Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/12/2025, n. 23684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23684 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9961 del 2024, proposto da
GI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione D’Esame – Bando Dd 1796/2023, di Cui al Decreto Direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 02-07-2024 contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della Materia” II fascia, relativa al Bando 1796/2023, di cui al Decreto Direttoriale 1211 del 28 luglio 2023 emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
– le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall’ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l’opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Commissione di concorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. AT GA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è attualmente professore a contratto di Fondamenti di Fisica e Fisica Generale I presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM); nella stessa Università è inquadrato come Tecnico Laureato (categoria D area tecnico scientifica) presso i laboratori, della sezione di fisica, di diffrattometria RX, microscopia ottica ed elettronica e di misure ottiche e fotoelastiche, del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica (SIMAU).
Espone di aver preso parte alla procedura di abilitazione scientifica nazionale di cui agli atti in epigrafe, presentando la propria domanda per le funzioni di professore universitario di seconda fascia per il Settore Fisica Sperimentale della materia.
Dopo aver esposto un puntuale resoconto delle proprie attività, esperienze scientifiche, collaborazioni e produzioni, riferisce che la Commissione non lo dichiarava idoneo con la seguente motivazione:
“ A giudizio della commissione il candidato «risulta in possesso di due (2) titoli tra quelli individuati dalla Commissione. In particolare, la Commissione, sulla base di quanto inserito dal candidato in domanda, dopo approfondito esame, ritiene che risulti accertato il possesso dei seguenti titoli: (b), (e). La commissione, sulla base dei criteri da questa stabiliti, motiva come segue il mancato possesso dei titoli (a), (d), (g), (h), (i): Titolo a) -Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero: Il candidato non dichiara nessuna relazione a congresso come relatore su invito con contributo orale nel corso degli ultimi 5 anni. Il candidato dichiara la partecipazione al comitato organizzatore del workshop internazionale Metrology for Living Environment, che però non verte su temi coerenti con il SC 02/B1. Pertanto, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione, il titolo non viene attribuito. Titolo d) -Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari: il candidato non dichiara nessun titolo. Titolo g) - Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali: Il candidato dichiara due "Short Term Scientific Mission fellowships" presso il CERN, svolte durante il dottorato di ricerca, per la caratterizzazione di cristalli scintillatori. Sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione, il titolo non viene attribuito. Titolo h) - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore: il candidato dichiara un premio per la tesi di dottorato, che non rientra nella tipologia prevista dai criteri stabiliti dalla commissione. Pertanto, il titolo non viene attribuito. Titolo i) -Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti: Il candidato dichiara la partecipazione alla fondazione di uno spin-off universitario che ha come scopo principale la progettazione, progettazione e commercializzazione di strumenti di misura. Non essendo enucleabile il contributo del candidato su temi coerenti con il SC 02/B1, la commissione non ritiene il titolo acquisito ”.
Avverso il giudizio negativo di cui agli atti impugnati, espone dapprima rilievi analitici.
Più precisamente, sostiene che laddove la Commissione ha ritenuto rilevanti solo le relazioni “su invito” quest’ultimo criterio varrebbe solo per la prima e non per la seconda fascia (per la quale nei relativi criteri si chiede solo che sussista “…organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero…”); risulterebbe a tal proposito la dichiarazione circa la “Partecipazione alla organizzazione, come membro del comitato scientifico e chairman, della conferenza " Advances in Biomedical Sciences, Engineering and Technology (ABSET) 2023", organizzata dalla University of West Attica (Atene, GR) ttps://bmet.uniwa.gr/abset2023/”. Nella stessa conferenza il candidato dichiarava di aver “partecipato come relatore (e corresponding author) presentando il lavoro dal titolo "Development of ZnO-PLA composite material for production of “green” radiopaque filaments oriented to Additive Manufacturing: feasibility study" che descrive lo sviluppo e la caratterizzazione sperimentale di filamenti radiopachi per manifattura additiva eco compatibili”.
Inoltre, la commissione afferma di non poter valutare il titolo “partecipazione al comitato organizzatore del workshop internazionale Metrology for Living Environment” negli anni 2022-2023-2024 (documenti 7, 8 e 9) poiché “non verte su temi coerenti con il SC 02/B1”, ma la declaratoria riguardante il settore SC 02/B1 includerebbe la metrologia. Ad ulteriore corredo, il dott. NT dichiarava diverse partecipazioni come relatore ai convegni della Crystal Clear Collaboration (documento 4_elenco titoli e pubblicazioni e documento 11), non prese in considerazione dalla la Commissione. Circa la coerenza del suddetto titolo con il settore disciplinare 02/B1 richiama la declaratoria prevista dal DM 855/2015 - Rideterminazione Settori Concorsuali, allegato B.
In ordine al titolo “g”, il relativo criterio così disponeva “Il titolo sarà riconosciuto in presenza di incarichi di ricerca (fellowship) di durata complessiva non inferiore a 2 mesi oppure di incarichi di insegnamento con durata complessiva non inferiore a 15 ore, relativamente ad incarichi coerenti con il SC 02/B1”. In relazione a ciò, il dott. NT nella propria domanda ha dichiarato i seguenti titoli: attribuzione di incarico di ricerca, supportata da una Short Term Scientific Mission fellowship, presso l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare "CERN", per lo svolgimento di attività di studio delle possibili variazioni delle proprietà ottiche di monocristalli, in forma di pixel o fibre, dovute a distorsioni strutturali derivanti da stress meccanici o difettosità. L'attività ha portato allo sviluppo di sistemi sperimentali dedicati alla misura contemporanea di stress meccanici e proprietà ottiche quali trasmittanza e luminescenza con successiva analisi dei dati raccolti da diversi campioni. dal 06-09-2015 al 06-11-2015 ; attribuzione di incarico di ricerca, supportata da una Short Term Scientific Mission fellowship, presso l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare "CERN", per lo svolgimento di attività di studio della variazione di proprietà di scintillazione, in particolare il tempo di decadimento, rispetto alle condizioni di tensioni meccaniche residue o imposte. Sono stati sviluppati sistemi per la misura sperimentale contemporanea di carichi meccanici imposti e tempo di decadimento della fluorescenza con successiva acquisizione di dati su campioni disponibili. dal 31-01-2016 al 02-04-2016.
Si tratterebbe di titoli che rientrano nella declaratoria del settore SC 02/B1 e sarebbero coerenti con i requisiti richiesti dalla commissione, per quanto concerne il titolo g (requisito di durata temporale). Afferma che gli incarichi svolti rientrano nel contesto della Fisica Sperimentale e della Materia svolta al CERN per lo sviluppo di rilevatori; le attività hanno riguardato lo sviluppo di sistemi e lo studio di fenomeni ottici e fotonici di materiali luminescenti in diverse condizioni meccanico-strutturali; attività anch’esse in linea con la declaratoria SC 02/B1.
Per quanto riguarda il titolo “h”, il criterio disponeva che “La Commissione considererà affiliazioni ad accademie di riconosciuto prestigio e di rilevanza nazionale/internazionale, ovvero premi e riconoscimenti per l’attività scientifica che dovranno riferirsi a tematiche coerenti con il SC 02/B1”.
Il ricorrente presentava il seguente titolo (estratto dal documento 4 - elenco titoli e pubblicazioni e documento 14 – Premio Mesap): Premio Tesi di dottorato Dario Scapaticci , Concorso nazionale indetto dal polo MESAP di Torino, polo di innovazione della Regione Piemonte. Si tratterebbe di un premio per l’attività scientifica espletata, rilasciato da una autorevole istituzione di alto valore scientifico e tecnologico (il ricorrente riferisce che tra i soci, per applicazioni alla fotonica, risulta l’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica oltre che il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica Spaziale – CIFS e l’ Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili - CNR-STEMS), che dunque rientrerebbe sia nella declaratoria del settore SC 02/B1 che nei criteri decisi dalla commissione. L’attività del ricorrente ha riguardato l’ideazione e validazione sperimentale di una metodologia ottica non invasiva per il controllo e la caratterizzazione di cristalli anisotropi.
Per quanto riguarda il titolo I, il criterio così disponeva: “La Commissione terrà conto della coerenza con le tematiche del SC 02/B1.” Lo spin off fondato dal candidato sarebbe perfettamente in linea con i temi della SC 02/B1 avendo tra le finalità la ricerca e lo sviluppo di strumentazione ottica e fotonica.
Anche se non dichiarato tra i criteri necessari dalla commissione, la stessa lamenta che il contributo del candidato non è enucleabile; mentre esso sarebbe chiaro anche dalla pagina web www.u-sense.it (documento 15, responsabile di laboratorio e progettazione ottica) dello spin off; sarebbe, inoltre, intrinsecamente ovvio il contributo scientifico del candidato in base alle finalità dello spin off se confrontato col suo curriculum scientifico.
A seguire, su tali basi, propone le seguenti ragioni di censura.
– 1. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023; CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Secondo il ricorrente, i membri della Commissione riconoscono che il dott. NT abbia raggiunto i valori soglia del settore disciplinare, quindi ritenendo che il profilo sia coerente con lo stesso, ma di contro affermano la coerenza solo marginale delle pubblicazioni con il settore concorsuale. Tuttavia, la produzione scientifica del candidato comprende argomenti che vanno dallo studio della materia alla fotonica/ottica e allo studio dell’interazione tra fotoni e materia fino allo sviluppo di metodologie e sistemi per lo studio dei materiali e dei fenomeni con la relativa metrologia e trattazione dei dati sperimentali mettendo le basi per nuove tecnologie di caratterizzazione, tematiche assolutamente coerenti con la declaratoria del SC 02/B1. L’aver il candidato superato i valori soglia e l’aver egli presentato 12 pubblicazioni di rilievo internazionale avrebbe comportato una motivazione rafforzata circa il giudizio di non meritevolezza di abilitazione.
– 2. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023; CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Deduce il ricorrente che laddove la Commissione avesse voluto applicare criteri ancor più restrittivi rispetto a quelli previsti dal DM 120/2016, la stessa avrebbe dovuto comunque fornire una motivazione adeguata rispetto ai diversi criteri previsti dalla normativa primaria; la presenza di giudizi identicamente espressi e l’utilizzo di espressioni generiche “limitata qualità e scarsa rilevanza ….sufficiente apporto individuale” risulta palesemente irragionevole in quanto, nonostante il candidato abbia un curriculum professionale di notevole livello, come riconosciuto anche dai Commissari, è stato dichiarato non idoneo.
– 3. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023; CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Secondo il ricorrente, la continuità della produzione scientifica del candidato sarebbe facilmente verificabile dalle banche dati (Scopus, WOS, etc.) Dalle banche dati (soprattutto Scopus) si può osservare un grafico della produzione scientifica che non ha vacanze negli anni, non ci sono stati anni in cui il ricorrente non ha pubblicato; in più, è verificabile una produzione media di 1,3 articoli/anno relativamente alle 12 pubblicazioni di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016. La media annua sull’intera produzione (oltre le 12 dell’art.4) e molto più alta (4-5 articoli all’anno). Sotto altro profilo i membri della commissione dichiarano di non essere in grado di rilevare l’apporto individuale nei lavori eseguiti in collaborazione; tuttavia il candidato risulta essere complessivamente primo autore e/o corresponding author 10 volte nelle 12 pubblicazioni di cui all’art. all’art. 4 del D.M. 120/2016 (documenti dal 16 al 27) e dichiara esplicitamente nella domanda di essere autore di 41 lavori nei quali complessivamente 8 volte primo autore, 8 volte corresponding author, 6 volte ultimo autore; 8 volte secondo autore, dove sottolinea il contributo come co-primo autore di fatto (documento 4 elenco titoli e pubblicazioni). Tutto ciò sarebbe facilmente verificabile dalle banche dati (WOS e SCOPUS) e dagli articoli stessi, oltre che estrapolabile da una attenta lettura degli articoli dove sono chiare le corrispondenze tra le competenze del candidato e le attività svolte nei diversi lavori.
Sotto altro profilo, i giudizi sarebbero totalmente sovrapponibili nella parte sia in quello collegiale sia nei giudizi individuali.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Nel corso del giudizio, l’Avvocatura deposita una relazione illustrativa della Commissione, nella quale si espone quanto segue.
1) Nella valutazione di cui al titolo (a) “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero” il rilievo della Commissione circa la totale assenza di comunicazioni su invito a congresso non ha avuto rilevanza ai fini del mancato riconoscimento del titolo, ma è stata evidenziata quale dato di fatto. Solo 2 dei contributi svolti nell’ambito della “Crystal Clear Collaboration” ricadono nell’intervallo temporale dei 5 anni antecedenti ma, in ogni caso, si tratta di report interni ad un esperimento e non già di “convegni di rilevanza nazionale o internazionale” come riportato nei criteri approvati dalla Commissione, tanto che non ne sono stati esplicitati il numero, i titoli e le date nella documentazione presentata per l'abilitazione. Per gli altri titoli presentati, si tratta di organizzazione di seminari (non previsti dai criteri), di comunicazioni a poster e di partecipazione all’organizzazione di convegni “Metrology for Living Environment”, “Advances in Biomedical Sciences, Engineering and Technology” in ambiti con marginale o nulla coerenza con le tematiche del SC 02/B1.
Riguardo in particolare alla “metrologia” che fa parte della declaratoria del SC 02/B1, questa si riferirebbe solo alla metrologia dei fenomeni fisici tipici della fisica della materia, e non alla “Metrology for Living Environment”, che evidentemente si riferisce a tutt’altro ambito.
2) Nella valutazione di cui al titolo (g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” la Commissione ha rilevato che per le cosiddette “Short Term Scientific Mission” proposte dal candidato si tratta di richieste avanzate dal medesimo nei confronti dell’istituzione CERN attraverso un’azione dell’ente europeo COST – European Cooperation in Science and Technology, come si evince chiaramente dalla documentazione allegata dal candidato, cioè application form, e non già di incarichi di ricerca (fellowships) conferiti direttamente su invito dall’ente.
3) Nella valutazione di cui al titolo (h) “Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” il premio per tesi di dottorato “Dario I" (terzo posto), sulla base della documentazione presentata dal candidato per l’abilitazione, riguarda le “tematiche caratteristiche dello Smart products e Smart Manufacturing” (si veda il punto corrispondente sull’elenco dei titoli presentato dal candidato), che non hanno attinenza con la declaratoria del settore SC 02/B1.
4) Nella valutazione dei prodotti di cui al titolo (h) “Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti” il candidato dichiara l’acquisizione da parte della azienda “Saint Gobain Recherche” di una strumentazione da lui sviluppata, tale attività però non è riconducibile alle tipologie dei prodotti riconosciuti per l’acquisizione del titolo. Dichiara inoltre la partecipazione alla fondazione di uno spin-off accademico universitario che ha come scopo principale, vedi art. 2 dello Statuto della società (unico documento allegato dal candidato), la “fornitura, progettazione, produzione e commercializzazione di strumenti di misura, attività di consulenza e assistenza in ambito industriale”, da cui non è stato possibile evincere in modo chiaro la presenza di attività inerenti le tematiche scientifiche proprie del SC 02/B1.
In merito alla pubblicistica scientifica del ricorrente, la sua limitata rilevanza per le tematiche del settore concorsuale 02/B1 sarebbe confermata dai seguenti dati bibliometrici rilevati dalla banca dati SCOPUS, che la commissione ha utilizzato per confrontare le valutazioni soggettive nel merito con i dati oggettivi di bibliometria (metodo uniformemente applicato per tutti i candidati).
a) Delle 43 pubblicazioni indicate in totale dal candidato soltanto 32 sono articoli su rivista mentre il resto risultano “conference proceedings”; inoltre le riviste sono classificate anche (non “solo”, come riportato nel ricorso al punto 8 pag. 6 e al punto 20 pag. 21) per temi coerenti con SC 02/B1 e sono solo 15 (circa un terzo del totale), così ripartite nei quartili di riferimento: 1 in Q1; 12 in Q2; 1 in Q3, e 1 in Q4.
b) Nessuna delle 12 pubblicazioni presentate risultano nel primo quartile Q1 per la fisica della materia (o temi del SC 02/B1), e molte hanno classificazioni equivalenti nel secondo quartile (Q2), ma in altri settori scientifici. Per 5 delle pubblicazioni presentate non esiste classificazione in ambito “Physics” (fonte SJR ultimo anno disponibile dal database SCOPUS).
c) La metà delle pubblicazioni presentate (6 su 12) presenta un valore dell’indicatore ”“CiteScore” (valore medio di citazioni ricevute per documento pubblicato nella serie), attualizzato all’anno 2024, inferiore al valore 4, valore ritenuto molto basso per le riviste scientifiche pertinenti al SC 02/B1, mentre 5 su 12 presentano un valore intermedio (comunque inferiore a 7) e soltanto 1 (una) presenta un valore superiore a 8, che è stato considerato dalla Commissione come soglia minima per una buona qualità della collocazione editoriale della rivista, sempre nell’ambito delle tematiche di ricerca relative al SC 02/B1.
d) La sopracitata valutazione è confermata dal numero complessivo molto basso di citazioni relative alle 12 pubblicazioni presentate (con un totale di 128 citazioni ed un valore medio per anno e per pubblicazione pari a 2,18).
e) Il precedente dato trova riscontro nei valori molto bassi dell’indicatore FWCI (Field Weighted Citation Index, che misura l’impatto citazionale del prodotto tenendo conto dell’ambito scientifico e della rivista), sempre ricavato dal database SCOPUS, che presenta un valore appena superiore ad 1 (che rappresenta il valore citazionale medio per la specifica rivista) soltanto in 3 pubblicazioni tra le 12 selezionate dal candidato.
f) Inoltre, il contributo individuale del candidato è da considerarsi quasi sufficientemente rilevante in quanto, sempre tra le 12 pubblicazioni presentate, egli risulta primo autore, o autore corrispondente, soltanto in 6 casi (pubblicazioni 1, 4, 5, 10, 11, e 12) e non, come riportato al punto 3 del ricorso, in 10 casi.
Nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Avendo riguardo alle puntuali deduzioni difensive dell’Amministrazione, rimaste prive di contestazioni o repliche da parte del ricorrente, il ricorso è da respingersi.
Deve premettersi, in linea generale, che come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) ma scaturisce dall’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, il giudizio impugnato dipende essenzialmente dalla ritenuta non coerenza dei titoli e delle pubblicazioni che il candidato ha allegato, con le tematiche del settore.
Il tema della coerenza della produzione o dei titoli con le materie del Settore concorsuale per il quale si chiede l’ASN è già stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza della Sezione, secondo la quale “quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale (come accade nel caso dell’odierna ricorrente), tale giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in siffatte ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto (ossia, per quel che qui rileva, la corrispondenza del requisito al settore concorsuale), ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (spetterà quindi all’attore la prova positiva del fondamento della propria pretesa ed all’ amministrazione convenuta – resistente l’allegazione di elementi di fatto o di diritto idonei a negare tale fondamento, anche a completamento di quanto indicato nel provvedimento impugnato).” (TAR Lazio, Roma, IVQ, 17 luglio 2025, nr. 14122; 6 giugno 2025, nr. 11108; sul rapporto tra ASN e giudizi di fatto vedasi anche TAR Lazio, Roma, IVQ 4 giugno 2025, nr. 10793 e TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 marzo 2025, nr. 04952).
Inoltre (cfr. la fattispecie di TAR Lazio, n.14122/2025 richiamata prima), si è anche chiarito che nell’ambito delle qualificazioni insite nei procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, i raggruppamenti di materie oggetto dei diversi settori scientifici di riferimento derivano da una scelta normativa - e quindi giuridico-formale - che presuppone certamente una omogeneità ontologica (che la norma si limita a recepire e riconoscere), ma che altrettanto certamente forma oggetto di un riscontro di natura certativa, non di un apprezzamento “mero” da parte dell’Amministrazione.
Si deve quindi ribadire, anche nell’odierno giudizio, che in materia di procedure di ASN, il requisito della coerenza (delle pubblicazioni o dei titoli) allegati dai candidati alle materie oggetto dei rispettivi settori concorsuali, è oggetto di un accertamento in fatto che può essere verificato in giudizio; secondo il consueto riparto dell’onere della prova, spetta al ricorrente che contesti l’affermazione di non coerenza quale presupposto del diniego di abilitazione, non solo dedurre il difetto di motivazione (quando si ritenga il diniego privo di una adeguata esposizione delle relative ragioni), ma anche offrire sufficienti allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del predetto requisito di coerenza; analogamente, spetterà poi all’Amministrazione convenuta, laddove intenda difendere la legittimità sostanziale del diniego, replicare con idonei e proporzionati argomenti alle censure, dimostrando – a chiarimento di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – la mancanza di coerenza dei titoli o delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
Tale possibilità incontra solo il limite del divieto di integrazione postuma della motivazione, che va accertato caso per caso, su eccezione di parte e che, in linea di principio, può ritenersi ostativo alla deduzione in giudizio di ragioni a sostegno del diniego non meramente esplicative di elementi di fatto o di valutazione già presenti nel provvedimento impugnato e dei quali costituiscano uno sviluppo o svolgimento (ovvero si risolvano nella esternazione di una disamina che colmi una carenza solo formale del testo dell’atto).
Nel caso di specie, come si è esposto nella premessa narrativa, il ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva dei titoli solo in rapporto alle voci “b” - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale ed “e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”. Il diniego di riconoscimento dei titoli “a” (”Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero”), “g” (Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei”) e ed “i” (Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”) è dipeso dalla non riconducibilità dei relativi oggetti alle materie dell’SSC 02/B1.
Coerentemente con tale premessa, nel “giudizio” collettivo, viene rimarcato che il candidato “Ha svolto attività di ricerca solo marginalmente coerente con il SC 02/B1, riguardante principalmente lo studio delle proprietà ottiche di cristalli da impiegare come rivelatori per esperimenti di fisica delle particelle”; che, quanto alla produzione scientifica “Il candidato è valutato positivamente con riferimento all'impatto della produzione scientifica, giacché tutti e tre gli indicatori bibliometrici hanno valore superiore alle rispettive soglie previste dal D.M. 589/2018, ma si sottolinea che i temi di ricerca trattati sono solo marginalmente coerenti con il SC 02/B1”.
Sul punto, mentre la difesa del ricorrente si limita ad affermare che i relativi lavori sarebbero coerenti con la declaratoria del settore, in quanto in essa è ricompresa la voce “metrologia”; la difesa della Commissione, affidata ad una relazione esplicativa sulla quale si tornerà a seguire, replica che tale presupposto è insufficiente, dovendosi riferire tale ambito di ricerca allo specifico oggetto della fisica sperimentale della materia.
Tale osservazione incontra la condivisione del Collegio, essendo chiaramente coerente con l’esegesi testuale del profilo 02/B1 – come risultante dall’allegato B – Parere CUN 1 aprile 2015 (prodotto dallo stesso ricorrente), secondo il quale quest’ultimo “si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio sperimentale dei fenomeni dinamici e termodinamici della materia in tutti gli stati di aggregazione, in condizioni normali ed estreme, e comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà di propagazione e interazione dei fotoni con i campi e con la materia. Comprende inoltre le competenze necessarie per investigare i principi di funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla rivelazione dei fenomeni, alla produzione e alla rivelazione delle radiazioni, alla metrologia e alla trattazione dei dati sperimentali…”.
Appare evidente che il riferimento alla “metrologia” (che è una scienza multidisciplinare, essendo rivolta allo studio delle misurazioni e delle loro applicazioni nei diversi campi del sapere, sia scientifici che legali o industriali e così via) è limitato, nel settore di riferimento, alle sue applicazioni all’oggetto principale della materia costituita – nello specifico - dallo studio dei fenomeni fisici, dinamici e termodinamici della materia.
In questo senso, il ricorrente si è limitato a riproporre – nel ricorso – l’oggetto dei propri interventi e studi, prospettandone (come una sorta di automatismo) la coerenza con il settore (si pensi alla indicazione di pag. 11 nella quale il ricorrente indica di aver dichiarato titoli aventi ad oggetto lo studio delle possibili variazioni delle proprietà ottiche di monocristalli, in forma di pixel o fibre, dovute a distorsioni strutturali derivanti da stress meccanici o difettosità; o lo studio della variazione di proprietà di scintillazione, in particolare il tempo di decadimento, rispetto alle condizioni di tensioni meccaniche residue o imposte; come pure il richiamo a pag. 13 del Premio Tesi di dottorato Dario Scapaticci , Concorso nazionale indetto dal polo MESAP di Torino relativo alla metodologia ottica non invasiva per il controllo e la caratterizzazione di cristalli anisotropi; e così via), ma senza approfondire e dedurre come ed in che misura le esperienze allegate a dimostrazione del possesso dei requisiti di maturità scientifica avrebbero dovuto essere ricondotte al Settore 02/B1 nel rispetto del consueto riparto dell’onere della prova (o delle allegazioni, nel caso di specie).
In sostanza, a fronte di un giudizio di non abilitazione sicuramente assertivo – nel negare la rilevanza degli oggetti di studio del ricorrente rispetto al settore concorsuale – il gravame è altrettanto assertivo nell’affermarla; ed avendo l’Amministrazione offerto in giudizio una argomentazione specifica quanto al presupposto di fatto dal quale l’esito di non abilitazione è dipeso, rimane non assolto l’onere della parte ricorrente di una adeguata allegazione in contrario; il che, soprattutto, rileva in quanto il ricorrente non ha replicato alla precisa indicazione che è dedotta nelle difese dell’Avvocatura e nella relazione della Commissione che di esse è presupposto tecnico, ammissibile in quanto, oltre a non essere stata contestata, non costituisce una integrazione postuma della motivazione (bensì solo l’esplicazione del richiamato presupposto di fatto).
Analogamente, vanno ritenuti meri chiarimenti del provvedimento impugnato le altre indicazioni allegate (e che si sono riportate per esteso nella narrativa che precede), le quali concorrono a dimostrare la mancanza di fondamento delle censure dedotte, senza necessità per il Collegio di dover approfondirne ulteriormente i contenuti, attesa la già rimarcata mancanza di contestazione sul punto.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, seppure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite, attesa la particolare complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
AT GA ST, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GA ST | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO