Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, proposto dal sig. TH AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice e Claudia Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 187/2024 (R.G. 84/2024) del Tribunale di ORISTANO, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.7.2024, e notificata il 16.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con sentenza n. 187/2024 del 15.7.2024 il Tribunale di ORISTANO, Sezione Lavoro, ha accertato « il diritto del ricorrente LD TH alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato nei periodi indicati in parte motiva nell’anno scolastico 2021/2022 » e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito « al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.363,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo »;
- la sentenza è stata ritualmente notificata presso la sede del Ministero resistente, non è stata eseguita ed è divenuta irrevocabile;
- con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sopra citata sentenza e l’eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato documentazione da cui risulta che è in corso di esecuzione il pagamento in favore del ricorrente della sola somma di euro 1.363,42, senza alcun riferimento anche alla ulteriore maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo, in relazione alla quale la sentenza risulta dunque ineseguita;
Ritenuto, pertanto:
- che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla somma capitale spettante al ricorrente a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, mentre va accolta la domanda di esecuzione della sentenza sopra descritta limitatamente alle somme relative a interessi/rivalutazione;
- che deve essere accolta l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della parte della pronuncia rimasta ineseguita, che il predetto Commissario dovrà preventivamente quantificare e conseguentemente liquidare;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento;
- che trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme liquidate con la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 187/2024 del 15.7.2024 quale somma capitale a titolo di Retribuzione Professionale Docenti;
- nomina commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della predetta sentenza, concernente interessi e rivalutazione, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, nei sensi precisati in motivazione, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, con la precisazione che nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
CA ON, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | IT AR |
IL SEGRETARIO