Decreto presidenziale 2 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/07/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05839/2025REG.PROV.COLL.
N. 09382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9382 del 2024, proposto dal Centro Medico Sette Re s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Regione Campania, Ati L.I.R. s.p.a., non costituite in giudizio;
nei confronti
Diagnostica Europa Medica – Dem Group s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3086/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Diagnostica Europa Medica – Dem Group s.c.ar.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3086/2024 il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile – per violazione della c.d. clausola di salvaguardia - il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione n. 573 del 3 aprile 2023 dell’ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto “Volumi economici da trasferire in virtù del suo passaggio da AGG405 a AGG623”, nonché, per quanto lesiva, della deliberazione n. 1250 del 22 luglio 2022, citata nella prima, con cui l’ASL ha proceduto al ricalcolo degli importi da riconoscere a ciascuna struttura accreditata per l’intera branca della Patologia Clinica, Lettera R e non Lettera R.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la controinteressata Diagnostica Europa Medica.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda di sospensione cautelare della sentenza gravata, il giudizio è stato rinviato al merito sull’accordo delle parti.
Il ricorso in appello è stato quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 maggio 2025.
2. L’appellante gestisce un laboratorio di analisi con settori specializzati annessi in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale e, per esso, con l’ASL Napoli 2 Nord.
Come chiarito dalla sentenza gravata, “ La questione controversa è (….)relativa all’asserita errata quantificazione e successiva attribuzione del tetto di spesa del centro ricorrente – quale Spoke – in virtù del suo trasferimento dal soggetto aggregatore (Hub) DEM Group ad altro Hub, ATI “LRI, in seno alla medesima ASL ”.
Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per violazione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
La parte appellante ha contestato, con il primo motivo, tale statuizione, ed ha quindi riproposto i motivi non esaminati in primo grado in ragione della richiamata pronuncia in rito.
3. L’appello, ad avviso del Collegio, è infondato.
L’appellante chiarisce preliminarmente che “ L’oggetto del giudizio de quo (…), afferisce all’errata
quantificazione – e dunque, successiva attribuzione – del tetto di spesa del centro ricorrente trasferito in compensazione dalla ASL a seguito dello spostamento dello Spoke Centro Medico Sette Re da un
HUB a un altro, ma COMUNQUE nell’ambito di risorse economiche già stabilite in favore delle ASL ”.
L’appellante deduce che tale rilievo comporterebbe un travisamento del fatto da parte del primo giudice, in quanto nella fattispecie dedotta difetterebbe sia il presupposto della stipulazione del contratto ( ex art. 8-quinquies del d. lgs. n. 502/1992) che contiene la clausola in discorso; sia “ La ratio della stessa volta all’intangibilità delle scelte pubbliche in materia di programmazione sanitaria ”.
Tale assunto poggia sul riferimento ai “ meccanismi che operano per le aggregazioni tra strutture e per i quali l’unico soggetto referente della ASL e l’HUB aggregatore che è anche l’unico a sottoscrivere il contratto che contiene la clausola di salvaguardia posta a salvaguardia della programmazione sanitaria ”.
Conclude pertanto l’appellante nel senso che” La struttura ricorrente non è soggetto sottoscrittore del contratto e l’oggetto del giudizio non afferisce all’assegnazione dei tetti di spesa già definiti ma ad una loro diversa ed errata redistribuzione. Pertanto, nessuna esigenza di tutela degli stessi – fondamento della clausola di salvaguardia - viene in rilievo nel caso di specie. La programmazione sanitaria non è passibile di alcun vulnus”.
4. 4. La sopra descritta tesi posta a fondamento del gravame non risulta fondata.
Proprio la specificità della vicenda dedotta - lo spoke che esce dall’originaria aggregazione per associarsi a un’altra aggregazione –dimostra l’infondatezza del mezzo in esame sia sul piano sostanziale che su quello formale.
La circostanza che il soggetto odierno appellante non abbia sottoscritto, in proprio, il contratto contenente la clausola di salvaguardia non implica che non si sia a ciò vincolato: proprio l’essere parte di una aggregazione comporta che il contratto sia stato sottoscritto dal soggetto aggregatore in relazione a tutte le prestazioni e dunque anche in nome e per conto degli altri soggetti coinvolti nelle singole fasi sopra descritte.
5. In relazione a tale dato strutturale della fattispecie la parte controinteressata in memoria ha posto in discussione la legittimazione dell’odierna appellante “ Le doglianze contenute nel ricorso in appello, a ben vedere, confermano l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla deducente nel corso del giudizio di prime cure, in ragione della circostanza per cui l’unico soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento dell’Asl Na 2 Nord, non poteva che essere l’ATI LI e non anche lo spoke Centro Sette Re a essa afferente ”.
Ritiene il Collegio che seppure possa prescindersi dall’esame di una simile eccezione in relazione alle condizioni dell’azione, essa tuttavia ridonda in punto di infondatezza del primo motivo di appello, posto che dimostra come, a differenza di quanto dedotto dall’appellante, la pretesa azionata nel presente giudizio ha proprio ad oggetto il tema in relazione al quale il primo giudice ha – correttamente – dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione della clausola di salvaguardia: venendo in considerazione, anche nella presenta fattispecie, sul piano sostanziale l’esigenza cui tale clausola è funzionale e sul piano formale l’autovincolo negoziale assunto pur se nella forma dell’aggregazione.
È pertanto corretto, e non superato dal primo motivo di appello, quanto affermato nella sentenza impugnata in relazione al fatto che la preclusione delle iniziative giurisdizionali conseguente alla clausola di salvaguardia “contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente e dalle parti intervenienti, deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture accreditate – anche nelle ipotesi, come quella in discussione - di aggregazioni ad Hub diversi da parte di un ente accreditato cd Spoke - di enti accreditati, ciò sia perché il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni di sorta, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall’Autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, dovendo considerarsi che la ‘tenuta’ del sistema si fonda sia, a monte, sull’intangibilità degli atti regionali sia, a valle, su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all’interno dei singoli distretti delle ASL. La circostanza poi che nel caso di specie la struttura ricorrente fosse parte di un’aggregazione e che contesti la ripartizione del budget dopo il suo scioglimento non toglie che la contestazione attorea si appunta pur sempre sulla fissazione del tetto di spesa sia pure riferito alla singola struttura e che ricada quindi, per quanto sopra evidenziato, nella previsione contrattuale in parola ”.
L’infondatezza del primo motivo di appello importa la conferma della sentenza gravata e preclude l’esame dei motivi riproposti.
6. Con memoria depositata il 24 aprile 2025 l’appellante ha chiesto deferirsi il presente giudizio all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, in ragione del contrasto giurisprudenziale a suo dire venutosi a creare, in punto di legittimità della c.d. clausola di salvaguardia, e di sua idoneità a determinare l’effetto processuale di cui si discute, a seguito di alcune ordinanze del C.G.A.R.S. e di alcuni decreti monocratici dello stesso organo.
In argomento è sufficiente rilevare che la materia non è oggetto del contendere nel presente giudizio.
Il primo motivo di appello non ha infatti inteso contestare la legittimità della clausola di salvaguardia, ma ha piuttosto dedotto l’inesatta applicazione della stessa alla fattispecie oggetto del giudizio, in conseguenza di un asserito travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il primo giudice (impostazione, come si è visto, infondata).
A pag. 16 del ricorso in appello si chiarisce che “ Difettano, dunque, proprio a monte gli stessi presupposti di applicabilità della clausola di salvaguardia.- Tale errore metodologico ed interpretativo del TAR Campania inficia evidentemente completamente la decisione ivi impugnata che, dunque, andrà annullata” .
In nessun punto del gravame si contesta la legittimità di tale clausola (proprio perché il presupposto argomentativo è quello della sua non applicabilità alla fattispecie).
L’oggetto del presente giudizio, come perimetrato dal ricorso in appello, esclude dunque che dello stesso facciano parte le questioni dedotte nella memoria conclusionale: che pertanto non possono essere esaminate perché nuove e poste per la prima volta con tale atto.
In ogni caso la Sezione intende ribadire la convinta adesione alla pacifica e consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di legittimità della clausola di salvaguardia in ragione della sua ineludibile funzione di garanzia della tutela del diritto alla salute, in quanto “ chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve, infatti, accettare i limiti a cui la stessa è stata costretta, dovendo comunque e, in primo luogo, assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore, quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute ” (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1535/2025, che il Collegio condivide e alla quale rinvia; si veda altresì la sentenza n. 9825/2024 e, con particolare riferimento agli effetti processuali, la sentenza n. 4076/2023).
Peraltro non sussistono comunque i presupposti per il deferimento all’Adunanza Plenaria, perché i provvedimenti – invocati dalla parte appellante - con i quali il C.G.A.R.S. ha mostrato di discostarsi da tale, consolidato indirizzo risultano essere provvedimenti interinali, che non hanno definito i relativi giudizi, e che lasciano pertanto impregiudicata la decisione finale sulla questione sottostante; e perché, come dedotto dalla parte controinteressata in memoria di replica, la specificità delle singole discipline regionali in materia impedisce di connotare la questione come realmente identica.
7. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO