Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio proprio della cartella di pagamento per mancata precedenza di atto autonomamente impugnabile

    La doglianza è infondata in quanto la cartella impugnata reca riferimento alla comunicazione esiti controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e contiene il dettaglio degli addebiti, rendendo intellegibile la pretesa e consentendo il diritto di difesa. La questione della impugnabilità della comunicazione 36-ter non è dirimente in senso processuale, poiché la contribuente ha comunque introdotto tutte le censure sul rapporto sostanziale impugnando la cartella.

  • Rigettato
    Spettanza della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia

    Il trasferimento della detrazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'agevolazione. L'onere probatorio grava su chi invoca la detrazione. Nel caso di specie, la documentazione tecnica e urbanistica prodotta non è idonea a dimostrare la volumetria preesistente e quella post-intervento, né a imputare le spese agevolate alla sola parte preesistente, soprattutto in presenza di un ampliamento volumetrico che, secondo la prassi amministrativa, configura l'intervento come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Irrilevanza delle condotte del CAF

    Le asserite condotte del CAF non incidono sulla legittimità della pretesa tributaria, poiché il giudizio verte sul diritto alla detrazione e sui presupposti oggettivi dell'agevolazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 112
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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