pagamento risulta che al controllo ha fatto seguito la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 - ter DPR 600/1973 del 6 aprile 2021 (cod. atto 04841751789).
In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la detrazione per ristrutturazioni (quadro E, rigo
E41), con i conseguenti addebiti per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi.
In data 20 luglio 2022, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 ha impugnato la su specificata cartella di pagamento notificando l'apposito ricorso - istanza mediazione all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia e p.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente eccepisce, in sintesi,
a) vizio proprio della cartella di pagamento impugnata perché “non preceduta da atto autonomamente impugnabile”;
b) nel merito, la spettanza della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia pari ad € 4.800,00
(quota annuale), fruita nel mod. 730/2017 (anno d'imposta 2016), asseritamente trasferita dal venditore all'acquirente ex art. 16 - bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR), in forza di pattuizione contenuta nell'atto di compravendita del 23 dicembre 2014.
In data 5 dicembre 2022, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 734/2022.
In data 12 dicembre 2022, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'uopo, l'Ufficio rileva la regolare preventiva comunicazione ex 36 - ter e, nel merito, contesta la spettanza del c.d. bonus edilizio, evidenziando che il titolo edilizio richiamato attiene a “ristrutturazione e ampliamento
(piano casa)” e che manca prova della invarianza di volumetria o, quantomeno, della puntuale imputazione delle spese alla sola parte preesistente, presupposti necessari per il riconoscimento della detrazione.
In data 20 gennaio 2026, il ricorso è statto trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto dell'impugnazione e deduzione del “difetto di atto autonomamente impugnabile”
La doglianza è infondata. La cartella impugnata reca il riferimento alla comunicazione esiti controllo formale ex art. 36 - ter D.P.R. n.
600 del 1973 e contiene il dettaglio degli addebiti (imposte, sanzioni, interessi, addizionali) tali da rendere intellegibile la pretesa e consentire pienamente il diritto di difesa.
Quanto alla (non) impugnabilità della comunicazione 36-ter, la giurisprudenza non è monolitica. Infatti, da un lato, l'indirizzo “estensivo” ammette l'impugnazione di atti non tipizzati quando portino una pretesa tributaria compiuta (principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di atti sostanzialmente impositivi); dall'altro lato, un diverso orientamento qualifica la comunicazione ex art. 36 - ter come atto prodromico non autonomamente impugnabile, la cui mancata impugnazione non preclude l'impugnazione della successiva cartella.
In questa sede, la questione non assume valenza dirimente in senso “processuale” (non essendovi contestazione sulla tempestività del ricorso avverso la cartella): la contribuente, impugnando l'atto di riscossione, ha comunque introdotto tutte le censure sul rapporto sostanziale.
Pertanto, va scrutinato il merito della spettanza della detrazione.
2) Detrazione per recupero edilizio, trasferimento all'acquirente e onere della prova
Nel merito il ricorso è infondato.
Vero è che l'art. 16 - bis, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina il trasferimento delle rate residue della detrazione in caso di cessione dell'unità immobiliare, salva diversa pattuizione;
e nel caso di specie si deduce (e si documenta in atti difensivi) una clausola negoziale di trasferimento in favore dell'acquirente.
Tuttavia, il trasferimento riguarda, evidentemente, una detrazione validamente sorta e permane subordinato alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'agevolazione.
La detrazione per recupero del patrimonio edilizio richiede che l'intervento sia riconducibile alle fattispecie agevolate e che il contribuente (anche se “subentrante”) sia in grado di dimostrare, in giudizio, i relativi presupposti: l'onere probatorio sul diritto alla detrazione grava su chi la invoca.
3) Interventi con demolizione / ricostruzione e ampliamento volumetrico: conseguenze sulla detrazione
Dagli atti emerge un elemento ostativo non superato dalla ricorrente e cioè la presenza di ampliamento.
L'Ufficio ha evidenziato (e la contribuente non ha efficacemente confutato con prova tecnica) che il titolo edilizio è riferito a “ristrutturazione e ampliamento piano casa” e che la documentazione prodotta non consente di accertare che la demolizione / ricostruzione sia avvenuta nel rispetto della volumetria preesistente o, quantomeno, quali costi siano specificamente imputabili alla sola parte preesistente, ove vi sia ampliamento.
In base alla prassi amministrativa consolidata, in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, l'intervento è considerato, nel suo complesso, “nuova costruzione” e, conseguentemente, la detrazione ordinaria per recupero edilizio non spetta.
Se l'ampliamento avviene senza demolizione, la detrazione può spettare solo per le spese riferibili alla parte esistente, con necessaria separazione / allocazione delle spese.
Nel caso concreto, la contribuente ha prospettato una distinzione tra fatture “di ristrutturazione” e fatture “di ampliamento”, ma non ha prodotto (o comunque non risulta acquisita agli atti utilmente valutabili) una documentazione tecnico - urbanistica idonea a dimostrare in modo verificabile la volumetria preesistente e quella post -i ntervento, né un prospetto tecnico -c ontabile che consenta di attribuire le spese agevolate alla sola parte preesistente con criteri oggettivi.
Ne discende che la pretesa di riconoscere integralmente la base massima (€ 96.000) e la corrispondente quota annuale (€ 4.800) resta apodittica: e, dunque, non sostenuta dal necessario supporto probatorio.
4) Irrilevanza, ai fini del rapporto d'imposta, delle asserite condotte del CAF
La ricorrente insiste sull'errore / inerzia del CAF (rettificativa del 730, mancato inoltro documenti).
La circostanza, anche se vera, non incide sulla legittimità della pretesa tributaria: il giudizio verte sul diritto alla detrazione e sui presupposti oggettivi dell'agevolazione.
In assenza di prova sufficiente dei presupposti, la detrazione non può essere riconosciuta.
5) Conclusione
Il ricorso va quindi rigettato, restando ferma la cartella impugnata.
6) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza in osservanza dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 119 2022 00044674 81 (anno d'imposta 2016);
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 480,00, oltre rimborso forfettario spese generali;
- nulla per spese nei confronti dell'Agente della riscossione se non costituito.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026.
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR AL