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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8099/2022 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Emiliano D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, Via F. Bucci, 15
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Piermario Valente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Asti, Via Cattedrale, 7
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7106/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 31.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 7106/2022 per la somma di € 15.795,00=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione del servizio posizionamento SM , chiedendo la risoluzione Parte_2
del contratto per inadempimento, eccependo la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, oltre che ai sensi degli artt. 1427 e 1439
c.c., ed eccependo la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, confermarsi il decreto ingiuntivo ed ordinarsi la cancellazione delle frasi offensive contenute in atto di citazione con conseguente condanna equitativa al risarcimento dei danni.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione di nullità del contratto sottoscritto per indeterminatezza dell'oggetto è infondata, posto che i servizi da realizzare sono esplicitati dettagliatamente nel contratto allegato (doc.
n. 2 atto di citazione) sottoscritto in data 29.10.2020 finalizzato alla fornitura dei servizi c.d. “SM ” ed accessori “SEO Copy” e Parte_2
“Copy Istituzionale” sul sito già esistente, meglio specificati nelle sezioni C1 e C2 del contratto, al prezzo complessivo di € 16.848,00= da dividere in quarantotto rate.
Con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto. (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Nel merito, dalla documentazione prodotta, nello specifico dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e non contestata (doc. n 18 comparsa di costituzione e risposta) risulta come parte convenuta si fosse attivata per la realizzazione dei servizi.
In particolare, con mail del 16.12.2020 l'opponente comunicava a di procedere con le modifiche suggerite e con l'inserimento CP_1
delle keyword condivise ed anche alla precisazione da parte di CP_1
di non potere intervenire sul sito non avendone in gestione il dominio, ma di “ottimizzare quanto già presente affinchè si migliori la visibilità
Pag. 2 di 5 del sito sui motori di ricerca…” (mail del 17.12.2020) RO nulla opponeva o contestava.
Risulta, inoltre, come già nel gennaio 2021 (mail del 15.01.2021) avesse ultimato gli interventi di ottimizzazione previsti dal CP_1
servizio di posizionamento acquistato indicato nel report inviato, come si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. nn. 19-21 comparsa di costituzione e risposta) e stampe di posizionamento (docc. nn.
4-9 comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta opposta ha dimostrato, così, di avere dato esecuzione al contratto, che non può ritenersi inadempiuto per un asserito e non provato decremento del fatturato o dal numero di visite di un sito, peraltro già esistente.
Parte opponente, di contro, non ha dato prova di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria ed anche i testi escussi nulla hanno specificato al riguardo, se non contestare genericamente un mancato riscontro di miglioramento.
Inoltre, il contratto sottoscritto prevede la clausola solve et repete, di cui al punto D1.4, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”;
E comunque non si rileva, alla luce di quanto sopra specificato, alcuna condotta inadempiente di per legittimare la sospensione del CP_1 pagamento, posto che “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla
Pag. 3 di 5 parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. Civ. n.
2720/2009).
Non trova nemmeno accoglimento la eccezione di nullità del contratto ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. non sussistendone i presupposti, come non sussiste alcun supporto probatorio, il cui onere spettava all'opponente, di artifici o raggiri che abbiano avuto una efficacia causale sulla sua determinazione volitiva, ovvero sul suo consenso.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando determinando la volontà del contraente abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass.
Civ. n. 31731/2021). al riguardo, non ha fornito alcuna prova di Pt_1 tali raggiri o artifici che, tra l'altro, risultano del tutto incompatibili con il comportamento tenuto dalla stessa come risulta dalla corrispondenza intercorsa con CP_1
E sulle relative deduzioni attoree, ad avviso dello scrivente, l'atto introduttivo di non contiene frasi sconvenienti e/o offensive Parte_1
che abbiano superato il limite delle esigenze difensive.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8099/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 4 di 5 - rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 7106/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8099/2022 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Emiliano D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, Via F. Bucci, 15
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Piermario Valente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Asti, Via Cattedrale, 7
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7106/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 31.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 7106/2022 per la somma di € 15.795,00=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione del servizio posizionamento SM , chiedendo la risoluzione Parte_2
del contratto per inadempimento, eccependo la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, oltre che ai sensi degli artt. 1427 e 1439
c.c., ed eccependo la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, confermarsi il decreto ingiuntivo ed ordinarsi la cancellazione delle frasi offensive contenute in atto di citazione con conseguente condanna equitativa al risarcimento dei danni.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione di nullità del contratto sottoscritto per indeterminatezza dell'oggetto è infondata, posto che i servizi da realizzare sono esplicitati dettagliatamente nel contratto allegato (doc.
n. 2 atto di citazione) sottoscritto in data 29.10.2020 finalizzato alla fornitura dei servizi c.d. “SM ” ed accessori “SEO Copy” e Parte_2
“Copy Istituzionale” sul sito già esistente, meglio specificati nelle sezioni C1 e C2 del contratto, al prezzo complessivo di € 16.848,00= da dividere in quarantotto rate.
Con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto. (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Nel merito, dalla documentazione prodotta, nello specifico dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e non contestata (doc. n 18 comparsa di costituzione e risposta) risulta come parte convenuta si fosse attivata per la realizzazione dei servizi.
In particolare, con mail del 16.12.2020 l'opponente comunicava a di procedere con le modifiche suggerite e con l'inserimento CP_1
delle keyword condivise ed anche alla precisazione da parte di CP_1
di non potere intervenire sul sito non avendone in gestione il dominio, ma di “ottimizzare quanto già presente affinchè si migliori la visibilità
Pag. 2 di 5 del sito sui motori di ricerca…” (mail del 17.12.2020) RO nulla opponeva o contestava.
Risulta, inoltre, come già nel gennaio 2021 (mail del 15.01.2021) avesse ultimato gli interventi di ottimizzazione previsti dal CP_1
servizio di posizionamento acquistato indicato nel report inviato, come si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. nn. 19-21 comparsa di costituzione e risposta) e stampe di posizionamento (docc. nn.
4-9 comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta opposta ha dimostrato, così, di avere dato esecuzione al contratto, che non può ritenersi inadempiuto per un asserito e non provato decremento del fatturato o dal numero di visite di un sito, peraltro già esistente.
Parte opponente, di contro, non ha dato prova di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria ed anche i testi escussi nulla hanno specificato al riguardo, se non contestare genericamente un mancato riscontro di miglioramento.
Inoltre, il contratto sottoscritto prevede la clausola solve et repete, di cui al punto D1.4, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”;
E comunque non si rileva, alla luce di quanto sopra specificato, alcuna condotta inadempiente di per legittimare la sospensione del CP_1 pagamento, posto che “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla
Pag. 3 di 5 parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. Civ. n.
2720/2009).
Non trova nemmeno accoglimento la eccezione di nullità del contratto ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. non sussistendone i presupposti, come non sussiste alcun supporto probatorio, il cui onere spettava all'opponente, di artifici o raggiri che abbiano avuto una efficacia causale sulla sua determinazione volitiva, ovvero sul suo consenso.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando determinando la volontà del contraente abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass.
Civ. n. 31731/2021). al riguardo, non ha fornito alcuna prova di Pt_1 tali raggiri o artifici che, tra l'altro, risultano del tutto incompatibili con il comportamento tenuto dalla stessa come risulta dalla corrispondenza intercorsa con CP_1
E sulle relative deduzioni attoree, ad avviso dello scrivente, l'atto introduttivo di non contiene frasi sconvenienti e/o offensive Parte_1
che abbiano superato il limite delle esigenze difensive.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8099/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 4 di 5 - rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 7106/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5