Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2025, proposto da RB IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/101058 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 29 luglio 2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa US AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RB IN, cittadino extracomunitario, con istanza del 26 giugno 2025 chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia la conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Con nota del 10 luglio 2025 l’Amministrazione trasmetteva al richiedente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, evidenziando la mancata attestazione della regolare attività lavorativa svolta sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (o 39 giornate nel settore agricolo), e assegnandogli 10 giorni per l’integrazione. Il signor IN produceva documentazione da cui risultavano le proprie esperienze lavorative in Italia.
1.1. Con provvedimento del 29 luglio 2025 lo Sportello unico respingeva l’istanza di conversione, con la seguente motivazione: « Le buste paga oggetto di integrazione (marzo 2024, maggio 2025 e giugno 2025) afferiscono a impieghi diversi tra loro e, non essendo riconducibili a mensilità consecutive (di cui all’art. 24 comma 10 del D. Lgs. 286/1998), non sono idonee ad attestare la regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per la durata ininterrotta di tre mesi ».
2. Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio il cittadino extracomunitario impugnava il suddetto provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi.
Il signor IN deduceva, in primo luogo, il difetto di istruttoria, in quanto in un passaggio del provvedimento gravato la PA affermava che il richiedente non aveva integrato la documentazione richiesta, che invece era stata tempestivamente prodotta; secondariamente, adduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 10 D. Lgs. 286/1998, avendo egli comprovato l’avvenuto svolgimento di attività lavorativa regolare, in Italia, per il periodo trimestrale richiesto dalla norma.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, resistendo al gravame.
4. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 29 ottobre 2025, era accolta con ordinanza n. 616/2025.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio prende in esame le doglianze proposte dalla parte ricorrente.
5.1. Il primo motivo di censura non è fondato, in quanto l’Amministrazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, dava espressamente atto dell’avvenuta integrazione documentale da parte dell’interessato, e ne esaminava in contenuto, svolgendo così un’istruttoria che il Collegio ritiene esente da profili di illegittimità.
5.2. Il secondo motivo è invece fondato.
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è disciplinata dall’art. 24, comma 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato”.
La norma richiede quindi l’avvenuto svolgimento di « attività lavorativa per almeno tre mesi », senza specificare la necessità di una consecutività dei periodi di lavoro o dell’unicità del datore.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prodotto: (-) la busta paga di marzo 2024, relativa al lavoro svolto presso la Soc. Agricola Bonifazi, nel settore agricolo; (-) le buste paga relative all’impiego come aiuto cuoco, presso il Ristorante Indiano Kamasutra, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2025 e il 30 giugno 2025; (-) infine, aveva dimostrato il nuovo contratto con il ristorante Kamasutra, dal 1° luglio 2025, fino al prossimo 30 giugno 2026.
Il signor IN, al tempo dell’istanza di conversione, risultava dunque aver svolto attività lavorativa per un periodo di tre mesi: uno (marzo) nel 2024, e due (maggio e giugno, con contratto poi protratto fino al giugno 2026) nel 2025. Si appalesa dunque illegittimo il diniego opposto dalla P.A. alla sua istanza di conversione, adottato sulla base della valorizzazione della non continuità dei periodi di lavoro, e cioè di un elemento ostativo non previsto dalla normativa.
Né può deporre in senso contrario la circostanza che tale limitazione all’operatività dell’art. 24 comma 10 cit. fosse prevista nelle Circolari del Ministro dell’Interno n. 9032/2024 e n. 10 del 5 maggio 2025. Tali circolari, invero, laddove riducevano l’ambito di applicazione della disposizione de qua , si ponevano in contrasto con la stessa ed erano perciò illegittime, con la conseguenza che, oltre a venir disapplicate da questo Giudice ai fini della decisione della causa, avrebbero dovuto essere disapplicate anche dall’Amministrazione procedente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza: « Le circolari amministrative non hanno valore normativo o provvedimentale e non assumono carattere vincolante per i soggetti destinatari dei relativi atti applicativi, che non hanno l'onere di impugnarle, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che detti atti sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione, anche in assenza di richiesta delle parti » (Consiglio di Stato, III, 19 dicembre 2024 n. 10223, cfr.: ibidem, 14 luglio 2022 n. 5986; II, 19 gennaio 2022 n. 352).
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dovrà dunque rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, in ossequio alle statuizioni della presente pronuncia.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
US AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AP | ES RI |
IL SEGRETARIO