TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:18, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
LE
PARTE RICORRENTE
Contro
IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
PRO- TEMPORE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIORANO GESSICA e P.IVA_1 dell'avv. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “- accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire € 2.553,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non pagina 1 di 8 godute per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, e, per
l'effetto, condannare il , in persona del al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del resistente in forza di vari contratti a tempo determinato negli AA.SS. CP_1
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 maturando il numero di ferie specificamente indicato in ricorso, senza mai fruire delle stesse, senza percepire alcuna indennità sostituiva e senza essere inviata dal alla fruizione. CP_1
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale per le richieste coinvolgenti i servizi svolti oltre il quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso ed evidenziava l'infondatezza del ricorso nel merito.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era quindi discussa alla udienza odierna - mentre parte ricorrente con note depositate il 28.11.2025, detratti i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, quelli deliberati dall'Istituto scolastico e quelli di ferie richiesti, precisava l'ammontare dovuto nel minor importo di
€ 2.474,80 - e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In primo luogo deve osservarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto la natura mista dell'indennità oggetto di domanda - risarcitoria e retributiva - comporta ai fini della prescrizione l'applicabilità del termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2020, n. 3021), dovendosi ritenere prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo.
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni anche documentali del ricorso (e dell'inequivoca formula matematica seguita) non vi è dubbio che il ricorrente agisca anche per come precisato con note per il pagamento delle ferie maturate e non godute sul presupposto della imputabilità a ferie dei giorni tra la fine delle lezioni e quella del contratto a termine (v. anche verbale di udienza odierna ove il procuratore di parte ricorrente ha chiarito di insistere “unicamente per la condanna al pagamento dei giorni di ferie maturati e non fruiti con riferimento al periodo 8/9 giugno – 30 giugno di ciascun
A.S., oltre alle festività soppresse”).
pagina 2 di 8 Tanto premesso deve osservarsi, avuto riguardo alla normativa applicabile, che con riferimento alla questione per cui è causa viene in rilievo l'art. 5, co. 8, D.L. 95/12 disposizione che, come noto, prevede “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La disposizione appena richiamata, dunque, sancisce la necessità di fruire dei giorni di ferie obbligatoriamente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, senza che si possa dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.
La norma, poi, prevede esclusivamente per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche di monetizzare limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Deve anche richiamarsi l'art. 1, co. da 54 a 56, della L. 228 del 2012 allorquando prevede “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. pagina 3 di 8 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Detta disposizione, quindi, ed in particolare il co. 54, prevede espressamente che tutto il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre per l'ulteriore parte dell'anno (scolastico) il godimento delle stesse è consentito per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Proprio in relazione all'articolo 5, co. 8, del D.L. 95/12 è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 (BU contro ) che, con Controparte_3 riguardo al divieto di monetizzazione previsto da tale norma, ha chiarito che “prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del
6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
La ratio, quindi, dell'art. 5, co. 8, cit., è anche quella di garantire che il lavoratore possa beneficiare di “un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione come pure chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16 (“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte pagina 4 di 8 costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può mancare di osservarsi che lo stesso ricorrente, con le note da ultimo depositate, ha limitato la propria domanda al periodo compreso tra l'8/10 giugno ed il 30 giugno (sottraendo dai propri calcoli i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, quelli deliberati dall'Istituto scolastico e quelli di ferie richiesti, cfr. in particolare ancora il verbale di udienza odierna).
Con specifico riferimento, dunque, a tale domanda pare opportuno richiamare alcune delle pronunce della Suprema Corte intervenute e allineate con quanto ricordato (Supra).
L'ordinanza n. 28587 del 06/11/2024 ha chiarito “questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di CP_1 una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente
a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui pagina 5 di 8 ai precedenti già richiamati - che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”. Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Deve sottolinearsi che la pronuncia richiamata riguarda, con riferimento all'oggetto della decisione, la possibilità o meno di computare tra i giorni di sospensione delle lezioni quelli intercorrenti tra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (8/9 giugno) ed il termine finale del contratto di lavoro (id est il 30 giugno), dunque, esattamente la domanda formulata in ricorso che attiene e si limita proprio a tale periodo (dovendosi richiamare in punto, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la pronuncia resa dal Tribunale di Milano nella causa
R.G. 2709/2025 in data 10.6.2025).
La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato - che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni - ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso contrario. pagina 6 di 8 La Cassazione, in particolare, ha sottolineato che l'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, della L. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 14268/2022 e
Cass., Sez. Lav., 13440/2024).
Alla luce di tale principio (espresso con specifico riferimento al periodo temporale dell'anno scolastico dall'8/10 giugno al 30 giugno) e del dato che il ricorrente ha espressamente limitato la propria domanda a tale periodo il convenuto deve dunque essere condannato al CP_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità sostituiva per ferie non godute per gli AA.SS.
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
In punto di quantificazione deve osservarsi che parte ricorrente con note depositate il 28.11.2025 ha formulato una quantificazione detraendo i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, i giorni di sospensione deliberati dall'Istituto scolastico e i giorni di ferie richiesti dal docente (cfr. note del 28.11.2025 e verbale di udienza odierna ove ha precisato di aver fatto riferimento ai documenti di cui alla memoria), mentre il procuratore di parte resistente ha preso atto della riduzione argomentando sulla non debenza in diritto dei giorni di ferie maturati e non fruiti anche con riferimento al periodo compreso tra l'8/9 giugno ed il 30 giugno di ciascun A.S.; orbene, anche alla luce della documentazione in atti il calcolo da ultimo operato e non contestato da parte resistente appare congruo, di talché deve concludersi per la condanna del resistente al pagamento a favore della ricorrente a titolo CP_1 di indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura pari ad euro 2.474,80, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria, tenuto conto dello scaglione di valore ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle pagina 7 di 8 questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli Parte_1
AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e per l'effetto condanna il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 2.474,80 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:18, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
LE
PARTE RICORRENTE
Contro
IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
PRO- TEMPORE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIORANO GESSICA e P.IVA_1 dell'avv. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “- accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire € 2.553,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non pagina 1 di 8 godute per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, e, per
l'effetto, condannare il , in persona del al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del resistente in forza di vari contratti a tempo determinato negli AA.SS. CP_1
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 maturando il numero di ferie specificamente indicato in ricorso, senza mai fruire delle stesse, senza percepire alcuna indennità sostituiva e senza essere inviata dal alla fruizione. CP_1
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale per le richieste coinvolgenti i servizi svolti oltre il quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso ed evidenziava l'infondatezza del ricorso nel merito.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era quindi discussa alla udienza odierna - mentre parte ricorrente con note depositate il 28.11.2025, detratti i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, quelli deliberati dall'Istituto scolastico e quelli di ferie richiesti, precisava l'ammontare dovuto nel minor importo di
€ 2.474,80 - e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In primo luogo deve osservarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto la natura mista dell'indennità oggetto di domanda - risarcitoria e retributiva - comporta ai fini della prescrizione l'applicabilità del termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2020, n. 3021), dovendosi ritenere prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo.
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni anche documentali del ricorso (e dell'inequivoca formula matematica seguita) non vi è dubbio che il ricorrente agisca anche per come precisato con note per il pagamento delle ferie maturate e non godute sul presupposto della imputabilità a ferie dei giorni tra la fine delle lezioni e quella del contratto a termine (v. anche verbale di udienza odierna ove il procuratore di parte ricorrente ha chiarito di insistere “unicamente per la condanna al pagamento dei giorni di ferie maturati e non fruiti con riferimento al periodo 8/9 giugno – 30 giugno di ciascun
A.S., oltre alle festività soppresse”).
pagina 2 di 8 Tanto premesso deve osservarsi, avuto riguardo alla normativa applicabile, che con riferimento alla questione per cui è causa viene in rilievo l'art. 5, co. 8, D.L. 95/12 disposizione che, come noto, prevede “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La disposizione appena richiamata, dunque, sancisce la necessità di fruire dei giorni di ferie obbligatoriamente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, senza che si possa dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.
La norma, poi, prevede esclusivamente per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche di monetizzare limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Deve anche richiamarsi l'art. 1, co. da 54 a 56, della L. 228 del 2012 allorquando prevede “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. pagina 3 di 8 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Detta disposizione, quindi, ed in particolare il co. 54, prevede espressamente che tutto il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre per l'ulteriore parte dell'anno (scolastico) il godimento delle stesse è consentito per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Proprio in relazione all'articolo 5, co. 8, del D.L. 95/12 è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 (BU contro ) che, con Controparte_3 riguardo al divieto di monetizzazione previsto da tale norma, ha chiarito che “prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del
6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
La ratio, quindi, dell'art. 5, co. 8, cit., è anche quella di garantire che il lavoratore possa beneficiare di “un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione come pure chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16 (“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte pagina 4 di 8 costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”).
Tanto premesso, nel caso di specie, non può mancare di osservarsi che lo stesso ricorrente, con le note da ultimo depositate, ha limitato la propria domanda al periodo compreso tra l'8/10 giugno ed il 30 giugno (sottraendo dai propri calcoli i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, quelli deliberati dall'Istituto scolastico e quelli di ferie richiesti, cfr. in particolare ancora il verbale di udienza odierna).
Con specifico riferimento, dunque, a tale domanda pare opportuno richiamare alcune delle pronunce della Suprema Corte intervenute e allineate con quanto ricordato (Supra).
L'ordinanza n. 28587 del 06/11/2024 ha chiarito “questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di CP_1 una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente
a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui pagina 5 di 8 ai precedenti già richiamati - che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”. Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Deve sottolinearsi che la pronuncia richiamata riguarda, con riferimento all'oggetto della decisione, la possibilità o meno di computare tra i giorni di sospensione delle lezioni quelli intercorrenti tra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (8/9 giugno) ed il termine finale del contratto di lavoro (id est il 30 giugno), dunque, esattamente la domanda formulata in ricorso che attiene e si limita proprio a tale periodo (dovendosi richiamare in punto, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la pronuncia resa dal Tribunale di Milano nella causa
R.G. 2709/2025 in data 10.6.2025).
La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato - che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni - ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso contrario. pagina 6 di 8 La Cassazione, in particolare, ha sottolineato che l'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, della L. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 14268/2022 e
Cass., Sez. Lav., 13440/2024).
Alla luce di tale principio (espresso con specifico riferimento al periodo temporale dell'anno scolastico dall'8/10 giugno al 30 giugno) e del dato che il ricorrente ha espressamente limitato la propria domanda a tale periodo il convenuto deve dunque essere condannato al CP_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità sostituiva per ferie non godute per gli AA.SS.
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
In punto di quantificazione deve osservarsi che parte ricorrente con note depositate il 28.11.2025 ha formulato una quantificazione detraendo i giorni di sospensione delle attività didattiche per come indicati nel calendario scolastico regionale, i giorni di sospensione deliberati dall'Istituto scolastico e i giorni di ferie richiesti dal docente (cfr. note del 28.11.2025 e verbale di udienza odierna ove ha precisato di aver fatto riferimento ai documenti di cui alla memoria), mentre il procuratore di parte resistente ha preso atto della riduzione argomentando sulla non debenza in diritto dei giorni di ferie maturati e non fruiti anche con riferimento al periodo compreso tra l'8/9 giugno ed il 30 giugno di ciascun A.S.; orbene, anche alla luce della documentazione in atti il calcolo da ultimo operato e non contestato da parte resistente appare congruo, di talché deve concludersi per la condanna del resistente al pagamento a favore della ricorrente a titolo CP_1 di indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura pari ad euro 2.474,80, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria, tenuto conto dello scaglione di valore ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle pagina 7 di 8 questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli Parte_1
AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e per l'effetto condanna il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 2.474,80 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8