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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1836/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
RU TE, AT
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16997/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI OR Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 contesta il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla sua richiesta del 7/8/2024 di rimborso dell'importo di Euro 40.392,00, versato indebitamente per l'anno 2023 a titolo di Irpef in eccesso.
Espone, a tal riguardo, di essere socio per una percentuale di partecipazione pari al 99,97% della società semplice Società_2, la quale detiene per il tramite di due intermediari finanziari residenti in Italia (le banche Banca_2 e AN), un portafoglio composto da azioni in società estere. Nel corso dell'anno 2023, la società Società_2 riceveva dividendi esteri lordi che erogava per trasparenza al socio per complessivi euro 496.239,91 di cui: euro 99.892,85 dalla Banca_2 ed euro 396.347,06 dalla Banca AN. Sui dividendi erano applicate le imposte estere per l'importo complessivo di euro 130.941,50, di cui euro 26.270,08 da Banca_2 ed euro 104.671,42 da AN. Ciò premesso, il contribuente dichiarava i dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi Modello Unico
2024, modello M, e li assoggettava ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27, comma 4 e 4-bis del D.P.R. 600 del 1973 sul cd. “netto frontiera” (quadro M in all.6), per l'importo complessivo di euro 94.974,74: in particolare versava euro 126.098,62, di cui euro 20.815,70 per Banca_2 ed euro 105.282,92 per AN , e di questi rispettivamente euro 19.141,35 ed euro 75.833,39 avevano subito una doppia tassazione.
Precisava di aver subito, in tal modo, una tassazione complessiva sui dividendi di euro 225.916,24 pari al
45,53% dei dividendi lordi originari (euro 496.239,91), ed eccedente di euro 96.897,73 rispetto a quanto effettivamente dovuto in Italia, ovvero euro 129.018,51 (il 26% di 496.239,91). Essendo il ricorrente fiscalmente residente in Italia, l'imposta versata all'estero ai sensi della Convenzione sottoscritta tra l'Italia
e i paesi che avevano erogato i dividendi (Canada, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera) non poteva eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi lordi. Pertanto, Ricorrente_1 richiedeva il rimborso alle varie autorità fiscali della somma pari alla differenza di tassazione tra la ritenuta subita alla fonte e quella massima del 15% prevista dai Trattati contro le doppie imposizioni.
In secondo luogo, lamentava la doppia imposizione dei redditi indicati, essendo i dividendi assoggettati a tassazione all'estero per la quota convenzionale del 15% e ulteriormente assoggettati a tassazione in Italia all'atto del versamento dell'imposta sostituiva del 26%.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, condannarla al rimborso della somma complessiva di Euro 40.392,22, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 44 del D.p.r. 602/1973, con vittoria di spese, diritti ed onorari
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria la resistente, verificata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, dichiara di riconoscere il rimborso della somma di euro 32.238,00, corrispondente all'imposta versata in eccesso in relazione ai dividendi corrisposti dalla AN, erogati alla Società_2 s.s. e al socio per trasparenza. Con riguardo, invece, alla somma residua di euro 8.153,91 relativa ai dividendi percepiti tramite Banca_2, l'Agenzia afferma che “mancherebbe tanto la rappresentazione fattuale che la prova in ragione dei quali i dividendi percepiti venivano erogati dalla Società_3 al ricorrente”. Conclude chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, affermando l'incompletezza e l'inadeguatezza delle residue doglianze della resistente, ribadendo la richiesta di condanna dell'Uffico al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia nella parte relativa all'importo di euro 32.238,00, con riguardo all'imposta versata in eccesso in relazione ai dividendi corrisposti dalla
AN per euro 396.347,06, come da provvedimento di parziale riconoscimento del rimborso adottato dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'importo residuo richiesto a titolo di rimborso (di circa euro 8000,00), il ricorso è accolto. La resistente trascura il dato per cui la società Società_3 s.a.s. risulta estinta dal 22/10/2023 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata dalla società Società_3 sas in data 28/10/2024). Il ricorrente, quindi, era legittimato a indicare nel modello Unico 2024 al quadro RM, mod. n. 2 rigo 12 i dividendi esteri pari a euro 80.061,00 percepiti per il tramite della Banca_2 (dividendi che, se Società_3 s.a.s. non fosse stata all'epoca già estina, sarebbero stati imputati alla società in questione). Tale conclusione si fonda, in particolare, sulla documentazione prodotta nelle more del giudizio (cfr. attestazione di versamento delle imposte e prospetto di riconciliazione prodotti a questa Corte e trasmessi alla Agenzia delle Entrate).
Le spese processuali sono compensate in quanto l'esito del giudizio, valutato unitariamente, è dipeso essenzialmente dai chiarimenti e dalla documentazione aggiuntiva depositata dal ricorrente Ricorrente_1 solo in questa sede giudiziale (cfr. memorie della stesse ricorrente del 13/1/2026, dove si dà atto che “l'Agenzia delle Entrate in data 11/2/2025 ha formulato richiesta di documentazione integrativa (all.2), alla quale il ricorrente ha puntualmente riscontrato trasmettendo un prospetto di riconciliazione, ed evidenziando come i redditi in questione fossero stati dichiarati dal socio nel proprio modello Unico e le relative imposte integralmente versate”).
P.Q.M.
Dichiara, in parte, l'estinzione del giudizio per cessata materia come in motivazione e, per il resto, accoglie il ricorso condannando l'Ufficio al rimborso della somma residua di euro 8.153,91 oltre interessi di legge dalla domanda.
Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente
ER GA AN EM
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
RU TE, AT
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16997/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI OR Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 contesta il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla sua richiesta del 7/8/2024 di rimborso dell'importo di Euro 40.392,00, versato indebitamente per l'anno 2023 a titolo di Irpef in eccesso.
Espone, a tal riguardo, di essere socio per una percentuale di partecipazione pari al 99,97% della società semplice Società_2, la quale detiene per il tramite di due intermediari finanziari residenti in Italia (le banche Banca_2 e AN), un portafoglio composto da azioni in società estere. Nel corso dell'anno 2023, la società Società_2 riceveva dividendi esteri lordi che erogava per trasparenza al socio per complessivi euro 496.239,91 di cui: euro 99.892,85 dalla Banca_2 ed euro 396.347,06 dalla Banca AN. Sui dividendi erano applicate le imposte estere per l'importo complessivo di euro 130.941,50, di cui euro 26.270,08 da Banca_2 ed euro 104.671,42 da AN. Ciò premesso, il contribuente dichiarava i dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi Modello Unico
2024, modello M, e li assoggettava ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27, comma 4 e 4-bis del D.P.R. 600 del 1973 sul cd. “netto frontiera” (quadro M in all.6), per l'importo complessivo di euro 94.974,74: in particolare versava euro 126.098,62, di cui euro 20.815,70 per Banca_2 ed euro 105.282,92 per AN , e di questi rispettivamente euro 19.141,35 ed euro 75.833,39 avevano subito una doppia tassazione.
Precisava di aver subito, in tal modo, una tassazione complessiva sui dividendi di euro 225.916,24 pari al
45,53% dei dividendi lordi originari (euro 496.239,91), ed eccedente di euro 96.897,73 rispetto a quanto effettivamente dovuto in Italia, ovvero euro 129.018,51 (il 26% di 496.239,91). Essendo il ricorrente fiscalmente residente in Italia, l'imposta versata all'estero ai sensi della Convenzione sottoscritta tra l'Italia
e i paesi che avevano erogato i dividendi (Canada, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera) non poteva eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi lordi. Pertanto, Ricorrente_1 richiedeva il rimborso alle varie autorità fiscali della somma pari alla differenza di tassazione tra la ritenuta subita alla fonte e quella massima del 15% prevista dai Trattati contro le doppie imposizioni.
In secondo luogo, lamentava la doppia imposizione dei redditi indicati, essendo i dividendi assoggettati a tassazione all'estero per la quota convenzionale del 15% e ulteriormente assoggettati a tassazione in Italia all'atto del versamento dell'imposta sostituiva del 26%.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, condannarla al rimborso della somma complessiva di Euro 40.392,22, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 44 del D.p.r. 602/1973, con vittoria di spese, diritti ed onorari
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria la resistente, verificata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, dichiara di riconoscere il rimborso della somma di euro 32.238,00, corrispondente all'imposta versata in eccesso in relazione ai dividendi corrisposti dalla AN, erogati alla Società_2 s.s. e al socio per trasparenza. Con riguardo, invece, alla somma residua di euro 8.153,91 relativa ai dividendi percepiti tramite Banca_2, l'Agenzia afferma che “mancherebbe tanto la rappresentazione fattuale che la prova in ragione dei quali i dividendi percepiti venivano erogati dalla Società_3 al ricorrente”. Conclude chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, affermando l'incompletezza e l'inadeguatezza delle residue doglianze della resistente, ribadendo la richiesta di condanna dell'Uffico al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia nella parte relativa all'importo di euro 32.238,00, con riguardo all'imposta versata in eccesso in relazione ai dividendi corrisposti dalla
AN per euro 396.347,06, come da provvedimento di parziale riconoscimento del rimborso adottato dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'importo residuo richiesto a titolo di rimborso (di circa euro 8000,00), il ricorso è accolto. La resistente trascura il dato per cui la società Società_3 s.a.s. risulta estinta dal 22/10/2023 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata dalla società Società_3 sas in data 28/10/2024). Il ricorrente, quindi, era legittimato a indicare nel modello Unico 2024 al quadro RM, mod. n. 2 rigo 12 i dividendi esteri pari a euro 80.061,00 percepiti per il tramite della Banca_2 (dividendi che, se Società_3 s.a.s. non fosse stata all'epoca già estina, sarebbero stati imputati alla società in questione). Tale conclusione si fonda, in particolare, sulla documentazione prodotta nelle more del giudizio (cfr. attestazione di versamento delle imposte e prospetto di riconciliazione prodotti a questa Corte e trasmessi alla Agenzia delle Entrate).
Le spese processuali sono compensate in quanto l'esito del giudizio, valutato unitariamente, è dipeso essenzialmente dai chiarimenti e dalla documentazione aggiuntiva depositata dal ricorrente Ricorrente_1 solo in questa sede giudiziale (cfr. memorie della stesse ricorrente del 13/1/2026, dove si dà atto che “l'Agenzia delle Entrate in data 11/2/2025 ha formulato richiesta di documentazione integrativa (all.2), alla quale il ricorrente ha puntualmente riscontrato trasmettendo un prospetto di riconciliazione, ed evidenziando come i redditi in questione fossero stati dichiarati dal socio nel proprio modello Unico e le relative imposte integralmente versate”).
P.Q.M.
Dichiara, in parte, l'estinzione del giudizio per cessata materia come in motivazione e, per il resto, accoglie il ricorso condannando l'Ufficio al rimborso della somma residua di euro 8.153,91 oltre interessi di legge dalla domanda.
Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente
ER GA AN EM