TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/11/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3663/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. Virone per gli attori e l'Avv. V. Vella per i convenuti, che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Si dà atto che è presente ai fini della pratica forense il Dott. . Persona_1
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:16, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:11, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA RD
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:11 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 25 Novembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3663 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, , nata il [...] a [...], C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e , nata il [...] a [...], C.F. tutti residenti Parte_3 CodiceFiscale_3
a Raffadali, nella via Zirafa n. 10, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Mazzini n. 44bis, presso lo studio dell'Avv. Aldo Virone, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attori -
CONTRO
i signori nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4
, e , nata in [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2 C.F._5
, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati, ai fini
[...] del presente giudizio, a Raffadali, nella via De Roberto n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Vincenza Vella, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 5/04/2022,
- convenuti -
2 Oggetto: Violazione distanze legali.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per i convenuti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 5 Aprile 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato per posta il 20 Dicembre 2021 i signori
[...]
e vocavano in ius avanti l'intestato Tribunale Pt_1 Parte_2 Parte_3
i signori e . All'uopo premettevano di essere Controparte_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile sito nel Comune di Raffadali (AG), nella via Zirafa nn. 2, 3 e 4, distinto al catasto al foglio 15, particella n. 490. Esponendo che, quest'ultimo confinava con il fabbricato appartenente ai convenuti, ubicato al n. 5 della prefata strada e allibrato catastalmente al foglio 15, particelle n. 491, sub 1, e n. 491, sub 4. Gli attori riferivano che, subito dopo averlo acquistato, i signori e avevano apportato Controparte_1 Controparte_2 delle modifiche sul loro bene. Osservando che, violando le norme disciplinanti le distanze legali e quelle regolamentari avevano, innanzitutto, collocato un pluviale a ridosso del proprio immobile e chiuso la porta posta al primo piano, realizzando una finestra. In secondo luogo, allungato il balcone situato al piano secondo, verso lo stabile di cui erano proprietari, e ampliato una finestra ivi posta. In terz'ordine, innestato due travi in ferro sul muro comune dei rispettivi fabbricati, collocandovi due recipienti per la riserva idrica, compromettendo la staticità dello stesso, che non era idoneo a sopportare un simile aggravio di pesi. Gli stessi rilevavano che, la procedura di mediazione esperita inter partes aveva avuto esito negativo. Affermando, sul piano del diritto, che le vedute e il balcone in parola dovevano essere posti alla distanza prescritta dagli artt. 905 e 906 c.c., nonché che il suddetto pluviale doveva essere arretrato in modo tale da non scaricare le acque meteoriche sul loro stabile, così da consentirgli di godere pienamente della propria proprietà. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, in virtù delle modifiche apportate al cennato immobile i
3 convenuti avevano violato le distanze prescritte dalle norme del codice civile e dal regolamento di fabbricazione del Comune di Raffadali. Di conseguenza, di condannarli non solo a eliminare le vedute in questione, ad arretrare il menzionato balcone e a rimuovere il pluviale di cui sopra;
ma, anche, a ripristinare la veduta posta al secondo piano, riducendone l'ampiezza, a chiudere quella realizzata al primo piano, in sostituzione della porta di accesso, e a eliminare le travi in ferro innestate sull'enunciato muro comune per sistemarci i recipienti per la raccolta dell'acqua.
I signori e si costituivano nel presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio depositando il 5 Aprile 2022 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo, dopo avere richiamato la corrispondenza intervenuta fra il legale degli istanti e il proprio, osservavano di avere manifestato nel corso della procedura di mediazione la disponibilità a trovare un accordo. Spiegando di avere provveduto a spostare il nominato pluviale. Prendevano, poi, posizione relativamente alle altre doglianze sviluppate dai signori e dichiarando di essere disponibili Parte_1 Parte_2 Parte_3
a ripristinare l'originaria lunghezza della pensilina del balcone, situato al secondo piano del fabbricato che gli apparteneva. Sostenevano, poi, che il muro comune, sul quale erano state innestate le ricordate travi, era soltanto in parte in comproprietà. Ciò in quanto, la porzione concernente la terza elevazione apparteneva esclusivamente a essi convenuti, che erano responsabili per la sua manutenzione. Obiettando che, il peso esiguo dei serbatoi posizionati sulle predette travi non intaccava la struttura comune sottostante. I medesimi contestavano che, le pessime condizioni manutentive dell'immobile degli attori, che presentava diverse parti fatiscenti e in stato di abbandono, avevano provocato la formazione di umidità e di muffe sul lato sinistro dell'ingresso del proprio stabile, salendo la scala che conduceva al secondo piano, per come accertato dal C.T.P. incaricato di predisporre apposita relazione tecnica. Denunciando che, queste ultime erano pericolose per la salute della signora , poiché Controparte_2 trapiantata di un rene e affetta da leucemia cronica. Sulla base di tali argomentazioni domandavano al Tribunale di Agrigento, in primis, di disporre la conciliazione delle parti, formulando una proposta conciliativa, stante la disponibilità da essi manifestata in tal senso.
Indi, di dichiarare la responsabilità ex art. 2053 c.c. degli istanti per i difetti e i vizi che presentava il bene di cui erano proprietari, nonché per quelli ulteriori eventualmente accertati in corso di lite. Per l'effetto, di rigettare le pretese e le eccezioni spiegate da questi ultimi, poiché infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, chiedevano di condannare i signori e innanzitutto, a eseguire, a loro cure Parte_1 Parte_2 Parte_3
4 e spese, gli interventi necessari, e/o opportuni per l'eliminazione delle opere, e/o dei manufatti sul proprio immobile, in modo da scongiurare e da non arrecare alcun pregiudizio a quello che gli apparteneva. In secondo luogo, a risarcirgli i nocumenti patiti, quali conseguenza dei vizi e dei difetti del loro stabile, quantificati in € 2.500,00, di cui € 1.500,00 utili per ripristinare le parti ammalorate e ammuffite del rispettivo fabbricato, e i restanti € 1.000,00 necessari per ristorare il danno biologico sopportato dalla prefata convenuta.
Dopo una serie di rinvii per consentire alle parti di comparire personalmente per tentare una conciliazione, con ordinanza emessa il 26 Settembre 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa ammetteva la C.T.U. richiesta dagli attori. Però, atteso che né il
C.T.U. all'uopo nominato, né gli altri due nominati con provvedimenti adottati il 23 Gennaio
2024 e il 30 Aprile 2024 depositavano la dichiarazione di accettazione dell'incarico, mediante quello emesso l'1 Ottobre 2024 nominava come perito l'Ing. . Persona_2
Questi, una volta accettato il conferimento dell'incarico, il 30 Maggio 2025 depositava la relazione tecnica d'ufficio debitamente predisposta. Indi, all'udienza odierna del 25 Novembre
2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Per un verso, le domande formulate dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate;
dall'altro, quelle avanzate in linea riconvenzionale dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta sono inaccoglibili, per quanto di ragione.
Per corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario fornire alcuni utili chiarimenti. Invero, attraverso la sua instaurazione i signori e lamentano, in estrema Parte_1 Parte_2 Parte_3 sintesi, che i signori e hanno apportato al Controparte_1 Controparte_2 fabbricato acquistato il 6 Giugno 2012, sito nel Comune di Raffadali (AG), nella via Zirafa n.
5, confinante con quello di cui sono proprietari, delle modifiche in violazione delle previsioni sulle distanze legali contenute negli artt. 905 e 906 c.c. e nel regolamento di fabbricazione comunale. Consistenti, in particolare, nell'avere non solo collocato un pluviale a ridosso del proprio bene e chiuso la porta posta al primo piano, realizzando una finestra;
ma, anche, allungato il balcone situato al piano secondo verso il rispettivo edificio e ampliato una finestra
5 ivi posta. Gli attori denunciano, al contempo, che i convenuti hanno pure innestato due travi in ferro sul muro comune degli immobili in parola, collocandovi due recipienti per la riserva idrica, compromettendo la sua staticità, dato che non é idoneo a sopportare un simile aggravio di pesi. Per appurare se le doglianze appena esposte sono, o meno conformi al vero si palesa indispensabile esaminare la C.T.U., che è stata predisposta nel corso del presente giudizio dall'Ing. , nominato dall'adita autorità giudiziaria con ordinanza Persona_2 emessa l'1 Ottobre 2024. Ebbene, per rispondere ai quesiti formulati in seno al provvedimento adottato da quest'ultima il 26 Settembre 2023 egli, all'esito del sopralluogo eseguito il 27
Gennaio 2025, ha descritto i luoghi oggetto del contendere. Deducendo che, le unità immobiliari in questione, ubicate nel centro storico del cennato paese, sono prospicenti un cortile che nella toponomastica cittadina è individuato come via Zirafa. Ha aggiunto che, il fabbricato degli istanti è distinto al catasto al foglio 15, particella n. 490. Mentre, quello appartenente ai signori e è censito catastalmente sempre al Controparte_1 Controparte_2 menzionato foglio 15, particella n. 491, sub 1, e particella n. 491, sub 4. Precisando che, tali due beni sono fra loro aderenti. Con peculiare riguardo all'immobile di proprietà dei signori e l'enunciato perito ha evidenziato Parte_1 Parte_2 Parte_3 che, è di vecchia costruzione ed è costituito da un piano terra e da un piano primo.
Nell'individuarne i confini, e per quel che qui interessa, ha puntualizzato che esso a est è limitrofo al fabbricato dei convenuti e ad altro bene di cui sono titolari soggetti terzi alla controversia. Specificando, tra l'altro, per un verso, che non è stato oggetto di ristrutturazioni sia all'interno che all'esterno, mantenendo, conseguentemente, le caratteristiche costruttive originarie;
per un altro, che, sebbene in catasto è censito come abitazione, per le finiture, per i servizi e per gli impianti di cui è dotato non è idoneo ad avere un simile uso. Per quel che concerne, invece, l'immobile appartenente ai signori e Controparte_1 [...] lo stesso ha spiegato che, anch'esso è di vecchia costruzione ed è composto Controparte_2 da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo e un piano secondo. Puntualizzando che, confina a ovest con quello degli attori, oltre che è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione, che hanno interessato tanto le parti interne, che gli esterni. Il prefato tecnico ha rilevato che, tale bene costituisce un alloggio unifamiliare perfettamente abitabile (cfr.: pagg.
4, 7, 8 e 9 della relazione tecnica d'ufficio in commento). Nel rispondere al primo quesito rivoltogli dal Giudice, afferente al pluviale collocato dai convenuti, il medesimo ha sottolineato una dirimente circostanza. Segnatamente che, quest'ultimo, originariamente posto a ridosso
6 dell'edificio di cui sono titolari gli istanti, è stato spostato. Appurando che, attualmente è posizionato in corrispondenza dello spigolo est del loro stabile, mentre prima era situato in corrispondenza dello spigolo ovest, ossia a ridosso della proprietà dei signori Parte_1
e In ordine, invece, alla finestra che si trova al primo Parte_2 Parte_3 piano del fabbricato di e al posto della porta Controparte_1 Controparte_2 preesistente, l'Ing. ha constatato un significativo fatto. Controparte_3
Precipuamente che, è posizionata a una distanza pari a 15 cm. dall'asse del muro comune alle due proprietà in dibattito, nonché che si sovrappone per 20 cm. al prospetto dell'immobile degli attori. Sicché, la distanza in discorso è inferiore a quella legale stabilita dall'art. 906 c.c., che coincide con 75 cm. Per completezza ha chiarito, innanzitutto, che dalla colorazione dell'intonaco dei prospetti è possibile ritenere che, l'attuale collocazione della ricordata finestra non si discosta molto dalla posizione della preesistente porta-finestra, che, insieme alla rispettiva conformazione, non è allo stato più misurabile. In secondo luogo che, l'anta esterna del relativo infisso, quando si apre, si sovrappone al prospetto dell'edificio dei convenuti. Il perito ha, poi, preso in considerazione il balcone esistente al secondo piano di quest'ultimo. In proposito ha avuto modo di verificare che, in corrispondenza sia dello spigolo ovest, ove è presente il fabbricato degli istanti;
sia dello spigolo est, non adiacente a tale bene, esso è stato ampliato. Riferendo che, l'allungamento dell'anzidetto balcone dalla parte dello spigolo ovest
è stato realizzato con la messa in opera di un ulteriore profilato in acciaio, avente un interasse di 55 cm., a differenza di quelli già esistenti che ne hanno uno di 47 cm., e attraverso la collocazione di una lastra di marmo, che sporge di 10 cm. dall'asse del profilato aggiunto. Indi, il medesimo ha osservato che, assumendo approssimativamente che la sporgenza della originaria lastra di marmo rispetto all'asse dell'ultimo profilato in acciaio preesistente era di circa 5 cm., l'allungamento della lastra di marmo, costituente il piano di calpestio del cennato balcone, in corrispondenza dello spigolo ovest è pari a circa 60 cm. Precisando sul punto che, le due menzionate lunghezze, calcolate approssimativamente, di 5 cm. e di 60 cm., hanno per somma una lunghezza precisa e misurabile, equivalente a 65 cm. Prendendo le mosse da tali constatazioni il C.T.U. è giunto alla conclusione che, l'enunciata lastra di marmo sul lato ovest, ove è presente lo stabile dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dista 66 cm. dal confine fra le due proprietà controverse. Appurando che, anche tale distanza è inferiore a quella legale di 75 cm. prescritta dal citato art. 906 c.c. Con riferimento alla finestra situata al piano secondo dell'immobile di cui sono titolari i signori Controparte_1
7 e , lo stesso ha accertato non solo che è distante 33 cm. dall'asse del Controparte_2
nominato muro comune alle due proprietà in argomento;
ma, inoltre, che la sua anta esterna, quando è aperta, non si sovrappone al prospetto del bene degli attori. Riconoscendo che, pure la ricordata distanza è inferiore a quella legale superiormente richiamata (cfr.: pagg. 9 e 10 della suddetta relazione tecnica d'ufficio). Nel prosieguo dell'elaborato peritale sottoposto a disamina il cennato tecnico ha risposto al secondo quesito rivoltogli dall'adita autorità giudiziaria. Affermando che, all'esito del sopralluogo ha riscontrato che, sul tetto del fabbricato dei convenuti sono stati collocati n. 3 serbatoi della capacità nominale di 1.000 litri ciascuno, a fronte dei due menzionati negli atti di causa. Precisando che, in realtà tali recipienti hanno una portata maggiore rispetto a quella nominale. Ha aggiunto di avere, altresì, verificato che, è stata messa in opera dai signori e una sola trave Controparte_1 Controparte_2 in ferro, invece delle due indicate negli scritti difensivi delle parti in lite. Esponendo che, gli enunciati serbatoi sono situati su una porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio che scarica, da un lato, sul muro perimetrale nord dell'immobile dei convenuti, non afferente al bene degli istanti;
dall'altro, sulla nominata trave in ferro, posta lungo la direzione ovest-est.
Ha, quindi, rilevato che, quest'ultima, a sua volta, scarica sul muro perimetrale ovest, che è comune alle proprietà in contestazione, e su quello perimetrale est, che non ha nulla a che fare con l'edificio dei signori e In ordine Parte_1 Parte_2 Parte_3
a tale peculiare aspetto l'Ing. ha affermato che, pur non Controparte_3 effettuando un calcolo rigoroso delle strutture murarie, deve, comunque, ritenersi che l'installazione dei ricordati recipienti idrici sulla copertura comprometta la sicurezza statica delle strutture. Sostenendo che, questa non è garantita in quanto, in primis, la trave in ferro che sorregge i tre richiamati serbatoi presenta una notevole freccia, cioè un imbarcamento verso il basso. Inoltre, è stata superata la fase elastica del materiale e la predetta trave ha subito deformazioni di tipo permanente. Egli ha sottolineato che queste, nel tempo, aumenteranno in funzione della ripetizione dei cicli di riempimento e svuotamento dei cennati recipienti.
Osservando, altresì, che le murature del piano terra e del primo piano dello stabile dei signori e realizzate in gesso, non appaiono in Controparte_1 Controparte_2 buone condizioni per la presenza di umidità e di fessurazioni, che determinano una significativa diminuzione della resistenza meccanica. Infine, il menzionato C.T.U. ha riconosciuto che, le murature in genere, e, in particolare, quelle costituite da pietrame informe, caratterizzanti il piano terra e il primo piano dell'enunciato muro comune ai due immobili oggetto del
8 contendere, sono soggette a crolli di tipo fragile, che avvengono in maniera improvvisa, in assenza di segni premonitori, e senza aumento dei carichi (cfr.: pagg. 14 e 15 della relazione tecnica d'ufficio). Tali conclusioni sono state confermate integralmente dal ricordato perito nel rispondere alle osservazioni formulate avverso la bozza della perizia qui analizzata dal C.T.P. nominato dai convenuti, per la cui conoscenza si rimanda alla lettura delle pagine 15, 16 e 17 della medesima.
2.1.- Alla luce delle considerazioni tecniche articolate in seno all'elaborato peritale appena richiamato, da ritenersi pienamente attendibili e condivisibili essendo puntualmente motivate,
è possibile definire il presente giudizio, accogliendo la maggior parte delle domande avanzate dagli attori nell'atto di citazione che lo ha incoato. Invero, i signori Controparte_1
e vanno in questa sede condannati, innanzitutto, a spostare le finestre Controparte_2 collocate al primo e al secondo piano del loro immobile, in modo tale che abbiano dal confinante fabbricato di proprietà degli istanti una distanza non inferiore a quella legale prescritta dall'art. 906 c.c. In secondo luogo, ad arretrare il piano di calpestio del balcone posizionato al secondo piano dell'anzidetto edificio, così da avere una distanza dalla adiacente proprietà dei signori e non inferiore Parte_1 Parte_2 Parte_3
a quella stabilita per legge dalla cennata norma codicistica. In terz'ordine, a rimuovere dal tetto di copertura del loro bene la trave in ferro, la porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio ivi collocata, nonché i tre serbatoi per la raccolta dell'acqua su di esse posizionati.
3.- Al contrario, meritevoli di rigetto si configurano le domande articolate in via riconvenzionale dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 Aprile
2022. Tali richieste sono finalizzate a ottenere dall'adita autorità giudiziaria la condanna degli attori sia a eseguire, a proprie cure e spese, gli interventi necessari, e/o opportuni per eliminare le opere, e/o i manufatti sull'edificio di cui sono titolari, in modo da scongiurare e da non arrecare alcun pregiudizio al loro bene;
sia a risarcirgli i nocumenti patiti, quali conseguenza dei vizi e dei difetti del menzionato stabile, quantificati in € 2.500,00. Di questi, secondo la tesi di e € 1.500,00 servono per ripristinare le Controparte_1 Controparte_2 parti ammalorate e ammuffite del rispettivo fabbricato, mentre i restanti € 1.000,00 devono essergli corrisposti alla stregua di ristoro del danno biologico sopportato dalla prefata signora.
Allo scopo di valutare inaccoglibili le enunciate pretese è sufficiente rilevare un emblematico e troncante aspetto. Nello specifico, i convenuti non hanno fornito nel corso della controversia nessun genere di prova in grado di dimostrarne la fondatezza e la legittimità. Sicché, esse sono
9 rimaste ancorate all'ambito delle affermazioni meramente labiali, non supportate da alcun adeguato riscontro istruttorio.
4.- In ultima battuta, per quel che concerne la regolamentazione delle spese di lite, è necessario evidenziare delle peculiari circostanze. Invero, nonostante l'invito a comparire personalmente per tentare la conciliazione della vertenza processuale che ci occupa, formulato da codesto Giudice con ordinanza emessa l'11 Ottobre 2022. Tuttavia, gli istanti non solo non si sono mai presentati;
ma, inoltre, insistendo durante l'udienza del 26 Settembre 2023, per il tramite del loro avvocato, nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel nominato atto di citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 27 Maggio 2022, hanno implicitamente manifestato la volontà di non aderirvi. All'opposto, i signori
[...]
e hanno sempre ribadito la volontà, già manifestata Controparte_1 Controparte_2 nella ricordata comparsa di costituzione e risposta, di giungere a un bonario componimento della contesa. Peraltro, il richiamato convenuto, accogliendo l'invito di cui sopra, è comparso personalmente all'udienza del 13 Giugno 2023. Di guisa che, tenuto conto del comportamento, testé descritto, posto in essere dai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le Pt_3 spese in dibattito.
Infine, per le suddette ragioni, si devono porre definitivamente a carico degli attori e dei convenuti, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
30 Maggio 2025, liquidate con decreto emesso l'1 Luglio 2025 in complessivi € 1.850,00, ivi comprese le spese vive, oltre I.V.A. e C.P. se dovute, come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- in accoglimento delle domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, condanna i signori e Controparte_1 Controparte_2
innanzitutto, a spostare le finestre collocate al primo e al secondo piano del loro
[...] immobile, in modo tale che abbiano dal confinante fabbricato di proprietà dei signori e una distanza non inferiore a Parte_1 Parte_2 Parte_3 quella legale prescritta dall'art. 906 c.c. In secondo luogo, ad arretrare il piano di calpestio del balcone posizionato al secondo piano del predetto edificio, così da avere una distanza
10 dalla adiacente proprietà degli attori non inferiore a quella stabilita per legge dalla cennata norma codicistica. In terz'ordine, a rimuovere dal tetto di copertura del loro immobile la trave in ferro, la porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio ivi collocata, nonché i tre serbatoi per la raccolta dell'acqua su di esse posizionati;
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta;
- compensa, per le argomentazioni su illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio;
- infine, pone definitivamente a carico degli istanti e dei convenuti, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30 Maggio 2025, liquidate con decreto emesso l'1 Luglio 2025 in complessivi € 1.850,00, ivi comprese le spese vive, oltre
I.V.A. e C.P. se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 25 Novembre 2025.
Il Giudice
BA RD
11
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. Virone per gli attori e l'Avv. V. Vella per i convenuti, che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Si dà atto che è presente ai fini della pratica forense il Dott. . Persona_1
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:16, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:11, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA RD
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:11 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 25 Novembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3663 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, , nata il [...] a [...], C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e , nata il [...] a [...], C.F. tutti residenti Parte_3 CodiceFiscale_3
a Raffadali, nella via Zirafa n. 10, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Mazzini n. 44bis, presso lo studio dell'Avv. Aldo Virone, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attori -
CONTRO
i signori nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4
, e , nata in [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2 C.F._5
, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati, ai fini
[...] del presente giudizio, a Raffadali, nella via De Roberto n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Vincenza Vella, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 5/04/2022,
- convenuti -
2 Oggetto: Violazione distanze legali.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per i convenuti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 5 Aprile 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato per posta il 20 Dicembre 2021 i signori
[...]
e vocavano in ius avanti l'intestato Tribunale Pt_1 Parte_2 Parte_3
i signori e . All'uopo premettevano di essere Controparte_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile sito nel Comune di Raffadali (AG), nella via Zirafa nn. 2, 3 e 4, distinto al catasto al foglio 15, particella n. 490. Esponendo che, quest'ultimo confinava con il fabbricato appartenente ai convenuti, ubicato al n. 5 della prefata strada e allibrato catastalmente al foglio 15, particelle n. 491, sub 1, e n. 491, sub 4. Gli attori riferivano che, subito dopo averlo acquistato, i signori e avevano apportato Controparte_1 Controparte_2 delle modifiche sul loro bene. Osservando che, violando le norme disciplinanti le distanze legali e quelle regolamentari avevano, innanzitutto, collocato un pluviale a ridosso del proprio immobile e chiuso la porta posta al primo piano, realizzando una finestra. In secondo luogo, allungato il balcone situato al piano secondo, verso lo stabile di cui erano proprietari, e ampliato una finestra ivi posta. In terz'ordine, innestato due travi in ferro sul muro comune dei rispettivi fabbricati, collocandovi due recipienti per la riserva idrica, compromettendo la staticità dello stesso, che non era idoneo a sopportare un simile aggravio di pesi. Gli stessi rilevavano che, la procedura di mediazione esperita inter partes aveva avuto esito negativo. Affermando, sul piano del diritto, che le vedute e il balcone in parola dovevano essere posti alla distanza prescritta dagli artt. 905 e 906 c.c., nonché che il suddetto pluviale doveva essere arretrato in modo tale da non scaricare le acque meteoriche sul loro stabile, così da consentirgli di godere pienamente della propria proprietà. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, in virtù delle modifiche apportate al cennato immobile i
3 convenuti avevano violato le distanze prescritte dalle norme del codice civile e dal regolamento di fabbricazione del Comune di Raffadali. Di conseguenza, di condannarli non solo a eliminare le vedute in questione, ad arretrare il menzionato balcone e a rimuovere il pluviale di cui sopra;
ma, anche, a ripristinare la veduta posta al secondo piano, riducendone l'ampiezza, a chiudere quella realizzata al primo piano, in sostituzione della porta di accesso, e a eliminare le travi in ferro innestate sull'enunciato muro comune per sistemarci i recipienti per la raccolta dell'acqua.
I signori e si costituivano nel presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio depositando il 5 Aprile 2022 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo, dopo avere richiamato la corrispondenza intervenuta fra il legale degli istanti e il proprio, osservavano di avere manifestato nel corso della procedura di mediazione la disponibilità a trovare un accordo. Spiegando di avere provveduto a spostare il nominato pluviale. Prendevano, poi, posizione relativamente alle altre doglianze sviluppate dai signori e dichiarando di essere disponibili Parte_1 Parte_2 Parte_3
a ripristinare l'originaria lunghezza della pensilina del balcone, situato al secondo piano del fabbricato che gli apparteneva. Sostenevano, poi, che il muro comune, sul quale erano state innestate le ricordate travi, era soltanto in parte in comproprietà. Ciò in quanto, la porzione concernente la terza elevazione apparteneva esclusivamente a essi convenuti, che erano responsabili per la sua manutenzione. Obiettando che, il peso esiguo dei serbatoi posizionati sulle predette travi non intaccava la struttura comune sottostante. I medesimi contestavano che, le pessime condizioni manutentive dell'immobile degli attori, che presentava diverse parti fatiscenti e in stato di abbandono, avevano provocato la formazione di umidità e di muffe sul lato sinistro dell'ingresso del proprio stabile, salendo la scala che conduceva al secondo piano, per come accertato dal C.T.P. incaricato di predisporre apposita relazione tecnica. Denunciando che, queste ultime erano pericolose per la salute della signora , poiché Controparte_2 trapiantata di un rene e affetta da leucemia cronica. Sulla base di tali argomentazioni domandavano al Tribunale di Agrigento, in primis, di disporre la conciliazione delle parti, formulando una proposta conciliativa, stante la disponibilità da essi manifestata in tal senso.
Indi, di dichiarare la responsabilità ex art. 2053 c.c. degli istanti per i difetti e i vizi che presentava il bene di cui erano proprietari, nonché per quelli ulteriori eventualmente accertati in corso di lite. Per l'effetto, di rigettare le pretese e le eccezioni spiegate da questi ultimi, poiché infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, chiedevano di condannare i signori e innanzitutto, a eseguire, a loro cure Parte_1 Parte_2 Parte_3
4 e spese, gli interventi necessari, e/o opportuni per l'eliminazione delle opere, e/o dei manufatti sul proprio immobile, in modo da scongiurare e da non arrecare alcun pregiudizio a quello che gli apparteneva. In secondo luogo, a risarcirgli i nocumenti patiti, quali conseguenza dei vizi e dei difetti del loro stabile, quantificati in € 2.500,00, di cui € 1.500,00 utili per ripristinare le parti ammalorate e ammuffite del rispettivo fabbricato, e i restanti € 1.000,00 necessari per ristorare il danno biologico sopportato dalla prefata convenuta.
Dopo una serie di rinvii per consentire alle parti di comparire personalmente per tentare una conciliazione, con ordinanza emessa il 26 Settembre 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa ammetteva la C.T.U. richiesta dagli attori. Però, atteso che né il
C.T.U. all'uopo nominato, né gli altri due nominati con provvedimenti adottati il 23 Gennaio
2024 e il 30 Aprile 2024 depositavano la dichiarazione di accettazione dell'incarico, mediante quello emesso l'1 Ottobre 2024 nominava come perito l'Ing. . Persona_2
Questi, una volta accettato il conferimento dell'incarico, il 30 Maggio 2025 depositava la relazione tecnica d'ufficio debitamente predisposta. Indi, all'udienza odierna del 25 Novembre
2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Per un verso, le domande formulate dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate;
dall'altro, quelle avanzate in linea riconvenzionale dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta sono inaccoglibili, per quanto di ragione.
Per corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario fornire alcuni utili chiarimenti. Invero, attraverso la sua instaurazione i signori e lamentano, in estrema Parte_1 Parte_2 Parte_3 sintesi, che i signori e hanno apportato al Controparte_1 Controparte_2 fabbricato acquistato il 6 Giugno 2012, sito nel Comune di Raffadali (AG), nella via Zirafa n.
5, confinante con quello di cui sono proprietari, delle modifiche in violazione delle previsioni sulle distanze legali contenute negli artt. 905 e 906 c.c. e nel regolamento di fabbricazione comunale. Consistenti, in particolare, nell'avere non solo collocato un pluviale a ridosso del proprio bene e chiuso la porta posta al primo piano, realizzando una finestra;
ma, anche, allungato il balcone situato al piano secondo verso il rispettivo edificio e ampliato una finestra
5 ivi posta. Gli attori denunciano, al contempo, che i convenuti hanno pure innestato due travi in ferro sul muro comune degli immobili in parola, collocandovi due recipienti per la riserva idrica, compromettendo la sua staticità, dato che non é idoneo a sopportare un simile aggravio di pesi. Per appurare se le doglianze appena esposte sono, o meno conformi al vero si palesa indispensabile esaminare la C.T.U., che è stata predisposta nel corso del presente giudizio dall'Ing. , nominato dall'adita autorità giudiziaria con ordinanza Persona_2 emessa l'1 Ottobre 2024. Ebbene, per rispondere ai quesiti formulati in seno al provvedimento adottato da quest'ultima il 26 Settembre 2023 egli, all'esito del sopralluogo eseguito il 27
Gennaio 2025, ha descritto i luoghi oggetto del contendere. Deducendo che, le unità immobiliari in questione, ubicate nel centro storico del cennato paese, sono prospicenti un cortile che nella toponomastica cittadina è individuato come via Zirafa. Ha aggiunto che, il fabbricato degli istanti è distinto al catasto al foglio 15, particella n. 490. Mentre, quello appartenente ai signori e è censito catastalmente sempre al Controparte_1 Controparte_2 menzionato foglio 15, particella n. 491, sub 1, e particella n. 491, sub 4. Precisando che, tali due beni sono fra loro aderenti. Con peculiare riguardo all'immobile di proprietà dei signori e l'enunciato perito ha evidenziato Parte_1 Parte_2 Parte_3 che, è di vecchia costruzione ed è costituito da un piano terra e da un piano primo.
Nell'individuarne i confini, e per quel che qui interessa, ha puntualizzato che esso a est è limitrofo al fabbricato dei convenuti e ad altro bene di cui sono titolari soggetti terzi alla controversia. Specificando, tra l'altro, per un verso, che non è stato oggetto di ristrutturazioni sia all'interno che all'esterno, mantenendo, conseguentemente, le caratteristiche costruttive originarie;
per un altro, che, sebbene in catasto è censito come abitazione, per le finiture, per i servizi e per gli impianti di cui è dotato non è idoneo ad avere un simile uso. Per quel che concerne, invece, l'immobile appartenente ai signori e Controparte_1 [...] lo stesso ha spiegato che, anch'esso è di vecchia costruzione ed è composto Controparte_2 da un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo e un piano secondo. Puntualizzando che, confina a ovest con quello degli attori, oltre che è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione, che hanno interessato tanto le parti interne, che gli esterni. Il prefato tecnico ha rilevato che, tale bene costituisce un alloggio unifamiliare perfettamente abitabile (cfr.: pagg.
4, 7, 8 e 9 della relazione tecnica d'ufficio in commento). Nel rispondere al primo quesito rivoltogli dal Giudice, afferente al pluviale collocato dai convenuti, il medesimo ha sottolineato una dirimente circostanza. Segnatamente che, quest'ultimo, originariamente posto a ridosso
6 dell'edificio di cui sono titolari gli istanti, è stato spostato. Appurando che, attualmente è posizionato in corrispondenza dello spigolo est del loro stabile, mentre prima era situato in corrispondenza dello spigolo ovest, ossia a ridosso della proprietà dei signori Parte_1
e In ordine, invece, alla finestra che si trova al primo Parte_2 Parte_3 piano del fabbricato di e al posto della porta Controparte_1 Controparte_2 preesistente, l'Ing. ha constatato un significativo fatto. Controparte_3
Precipuamente che, è posizionata a una distanza pari a 15 cm. dall'asse del muro comune alle due proprietà in dibattito, nonché che si sovrappone per 20 cm. al prospetto dell'immobile degli attori. Sicché, la distanza in discorso è inferiore a quella legale stabilita dall'art. 906 c.c., che coincide con 75 cm. Per completezza ha chiarito, innanzitutto, che dalla colorazione dell'intonaco dei prospetti è possibile ritenere che, l'attuale collocazione della ricordata finestra non si discosta molto dalla posizione della preesistente porta-finestra, che, insieme alla rispettiva conformazione, non è allo stato più misurabile. In secondo luogo che, l'anta esterna del relativo infisso, quando si apre, si sovrappone al prospetto dell'edificio dei convenuti. Il perito ha, poi, preso in considerazione il balcone esistente al secondo piano di quest'ultimo. In proposito ha avuto modo di verificare che, in corrispondenza sia dello spigolo ovest, ove è presente il fabbricato degli istanti;
sia dello spigolo est, non adiacente a tale bene, esso è stato ampliato. Riferendo che, l'allungamento dell'anzidetto balcone dalla parte dello spigolo ovest
è stato realizzato con la messa in opera di un ulteriore profilato in acciaio, avente un interasse di 55 cm., a differenza di quelli già esistenti che ne hanno uno di 47 cm., e attraverso la collocazione di una lastra di marmo, che sporge di 10 cm. dall'asse del profilato aggiunto. Indi, il medesimo ha osservato che, assumendo approssimativamente che la sporgenza della originaria lastra di marmo rispetto all'asse dell'ultimo profilato in acciaio preesistente era di circa 5 cm., l'allungamento della lastra di marmo, costituente il piano di calpestio del cennato balcone, in corrispondenza dello spigolo ovest è pari a circa 60 cm. Precisando sul punto che, le due menzionate lunghezze, calcolate approssimativamente, di 5 cm. e di 60 cm., hanno per somma una lunghezza precisa e misurabile, equivalente a 65 cm. Prendendo le mosse da tali constatazioni il C.T.U. è giunto alla conclusione che, l'enunciata lastra di marmo sul lato ovest, ove è presente lo stabile dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dista 66 cm. dal confine fra le due proprietà controverse. Appurando che, anche tale distanza è inferiore a quella legale di 75 cm. prescritta dal citato art. 906 c.c. Con riferimento alla finestra situata al piano secondo dell'immobile di cui sono titolari i signori Controparte_1
7 e , lo stesso ha accertato non solo che è distante 33 cm. dall'asse del Controparte_2
nominato muro comune alle due proprietà in argomento;
ma, inoltre, che la sua anta esterna, quando è aperta, non si sovrappone al prospetto del bene degli attori. Riconoscendo che, pure la ricordata distanza è inferiore a quella legale superiormente richiamata (cfr.: pagg. 9 e 10 della suddetta relazione tecnica d'ufficio). Nel prosieguo dell'elaborato peritale sottoposto a disamina il cennato tecnico ha risposto al secondo quesito rivoltogli dall'adita autorità giudiziaria. Affermando che, all'esito del sopralluogo ha riscontrato che, sul tetto del fabbricato dei convenuti sono stati collocati n. 3 serbatoi della capacità nominale di 1.000 litri ciascuno, a fronte dei due menzionati negli atti di causa. Precisando che, in realtà tali recipienti hanno una portata maggiore rispetto a quella nominale. Ha aggiunto di avere, altresì, verificato che, è stata messa in opera dai signori e una sola trave Controparte_1 Controparte_2 in ferro, invece delle due indicate negli scritti difensivi delle parti in lite. Esponendo che, gli enunciati serbatoi sono situati su una porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio che scarica, da un lato, sul muro perimetrale nord dell'immobile dei convenuti, non afferente al bene degli istanti;
dall'altro, sulla nominata trave in ferro, posta lungo la direzione ovest-est.
Ha, quindi, rilevato che, quest'ultima, a sua volta, scarica sul muro perimetrale ovest, che è comune alle proprietà in contestazione, e su quello perimetrale est, che non ha nulla a che fare con l'edificio dei signori e In ordine Parte_1 Parte_2 Parte_3
a tale peculiare aspetto l'Ing. ha affermato che, pur non Controparte_3 effettuando un calcolo rigoroso delle strutture murarie, deve, comunque, ritenersi che l'installazione dei ricordati recipienti idrici sulla copertura comprometta la sicurezza statica delle strutture. Sostenendo che, questa non è garantita in quanto, in primis, la trave in ferro che sorregge i tre richiamati serbatoi presenta una notevole freccia, cioè un imbarcamento verso il basso. Inoltre, è stata superata la fase elastica del materiale e la predetta trave ha subito deformazioni di tipo permanente. Egli ha sottolineato che queste, nel tempo, aumenteranno in funzione della ripetizione dei cicli di riempimento e svuotamento dei cennati recipienti.
Osservando, altresì, che le murature del piano terra e del primo piano dello stabile dei signori e realizzate in gesso, non appaiono in Controparte_1 Controparte_2 buone condizioni per la presenza di umidità e di fessurazioni, che determinano una significativa diminuzione della resistenza meccanica. Infine, il menzionato C.T.U. ha riconosciuto che, le murature in genere, e, in particolare, quelle costituite da pietrame informe, caratterizzanti il piano terra e il primo piano dell'enunciato muro comune ai due immobili oggetto del
8 contendere, sono soggette a crolli di tipo fragile, che avvengono in maniera improvvisa, in assenza di segni premonitori, e senza aumento dei carichi (cfr.: pagg. 14 e 15 della relazione tecnica d'ufficio). Tali conclusioni sono state confermate integralmente dal ricordato perito nel rispondere alle osservazioni formulate avverso la bozza della perizia qui analizzata dal C.T.P. nominato dai convenuti, per la cui conoscenza si rimanda alla lettura delle pagine 15, 16 e 17 della medesima.
2.1.- Alla luce delle considerazioni tecniche articolate in seno all'elaborato peritale appena richiamato, da ritenersi pienamente attendibili e condivisibili essendo puntualmente motivate,
è possibile definire il presente giudizio, accogliendo la maggior parte delle domande avanzate dagli attori nell'atto di citazione che lo ha incoato. Invero, i signori Controparte_1
e vanno in questa sede condannati, innanzitutto, a spostare le finestre Controparte_2 collocate al primo e al secondo piano del loro immobile, in modo tale che abbiano dal confinante fabbricato di proprietà degli istanti una distanza non inferiore a quella legale prescritta dall'art. 906 c.c. In secondo luogo, ad arretrare il piano di calpestio del balcone posizionato al secondo piano dell'anzidetto edificio, così da avere una distanza dalla adiacente proprietà dei signori e non inferiore Parte_1 Parte_2 Parte_3
a quella stabilita per legge dalla cennata norma codicistica. In terz'ordine, a rimuovere dal tetto di copertura del loro bene la trave in ferro, la porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio ivi collocata, nonché i tre serbatoi per la raccolta dell'acqua su di esse posizionati.
3.- Al contrario, meritevoli di rigetto si configurano le domande articolate in via riconvenzionale dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 Aprile
2022. Tali richieste sono finalizzate a ottenere dall'adita autorità giudiziaria la condanna degli attori sia a eseguire, a proprie cure e spese, gli interventi necessari, e/o opportuni per eliminare le opere, e/o i manufatti sull'edificio di cui sono titolari, in modo da scongiurare e da non arrecare alcun pregiudizio al loro bene;
sia a risarcirgli i nocumenti patiti, quali conseguenza dei vizi e dei difetti del menzionato stabile, quantificati in € 2.500,00. Di questi, secondo la tesi di e € 1.500,00 servono per ripristinare le Controparte_1 Controparte_2 parti ammalorate e ammuffite del rispettivo fabbricato, mentre i restanti € 1.000,00 devono essergli corrisposti alla stregua di ristoro del danno biologico sopportato dalla prefata signora.
Allo scopo di valutare inaccoglibili le enunciate pretese è sufficiente rilevare un emblematico e troncante aspetto. Nello specifico, i convenuti non hanno fornito nel corso della controversia nessun genere di prova in grado di dimostrarne la fondatezza e la legittimità. Sicché, esse sono
9 rimaste ancorate all'ambito delle affermazioni meramente labiali, non supportate da alcun adeguato riscontro istruttorio.
4.- In ultima battuta, per quel che concerne la regolamentazione delle spese di lite, è necessario evidenziare delle peculiari circostanze. Invero, nonostante l'invito a comparire personalmente per tentare la conciliazione della vertenza processuale che ci occupa, formulato da codesto Giudice con ordinanza emessa l'11 Ottobre 2022. Tuttavia, gli istanti non solo non si sono mai presentati;
ma, inoltre, insistendo durante l'udienza del 26 Settembre 2023, per il tramite del loro avvocato, nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel nominato atto di citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 27 Maggio 2022, hanno implicitamente manifestato la volontà di non aderirvi. All'opposto, i signori
[...]
e hanno sempre ribadito la volontà, già manifestata Controparte_1 Controparte_2 nella ricordata comparsa di costituzione e risposta, di giungere a un bonario componimento della contesa. Peraltro, il richiamato convenuto, accogliendo l'invito di cui sopra, è comparso personalmente all'udienza del 13 Giugno 2023. Di guisa che, tenuto conto del comportamento, testé descritto, posto in essere dai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le Pt_3 spese in dibattito.
Infine, per le suddette ragioni, si devono porre definitivamente a carico degli attori e dei convenuti, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
30 Maggio 2025, liquidate con decreto emesso l'1 Luglio 2025 in complessivi € 1.850,00, ivi comprese le spese vive, oltre I.V.A. e C.P. se dovute, come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- in accoglimento delle domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, condanna i signori e Controparte_1 Controparte_2
innanzitutto, a spostare le finestre collocate al primo e al secondo piano del loro
[...] immobile, in modo tale che abbiano dal confinante fabbricato di proprietà dei signori e una distanza non inferiore a Parte_1 Parte_2 Parte_3 quella legale prescritta dall'art. 906 c.c. In secondo luogo, ad arretrare il piano di calpestio del balcone posizionato al secondo piano del predetto edificio, così da avere una distanza
10 dalla adiacente proprietà degli attori non inferiore a quella stabilita per legge dalla cennata norma codicistica. In terz'ordine, a rimuovere dal tetto di copertura del loro immobile la trave in ferro, la porzione di solaio in acciaio e tavelloni in laterizio ivi collocata, nonché i tre serbatoi per la raccolta dell'acqua su di esse posizionati;
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta;
- compensa, per le argomentazioni su illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio;
- infine, pone definitivamente a carico degli istanti e dei convenuti, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30 Maggio 2025, liquidate con decreto emesso l'1 Luglio 2025 in complessivi € 1.850,00, ivi comprese le spese vive, oltre
I.V.A. e C.P. se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 25 Novembre 2025.
Il Giudice
BA RD
11