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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31253/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31253 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente tra (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OL CO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 10 ATTORE e (P.IVA. rappresentata da (C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
P.IVA , in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. P.IVA_3 CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
[...]
NA RD e dall'Avv. Fabrizio Benintendi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Giacomo Mellerio n. 1 CONVENUTA nonchè Controparte_4
(già
[...] Controparte_5
),
[...] Controparte_6
(C.F. , P.I. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_7 costituzione dall'avv. Stefano Mengoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla in Milano, Via Correggio n.43 CONVENUTA OGGETTO: Contratto di conto corrente. Azione di ripetizione di indebito. Contratti di mutuo. CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da verbale del 2 dicembre 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio le società Parte_1
e (ora Controparte_5 CP_5 Controparte_6 Controparte_6
Controparte_4
pagina 1 di 8 e quest'ultima in qualità di cessionaria del credito originariamente CP_4 Controparte_1 vantato dalla , chiedendo di accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, del contratto di Controparte_5 conto corrente n. 828, in relazione al quale erano state concesse plurime aperture di credito, aperto nel corso dell'anno 1985 ed estinto in data 11 luglio 2018, , nonché del conto accessorio s.b.f. n. 46375, acceso in data 30 dicembre 2004 ed estinto in data 11 luglio 2014, e, per l'effetto, ha chiesto di condannare le convenute, in via alternativa, al pagamento delle somme illegittimamente addebitate. A tal fine, la società attrice ha sostenuto che:
- il conto corrente n. 828 era stato aperto nel corso dell'anno 1985 in assenza di un contratto in forma scritta, era stato sempre assistito da contratti di aperture di credito ed era stato estinto nel mese di luglio 2014, con passaggio a sofferenza per l'importo di euro 29.672,90;
- accanto a questo rapporto, sempre in assenza della stipula in forma scritta, tra le parti era intercorso anche il rapporto inerente ad anticipi n. 46375, le cui competenze erano state girate sul conto corrente n. Pt_2
828, dal 31 dicembre 2004 sino all'11 luglio 2014;
- dopo l'estinzione dei rapporti la società aveva comunicato l'intervenuta cessione, in Controparte_1 proprio favore, del credito vantato dalla “per operazioni bancarie di vario genere”, per il Controparte_5 complessivo importo di euro 199.536,49;
- la società attrice, nel corso dell'anno 2021, aveva chiesto alla cessionaria copia della documentazione inerente al contratto di conto corrente n. 828.
L'attrice ha dedotto di aver conferito incarico ad un perito al fine di esaminare i rapporti oggetto di causa alla luce della documentazione ricevuta e di aver scoperto, all'esito di tale analisi, diversi profili di invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con addebiti illegittimi per complessivi euro 338.954,45, relativi precisamente a:
- illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale, inizialmente con riferimento ai soli tassi extrafido e ai tassi creditori (con riferimento all'apertura di credito originariamente stipulata nel 1985 e a quelle successive) e successivamente, a partire dalla rinegoziazione del contratto di conto corrente del 5 settembre 2007 e per tutte le modifiche intervenute sino al 2013, con riguardo a tutti i tassi (debitori entro/fuori fido e creditori), alla luce dell'indeterminatezza del parametro di riferimento individuato per la revisione dei tassi;
- illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e delle commissioni che, nel tempo, hanno sostituito le c.m.s., ai sensi dell'art. 117 bis TUB, in quanto non pattuite o, comunque, non validamente pattuite anche in ordine alle modalità e al periodo di calcolo;
- illegittimo addebito di spese non pattuite;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della clausola anatocistica applicata sino all'estinzione del rapporto. L'attrice ha quindi chiesto di condannare le convenute, in via alternativa, a seconda del soggetto effettivamente ritenuto legittimato passivo, alla ripetizione degli importi illegittimamente addebitati nel corso dei rapporti e, comunque, di accertare l'inesistenza di un credito in capo alla società cessionaria Controparte_8
i è costituita in giudizio la (ora ) contestando
[...] Controparte_5 Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte. La convenuta ha anzitutto contestato la propria legittimazione passiva, evidenziando di aver ceduto alla società , ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 Controparte_1 della legge n. 130\1999 nonché dell'art. 58 T.U.B., il credito derivante dai rapporti oggetto di causa, così che unicamente la cessionaria doveva essere destinataria delle domande proposte.
pagina 2 di 8 Nel merito, la banca convenuta ha eccepito la violazione, da parte della società attrice, dell'art. 2697 c.c. in considerazione dell'omessa produzione degli estratti conto in forma integrale;
in ogni caso, essendo stati prodotti gli estratti solo a partire da una certa data, ogni eventuale ricalcolo doveva essere effettuato partendo dal primo saldo documentato. La difesa della banca convenuta ha poi eccepito la prescrizione delle domande con riferimento agli addebiti antecedenti al 29 luglio 2012, ossia al decennio anteriore alla notifica della citazione. La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande rilevando come, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154\1992, non vi fosse alcun obbligo di stipulare i contratti bancari in forma scritta, evidenziando come le condizioni applicate al rapporto di conto corrente risultassero chiaramente dalle lettere di variazione e dai documenti di sintesi prodotti dalla stessa parte attrice;
analogamente, in relazione al conto anticipi n. 46375, lo stesso era regolato dal contratto del 22 dicembre 2004 e dalle successive scritture modificative. È stata quindi eccepita la validità delle clausole applicate in tema di interessi, commissioni e spese;
quanto alla censura in materia di anatocismo, la banca ha rilevato di essersi tempestivamente adeguata alle prescrizioni contenute nell'art. 7 della delibera CICR del 9.02.2000 e, a partire dal 30 dicembre 2016, la società attrice aveva espressamente autorizzato l'addebito in conto degli interessi debitori. La banca, in definitiva, ha chiesto di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di rigettare le domande proposte e, in via subordinata riconvenzionale, nel caso di accertamento della nullità dei rapporti di conto corrente n.828 o del conto anticipi s.b.f. n.46375, ha chiesto di condannare l'attrice, ai sensi dell'art.2033 c.c., a restituire alla le somme erogate o messe a disposizione della società Controparte_5 nel corso dei rapporti, provvedendo altresì a restituire Parte_1 alla , anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., ogni costo, onere e spesa sostenuti per la lavorazione Controparte_5 del portafoglio e la gestione del credito, disponendo, per l'effetto, la compensazione delle somme dovute dall'attrice alla convenuta con l'eventuale controcredito della società attrice.
1.3. Si è costituita in giudizio la società quale procuratrice della società CP_2 CP_1
evidenziando che con contratto dell'1 dicembre 2020 la convenuta aveva stipulato con la
[...] CP_5
un contratto di cessione dei crediti, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130\1999 e dell'art. 58
[...]
T.U.B., diventando titolare dei crediti derivanti dai seguenti rapporti originariamente intrattenuti dalla cedente con la società impresa , tutti estinti in data 11 luglio 2018: Parte_1
- conto corrente chirografario n. 828, girato a sofferenza con un saldo a debito di € 32.992,56 (oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito);
- mutuo chirografario n. 000009083 del 12.08.2016 di originari €.185.000,00, con saldo a sofferenza di
€.128.712,43;
- mutuo chirografario n. 000009392 del 12.04.2017 di originari €.32.000,00, con saldo a sofferenza di
€.37.831,50. In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di ripetizione di indebito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 130\1999, essendo la società cessionaria divenuta titolare unicamente dei crediti discendenti dai rapporti in questione. A tal fine, la difesa della società cessionaria ha evidenziato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione integrino un patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo, circostanza che impedisce ai debitori ceduti di opporre in compensazione controcrediti vantati nei confronti della cedente e di proporre domande riconvenzionali nei confronti della cessionaria. La convenuta ha inoltre proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento per l'importo complessivo di euro 166.543,93 oltre interessi, in relazione ai due mutui chirografari nn. 9083 e 9392 i cui pagina 3 di 8 crediti erano stati ceduti alla società , chiedendo a tal fine anche l'emissione di Controparte_1 un'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
1.4. Nel corso del giudizio, è stato disposto l'espletamento del procedimento di mediazione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza dell'11 novembre 2023, è stata accolta l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. richiesta della difesa della quale procuratrice della CP_2 società avente ad oggetto gli importi residui dei mutui nn. 9392 e 9083 ed è stato Controparte_1 ingiunto alla società rappresentata dalla il pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di euro 166.543,93, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino alla data del 16.12.2022; a partire da quest'ultima data, gli interessi saranno calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. È stato poi disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile e, all'esito del deposito della relazione di consulenza, per la quale si sono state necessarie alcune integrazioni, è stata fissata l'udienza del 25 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso della decorrenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, i difensori della società attrice della Controparte_4 hanno depositato una nota denominata “dichiarazione congiunta di cessata materia del
[...] contendere a spese compensate” nella quale hanno dato atto del fatto che, nelle more del deposito della comparsa conclusionale di replica, era intervenuta la definizione delle questioni oggetto di controversia (concernenti i rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375) relative al rapporto processuale intercorrente tra le parti e, conseguentemente, hanno dichiarato di rinunciare ad ogni domanda reciprocamente proposta l'una nei confronti dell'altra e hanno chiesto di dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate con riferimento a tali domande. Inoltre, la società ha dichiarato di rinunciare alla Parte_1 domanda svolta “In via alternativa subordinata” nei confronti della società ed avente ad Controparte_1 oggetto le stesse pretese, relative ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375, azionate
“In via principale” nei confronti di Controparte_4
; invece, in merito alle domande riconvenzionali formulate dalla
[...] convenuta 3 relative ai rapporti di mutuo chirografario n. 9083 del 12.08.2016 e n. 9392 del CP_1
12.04.2017, la società attrice ha ribadito di avere già rinunciato ad ogni domanda e/o eccezione svolta in relazione agli stessi. Con ordinanza del 19 novembre 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il giudice ha ritenuto necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo, considerato come le dichiarazioni rese dai procuratori di alcune parti avessero comportato una radicale modifica delle conclusioni precisate in occasione dell'udienza del 25 settembre 2025 e considerato che la parte non aveva depositato la memoria di replica. CP_1 CP_1
Alla successiva udienza del 2 dicembre 2025 i procuratori di tutte le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni nel diverso senso riportato nel verbale di udienza, da intendere in questa sede integralmente richiamato, e la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, senza assegnare nuovamente i termini ai quali le parti hanno espressamente rinunciato. pagina 4 di 8 2. Procedendo con la qualificazione delle domande proposte, la società attrice ha avanzato, in via principale, previo accertamento dell'invalidità dei contratti di conto corrente e conto anticipi stipulati con la
(ora AN del Trentino Alto Adige), una domanda di ripetizione delle somme Controparte_5 indebitamente addebitate e\o riscosse, ai sensi dell'art. 2033 c.c., domanda che è stata esercitata in via alternativa nei confronti di entrambe le convenute. La convenuta nell'ipotesi di accoglimento della domanda e di Controparte_4 accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 828 o del conto anticipi s.b.f. n. 46375, ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la società attrice alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme erogate o messe a disposizione della società Parte_1
come risultanti dai “movimenti dare” degli estratti conto, nonché, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di ogni
[...] costo, onere e spesa sostenuti dalla banca per la lavorazione del portafoglio e la gestione del credito e, conseguentemente, ha chiesto di compensare tra le parti i reciproci debiti-crediti.
La convenuta società ha proposto domanda di adempimento in relazione ai CP_1 CP_1 due mutui n. 9083 del 12.08.2016 e n. 9392 del 12.04.2017 chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento agli importi residui Parte_1 pari, complessivamente, ad euro 166.543,93, oltre interessi di mora.
3. Ciò posto, in merito alle domande di accertamento e di ripetizione dell'indebito proposte dalla società attrice aventi ad oggetto il contratto di conto corrente n. 828 e il conto anticipi n. 46375 e alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta
[...] va rilevato come, nella nota Controparte_4 sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti e depositata in data 13 novembre 2025 – richiamata nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025 – i difensori abbiano dato atto della “intervenuta definizione delle questioni oggetto di controversia (concernenti i rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375) relative al rapporto processuale tra di esse intercorrente” e, conseguentemente, abbiano rinunciato ad ogni domanda reciprocamente proposta l'una nei confronti dell'altra chiedendo espressamente di dichiarare cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate con riferimento a tali domande. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, atteso (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463, nonchè Cass., 10 luglio 1998, n. 6703) che la stessa postula la composizione della lite e il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, situazione che deve essere valutata dal giudice riguardo alla concreta idoneità a produrre gli indicati effetti sull'oggetto della lite, come certamente è avvenuto nel caso in esame alla luce delle univoche dichiarazioni delle parti. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, ha affermato che può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass., 8 novembre 2007 n. 23289; Cass. SS.UU. n. 13969\2004; Cass., n. 11931\2006; Cass. n. 5974\2005). In questa prospettiva si è anche affermato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato,
pagina 5 di 8 pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass., 8 luglio 2010 n. 16150). 4. Per quanto concerne la domanda proposta dalla società Parte_1
“In via alternativa subordinata” nei confronti della società ed avente ad oggetto
[...] Controparte_1 le stesse pretese relative ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375 azionate “In via principale” nei confronti di , la società attrice, nella nota depositata in data Controparte_4
13 dicembre 2025 e nella memoria di replica e poi nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda svolta e il difensore della società mandataria della società CP_2
nel corso dell'ultima udienza ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, non Controparte_1 essendovi peraltro alcun interesse da parte sua alla prosecuzione del giudizio limitatamente ai profili inerenti ai due conti. Ne discende che, in merito a questo rapporto processuale, ossia alla domanda (alternativa subordinata) proposta dalla società attrice nei confronti della al conto corrente n. 828 e al Controparte_9 conto anticipi n. 46375, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
5. Infine, passando all'esame delle domande proposte dalla società deve Controparte_1 rilevarsi come già in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, precisamente nella nota depositata in data 11 settembre 2025, parte attrice abbia dichiarato “di voler rinunciare ad ogni eccezione o domanda svolta in relazione ai rapporti di finanziamento sopra richiamati per i quali è già stata emessa ordinanza ex. art. 186 ter c.p.c. comprensiva delle spese di lite”. Il difensore di parte attrice ha evidenziato come tale rinuncia fosse conseguente all'emissione dell'ordinanza dell'11 novembre 2023 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nonché al contegno processuale tenuto dalle parti convenute, nel prosieguo del giudizio. Tali dichiarazioni sono state ribadite dal difensore di parte attrice negli scritti conclusivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, da ultimo, nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, ove è stata espressamente chiesta la conferma dell'ordinanza ingiunzione anche in ordine al profilo delle spese ivi liquidate. Alla luce dell'espressa rinuncia ad ogni eccezione sollevata dalla società attrice in merito ai rapporti di mutuo chirografario oggetto delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società cessionaria, ad avviso di questo giudice, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nell'ordinanza dell'11 novembre 2023 con cui è stata accolta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla società CP_2 quale mandataria di
[...] Controparte_1
La cessionaria del credito ha chiesto la condanna della società Parte_1 per la somma complessiva di euro 166.543,93, oltre interessi di mora, quale importo residuo dovuto in
[...] relazione, rispettivamente, al mutuo chirografario n. 000009083 del 12.08.2016 di originari € 185.000,00 (quanto alla somma di € 128.712,43) e al mutuo chirografario n. 000009392 del 12.04.2017 di originari € 32.000,00 (quanto alla somma di € 37.831,50). La domanda è meritevole di accoglimento, tenuto conto della documentazione contrattuale e contabile prodotta (contratti di mutuo – doc. 5 e 8 del fascicolo di parte;
contabili inerenti CP_1 all'erogazione dei finanziamenti – doc. 6 e 9; estratti conto ai sensi dell'art. 50 TUB – doc. 3 e 4; comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine – doc. 2) e della documentazione inerente alla legittimazione della società quale cessionaria dei crediti (cfr. doc. 11-13 del fascicolo Controparte_1 di parte, con particolare riferimento al doc. 13 avente ad oggetto la dichiarazione della banca cedente attestante il trasferimento in capo alla cessionaria dei residui crediti derivanti dai citati contratti di finanziamento), nonché dell'allegazione circa l'inadempimento della società attrice e dell'assenza di specifiche contestazioni in ordine al mancato pagamento degli importi richiesti.
pagina 6 di 8 La difesa della società cessionaria ha così prodotto tutti i documenti posti a fondamento dei diritti di credito azionati e ha allegato l'inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento dei residui importi dovuti in relazione ai due contratti di finanziamento, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001). Alla luce di tali considerazioni, le domande proposte dalla società devono Controparte_1 essere accolte con conseguente conferma integrale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 11 novembre 2023. Per l'effetto, la società deve Parte_1 essere condannata al pagamento dell'importo di euro 166.543,93, oltre interessi di mora così determinati (in assenza di specifiche allegazioni circa la misura convenzionale degli interessi moratori): interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino alla data della domanda, ossia al 16.12.2022; a partire dal 16.12.2022 gli interessi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 6. Passando alla liquidazione delle spese di lite, in ordine al rapporto processuale tra la società attrice e la convenuta AN del Trentino, le spese, ivi comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti sul punto.
Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra la società attrice e la convenuta le spese seguono la soccombenza della società Controparte_1 Parte_1
e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
[...]
147\2022, nella misura già indicata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro le società Parte_1 [...]
(già Controparte_4 Controparte_5
e ) e CP_5 Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1 nonché sulle domande proposte in via riconvenzionale da entrambe le convenute, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla società in merito ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto Parte_1 anticipi n. 46375 contro la società CP_4 Controparte_4 nonché con riferimento alle domande riconvenzionali da
[...] quest'ultima proposte, con integrale compensazione delle spese di lite;
b. dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in merito alle domande proposte dalla società in merito ai rapporti di conto corrente n. Parte_1
828 e di conto anticipi n. 46375 contro la società con compensazione delle spese;
Controparte_1
c. conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 11 novembre 2023 e, per l'effetto,
- condanna la società al pagamento immediato, in favore Parte_1 della società rappresentata dalla società dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_2 pagina 7 di 8 166.543,93, oltre interessi di mora al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 sino al 16.12.2022 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino al 16.12.2022; a partire da tale ultima data gli interessi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e
- condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1
rappresentata dalla società il pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 Controparte_2 liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d. pone le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, in solido a carico della società e della Parte_1 [...]
. Controparte_4
Così deciso a Milano, in data 5 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31253 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente tra (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OL CO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 10 ATTORE e (P.IVA. rappresentata da (C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
P.IVA , in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. P.IVA_3 CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
[...]
NA RD e dall'Avv. Fabrizio Benintendi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Giacomo Mellerio n. 1 CONVENUTA nonchè Controparte_4
(già
[...] Controparte_5
),
[...] Controparte_6
(C.F. , P.I. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_7 costituzione dall'avv. Stefano Mengoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla in Milano, Via Correggio n.43 CONVENUTA OGGETTO: Contratto di conto corrente. Azione di ripetizione di indebito. Contratti di mutuo. CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da verbale del 2 dicembre 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio le società Parte_1
e (ora Controparte_5 CP_5 Controparte_6 Controparte_6
Controparte_4
pagina 1 di 8 e quest'ultima in qualità di cessionaria del credito originariamente CP_4 Controparte_1 vantato dalla , chiedendo di accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, del contratto di Controparte_5 conto corrente n. 828, in relazione al quale erano state concesse plurime aperture di credito, aperto nel corso dell'anno 1985 ed estinto in data 11 luglio 2018, , nonché del conto accessorio s.b.f. n. 46375, acceso in data 30 dicembre 2004 ed estinto in data 11 luglio 2014, e, per l'effetto, ha chiesto di condannare le convenute, in via alternativa, al pagamento delle somme illegittimamente addebitate. A tal fine, la società attrice ha sostenuto che:
- il conto corrente n. 828 era stato aperto nel corso dell'anno 1985 in assenza di un contratto in forma scritta, era stato sempre assistito da contratti di aperture di credito ed era stato estinto nel mese di luglio 2014, con passaggio a sofferenza per l'importo di euro 29.672,90;
- accanto a questo rapporto, sempre in assenza della stipula in forma scritta, tra le parti era intercorso anche il rapporto inerente ad anticipi n. 46375, le cui competenze erano state girate sul conto corrente n. Pt_2
828, dal 31 dicembre 2004 sino all'11 luglio 2014;
- dopo l'estinzione dei rapporti la società aveva comunicato l'intervenuta cessione, in Controparte_1 proprio favore, del credito vantato dalla “per operazioni bancarie di vario genere”, per il Controparte_5 complessivo importo di euro 199.536,49;
- la società attrice, nel corso dell'anno 2021, aveva chiesto alla cessionaria copia della documentazione inerente al contratto di conto corrente n. 828.
L'attrice ha dedotto di aver conferito incarico ad un perito al fine di esaminare i rapporti oggetto di causa alla luce della documentazione ricevuta e di aver scoperto, all'esito di tale analisi, diversi profili di invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con addebiti illegittimi per complessivi euro 338.954,45, relativi precisamente a:
- illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale, inizialmente con riferimento ai soli tassi extrafido e ai tassi creditori (con riferimento all'apertura di credito originariamente stipulata nel 1985 e a quelle successive) e successivamente, a partire dalla rinegoziazione del contratto di conto corrente del 5 settembre 2007 e per tutte le modifiche intervenute sino al 2013, con riguardo a tutti i tassi (debitori entro/fuori fido e creditori), alla luce dell'indeterminatezza del parametro di riferimento individuato per la revisione dei tassi;
- illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e delle commissioni che, nel tempo, hanno sostituito le c.m.s., ai sensi dell'art. 117 bis TUB, in quanto non pattuite o, comunque, non validamente pattuite anche in ordine alle modalità e al periodo di calcolo;
- illegittimo addebito di spese non pattuite;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della clausola anatocistica applicata sino all'estinzione del rapporto. L'attrice ha quindi chiesto di condannare le convenute, in via alternativa, a seconda del soggetto effettivamente ritenuto legittimato passivo, alla ripetizione degli importi illegittimamente addebitati nel corso dei rapporti e, comunque, di accertare l'inesistenza di un credito in capo alla società cessionaria Controparte_8
i è costituita in giudizio la (ora ) contestando
[...] Controparte_5 Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte. La convenuta ha anzitutto contestato la propria legittimazione passiva, evidenziando di aver ceduto alla società , ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 Controparte_1 della legge n. 130\1999 nonché dell'art. 58 T.U.B., il credito derivante dai rapporti oggetto di causa, così che unicamente la cessionaria doveva essere destinataria delle domande proposte.
pagina 2 di 8 Nel merito, la banca convenuta ha eccepito la violazione, da parte della società attrice, dell'art. 2697 c.c. in considerazione dell'omessa produzione degli estratti conto in forma integrale;
in ogni caso, essendo stati prodotti gli estratti solo a partire da una certa data, ogni eventuale ricalcolo doveva essere effettuato partendo dal primo saldo documentato. La difesa della banca convenuta ha poi eccepito la prescrizione delle domande con riferimento agli addebiti antecedenti al 29 luglio 2012, ossia al decennio anteriore alla notifica della citazione. La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande rilevando come, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154\1992, non vi fosse alcun obbligo di stipulare i contratti bancari in forma scritta, evidenziando come le condizioni applicate al rapporto di conto corrente risultassero chiaramente dalle lettere di variazione e dai documenti di sintesi prodotti dalla stessa parte attrice;
analogamente, in relazione al conto anticipi n. 46375, lo stesso era regolato dal contratto del 22 dicembre 2004 e dalle successive scritture modificative. È stata quindi eccepita la validità delle clausole applicate in tema di interessi, commissioni e spese;
quanto alla censura in materia di anatocismo, la banca ha rilevato di essersi tempestivamente adeguata alle prescrizioni contenute nell'art. 7 della delibera CICR del 9.02.2000 e, a partire dal 30 dicembre 2016, la società attrice aveva espressamente autorizzato l'addebito in conto degli interessi debitori. La banca, in definitiva, ha chiesto di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di rigettare le domande proposte e, in via subordinata riconvenzionale, nel caso di accertamento della nullità dei rapporti di conto corrente n.828 o del conto anticipi s.b.f. n.46375, ha chiesto di condannare l'attrice, ai sensi dell'art.2033 c.c., a restituire alla le somme erogate o messe a disposizione della società Controparte_5 nel corso dei rapporti, provvedendo altresì a restituire Parte_1 alla , anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., ogni costo, onere e spesa sostenuti per la lavorazione Controparte_5 del portafoglio e la gestione del credito, disponendo, per l'effetto, la compensazione delle somme dovute dall'attrice alla convenuta con l'eventuale controcredito della società attrice.
1.3. Si è costituita in giudizio la società quale procuratrice della società CP_2 CP_1
evidenziando che con contratto dell'1 dicembre 2020 la convenuta aveva stipulato con la
[...] CP_5
un contratto di cessione dei crediti, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130\1999 e dell'art. 58
[...]
T.U.B., diventando titolare dei crediti derivanti dai seguenti rapporti originariamente intrattenuti dalla cedente con la società impresa , tutti estinti in data 11 luglio 2018: Parte_1
- conto corrente chirografario n. 828, girato a sofferenza con un saldo a debito di € 32.992,56 (oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito);
- mutuo chirografario n. 000009083 del 12.08.2016 di originari €.185.000,00, con saldo a sofferenza di
€.128.712,43;
- mutuo chirografario n. 000009392 del 12.04.2017 di originari €.32.000,00, con saldo a sofferenza di
€.37.831,50. In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di ripetizione di indebito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 130\1999, essendo la società cessionaria divenuta titolare unicamente dei crediti discendenti dai rapporti in questione. A tal fine, la difesa della società cessionaria ha evidenziato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione integrino un patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo, circostanza che impedisce ai debitori ceduti di opporre in compensazione controcrediti vantati nei confronti della cedente e di proporre domande riconvenzionali nei confronti della cessionaria. La convenuta ha inoltre proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento per l'importo complessivo di euro 166.543,93 oltre interessi, in relazione ai due mutui chirografari nn. 9083 e 9392 i cui pagina 3 di 8 crediti erano stati ceduti alla società , chiedendo a tal fine anche l'emissione di Controparte_1 un'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
1.4. Nel corso del giudizio, è stato disposto l'espletamento del procedimento di mediazione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza dell'11 novembre 2023, è stata accolta l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. richiesta della difesa della quale procuratrice della CP_2 società avente ad oggetto gli importi residui dei mutui nn. 9392 e 9083 ed è stato Controparte_1 ingiunto alla società rappresentata dalla il pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di euro 166.543,93, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino alla data del 16.12.2022; a partire da quest'ultima data, gli interessi saranno calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. È stato poi disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile e, all'esito del deposito della relazione di consulenza, per la quale si sono state necessarie alcune integrazioni, è stata fissata l'udienza del 25 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso della decorrenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, i difensori della società attrice della Controparte_4 hanno depositato una nota denominata “dichiarazione congiunta di cessata materia del
[...] contendere a spese compensate” nella quale hanno dato atto del fatto che, nelle more del deposito della comparsa conclusionale di replica, era intervenuta la definizione delle questioni oggetto di controversia (concernenti i rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375) relative al rapporto processuale intercorrente tra le parti e, conseguentemente, hanno dichiarato di rinunciare ad ogni domanda reciprocamente proposta l'una nei confronti dell'altra e hanno chiesto di dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate con riferimento a tali domande. Inoltre, la società ha dichiarato di rinunciare alla Parte_1 domanda svolta “In via alternativa subordinata” nei confronti della società ed avente ad Controparte_1 oggetto le stesse pretese, relative ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375, azionate
“In via principale” nei confronti di Controparte_4
; invece, in merito alle domande riconvenzionali formulate dalla
[...] convenuta 3 relative ai rapporti di mutuo chirografario n. 9083 del 12.08.2016 e n. 9392 del CP_1
12.04.2017, la società attrice ha ribadito di avere già rinunciato ad ogni domanda e/o eccezione svolta in relazione agli stessi. Con ordinanza del 19 novembre 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il giudice ha ritenuto necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo, considerato come le dichiarazioni rese dai procuratori di alcune parti avessero comportato una radicale modifica delle conclusioni precisate in occasione dell'udienza del 25 settembre 2025 e considerato che la parte non aveva depositato la memoria di replica. CP_1 CP_1
Alla successiva udienza del 2 dicembre 2025 i procuratori di tutte le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni nel diverso senso riportato nel verbale di udienza, da intendere in questa sede integralmente richiamato, e la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, senza assegnare nuovamente i termini ai quali le parti hanno espressamente rinunciato. pagina 4 di 8 2. Procedendo con la qualificazione delle domande proposte, la società attrice ha avanzato, in via principale, previo accertamento dell'invalidità dei contratti di conto corrente e conto anticipi stipulati con la
(ora AN del Trentino Alto Adige), una domanda di ripetizione delle somme Controparte_5 indebitamente addebitate e\o riscosse, ai sensi dell'art. 2033 c.c., domanda che è stata esercitata in via alternativa nei confronti di entrambe le convenute. La convenuta nell'ipotesi di accoglimento della domanda e di Controparte_4 accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 828 o del conto anticipi s.b.f. n. 46375, ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la società attrice alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme erogate o messe a disposizione della società Parte_1
come risultanti dai “movimenti dare” degli estratti conto, nonché, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di ogni
[...] costo, onere e spesa sostenuti dalla banca per la lavorazione del portafoglio e la gestione del credito e, conseguentemente, ha chiesto di compensare tra le parti i reciproci debiti-crediti.
La convenuta società ha proposto domanda di adempimento in relazione ai CP_1 CP_1 due mutui n. 9083 del 12.08.2016 e n. 9392 del 12.04.2017 chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento agli importi residui Parte_1 pari, complessivamente, ad euro 166.543,93, oltre interessi di mora.
3. Ciò posto, in merito alle domande di accertamento e di ripetizione dell'indebito proposte dalla società attrice aventi ad oggetto il contratto di conto corrente n. 828 e il conto anticipi n. 46375 e alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta
[...] va rilevato come, nella nota Controparte_4 sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti e depositata in data 13 novembre 2025 – richiamata nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025 – i difensori abbiano dato atto della “intervenuta definizione delle questioni oggetto di controversia (concernenti i rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375) relative al rapporto processuale tra di esse intercorrente” e, conseguentemente, abbiano rinunciato ad ogni domanda reciprocamente proposta l'una nei confronti dell'altra chiedendo espressamente di dichiarare cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate con riferimento a tali domande. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, atteso (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463, nonchè Cass., 10 luglio 1998, n. 6703) che la stessa postula la composizione della lite e il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, situazione che deve essere valutata dal giudice riguardo alla concreta idoneità a produrre gli indicati effetti sull'oggetto della lite, come certamente è avvenuto nel caso in esame alla luce delle univoche dichiarazioni delle parti. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, ha affermato che può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass., 8 novembre 2007 n. 23289; Cass. SS.UU. n. 13969\2004; Cass., n. 11931\2006; Cass. n. 5974\2005). In questa prospettiva si è anche affermato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato,
pagina 5 di 8 pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass., 8 luglio 2010 n. 16150). 4. Per quanto concerne la domanda proposta dalla società Parte_1
“In via alternativa subordinata” nei confronti della società ed avente ad oggetto
[...] Controparte_1 le stesse pretese relative ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto anticipi n. 46375 azionate “In via principale” nei confronti di , la società attrice, nella nota depositata in data Controparte_4
13 dicembre 2025 e nella memoria di replica e poi nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda svolta e il difensore della società mandataria della società CP_2
nel corso dell'ultima udienza ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, non Controparte_1 essendovi peraltro alcun interesse da parte sua alla prosecuzione del giudizio limitatamente ai profili inerenti ai due conti. Ne discende che, in merito a questo rapporto processuale, ossia alla domanda (alternativa subordinata) proposta dalla società attrice nei confronti della al conto corrente n. 828 e al Controparte_9 conto anticipi n. 46375, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
5. Infine, passando all'esame delle domande proposte dalla società deve Controparte_1 rilevarsi come già in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, precisamente nella nota depositata in data 11 settembre 2025, parte attrice abbia dichiarato “di voler rinunciare ad ogni eccezione o domanda svolta in relazione ai rapporti di finanziamento sopra richiamati per i quali è già stata emessa ordinanza ex. art. 186 ter c.p.c. comprensiva delle spese di lite”. Il difensore di parte attrice ha evidenziato come tale rinuncia fosse conseguente all'emissione dell'ordinanza dell'11 novembre 2023 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nonché al contegno processuale tenuto dalle parti convenute, nel prosieguo del giudizio. Tali dichiarazioni sono state ribadite dal difensore di parte attrice negli scritti conclusivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, da ultimo, nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, ove è stata espressamente chiesta la conferma dell'ordinanza ingiunzione anche in ordine al profilo delle spese ivi liquidate. Alla luce dell'espressa rinuncia ad ogni eccezione sollevata dalla società attrice in merito ai rapporti di mutuo chirografario oggetto delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società cessionaria, ad avviso di questo giudice, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nell'ordinanza dell'11 novembre 2023 con cui è stata accolta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla società CP_2 quale mandataria di
[...] Controparte_1
La cessionaria del credito ha chiesto la condanna della società Parte_1 per la somma complessiva di euro 166.543,93, oltre interessi di mora, quale importo residuo dovuto in
[...] relazione, rispettivamente, al mutuo chirografario n. 000009083 del 12.08.2016 di originari € 185.000,00 (quanto alla somma di € 128.712,43) e al mutuo chirografario n. 000009392 del 12.04.2017 di originari € 32.000,00 (quanto alla somma di € 37.831,50). La domanda è meritevole di accoglimento, tenuto conto della documentazione contrattuale e contabile prodotta (contratti di mutuo – doc. 5 e 8 del fascicolo di parte;
contabili inerenti CP_1 all'erogazione dei finanziamenti – doc. 6 e 9; estratti conto ai sensi dell'art. 50 TUB – doc. 3 e 4; comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine – doc. 2) e della documentazione inerente alla legittimazione della società quale cessionaria dei crediti (cfr. doc. 11-13 del fascicolo Controparte_1 di parte, con particolare riferimento al doc. 13 avente ad oggetto la dichiarazione della banca cedente attestante il trasferimento in capo alla cessionaria dei residui crediti derivanti dai citati contratti di finanziamento), nonché dell'allegazione circa l'inadempimento della società attrice e dell'assenza di specifiche contestazioni in ordine al mancato pagamento degli importi richiesti.
pagina 6 di 8 La difesa della società cessionaria ha così prodotto tutti i documenti posti a fondamento dei diritti di credito azionati e ha allegato l'inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento dei residui importi dovuti in relazione ai due contratti di finanziamento, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001). Alla luce di tali considerazioni, le domande proposte dalla società devono Controparte_1 essere accolte con conseguente conferma integrale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 11 novembre 2023. Per l'effetto, la società deve Parte_1 essere condannata al pagamento dell'importo di euro 166.543,93, oltre interessi di mora così determinati (in assenza di specifiche allegazioni circa la misura convenzionale degli interessi moratori): interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino alla data della domanda, ossia al 16.12.2022; a partire dal 16.12.2022 gli interessi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 6. Passando alla liquidazione delle spese di lite, in ordine al rapporto processuale tra la società attrice e la convenuta AN del Trentino, le spese, ivi comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti sul punto.
Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra la società attrice e la convenuta le spese seguono la soccombenza della società Controparte_1 Parte_1
e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
[...]
147\2022, nella misura già indicata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro le società Parte_1 [...]
(già Controparte_4 Controparte_5
e ) e CP_5 Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1 nonché sulle domande proposte in via riconvenzionale da entrambe le convenute, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla società in merito ai rapporti di conto corrente n. 828 e di conto Parte_1 anticipi n. 46375 contro la società CP_4 Controparte_4 nonché con riferimento alle domande riconvenzionali da
[...] quest'ultima proposte, con integrale compensazione delle spese di lite;
b. dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in merito alle domande proposte dalla società in merito ai rapporti di conto corrente n. Parte_1
828 e di conto anticipi n. 46375 contro la società con compensazione delle spese;
Controparte_1
c. conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 11 novembre 2023 e, per l'effetto,
- condanna la società al pagamento immediato, in favore Parte_1 della società rappresentata dalla società dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_2 pagina 7 di 8 166.543,93, oltre interessi di mora al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sul capitale residuo del mutuo n. 000009392 - pari ad euro 33.201,10 - con decorrenza dall'1 gennaio 2020 sino al 16.12.2022 e sul capitale residuo del mutuo n. 000009083 - pari ad euro 113.634,55 - con decorrenza dal 24 luglio 2020 sino al 16.12.2022; a partire da tale ultima data gli interessi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e
- condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1
rappresentata dalla società il pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 Controparte_2 liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d. pone le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, in solido a carico della società e della Parte_1 [...]
. Controparte_4
Così deciso a Milano, in data 5 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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