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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 733 del Ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
) in proprio e quale erede di C.F._5 Persona_1 Pt_5
(C.F.: quale erede di e
[...] C.F._6 Persona_1 Per_1
pagina 1 di 13 (C.F.: quale erede di tutti Pt_6 C.F._7 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Ripa per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
NONCHE' CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._8 CP_4
), (C.F. , C.F._9 CP_5 C.F._10
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._11 Controparte_7
), (C.F. , C.F._12 Parte_7 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._14 Parte_9
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. e C.F._15 CP_6 dall'avv. Attilio Ripa per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
-Appellati –
NONCHE' CONTRO
), (C.F. Controparte_8 C.F._16 Controparte_9
, (C.F. e C.F._17 Controparte_10 C.F._18
(C.F. ), queste ultime quali eredi di Controparte_11 C.F._19
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. per Persona_2 Controparte_10 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed alla comparsa all'esito della riassunzione
-Appellati –
NONCHE' CONTRO
(c.f. anche quale erede di Controparte_12 C.F._20 Per_3
, (C.F. ) quale erede di
[...] Controparte_13 C.F._21
e (c.f. quale erede di Persona_3 CP_14 C.F._22
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Barbara Corsi per procura Persona_3 in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellate -
pagina 2 di 13 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore, 15 rappresentato dall'avv. Catia Torresi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato ed appellante incidentale -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
quale dirigente responsabile settore Pianificazione Controparte_16
Territoriale del 15
-Appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168 depositata in data 07.04.2021 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, per i motivi tutti sopra esposti, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Fermo nei termini sopra specificati e, per l'effetto, rigettare le domande proposte in primo grado dalla controparte, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U..”
Per gli appellati e CP_1 CP_2 Parte_3 Per_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis, per le ragioni di cui in premessa e per quelle diverse degli atti difensivi e verbali di primo grado, da intendersi qui riproposte ex art 346 C.p.c., respingere integralmente l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del avv Controparte_17 CP_15
168/2021 (emessa dal G.U. Tribunale di Fermo, Dr.ssa M. Taverna , pubblicata il 13/4/2021 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n.
pagina 3 di 13 110290/2011 R.G ) del Tribunale di Fermo , in quanto , così come formulati , inammissibili ex artt 342 345 348 bis C.p.c , con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge , con vittoria di spese e compensi;
respingere totalmente i nominati , principale appello proposto dalla Parte_1
e quello incidentale , del ,
[...] Controparte_18 sentenza n° 168/2021 del Tribunale di Fermo in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. respingere comunque i predetti appelli principale ed incidentale , in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito , domande e conclusioni del primo grado di giudizio , di seguito riportate , con vittoria di spese e compensi : (…)”
Per gli appellati CP_6 Parte_9 CP_7 Pt_8 CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona , contrariis reiectiis , per le ragioni di cui in premessa e per quelle diverse degli atti difensivi e verbali di primo grado
, da intendersi qui riproposte ex art 346 C.p.c. , respingere integralmente l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del , avverso la sentenza n° Controparte_17 CP_15
168/2021 (emessa dal G. M. Taverna, pubblicata il 13/4/2021 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G ) del Tribunale di Fermo , in quanto , così come formulati, inammissibili ex artt 342 345 348 bis c.p.c , con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge , con vittoria di spese e compensi;
respingere totalmente i nominati appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del , avverso la sentenza
[...] Controparte_18
021 del Tribunale di Fe nfondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. respingere comunque i predetti appelli principale ed incidentale, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito, domande e conclusioni del primo grado di giudizio, di seguito riportate, con vittoria di spese e compensi” :”
Per gli appellati , e CP_10 CP_9 CP_8
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis, per le ragioni di cui in premessa e per quelle, ulteriori, degli atti difensivi e verbali, del Giudizio di primo grado, da intendersi qui interamente riproposte ex art 346 c.p.c., respingere l'appello principale proposto dalla e quello Parte_1 incidentale del , avverso la Sentenza n° 168/2021 15
(emessa dal Tri . Taverna, pubblicata il 13/4/2021, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G. e proc. riuniti) del Tribunale di Fermo, confermando conseguentemente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese del grado”
pagina 4 di 13 Per gli appellati e : CP_12 Per_3
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis , per le ragioni di cui in premessa e per quelle, ulteriori, degli atti difensivi e verbali, del Giudizio di primo grado, da intendersi qui interamente riproposte ex art 346 c.p.c.: respingere, integralmente, l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del ,
[...] 15
Sentenza n° 168/2021 (emessa dal Tribunale di Fermo, G.U. Dr.ssa M. Taverna, pubblicata il 13/4/2021, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G. e proc. riuniti) del Tribunale di Fermo, in quanto, così come formulati, inammissibili ex Artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi professionali;
respingere l'appello principale proposto dalla e quello Parte_1 incidentale, del , avverso la Sentenza n° 168/2021, 15 del Tribunale d te infondati in fatto e in diritto e confermare la Sentenza impugnata, così come corretta con provvedimento del 29/07/2021, con vittoria di spese e compensi professionali;
respingere, in ogni caso, i predetti appelli principale ed incidentale, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito, domande e conclusioni del primo grado di Giudizio - di seguito integralmente riportate - con vittoria di spese e compensi professionale”
Per il Comune:
“Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, riformare completamente la impugnata sentenza dell'Onorevole Tribunale di Fermo, numero 168/2021 depositata in Cancelleria in data 13.4.2021 e non notificata al , per tutti i motivi di impugnazione di cui 15 al presente atto e nei termini sopra specificati, e per l'effetto rigettare le domande proposte in primo grado dalle controparti, in quanto infondate sia fatto che in diritto. Disporre la compensazione delle spese legali o meglio l'esclusione della imputazione delle spese del primo grado di giudizio a carico del contumace
mero gestore e dunque il rimborso delle eventuali somme pagate in CP_15
di giudizio, in ordine alla condanna dell'Ente alla refusione delle spese legali e della CTU primo grado di giudizio in solido con l' , il Parte_1 tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa
pagina 5 di 13 FATTI DI CAUSA
e avendo ricevuto la nota con cui il Controparte_1 CP_2 Parte_2 comune di ha loro richiesto il pagamento della somma 15 complessivamente pari ad euro 5.045,58 a titolo d'indennizzo per l'occupazione dell'area sita a e censita al foglio 8 particella 1249 del locale 15
N.C.E.U. e per le innovazioni ivi realizzate, si sono rivolti al Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che non debbono pagare alcun indennizzo, in quanto la corte in questione non farebbe parte del demanio marittimo.
Analogo giudizio è stato instaurato da e con Persona_1 Parte_10 riferimento all'area censita al foglio 8 particella 602 del medesimo N.C.E.U., da con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1245, da Parte_9
ed con riferimento Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 all'area censita al foglio 8 particella 1248, da Parte_8 Controparte_7
e con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1243, Parte_7 da ed con riferimento all'area censita al foglio Persona_3 Controparte_12
8 particella 1242 ed infine da e Controparte_8 Persona_2 CP_9
con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1249.
[...]
Costituendosi in ciascun giudizio, l' ha ribadito che gli attori Parte_1 debbono pagare gli indennizzi richiesti, avendo di fatto asservito alle proprie abitazioni delle porzioni appartenenti al demanio marittimo, come risulta dall'intestazione catastale delle diverse aree.
Sono invece rimasti contumaci il e la dirigente che 15 ha sottoscritto e notificato gli avvisi di pagamento.
All'esito della riunione dei diversi giudizi e della C.T.U. disposta al fine di approfondire lo stato dei luoghi, con sentenza depositata in data 07.04.2021 il
Tribunale di Fermo ha accolto le domande proposte dagli attori, condannando tutti i convenuti in via solidale tra loro a rifondere le spese del presente giudizio anche per quanto riguarda gli oneri conseguenti alla C.T.U.; il primo giudice ha in particolare ritenuto che le aree oggetto di causa non abbiano caratteristiche tali pagina 6 di 13 da farle ritenere incluse nell'arenile e che, non essendo stato prodotto alcun provvedimento di acquisizione al demanio, non possa ritenersi sufficiente la mera intestazione catastale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , ribadendo che i Parte_1 beni inclusi per la loro natura nel demanio necessario possono esserne esclusi solo in forza di un provvedimento espresso, restando irrilevanti l'eventuale inerzia dell'amministrazione e le pianificazioni urbanistiche approvate dal CP_15
Si è costituito nel presente grado il , proponendo 15 appello incidentale al fine di eccepire il difetto di legittimazione della propria dirigente ed associandosi comunque alle censure sollevate dall' Parte_1
l'Ente ha altresì impugnato il capo relativo alla regolazione delle spese
[...] di lite, evidenziando che le intimazioni di pagamento costituivano un atto dovuto dopo gli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto.
Costituendosi nel presente grado, gli altri appellati hanno ribadito le considerazioni già svolte dinanzi al primo giudice, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata;
tenuto conto dei decessi purtroppo intervenuti nel corso del giudizio, si sono altresì costituiti nella presente sede e quali eredi di nonché Pt_5 CP_19 Persona_1
e quali eredi di . CP_13 CP_14 Persona_3
Con ordinanza in data 08.02.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, stante il decesso dell'appellata ; all'esito della riassunzione, si sono Persona_2 costituiti quali suoi eredi e . CP_10 Controparte_11
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico ed articolato motivo d'appello, l' censura Parte_1 la sentenza per avere ritenuto che le aree oggetto di causa siano estranee al demanio marittimo nonostante non vi sia mai stato alcun c.d. decreto di sclassifica e non si possa neppure ipotizzare una sdemanializzazione tacita;
l'appellante impugna altresì la pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha escluso la vocazione marittima delle aree oggetto di causa in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, senza tuttavia accertare quale fosse la situazione in epoca precedente ed in particolar modo prima che venisse attuato il vigente piano regolatore.
Tale censura (cui ha aderito il attraverso il 15 secondo motivo del proprio appello incidentale) dev'essere disattesa sotto entrambi i profili.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque;
ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.8872 del 04.04.2024), in quanto quell'area “sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo” e comunque “sia necessariamente adibita ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n.18511 del 12.07.2018).
pagina 8 di 13 Spetta quindi al giudice di merito “il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio (…)” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n.21566 del 07.10.2020, nonché in senso analogo Cass. Sez. I, sentenza n.17737 del 30.07.2009).
Nel caso di specie, la C.T.U. disposta dal primo giudice ha consentito di accertare che le aree oggetto di causa sono situate in fregio al lungomare nord di , separate “dalla linea di battigia dalla pubblica via 15 pavimentata, dalla pineta e dalla spiaggia” (cfr. pag. 2 della relazione peritale): “da est verso ovest a partire dal mare”, infatti, “ci sono la spiaggia con sopra degli stabilimenti balneari, un'ampia fascia verde, attrezzata dal Comune per attività sportive e di svago (ss. piattaforma in cls per campo da basket pubblico), una aiuola con prato e palme, ad ovest di questa la pista ciclabile, delimitata ad ovest dal cordolo in calcestruzzo
(giallo), al di là del quale ci sono a seguire i parcheggi con stalli paralleli alla via, le due corsie di marcia della strada pubblica (via Trieste), larga 10,30m
e pavimentata in conglomerato bituminoso, il marciapiede pubblico largo
1,50m con sopra i lampioni di illuminazione” ed infine le recinzioni che delimitano le aree oggetto di causa, contigue rispetto ai fabbricati di proprietà degli odierni appellati (pagg. 18-19 della relazione peritale).
Tenuto conto di tale situazione, non contestata dall'odierna appellante e comunque desumibile dall'ampia documentazione fotografica allegata alla relazione peritale, il C.T.U. ha concluso ritenendo che “le aree in contestazione non hanno i requisiti di marittimità e non sono riconducibili ai pubblici usi del mare” (cfr. pag. 28 della citata relazione).
Solo nella presente sede l' lamenta che non sia stato Parte_1 verificato lo stato dei luoghi nei decenni precedenti ed in particolar modo prima che venissero attuate le previsioni del piano regolatore in forza delle quali è stata conferita destinazione residenziale anche alle aree oggetto di causa.
pagina 9 di 13 Deve tuttavia rammentarsi che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. III, ordinanza n.9706 del 10.04.2024).
Nel caso di specie, i privati che hanno avviato il presente giudizio hanno proposto una domanda di accertamento negativo, volta a sentir escludere che le aree oggetto di causa abbiano natura di demanio marittimo e che pertanto possa essere preteso il pagamento dell'indennità loro richiesta a tale titolo.
L'unico elemento emerso a sostegno di tale pretesa è l'intestazione catastale delle particelle quale “demanio pubblico dello Stato, ramo marina”, confermata anche all'esito della C.T.U.: come già evidenziato, tuttavia, la sola intestazione catastale non risulta sufficiente a comprovare che le corti oggetto di causa facciano parte del demanio marittimo o che ne abbiano fatto parte in passato, restando quindi irrilevante l'assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione.
La sentenza dev'essere pertanto confermata nel capo in cui il primo giudice ha escluso che possa essere richiesto a tale titolo un indennizzo per il loro utilizzo.
2) Occorre a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal , volto a censurare il capo della 15 sentenza in cui il primo giudice, dopo aver dichiarato la contumacia della dirigente che ha sottoscritto la richiesta di pagamento, l'ha anche condannata al pagamento delle spese processuali in via solidale con gli altri convenuti: l'Ente eccepisce invece il difetto di qualsiasi legittimazione in capo alla propria dipendente.
Tale censura dev'essere accolta, essendo evidente che la dirigente ha sottoscritto le richieste di pagamento rivolte agli odierni appellati non in pagina 10 di 13 proprio, bensì in nome e per conto del ed in forza del rapporto CP_15
d'immedesimazione organica.
Né rileva il fatto che l'arch. sia rimasta contumace dinanzi al CP_16 primo giudice ed anche nella presente sede, tenuto conto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (…), senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori”, trattandosi di una questione
”rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (leggasi in particolar modo Cass. S.U., sentenza n.2951 del 16.02.2016).
In accoglimento di tale motivo d'appello, pertanto, dev'essere revocato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha condannato l'arch.
a rifondere le spese di lite in via solidale con gli altri convenuti. CP_16
3) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell' , ne impone la condanna a rifondere Parte_1 anche le spese del presente grado in favore dei privati odierni appellati, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e del valore della causa, determinabile tenendo conto della domanda proposta in ciascun giudizio successivamente riunito agli altri (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n.4960 del
01.04.2003, nonché Cass. Sez. III, sentenza n.26089 del 30.11.2005).
La peculiarità della posizione processuale del ed il parziale CP_15 accoglimento dell'appello incidentale costituiscono invece valido motivo per compensare integralmente nei confronti dell'Ente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non sussistono da ultimo i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, discutendosi di una parte pubblica.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 168 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Fermo in data 13.04.2021, cosí dispone:
RIGETTA l'appello proposto in via principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal 15
,
[...]
REVOCA la condanna dell'arch. a rifondere le spese di lite in favore CP_16 degli attori.
DICHIARA integralmente compensate le spese nei confronti del 15
.
[...]
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza appellata.
CONDANNA l' a rifondere le spese processuali del presente Parte_1 grado, liquidate nell'importo complessivamente pari ad euro 4.082,40 per compenso professionale per quanto riguarda gli appellati , Controparte_1
, , , , e CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(congiuntamente intesi), nell'ulteriore importo complessivamente CP_19 pari ad euro 4.519,80 per quanto riguarda gli appellati , Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_7
e (congiuntamente intesi), nell'ulteriore
[...] Parte_8 Parte_9 importo pari complessivamente ad euro 2.770,20 per quanto riguarda gli appellati
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
(congiuntamente intesi) e nell'ulteriore importo complessivamente pari ad euro
2.332,80 per quanto riguarda gli appellati , Controparte_12 CP_13
e (congiuntamente intesi), per tutti oltre a rimborso
[...] CP_14 forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 12 di 13 DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado nei confronti del . 15
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Valentina Rascioni Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 733 del Ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
) in proprio e quale erede di C.F._5 Persona_1 Pt_5
(C.F.: quale erede di e
[...] C.F._6 Persona_1 Per_1
pagina 1 di 13 (C.F.: quale erede di tutti Pt_6 C.F._7 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Ripa per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
NONCHE' CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._8 CP_4
), (C.F. , C.F._9 CP_5 C.F._10
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._11 Controparte_7
), (C.F. , C.F._12 Parte_7 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._14 Parte_9
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. e C.F._15 CP_6 dall'avv. Attilio Ripa per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
-Appellati –
NONCHE' CONTRO
), (C.F. Controparte_8 C.F._16 Controparte_9
, (C.F. e C.F._17 Controparte_10 C.F._18
(C.F. ), queste ultime quali eredi di Controparte_11 C.F._19
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. per Persona_2 Controparte_10 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed alla comparsa all'esito della riassunzione
-Appellati –
NONCHE' CONTRO
(c.f. anche quale erede di Controparte_12 C.F._20 Per_3
, (C.F. ) quale erede di
[...] Controparte_13 C.F._21
e (c.f. quale erede di Persona_3 CP_14 C.F._22
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Barbara Corsi per procura Persona_3 in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellate -
pagina 2 di 13 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore, 15 rappresentato dall'avv. Catia Torresi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato ed appellante incidentale -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
quale dirigente responsabile settore Pianificazione Controparte_16
Territoriale del 15
-Appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168 depositata in data 07.04.2021 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, per i motivi tutti sopra esposti, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Fermo nei termini sopra specificati e, per l'effetto, rigettare le domande proposte in primo grado dalla controparte, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U..”
Per gli appellati e CP_1 CP_2 Parte_3 Per_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis, per le ragioni di cui in premessa e per quelle diverse degli atti difensivi e verbali di primo grado, da intendersi qui riproposte ex art 346 C.p.c., respingere integralmente l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del avv Controparte_17 CP_15
168/2021 (emessa dal G.U. Tribunale di Fermo, Dr.ssa M. Taverna , pubblicata il 13/4/2021 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n.
pagina 3 di 13 110290/2011 R.G ) del Tribunale di Fermo , in quanto , così come formulati , inammissibili ex artt 342 345 348 bis C.p.c , con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge , con vittoria di spese e compensi;
respingere totalmente i nominati , principale appello proposto dalla Parte_1
e quello incidentale , del ,
[...] Controparte_18 sentenza n° 168/2021 del Tribunale di Fermo in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. respingere comunque i predetti appelli principale ed incidentale , in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito , domande e conclusioni del primo grado di giudizio , di seguito riportate , con vittoria di spese e compensi : (…)”
Per gli appellati CP_6 Parte_9 CP_7 Pt_8 CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona , contrariis reiectiis , per le ragioni di cui in premessa e per quelle diverse degli atti difensivi e verbali di primo grado
, da intendersi qui riproposte ex art 346 C.p.c. , respingere integralmente l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del , avverso la sentenza n° Controparte_17 CP_15
168/2021 (emessa dal G. M. Taverna, pubblicata il 13/4/2021 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G ) del Tribunale di Fermo , in quanto , così come formulati, inammissibili ex artt 342 345 348 bis c.p.c , con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge , con vittoria di spese e compensi;
respingere totalmente i nominati appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del , avverso la sentenza
[...] Controparte_18
021 del Tribunale di Fe nfondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. respingere comunque i predetti appelli principale ed incidentale, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito, domande e conclusioni del primo grado di giudizio, di seguito riportate, con vittoria di spese e compensi” :”
Per gli appellati , e CP_10 CP_9 CP_8
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis, per le ragioni di cui in premessa e per quelle, ulteriori, degli atti difensivi e verbali, del Giudizio di primo grado, da intendersi qui interamente riproposte ex art 346 c.p.c., respingere l'appello principale proposto dalla e quello Parte_1 incidentale del , avverso la Sentenza n° 168/2021 15
(emessa dal Tri . Taverna, pubblicata il 13/4/2021, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G. e proc. riuniti) del Tribunale di Fermo, confermando conseguentemente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese del grado”
pagina 4 di 13 Per gli appellati e : CP_12 Per_3
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis , per le ragioni di cui in premessa e per quelle, ulteriori, degli atti difensivi e verbali, del Giudizio di primo grado, da intendersi qui interamente riproposte ex art 346 c.p.c.: respingere, integralmente, l'appello principale proposto dalla Parte_1
e quello incidentale del ,
[...] 15
Sentenza n° 168/2021 (emessa dal Tribunale di Fermo, G.U. Dr.ssa M. Taverna, pubblicata il 13/4/2021, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 110290/2011 R.G. e proc. riuniti) del Tribunale di Fermo, in quanto, così come formulati, inammissibili ex Artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguente favorevole provvedimento di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi professionali;
respingere l'appello principale proposto dalla e quello Parte_1 incidentale, del , avverso la Sentenza n° 168/2021, 15 del Tribunale d te infondati in fatto e in diritto e confermare la Sentenza impugnata, così come corretta con provvedimento del 29/07/2021, con vittoria di spese e compensi professionali;
respingere, in ogni caso, i predetti appelli principale ed incidentale, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e di merito, domande e conclusioni del primo grado di Giudizio - di seguito integralmente riportate - con vittoria di spese e compensi professionale”
Per il Comune:
“Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, riformare completamente la impugnata sentenza dell'Onorevole Tribunale di Fermo, numero 168/2021 depositata in Cancelleria in data 13.4.2021 e non notificata al , per tutti i motivi di impugnazione di cui 15 al presente atto e nei termini sopra specificati, e per l'effetto rigettare le domande proposte in primo grado dalle controparti, in quanto infondate sia fatto che in diritto. Disporre la compensazione delle spese legali o meglio l'esclusione della imputazione delle spese del primo grado di giudizio a carico del contumace
mero gestore e dunque il rimborso delle eventuali somme pagate in CP_15
di giudizio, in ordine alla condanna dell'Ente alla refusione delle spese legali e della CTU primo grado di giudizio in solido con l' , il Parte_1 tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa
pagina 5 di 13 FATTI DI CAUSA
e avendo ricevuto la nota con cui il Controparte_1 CP_2 Parte_2 comune di ha loro richiesto il pagamento della somma 15 complessivamente pari ad euro 5.045,58 a titolo d'indennizzo per l'occupazione dell'area sita a e censita al foglio 8 particella 1249 del locale 15
N.C.E.U. e per le innovazioni ivi realizzate, si sono rivolti al Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che non debbono pagare alcun indennizzo, in quanto la corte in questione non farebbe parte del demanio marittimo.
Analogo giudizio è stato instaurato da e con Persona_1 Parte_10 riferimento all'area censita al foglio 8 particella 602 del medesimo N.C.E.U., da con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1245, da Parte_9
ed con riferimento Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 all'area censita al foglio 8 particella 1248, da Parte_8 Controparte_7
e con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1243, Parte_7 da ed con riferimento all'area censita al foglio Persona_3 Controparte_12
8 particella 1242 ed infine da e Controparte_8 Persona_2 CP_9
con riferimento all'area censita al foglio 8 particella 1249.
[...]
Costituendosi in ciascun giudizio, l' ha ribadito che gli attori Parte_1 debbono pagare gli indennizzi richiesti, avendo di fatto asservito alle proprie abitazioni delle porzioni appartenenti al demanio marittimo, come risulta dall'intestazione catastale delle diverse aree.
Sono invece rimasti contumaci il e la dirigente che 15 ha sottoscritto e notificato gli avvisi di pagamento.
All'esito della riunione dei diversi giudizi e della C.T.U. disposta al fine di approfondire lo stato dei luoghi, con sentenza depositata in data 07.04.2021 il
Tribunale di Fermo ha accolto le domande proposte dagli attori, condannando tutti i convenuti in via solidale tra loro a rifondere le spese del presente giudizio anche per quanto riguarda gli oneri conseguenti alla C.T.U.; il primo giudice ha in particolare ritenuto che le aree oggetto di causa non abbiano caratteristiche tali pagina 6 di 13 da farle ritenere incluse nell'arenile e che, non essendo stato prodotto alcun provvedimento di acquisizione al demanio, non possa ritenersi sufficiente la mera intestazione catastale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , ribadendo che i Parte_1 beni inclusi per la loro natura nel demanio necessario possono esserne esclusi solo in forza di un provvedimento espresso, restando irrilevanti l'eventuale inerzia dell'amministrazione e le pianificazioni urbanistiche approvate dal CP_15
Si è costituito nel presente grado il , proponendo 15 appello incidentale al fine di eccepire il difetto di legittimazione della propria dirigente ed associandosi comunque alle censure sollevate dall' Parte_1
l'Ente ha altresì impugnato il capo relativo alla regolazione delle spese
[...] di lite, evidenziando che le intimazioni di pagamento costituivano un atto dovuto dopo gli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto.
Costituendosi nel presente grado, gli altri appellati hanno ribadito le considerazioni già svolte dinanzi al primo giudice, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata;
tenuto conto dei decessi purtroppo intervenuti nel corso del giudizio, si sono altresì costituiti nella presente sede e quali eredi di nonché Pt_5 CP_19 Persona_1
e quali eredi di . CP_13 CP_14 Persona_3
Con ordinanza in data 08.02.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, stante il decesso dell'appellata ; all'esito della riassunzione, si sono Persona_2 costituiti quali suoi eredi e . CP_10 Controparte_11
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico ed articolato motivo d'appello, l' censura Parte_1 la sentenza per avere ritenuto che le aree oggetto di causa siano estranee al demanio marittimo nonostante non vi sia mai stato alcun c.d. decreto di sclassifica e non si possa neppure ipotizzare una sdemanializzazione tacita;
l'appellante impugna altresì la pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha escluso la vocazione marittima delle aree oggetto di causa in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, senza tuttavia accertare quale fosse la situazione in epoca precedente ed in particolar modo prima che venisse attuato il vigente piano regolatore.
Tale censura (cui ha aderito il attraverso il 15 secondo motivo del proprio appello incidentale) dev'essere disattesa sotto entrambi i profili.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque;
ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.8872 del 04.04.2024), in quanto quell'area “sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo” e comunque “sia necessariamente adibita ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n.18511 del 12.07.2018).
pagina 8 di 13 Spetta quindi al giudice di merito “il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio (…)” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n.21566 del 07.10.2020, nonché in senso analogo Cass. Sez. I, sentenza n.17737 del 30.07.2009).
Nel caso di specie, la C.T.U. disposta dal primo giudice ha consentito di accertare che le aree oggetto di causa sono situate in fregio al lungomare nord di , separate “dalla linea di battigia dalla pubblica via 15 pavimentata, dalla pineta e dalla spiaggia” (cfr. pag. 2 della relazione peritale): “da est verso ovest a partire dal mare”, infatti, “ci sono la spiaggia con sopra degli stabilimenti balneari, un'ampia fascia verde, attrezzata dal Comune per attività sportive e di svago (ss. piattaforma in cls per campo da basket pubblico), una aiuola con prato e palme, ad ovest di questa la pista ciclabile, delimitata ad ovest dal cordolo in calcestruzzo
(giallo), al di là del quale ci sono a seguire i parcheggi con stalli paralleli alla via, le due corsie di marcia della strada pubblica (via Trieste), larga 10,30m
e pavimentata in conglomerato bituminoso, il marciapiede pubblico largo
1,50m con sopra i lampioni di illuminazione” ed infine le recinzioni che delimitano le aree oggetto di causa, contigue rispetto ai fabbricati di proprietà degli odierni appellati (pagg. 18-19 della relazione peritale).
Tenuto conto di tale situazione, non contestata dall'odierna appellante e comunque desumibile dall'ampia documentazione fotografica allegata alla relazione peritale, il C.T.U. ha concluso ritenendo che “le aree in contestazione non hanno i requisiti di marittimità e non sono riconducibili ai pubblici usi del mare” (cfr. pag. 28 della citata relazione).
Solo nella presente sede l' lamenta che non sia stato Parte_1 verificato lo stato dei luoghi nei decenni precedenti ed in particolar modo prima che venissero attuate le previsioni del piano regolatore in forza delle quali è stata conferita destinazione residenziale anche alle aree oggetto di causa.
pagina 9 di 13 Deve tuttavia rammentarsi che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. III, ordinanza n.9706 del 10.04.2024).
Nel caso di specie, i privati che hanno avviato il presente giudizio hanno proposto una domanda di accertamento negativo, volta a sentir escludere che le aree oggetto di causa abbiano natura di demanio marittimo e che pertanto possa essere preteso il pagamento dell'indennità loro richiesta a tale titolo.
L'unico elemento emerso a sostegno di tale pretesa è l'intestazione catastale delle particelle quale “demanio pubblico dello Stato, ramo marina”, confermata anche all'esito della C.T.U.: come già evidenziato, tuttavia, la sola intestazione catastale non risulta sufficiente a comprovare che le corti oggetto di causa facciano parte del demanio marittimo o che ne abbiano fatto parte in passato, restando quindi irrilevante l'assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione.
La sentenza dev'essere pertanto confermata nel capo in cui il primo giudice ha escluso che possa essere richiesto a tale titolo un indennizzo per il loro utilizzo.
2) Occorre a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal , volto a censurare il capo della 15 sentenza in cui il primo giudice, dopo aver dichiarato la contumacia della dirigente che ha sottoscritto la richiesta di pagamento, l'ha anche condannata al pagamento delle spese processuali in via solidale con gli altri convenuti: l'Ente eccepisce invece il difetto di qualsiasi legittimazione in capo alla propria dipendente.
Tale censura dev'essere accolta, essendo evidente che la dirigente ha sottoscritto le richieste di pagamento rivolte agli odierni appellati non in pagina 10 di 13 proprio, bensì in nome e per conto del ed in forza del rapporto CP_15
d'immedesimazione organica.
Né rileva il fatto che l'arch. sia rimasta contumace dinanzi al CP_16 primo giudice ed anche nella presente sede, tenuto conto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (…), senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori”, trattandosi di una questione
”rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (leggasi in particolar modo Cass. S.U., sentenza n.2951 del 16.02.2016).
In accoglimento di tale motivo d'appello, pertanto, dev'essere revocato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha condannato l'arch.
a rifondere le spese di lite in via solidale con gli altri convenuti. CP_16
3) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell' , ne impone la condanna a rifondere Parte_1 anche le spese del presente grado in favore dei privati odierni appellati, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e del valore della causa, determinabile tenendo conto della domanda proposta in ciascun giudizio successivamente riunito agli altri (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n.4960 del
01.04.2003, nonché Cass. Sez. III, sentenza n.26089 del 30.11.2005).
La peculiarità della posizione processuale del ed il parziale CP_15 accoglimento dell'appello incidentale costituiscono invece valido motivo per compensare integralmente nei confronti dell'Ente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non sussistono da ultimo i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, discutendosi di una parte pubblica.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 168 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Fermo in data 13.04.2021, cosí dispone:
RIGETTA l'appello proposto in via principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal 15
,
[...]
REVOCA la condanna dell'arch. a rifondere le spese di lite in favore CP_16 degli attori.
DICHIARA integralmente compensate le spese nei confronti del 15
.
[...]
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza appellata.
CONDANNA l' a rifondere le spese processuali del presente Parte_1 grado, liquidate nell'importo complessivamente pari ad euro 4.082,40 per compenso professionale per quanto riguarda gli appellati , Controparte_1
, , , , e CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(congiuntamente intesi), nell'ulteriore importo complessivamente CP_19 pari ad euro 4.519,80 per quanto riguarda gli appellati , Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_7
e (congiuntamente intesi), nell'ulteriore
[...] Parte_8 Parte_9 importo pari complessivamente ad euro 2.770,20 per quanto riguarda gli appellati
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
(congiuntamente intesi) e nell'ulteriore importo complessivamente pari ad euro
2.332,80 per quanto riguarda gli appellati , Controparte_12 CP_13
e (congiuntamente intesi), per tutti oltre a rimborso
[...] CP_14 forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 12 di 13 DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado nei confronti del . 15
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Valentina Rascioni Guido Federico
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