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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281, COMMA 3, SEXIES C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3104 /2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. NASTARI ORESTE;
opponente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2 rapp. e dif. dagli avv.ti RUSSO CARMELA MARIA e BARBUTO LOREDANA;
opposto
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 comproprietaria, unitamente ad e in ragione del 50%, dell'immobile sito in Controparte_1
Brindisi alla via Settimio Severo 31, identificato al catasto urbano al fg.54, p.lla 854 sub 6, del quale gode in maniera esclusiva, ha presentato opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
29.09.2023 con il quale le ha intimato il pagamento della somma di complessiva Controparte_1 pari ad €.10.130,26, sulla base del titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione del
20.01.2020 sottoscritto dalle parti a conclusione del procedimento iscritto al num.353/2019, a seguito del quale la si era impegnata a corrispondere all' i frutti civili maturati Parte_1 CP_1 sull'immobile sopra indicato, secondo i seguenti termini:
- €.200,00 in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese a partire da febbraio 2020, a titolo CP_1 di indennità di occupazione esclusiva;
- €.400,00 in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di febbraio CP_1
2020, per la pregressa indennità di occupazione esclusiva relativa ai pregressi anni, sino alla concorrenza di €.11.400,00.
La opponente, a fondamento della propria opposizione, ha mosso contestazione all'ammontare delle somme precettate, eccependo di avere già corrisposto la somma di €.1.620,00 per spese condominiali nonchè la somma di €.900,00 a titolo di indennità di occupazione per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, ed assumendo pertanto che “l'importo ingiunto va decurtato dei versamenti a deconto effettuati dalla e non contabilizzati dall' . Parte_1 CP_1
Ritualmente costituitosi, l' ha chiesto il rigetto della avversa opposizione, premesso che CP_1 medio tempore avrebbe maturato l'ulteriore credito di €.1400,00, ha dedotto di avere contabilizzato nell'atto di precetto i pagamenti effettuati e comunicati dall'opponente e segnatamente €.450,00 pari al 50% degli oneri condominiali corrisposti dalla e quanto alle indennità di occupazione Parte_1 relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 di non aver tenuto conto della sola mensilità di settembre 2022 a causa del fatto che la intimata avrebbe corrisposto le indennità di occupazione, in modo non regolare.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti, quindi, a seguito di discussione orale, è stata riservata per la decisione a norma dell'art.281-sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Alla luce della documentazione in atti e della non contestazione dei fatti – in particolare l'aver la opponente alla data di notifica del precetto, anticipato oneri condominiali per €.1.620,00 nonché la mensilità di settembre 2022 – l'atto di precetto deve considerarsi valido ed efficace per il minor importo di €.560,00.
Invero a fronte delle allegazioni di parte opponente circa il versamento di €.1.620,00 per spese condominiali e la corresponsione dell'indennità di occupazione per i mesi di luglio, agosto, e settembre 2022, parte opposta quanto agli oneri condominiali, non ha contestato né gli importi né la validità della documentazione versata in atti dalla , limitandosi ad osservare di aver già Parte_1 decurtato l'importo di €.450,00 e che “se avesse avuto contezza o comunicazione da parte dell'opposta dell'importo maggiore lo avrebbe certamente compensato”, laddove in ordine alla corresponsione dell'indennità di occupazione per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, ha riconosciuto di aver decurtato le sole mensilità di luglio ed agosto e non anche quella di settembre.
Per le considerazioni che precedono, l'importo portato a precetto di €.10.130,26 va rideterminato decurtando dallo stesso la somma di €.560,00, di cui €.360,00 pari al 50% degli ulteriori oneri condominiali anticipati dalla opponente e non considerati nell'atto di precetto ( ove era stata scomputata la sola quota pari al 50% di €.900,00 ) ed €.200,00 per indennità di occupazione relativa al mese di settembre 2022, siccome versata e non conteggiata dall'opposto.
Per il principio della reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'atto di precetto opposto valido ed efficace per la minor somma di €.9.570,26
2. spese interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3104 /2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. NASTARI ORESTE;
opponente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2 rapp. e dif. dagli avv.ti RUSSO CARMELA MARIA e BARBUTO LOREDANA;
opposto
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 comproprietaria, unitamente ad e in ragione del 50%, dell'immobile sito in Controparte_1
Brindisi alla via Settimio Severo 31, identificato al catasto urbano al fg.54, p.lla 854 sub 6, del quale gode in maniera esclusiva, ha presentato opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
29.09.2023 con il quale le ha intimato il pagamento della somma di complessiva Controparte_1 pari ad €.10.130,26, sulla base del titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione del
20.01.2020 sottoscritto dalle parti a conclusione del procedimento iscritto al num.353/2019, a seguito del quale la si era impegnata a corrispondere all' i frutti civili maturati Parte_1 CP_1 sull'immobile sopra indicato, secondo i seguenti termini:
- €.200,00 in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese a partire da febbraio 2020, a titolo CP_1 di indennità di occupazione esclusiva;
- €.400,00 in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di febbraio CP_1
2020, per la pregressa indennità di occupazione esclusiva relativa ai pregressi anni, sino alla concorrenza di €.11.400,00.
La opponente, a fondamento della propria opposizione, ha mosso contestazione all'ammontare delle somme precettate, eccependo di avere già corrisposto la somma di €.1.620,00 per spese condominiali nonchè la somma di €.900,00 a titolo di indennità di occupazione per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, ed assumendo pertanto che “l'importo ingiunto va decurtato dei versamenti a deconto effettuati dalla e non contabilizzati dall' . Parte_1 CP_1
Ritualmente costituitosi, l' ha chiesto il rigetto della avversa opposizione, premesso che CP_1 medio tempore avrebbe maturato l'ulteriore credito di €.1400,00, ha dedotto di avere contabilizzato nell'atto di precetto i pagamenti effettuati e comunicati dall'opponente e segnatamente €.450,00 pari al 50% degli oneri condominiali corrisposti dalla e quanto alle indennità di occupazione Parte_1 relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 di non aver tenuto conto della sola mensilità di settembre 2022 a causa del fatto che la intimata avrebbe corrisposto le indennità di occupazione, in modo non regolare.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti, quindi, a seguito di discussione orale, è stata riservata per la decisione a norma dell'art.281-sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Alla luce della documentazione in atti e della non contestazione dei fatti – in particolare l'aver la opponente alla data di notifica del precetto, anticipato oneri condominiali per €.1.620,00 nonché la mensilità di settembre 2022 – l'atto di precetto deve considerarsi valido ed efficace per il minor importo di €.560,00.
Invero a fronte delle allegazioni di parte opponente circa il versamento di €.1.620,00 per spese condominiali e la corresponsione dell'indennità di occupazione per i mesi di luglio, agosto, e settembre 2022, parte opposta quanto agli oneri condominiali, non ha contestato né gli importi né la validità della documentazione versata in atti dalla , limitandosi ad osservare di aver già Parte_1 decurtato l'importo di €.450,00 e che “se avesse avuto contezza o comunicazione da parte dell'opposta dell'importo maggiore lo avrebbe certamente compensato”, laddove in ordine alla corresponsione dell'indennità di occupazione per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, ha riconosciuto di aver decurtato le sole mensilità di luglio ed agosto e non anche quella di settembre.
Per le considerazioni che precedono, l'importo portato a precetto di €.10.130,26 va rideterminato decurtando dallo stesso la somma di €.560,00, di cui €.360,00 pari al 50% degli ulteriori oneri condominiali anticipati dalla opponente e non considerati nell'atto di precetto ( ove era stata scomputata la sola quota pari al 50% di €.900,00 ) ed €.200,00 per indennità di occupazione relativa al mese di settembre 2022, siccome versata e non conteggiata dall'opposto.
Per il principio della reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'atto di precetto opposto valido ed efficace per la minor somma di €.9.570,26
2. spese interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.