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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2569/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16136/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. TK3200362-2023 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1363/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1, residente a [...], Indirizzo_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, PEC: Email_1, rappresentato e difeso da sè medesimo nonchè, anche disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso, dal dottor Difensore_2, iscritto all'ordine dei ragionieri esperti contabili di Roma al n. Numero_1, codice fiscale: CF_Difensore_1, PEC: Email_2. ha impugnato il diniego (doc.1), comunicato via PEC dall'Agenzia delle Entrate in data 7 agosto 2024, della definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, trasmessa in via telematica in data 27/07/2023 con protocollo telematico 23072717095624020 e acquisita dall'ufficio con numero TK3
200362/2023 (doc. 2). Rigetto istanza di autotutela presentata in data 22/08/2024 prot. 311739 (doc. 5)
Ha esposto, dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto:
- in data 19/07/2024, il ricorrente riceveva una intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia Entrate
Riscossione per euro 60.496,86 in relazione a ruoli riguardanti I.R.P.E.F. e addizionali anni 2013 e 2016, per riscossione in pendenza di giudizio da parte dell'agenzia delle entrate di Roma ex art. 15 D.P.R. 602/1973
(doc. 8);
-avendo la ricorrente, presentato istanza di definizione per le suddette liti ai sensi della legge 29/12/2022 n.
197, richiedeva all'agenzia delle Entrate di Roma lo sgravio dei ruoli all'epoca emessi e per i quali aveva ricevuto l'intimazione di pagamento , in quanto gli importi di tali ruoli, peraltro in parte già pagati, erano assorbiti dal pagamento poi dovuto per le definizioni agevolate delle liti presentate;
-l'agenzia delle entrate, al fine di emettere lo sgravio dei ruoli, procedeva al controllo delle definizioni agevolate presentate e, per il solo anno 2013, contestava e rettificava l'importo indicato a scomputo per versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio indicati nella richiesta di definizione;
-il contribuente nell'istanza di definizione indicava l'importo di euro 24.916,00 mentre l'ufficio non riconoscendo la sanzione pagata ex art. 17 D.L.GS. 472/97 pari a euro 12.924,60 riconosceva solo l'importo di euro 11.991,40 e richiedeva al fine di procedere allo sgravio, il ravvedimento operoso in relazione alle differenze di pagamento risultanti a seguito della rettifica sulle rate già pagate alle scadenze per la definizione anno 2013;
-il ricorrente richiedeva che l'importo della sanzione venisse considerata a scomputo quali versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio, ma l'agenzia delle entrate, ferma sulla propria posizione, e in assenza del pagamento delle differenze sulle rate in modalità di ravvedimento operoso come richiesto , notificava via pec in data 07/08/2024, il diniego alla definizione agevolata;
-l'Agenzia ha affermato che la sanzione non deve essere scomputata in quanto non sarebbe mai stata oggetto di contenzioso ed sarebbe stata versata prima della pendenza del giudizio;
-a questo punto il contribuente, al solo fine di evitare un considerevole danno economico (intimazione di pagamento e conseguenti atti esecutivi nonché diniego alla definizione), procedeva al pagamento con ravvedimento operoso delle differenze sulle rate già saldate;
-verificato il pagamento delle differenze richieste, l'Agenzia delle Entrate procedeva al ritiro dell'atto di diniego emesso e procedeva allo sgravio dei ruoli di cui all'intimazione di pagamento dell'Agenzia Entrate
Riscossione;
-il ricorrente in data 22/08/2024 dopo aver pagato le differenze contestate e ricevuto lo sgravio dei ruoli, procedeva comunque a presentare formale richiesta di riesame in autotutela, che l'Agenzia delle Entrate rigettava, sostenendo peraltro illegittimamente che avendo il contribuente proceduto al pagamento delle differenze aveva con ciò convenuto “ de facto con la liquidazione operata dall'ufficio";
-diversamente la contestazione del tributo assorbe ed implica quella della sanzione. Non vi è sanzione senza violazione. La contestazione della sanzione ridotta non assume autonoma rilevanza nel contenzioso solo perchè per legge non è ripetibile.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 del dlgs. n. 546 del 1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nella specie il ricorso depositato in originale non è firmato nè sottoscritto dall'avvocato ricorrente nè dal codifensore.
In tale pregiudiziale valutazione resta assorbita ogni altra considerazione in relazione alle questioni di merito, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -.
Il rilievo d'ufficio e le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per dichiarare le spese e le competenze di lite, integralmente, compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16136/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. TK3200362-2023 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1363/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1, residente a [...], Indirizzo_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, PEC: Email_1, rappresentato e difeso da sè medesimo nonchè, anche disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso, dal dottor Difensore_2, iscritto all'ordine dei ragionieri esperti contabili di Roma al n. Numero_1, codice fiscale: CF_Difensore_1, PEC: Email_2. ha impugnato il diniego (doc.1), comunicato via PEC dall'Agenzia delle Entrate in data 7 agosto 2024, della definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, trasmessa in via telematica in data 27/07/2023 con protocollo telematico 23072717095624020 e acquisita dall'ufficio con numero TK3
200362/2023 (doc. 2). Rigetto istanza di autotutela presentata in data 22/08/2024 prot. 311739 (doc. 5)
Ha esposto, dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto:
- in data 19/07/2024, il ricorrente riceveva una intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia Entrate
Riscossione per euro 60.496,86 in relazione a ruoli riguardanti I.R.P.E.F. e addizionali anni 2013 e 2016, per riscossione in pendenza di giudizio da parte dell'agenzia delle entrate di Roma ex art. 15 D.P.R. 602/1973
(doc. 8);
-avendo la ricorrente, presentato istanza di definizione per le suddette liti ai sensi della legge 29/12/2022 n.
197, richiedeva all'agenzia delle Entrate di Roma lo sgravio dei ruoli all'epoca emessi e per i quali aveva ricevuto l'intimazione di pagamento , in quanto gli importi di tali ruoli, peraltro in parte già pagati, erano assorbiti dal pagamento poi dovuto per le definizioni agevolate delle liti presentate;
-l'agenzia delle entrate, al fine di emettere lo sgravio dei ruoli, procedeva al controllo delle definizioni agevolate presentate e, per il solo anno 2013, contestava e rettificava l'importo indicato a scomputo per versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio indicati nella richiesta di definizione;
-il contribuente nell'istanza di definizione indicava l'importo di euro 24.916,00 mentre l'ufficio non riconoscendo la sanzione pagata ex art. 17 D.L.GS. 472/97 pari a euro 12.924,60 riconosceva solo l'importo di euro 11.991,40 e richiedeva al fine di procedere allo sgravio, il ravvedimento operoso in relazione alle differenze di pagamento risultanti a seguito della rettifica sulle rate già pagate alle scadenze per la definizione anno 2013;
-il ricorrente richiedeva che l'importo della sanzione venisse considerata a scomputo quali versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio, ma l'agenzia delle entrate, ferma sulla propria posizione, e in assenza del pagamento delle differenze sulle rate in modalità di ravvedimento operoso come richiesto , notificava via pec in data 07/08/2024, il diniego alla definizione agevolata;
-l'Agenzia ha affermato che la sanzione non deve essere scomputata in quanto non sarebbe mai stata oggetto di contenzioso ed sarebbe stata versata prima della pendenza del giudizio;
-a questo punto il contribuente, al solo fine di evitare un considerevole danno economico (intimazione di pagamento e conseguenti atti esecutivi nonché diniego alla definizione), procedeva al pagamento con ravvedimento operoso delle differenze sulle rate già saldate;
-verificato il pagamento delle differenze richieste, l'Agenzia delle Entrate procedeva al ritiro dell'atto di diniego emesso e procedeva allo sgravio dei ruoli di cui all'intimazione di pagamento dell'Agenzia Entrate
Riscossione;
-il ricorrente in data 22/08/2024 dopo aver pagato le differenze contestate e ricevuto lo sgravio dei ruoli, procedeva comunque a presentare formale richiesta di riesame in autotutela, che l'Agenzia delle Entrate rigettava, sostenendo peraltro illegittimamente che avendo il contribuente proceduto al pagamento delle differenze aveva con ciò convenuto “ de facto con la liquidazione operata dall'ufficio";
-diversamente la contestazione del tributo assorbe ed implica quella della sanzione. Non vi è sanzione senza violazione. La contestazione della sanzione ridotta non assume autonoma rilevanza nel contenzioso solo perchè per legge non è ripetibile.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 del dlgs. n. 546 del 1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nella specie il ricorso depositato in originale non è firmato nè sottoscritto dall'avvocato ricorrente nè dal codifensore.
In tale pregiudiziale valutazione resta assorbita ogni altra considerazione in relazione alle questioni di merito, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -.
Il rilievo d'ufficio e le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per dichiarare le spese e le competenze di lite, integralmente, compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.