Articolo 808 bis del Codice di procedura civile
Articolo 808Articolo 702 bis
Versione
2 marzo 2006
Art. 808-bis.
(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).)) ((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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