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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 519/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20.05.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi sono comparsi l'avv.
PETRINI PIERPAOLO , per parte ricorrente, presente in persona del sig. l'avv. Pt_2
MACRELLI ACHILLE per parte resistente.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per le proprie richieste istruttorie, contesta la memoria conclusiva di controparte e chiede l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
Parte resistente si riporta ai propri scritti e chiede il rigetto del ricorso di controparte e insiste per la liquidazione delle spese di lite come da note, si oppone alle istanze istruttorie di controparte.
I difensori rinunciando a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 519/2022 promossa da:
(c.f. e p. iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PETRINI PIERPAOLO
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f.: ), (c.f.: e p.i.
[...] C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MACRELLI ACHILLE P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 13 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e di al fine di ottenere, ai sensi degli
[...] Controparte_2 Parte_3
artt. 2598, 2599 e 2600 c.c., un provvedimento inibitorio concernente l'uso dell'utenza telefonica n. “340.8868586” di cui la ricorrente rivendica la titolarità e la cui disponibilità sarebbe stata dei convenuti, nonché di un provvedimento di condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 60.000,00 per supposti atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti, nonché per ottenere la restituzione di taluni specifici beni aziendali (un telefono cellulare, una valigia di attrezzi e una somma di denaro), che sarebbero stati trattenuti dai convenuti alla cessazione dei singoli rapporti di lavoro intercorsi fra i signori e la società ricorrente, oltre al CP_1
pagamento da parte del sig. del prezzo di € 650,00 per l'acquisto di Controparte_1
un telefono cellulare asseritamente mai pagato.
I resistenti, costituitisi tempestivamente, hanno contestato integralmente le pretese avverse tanto in punto di fatto che di diritto, chiedendone il rigetto.
La causa, inizialmente radicata davanti alla sezione ordinaria civile di questo Tribunale, con decreto del Presidente del 24.10.2022 è stata riassegnata alla sezione Lavoro, con conseguente assegnazione alle parti di termine per note integrative, regolarmente depositate;
la causa, istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale e prova per testi, è stata discussa all'udienza del 20.05.2025 ed all'esito decisa con motivazione contestuale.
2.
A fronte di una pluralità di domande formulate nei confronti delle parti ricorrenti, occorre provvedere ad esaminarle partitamente.
2.1.
La prima delle richieste della società ricorrente concerne l'asserita commissione, da pagina 4 di 13 parte di tutti i convenuti, di atti di concorrenza sleale nei confronti della ricorrente, con la conseguente richiesta di inibizione, in danno di tutti i resistenti, dell'utilizzo della utenza telefonica n. “340.8868586”, utenza della quale la ricorrente rivendica la titolarità, con ulteriore richiesta di condanna di parte convenuta, in ragione di condotte di concorrenza sleale, al risarcimento degli asseriti danni patiti e quantificati in €
60.000,00.
Entrambe le pretese di parte ricorrente risultano infondate e pertanto debbono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Quanto alla titolarità dell'utenza telefonica mobile n. “340.8868586”, parte ricorrente ha allegato che tale utenza, pur essendo originariamente intestata al sig. CP_1
e più precisamente alla ditta individuale “Alex Computer di Magnani
[...]
Alessandro”, sarebbe stata da questi ceduta all'impresa ricorrente, nell'ambito di una cessione di azienda, contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro subordinato avviato dal al servizio proprio della ricorrente, rapporto iniziato in data CP_1
14.06.2019 (cfr. doc. 4 ricorrente). Secondo la ricorrente, la cessione dell'utenza telefonica sarebbe attestata altresì da un contratto per servizi telefonici, a lei intestato, relativo a tale utenza, nonché da successive fatture, le quali sarebbero confermative della titolarità dell'utenza (cfr. doc. 6 ricorrente).
Il sig. dal canto suo, costituendosi, ha contestato specificamente l'allegazione CP_1
avversa (cfr. pagg.
9-10 comparsa di costituzione), affermando la propria titolarità dell'utenza telefonica in questione, contestando che vi fosse mai stata una cessione di azienda, bensì solo la vendita di taluni beni, producendo tra l'altro il contratto di acquisto dell'utenza telefonica in discorso(cfr. doc. 6 resistente), con la conseguente piena legittimità di ogni suo utilizzo, negando peraltro di averla mai usata per le condotte illecite contestategli dalla ricorrente ed in particolare per atti di concorrenza pagina 5 di 13 sleale.
La pretesa della ricorrente risulta infondata, non essendo stato dimostrata la rivendicata titolarità dell'utenza telefonica ed essendo anzi emerso il contrario. Difatti, risulta che effettivamente, che 2013 (doc. 6 resistente) l'utenza in discorso venne acquistata dal sig.
, non risultando documentato poi alcun atto di cessione o di Controparte_1
subentro della stessa né da parte della ricorrente né di altri soggetti, non potendosi peraltro ritenere tale cessione implicita nella vendita di altri beni aziendali (beni invece espressamente e singolarmente indicati nelle relative fatture di vendita, cfr. docc.
2-3 ricorrente, non essendo al contempo provata una cessione di azienda, che dovrebbe risultare documentalmente e che comunque risulta smentita dalle dichiarazioni dello stesso lrpt dell'azienda ricorrente in sede di interrogatorio formale).
Né ad opposte considerazioni possono rilevare i documenti prodotti dalla ricorrente, laddove il doc. 6 risulta privo di sottoscrizione e la serie di fatture provenienti da
Vodafone ed indirizzate alla società ricorrente fanno riferimento unicamente ad un'utenza telefonica fissa (la n. 0547.611229), diversa da quella per cui è causa.
La circostanza, poi, che l'utenza contesa sia stata impiegata dal sig. per CP_1
l'espletamento di incombenze che gli venivano man mano richieste dalla ricorrente nell'interesse di quest'ultima (gestione di profili social e di piattaforme online) nell'ambito del rapporto lavorativo, non riscontrano la tesi di parte ricorrente, evidenziando semmai una delega al dipendente nella gestione degli account aziendali senza controllo da parte del datore di lavoro (in particolare in punto di gestione delle credenziali di accesso, in modo da prevenire eventuali problematiche connesse con il loro smarrimento).
Non essendo quindi dimostrato che la società ricorrente avesse la titolarità dell'utenza rivendicata, la pretese vantate con riferimento alla stessa nei confronti del resistente pagina 6 di 13 tanto quella inibitoria quanto quella restitutoria, risultano infondate e devono CP_1
pertanto essere respinte, così come le medesime pretese formulate nei confronti di e nei confronti della società che non hanno Controparte_2 Parte_3
mai avuto la titolarità né la disponibilità di tale utenza, rimasta sempre e solo in capo ad
Controparte_1
La distinta richiesta risarcitoria, contestuale e connessa alla appena esaminata richiesta inibitoria, deve essere parimenti respinta per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
All'esito del giudizio, gli atti di concorrenza sleale attribuibili ai resistenti non hanno trovato valido riscontro, così come gli allegati danni conseguenti a tali condotte.
Occorre anzitutto tenere presente che l'art. 2598 c.c. invocato dalla ricorrente prevede che “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui.”
Anzitutto occorre rilevare che parte ricorrente non ha dato prova dell'esistenza di accordi intercorsi con riferimento alla supposta cessione dell'azienda di
[...]
a favore della ricorrente all'epoca della instaurazione del rapporto di lavoro, CP_1
né in ordine all'esistenza di pattuizioni concernenti divieti di concorrenza, peraltro nemmeno allegati, ragion per cui l'utilizzo dell'utenza telefonica già richiamata da parte del sia in pendenza del rapporto contrattuale che dopo la sua cessazione, CP_1
risulta essere pienamente legittima.
pagina 7 di 13 Nè può parlarsi di atti di concorrenza sleale per “confusione” stante la evidente differente denominazione della nuova attività avviata dai resistenti – – Parte_3
con quella asseritamente danneggiata – - e la mancanza di prova in Parte_4
ordine all'utilizzo da parte dei resistenti di denominazioni potenzialmente idonee a generare confusione fra le attività delle due imprese ( e Parte_5
. Parte_3
La circostanza che poi il sig. abbia promosso la sua nuova attività mediante CP_1
invio di comunicazione pubblicitaria a due clienti della ricorrente non integra di per sé sola un atto di concorrenza sleale, considerato, da un lato, l'assenza di patti di non concorrenza tra le parti e, dall'altro la risibile proporzione dell'attività promozionale così come provata in giudizio, avendo visto come destinatari soltanto due ex clienti, laddove peraltro non risulta provato che all'esito di tale comunicazione la ricorrente abbia perso i suddetti clienti destinatari del messaggio pubblicitario (ed anzi risulta provato che l'unico cliente di chiamato a testimoniare è rimasto Parte_5
suo cliente anche dopo le dimissioni del sig. cfr. deposizione del sig. CP_1 Tes_1
resa all'udienza del 5.11.2024).
Occorre poi evidenziare che parte ricorrente non ha fornito prova di una perdita di clienti né di una perdita di fatturato riconducibile alle supposte condotte di concorrenza sleale imputata ai resistenti, laddove la mera costituzione della società convenuta, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali di segno contrario, non può essere ritenuta di per sé solo un atto di concorrenza sleale.
Nemmeno può dirsi provato che i resistenti abbiano posto in essere atti di concorrenza sleale con l'utilizzo del telefono cellulare di titolarità del convenuto - che ne ha legittimamente continuato a fare uso come durante il rapporto di lavoro, con avallo e consapevolezza del datore di lavoro - né che gli stessi si siano resi responsabili di pagina 8 di 13 condotte illecite mediante modifiche alla pagina Facebook intestata alla società ricorrente, non essendo stato provato che la modifica dell'indirizzo della sede dell'azienda ricorrente – sostituito con quello corrispondente alla sede della società resistente di nuova costituzione – sia stata effettivamente apportata dai resistenti. Né risulta provato che il resistente abbia negato o impedito alla società Controparte_1
ricorrente l'accesso alle piattaforme Amazon e Ebay, delle quali pacificamente deteneva le password in ragione del pregresso rapporto di lavoro, non essendo stato provato che la società ricorrente, titolare delle stesse, ne avesse fatta richiesta – non riscontrata o negata – al CP_1
Infondato e non provato è, inoltre, l'assunto secondo cui i convenuti avrebbero manomesso e cancellato dai dispositivi aziendali i dati relativi ai clienti della
[...]
e avrebbero manomesso il sistema di videosorveglianza aziendale. Parte_5
Gli stessi consulenti di parte ricorrente, intervenuti oltre due mesi dopo l'interruzione dei rapporti di lavoro con i resistenti - che non hanno fatto più rientro nei locali aziendali - dopo che altri soggetti avevano avuto accesso e avevano manipolato i dispositivi aziendali, hanno dato atto del fatto che la manomissione e la cancellazione dei dati non è collocabile temporalmente.
In definitiva, per le ragioni esposte, la domanda di parte ricorrente tesa ad accertare la commissione di atti di concorrenza sleale e altresì ogni domanda di punto di risarcimento dei danni devono essere respinte.
2.2.
La seconda domanda di parte ricorrente concerne tre distinte richieste restitutorie, relative ad un cellulare aziendale (indentificato unicamente tramite il nome del modello come “mod. Iphone XR 128 GB”), ad una somma di denaro contante riscossa presso un cliente ed infine ad una cassetta di attrezzi presente sul furgone aziendale. Tali
pagina 9 di 13 pretese non possono essere accolte per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
2.2.1.
Quanto al telefono cellulare, l'impossibilità della sua esatta individuazione, in difetto di precisi dati identificativi (con la conseguente mancanza di prova in ordine al fatto che all'interno di tale telefono fossero archiviati dati aziendali), a fronte della contestazione dei convenuti di averne mai avuto la disponibilità e di averlo mai sottratto, impongono il rigetto della pretesa restitutoria.
2.2.2.
Parimenti non provata è la sussistenza del fatto materiale su cui si fonda la domanda di restituzione della cassetta attrezzi asseritamente presente sul furgone aziendale, cioè il trattenimento della stessa da parte del resistente il quale, costituendosi in CP_1
giudizio, ha rappresentato di aver restituito in data 23.04.2020 il furgone con a bordo la cassetta, ragione per la quale la carenza avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata e contestata.
2.2.3.
Quanto alla somma riscossa in contanti dal sig. per conto della Controparte_1
ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta a favore del sig. per l'importo di € 217,00, si osserva quanto segue. Testimone_2
Occorre anzitutto dare atto che il sig. costituendosi in giudizio, ha confermato CP_1
di aver effettivamente riscosso in data 26.11.2019 la somma in questione, rilasciando al cliente espressa quietanza in calce alla fattura già emessa dalla ricorrente il 23.11.2019. Il sig. ha poi riferito di aver consegnato tale somma alla signora CP_1 Tes_3
titolare, la quale aveva l'incombente di registrare il pagamento. Risulta dalla stessa allegazione del ricorrente che la fattura venne emessa effettivamente il 23.11.2019, anche in formato elettronico con sua conseguente registrazione anche nel cassetto pagina 10 di 13 fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Risulta poi che essa venne effettivamente pagata dal Tes_ sig. al sig. che la riscuoteva per conto della ricorrente tramite pagamento CP_1
Tes_ in contanti (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 5.11.2024, confermativa della quietanza in atti). poi ha affermato, tramite la propria memoria CP_1
integrativa autorizzata nel corso del giudizio, di aver consegnato i contanti alla datrice di lavoro, nella persona della titolare signora circostanza però contestata dalla Tes_3
parte ricorrente.
La società ricorrente, che in replica alla difesa del sig. ha affermato che questi CP_1
era autorizzato a riscuotere i pagamenti solo tramite l'utilizzo del dispositivo “POS”, senza tuttavia suffragare l'allegazione, non ha fornito prova del fatto che tali somme di denaro non sono mai state riversate nella cassa della società mediante evidenza delle risultanze dei movimenti di cassa o contabili riferibili al periodo in questione dai quali apprezzare l'effettiva sussistenza di un ammanco di denaro rispetto a quello che sarebbe dovuto risultare all'esito dell'effettivo conferimento della somma di denaro in questione.
La domanda quindi, in difetto di prova in ordine all'appropriazione della somma di denaro, deve essere respinta, non risultando la prova del preteso credito della ricorrente nei confronti del CP_1
2.3.
La domanda di parte ricorrente di pagamento della somma di € 650,00 quale corrispettivo per l'acquisto di un telefono IPhone deve essere accolta nei confronti del solo Controparte_1
Risulta documentalmente, ed è stato altresì ammesso dal che egli CP_1
effettivamente acquistò dalla ricorrente, in data 6 aprile 2020, un telefono modello
“IPhone 11 64gb bianco”, acquisto per il quale venne emessa dalla ricorrente la fattura pagina 11 di 13 14/R versata in atti (doc. 8 ricorrente), con richiesta di pagamento da parte della venditrice, a fronte del dedotto mancato pagamento del dispositivo, 30 giorni dopo il suo acquisto (cfr. docc. 8 e 13 ricorrente).
Il resistente ha dedotto (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione) Controparte_1
di aver versato il prezzo in contanti nelle mani della signora la quale Parte_6
avrebbe omesso di registrare l'incasso. Tale allegazione risulta però indimostrata, laddove il sig. , che ha ammesso di aver acquistato il cellulare e di Controparte_1
averlo ricevuto, aveva l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dello stesso. In difetto di prova in ordine all'avvenuto pagamento, deve essere Controparte_1
condannato al pagamento del prezzo per l'importo di € 650,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
3.
La reciproca parziale soccombenza, laddove le domande di parte ricorrente hanno trovato parziale accoglimento per una sola delle tre richieste formulate in ricorso (quella di condanna di al pagamento del prezzo di € 650,00 per l'acquisto Controparte_1
del telefono cellulare) mentre le ulteriori e preponderanti richieste non hanno trovato accoglimento, giustifica una parziale compensazione tra le parti, onde parte ricorrente è tenuta al rimborso delle spese di lite a favore di parte resistente per la misura di 2/3 sull'intero, quantificato quest'ultimo in complessivi € 13.395,00 per compensi (valore della controversia pari ad € 60.867,00, compensi medi per lo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n. 147/2022, cause di lavoro), oltre accessori di legge, dovendosi compensare tra le parti la restante quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 1) condanna al pagamento della somma di € 650,00 a favore di Controparte_1
portata nella fattura 14/r del 06 aprile 2020 relativa all'acquisto Parte_5
del telefono cellulare Apple “modello iPhone 11 64 gb” bianco;
2) rigetta per il resto il ricorso proposto ed ogni altra domanda ivi formulata, tanto nei confronti del sig. quanto nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
Parte_3
3) condanna a rifondere a parte resistente le spese legali del Parte_5
presente procedimento nella misura di 2/3 dell'intero che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 13.395,00 per compensi oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante 1/3.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 20/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 519/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20.05.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi sono comparsi l'avv.
PETRINI PIERPAOLO , per parte ricorrente, presente in persona del sig. l'avv. Pt_2
MACRELLI ACHILLE per parte resistente.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per le proprie richieste istruttorie, contesta la memoria conclusiva di controparte e chiede l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
Parte resistente si riporta ai propri scritti e chiede il rigetto del ricorso di controparte e insiste per la liquidazione delle spese di lite come da note, si oppone alle istanze istruttorie di controparte.
I difensori rinunciando a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 519/2022 promossa da:
(c.f. e p. iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PETRINI PIERPAOLO
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f.: ), (c.f.: e p.i.
[...] C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MACRELLI ACHILLE P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 13 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e di al fine di ottenere, ai sensi degli
[...] Controparte_2 Parte_3
artt. 2598, 2599 e 2600 c.c., un provvedimento inibitorio concernente l'uso dell'utenza telefonica n. “340.8868586” di cui la ricorrente rivendica la titolarità e la cui disponibilità sarebbe stata dei convenuti, nonché di un provvedimento di condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 60.000,00 per supposti atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti, nonché per ottenere la restituzione di taluni specifici beni aziendali (un telefono cellulare, una valigia di attrezzi e una somma di denaro), che sarebbero stati trattenuti dai convenuti alla cessazione dei singoli rapporti di lavoro intercorsi fra i signori e la società ricorrente, oltre al CP_1
pagamento da parte del sig. del prezzo di € 650,00 per l'acquisto di Controparte_1
un telefono cellulare asseritamente mai pagato.
I resistenti, costituitisi tempestivamente, hanno contestato integralmente le pretese avverse tanto in punto di fatto che di diritto, chiedendone il rigetto.
La causa, inizialmente radicata davanti alla sezione ordinaria civile di questo Tribunale, con decreto del Presidente del 24.10.2022 è stata riassegnata alla sezione Lavoro, con conseguente assegnazione alle parti di termine per note integrative, regolarmente depositate;
la causa, istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale e prova per testi, è stata discussa all'udienza del 20.05.2025 ed all'esito decisa con motivazione contestuale.
2.
A fronte di una pluralità di domande formulate nei confronti delle parti ricorrenti, occorre provvedere ad esaminarle partitamente.
2.1.
La prima delle richieste della società ricorrente concerne l'asserita commissione, da pagina 4 di 13 parte di tutti i convenuti, di atti di concorrenza sleale nei confronti della ricorrente, con la conseguente richiesta di inibizione, in danno di tutti i resistenti, dell'utilizzo della utenza telefonica n. “340.8868586”, utenza della quale la ricorrente rivendica la titolarità, con ulteriore richiesta di condanna di parte convenuta, in ragione di condotte di concorrenza sleale, al risarcimento degli asseriti danni patiti e quantificati in €
60.000,00.
Entrambe le pretese di parte ricorrente risultano infondate e pertanto debbono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Quanto alla titolarità dell'utenza telefonica mobile n. “340.8868586”, parte ricorrente ha allegato che tale utenza, pur essendo originariamente intestata al sig. CP_1
e più precisamente alla ditta individuale “Alex Computer di Magnani
[...]
Alessandro”, sarebbe stata da questi ceduta all'impresa ricorrente, nell'ambito di una cessione di azienda, contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro subordinato avviato dal al servizio proprio della ricorrente, rapporto iniziato in data CP_1
14.06.2019 (cfr. doc. 4 ricorrente). Secondo la ricorrente, la cessione dell'utenza telefonica sarebbe attestata altresì da un contratto per servizi telefonici, a lei intestato, relativo a tale utenza, nonché da successive fatture, le quali sarebbero confermative della titolarità dell'utenza (cfr. doc. 6 ricorrente).
Il sig. dal canto suo, costituendosi, ha contestato specificamente l'allegazione CP_1
avversa (cfr. pagg.
9-10 comparsa di costituzione), affermando la propria titolarità dell'utenza telefonica in questione, contestando che vi fosse mai stata una cessione di azienda, bensì solo la vendita di taluni beni, producendo tra l'altro il contratto di acquisto dell'utenza telefonica in discorso(cfr. doc. 6 resistente), con la conseguente piena legittimità di ogni suo utilizzo, negando peraltro di averla mai usata per le condotte illecite contestategli dalla ricorrente ed in particolare per atti di concorrenza pagina 5 di 13 sleale.
La pretesa della ricorrente risulta infondata, non essendo stato dimostrata la rivendicata titolarità dell'utenza telefonica ed essendo anzi emerso il contrario. Difatti, risulta che effettivamente, che 2013 (doc. 6 resistente) l'utenza in discorso venne acquistata dal sig.
, non risultando documentato poi alcun atto di cessione o di Controparte_1
subentro della stessa né da parte della ricorrente né di altri soggetti, non potendosi peraltro ritenere tale cessione implicita nella vendita di altri beni aziendali (beni invece espressamente e singolarmente indicati nelle relative fatture di vendita, cfr. docc.
2-3 ricorrente, non essendo al contempo provata una cessione di azienda, che dovrebbe risultare documentalmente e che comunque risulta smentita dalle dichiarazioni dello stesso lrpt dell'azienda ricorrente in sede di interrogatorio formale).
Né ad opposte considerazioni possono rilevare i documenti prodotti dalla ricorrente, laddove il doc. 6 risulta privo di sottoscrizione e la serie di fatture provenienti da
Vodafone ed indirizzate alla società ricorrente fanno riferimento unicamente ad un'utenza telefonica fissa (la n. 0547.611229), diversa da quella per cui è causa.
La circostanza, poi, che l'utenza contesa sia stata impiegata dal sig. per CP_1
l'espletamento di incombenze che gli venivano man mano richieste dalla ricorrente nell'interesse di quest'ultima (gestione di profili social e di piattaforme online) nell'ambito del rapporto lavorativo, non riscontrano la tesi di parte ricorrente, evidenziando semmai una delega al dipendente nella gestione degli account aziendali senza controllo da parte del datore di lavoro (in particolare in punto di gestione delle credenziali di accesso, in modo da prevenire eventuali problematiche connesse con il loro smarrimento).
Non essendo quindi dimostrato che la società ricorrente avesse la titolarità dell'utenza rivendicata, la pretese vantate con riferimento alla stessa nei confronti del resistente pagina 6 di 13 tanto quella inibitoria quanto quella restitutoria, risultano infondate e devono CP_1
pertanto essere respinte, così come le medesime pretese formulate nei confronti di e nei confronti della società che non hanno Controparte_2 Parte_3
mai avuto la titolarità né la disponibilità di tale utenza, rimasta sempre e solo in capo ad
Controparte_1
La distinta richiesta risarcitoria, contestuale e connessa alla appena esaminata richiesta inibitoria, deve essere parimenti respinta per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
All'esito del giudizio, gli atti di concorrenza sleale attribuibili ai resistenti non hanno trovato valido riscontro, così come gli allegati danni conseguenti a tali condotte.
Occorre anzitutto tenere presente che l'art. 2598 c.c. invocato dalla ricorrente prevede che “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui.”
Anzitutto occorre rilevare che parte ricorrente non ha dato prova dell'esistenza di accordi intercorsi con riferimento alla supposta cessione dell'azienda di
[...]
a favore della ricorrente all'epoca della instaurazione del rapporto di lavoro, CP_1
né in ordine all'esistenza di pattuizioni concernenti divieti di concorrenza, peraltro nemmeno allegati, ragion per cui l'utilizzo dell'utenza telefonica già richiamata da parte del sia in pendenza del rapporto contrattuale che dopo la sua cessazione, CP_1
risulta essere pienamente legittima.
pagina 7 di 13 Nè può parlarsi di atti di concorrenza sleale per “confusione” stante la evidente differente denominazione della nuova attività avviata dai resistenti – – Parte_3
con quella asseritamente danneggiata – - e la mancanza di prova in Parte_4
ordine all'utilizzo da parte dei resistenti di denominazioni potenzialmente idonee a generare confusione fra le attività delle due imprese ( e Parte_5
. Parte_3
La circostanza che poi il sig. abbia promosso la sua nuova attività mediante CP_1
invio di comunicazione pubblicitaria a due clienti della ricorrente non integra di per sé sola un atto di concorrenza sleale, considerato, da un lato, l'assenza di patti di non concorrenza tra le parti e, dall'altro la risibile proporzione dell'attività promozionale così come provata in giudizio, avendo visto come destinatari soltanto due ex clienti, laddove peraltro non risulta provato che all'esito di tale comunicazione la ricorrente abbia perso i suddetti clienti destinatari del messaggio pubblicitario (ed anzi risulta provato che l'unico cliente di chiamato a testimoniare è rimasto Parte_5
suo cliente anche dopo le dimissioni del sig. cfr. deposizione del sig. CP_1 Tes_1
resa all'udienza del 5.11.2024).
Occorre poi evidenziare che parte ricorrente non ha fornito prova di una perdita di clienti né di una perdita di fatturato riconducibile alle supposte condotte di concorrenza sleale imputata ai resistenti, laddove la mera costituzione della società convenuta, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali di segno contrario, non può essere ritenuta di per sé solo un atto di concorrenza sleale.
Nemmeno può dirsi provato che i resistenti abbiano posto in essere atti di concorrenza sleale con l'utilizzo del telefono cellulare di titolarità del convenuto - che ne ha legittimamente continuato a fare uso come durante il rapporto di lavoro, con avallo e consapevolezza del datore di lavoro - né che gli stessi si siano resi responsabili di pagina 8 di 13 condotte illecite mediante modifiche alla pagina Facebook intestata alla società ricorrente, non essendo stato provato che la modifica dell'indirizzo della sede dell'azienda ricorrente – sostituito con quello corrispondente alla sede della società resistente di nuova costituzione – sia stata effettivamente apportata dai resistenti. Né risulta provato che il resistente abbia negato o impedito alla società Controparte_1
ricorrente l'accesso alle piattaforme Amazon e Ebay, delle quali pacificamente deteneva le password in ragione del pregresso rapporto di lavoro, non essendo stato provato che la società ricorrente, titolare delle stesse, ne avesse fatta richiesta – non riscontrata o negata – al CP_1
Infondato e non provato è, inoltre, l'assunto secondo cui i convenuti avrebbero manomesso e cancellato dai dispositivi aziendali i dati relativi ai clienti della
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e avrebbero manomesso il sistema di videosorveglianza aziendale. Parte_5
Gli stessi consulenti di parte ricorrente, intervenuti oltre due mesi dopo l'interruzione dei rapporti di lavoro con i resistenti - che non hanno fatto più rientro nei locali aziendali - dopo che altri soggetti avevano avuto accesso e avevano manipolato i dispositivi aziendali, hanno dato atto del fatto che la manomissione e la cancellazione dei dati non è collocabile temporalmente.
In definitiva, per le ragioni esposte, la domanda di parte ricorrente tesa ad accertare la commissione di atti di concorrenza sleale e altresì ogni domanda di punto di risarcimento dei danni devono essere respinte.
2.2.
La seconda domanda di parte ricorrente concerne tre distinte richieste restitutorie, relative ad un cellulare aziendale (indentificato unicamente tramite il nome del modello come “mod. Iphone XR 128 GB”), ad una somma di denaro contante riscossa presso un cliente ed infine ad una cassetta di attrezzi presente sul furgone aziendale. Tali
pagina 9 di 13 pretese non possono essere accolte per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
2.2.1.
Quanto al telefono cellulare, l'impossibilità della sua esatta individuazione, in difetto di precisi dati identificativi (con la conseguente mancanza di prova in ordine al fatto che all'interno di tale telefono fossero archiviati dati aziendali), a fronte della contestazione dei convenuti di averne mai avuto la disponibilità e di averlo mai sottratto, impongono il rigetto della pretesa restitutoria.
2.2.2.
Parimenti non provata è la sussistenza del fatto materiale su cui si fonda la domanda di restituzione della cassetta attrezzi asseritamente presente sul furgone aziendale, cioè il trattenimento della stessa da parte del resistente il quale, costituendosi in CP_1
giudizio, ha rappresentato di aver restituito in data 23.04.2020 il furgone con a bordo la cassetta, ragione per la quale la carenza avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata e contestata.
2.2.3.
Quanto alla somma riscossa in contanti dal sig. per conto della Controparte_1
ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta a favore del sig. per l'importo di € 217,00, si osserva quanto segue. Testimone_2
Occorre anzitutto dare atto che il sig. costituendosi in giudizio, ha confermato CP_1
di aver effettivamente riscosso in data 26.11.2019 la somma in questione, rilasciando al cliente espressa quietanza in calce alla fattura già emessa dalla ricorrente il 23.11.2019. Il sig. ha poi riferito di aver consegnato tale somma alla signora CP_1 Tes_3
titolare, la quale aveva l'incombente di registrare il pagamento. Risulta dalla stessa allegazione del ricorrente che la fattura venne emessa effettivamente il 23.11.2019, anche in formato elettronico con sua conseguente registrazione anche nel cassetto pagina 10 di 13 fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Risulta poi che essa venne effettivamente pagata dal Tes_ sig. al sig. che la riscuoteva per conto della ricorrente tramite pagamento CP_1
Tes_ in contanti (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 5.11.2024, confermativa della quietanza in atti). poi ha affermato, tramite la propria memoria CP_1
integrativa autorizzata nel corso del giudizio, di aver consegnato i contanti alla datrice di lavoro, nella persona della titolare signora circostanza però contestata dalla Tes_3
parte ricorrente.
La società ricorrente, che in replica alla difesa del sig. ha affermato che questi CP_1
era autorizzato a riscuotere i pagamenti solo tramite l'utilizzo del dispositivo “POS”, senza tuttavia suffragare l'allegazione, non ha fornito prova del fatto che tali somme di denaro non sono mai state riversate nella cassa della società mediante evidenza delle risultanze dei movimenti di cassa o contabili riferibili al periodo in questione dai quali apprezzare l'effettiva sussistenza di un ammanco di denaro rispetto a quello che sarebbe dovuto risultare all'esito dell'effettivo conferimento della somma di denaro in questione.
La domanda quindi, in difetto di prova in ordine all'appropriazione della somma di denaro, deve essere respinta, non risultando la prova del preteso credito della ricorrente nei confronti del CP_1
2.3.
La domanda di parte ricorrente di pagamento della somma di € 650,00 quale corrispettivo per l'acquisto di un telefono IPhone deve essere accolta nei confronti del solo Controparte_1
Risulta documentalmente, ed è stato altresì ammesso dal che egli CP_1
effettivamente acquistò dalla ricorrente, in data 6 aprile 2020, un telefono modello
“IPhone 11 64gb bianco”, acquisto per il quale venne emessa dalla ricorrente la fattura pagina 11 di 13 14/R versata in atti (doc. 8 ricorrente), con richiesta di pagamento da parte della venditrice, a fronte del dedotto mancato pagamento del dispositivo, 30 giorni dopo il suo acquisto (cfr. docc. 8 e 13 ricorrente).
Il resistente ha dedotto (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione) Controparte_1
di aver versato il prezzo in contanti nelle mani della signora la quale Parte_6
avrebbe omesso di registrare l'incasso. Tale allegazione risulta però indimostrata, laddove il sig. , che ha ammesso di aver acquistato il cellulare e di Controparte_1
averlo ricevuto, aveva l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dello stesso. In difetto di prova in ordine all'avvenuto pagamento, deve essere Controparte_1
condannato al pagamento del prezzo per l'importo di € 650,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
3.
La reciproca parziale soccombenza, laddove le domande di parte ricorrente hanno trovato parziale accoglimento per una sola delle tre richieste formulate in ricorso (quella di condanna di al pagamento del prezzo di € 650,00 per l'acquisto Controparte_1
del telefono cellulare) mentre le ulteriori e preponderanti richieste non hanno trovato accoglimento, giustifica una parziale compensazione tra le parti, onde parte ricorrente è tenuta al rimborso delle spese di lite a favore di parte resistente per la misura di 2/3 sull'intero, quantificato quest'ultimo in complessivi € 13.395,00 per compensi (valore della controversia pari ad € 60.867,00, compensi medi per lo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n. 147/2022, cause di lavoro), oltre accessori di legge, dovendosi compensare tra le parti la restante quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 1) condanna al pagamento della somma di € 650,00 a favore di Controparte_1
portata nella fattura 14/r del 06 aprile 2020 relativa all'acquisto Parte_5
del telefono cellulare Apple “modello iPhone 11 64 gb” bianco;
2) rigetta per il resto il ricorso proposto ed ogni altra domanda ivi formulata, tanto nei confronti del sig. quanto nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
Parte_3
3) condanna a rifondere a parte resistente le spese legali del Parte_5
presente procedimento nella misura di 2/3 dell'intero che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 13.395,00 per compensi oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante 1/3.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 20/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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