Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3109/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Angela Aversa;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Cosenza;
RESISTENTE
e
, con Controparte_2
l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Giuseppe Abruzzo e
Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.8.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 03420179007770623000 e n. 034201790005200583000.
Le dette intimazioni erano notificate rispettivamente:
- la prima, in relazione all'avviso di addebito n. 33420120003867642000
CP_ (notificato in data 11.1.2013, Ente creditore relativo a contributi IVS sul minimale/fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, anni di riferimento 2006, 2007 e 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 3.301,17) ed all'avviso di addebito n. 33420130001148280000 CP_ (notificato in data 18.04.2013, Ente creditore relativo a contributi IVS sul
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- la seconda, in relazione all'avviso di addebito n. 33420120002547345000
CP_ (notificato in data 9.10.2012, Ente creditore relativo a contributi IVS sul minimale/fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, anno di riferimento 2005, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di €
3.807,47);
e così per un totale di € 11.610,71.
Tanto premesso, la ricorrente eccepiva e deduceva la prescrizione delle somme richieste, la nullità della cartella (rectius intimazioni di pagamento) per mancata notifica dell'avviso di pagamento, la nullità/inesistenza della cartella per violazione delle norme sulla notificazione degli atti (mancanza della relata di notifica) e, nel merito, l'illegittimità delle pretese atteso che la contribuente ha cessato l'attività (denominata, nella visura camerale prodotta, “CORALLO DUE
DI SABETTA STEFANIA & C. SAS” e consistente in attività del settore: alberghi e strutture simili, ristorazione con somministrazione, bar ed altri esercizi simili senza cucina) dal 24.09.1998.
Concludeva, dunque, chiedendo di “accogliere la spiegata opposizione in via preliminare per aver cessato la ricorrente ogni attività perlomeno dall'ultimo protocollo della Camera di Commercio, ovvero dal 1998, nel merito per i motivi evidenziati”.
Si costituiva in giudizio che, previa richiesta di rinvio/differimento CP_3 dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, dava atto dell'entrata in vigore della norma contenuta in seno all'art. 4, comma primo, del D.L. n.
119/2018; norma che, in caso di conversione (in Legge), avrebbe potuto determinare l'annullamento ex lege, a far data dal 31.12.2018, delle partite
(relative agli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni impugnate) eventualmente rientranti nel perimetro applicativo della medesima disposizione, con conseguente venir meno in parte dell'interesse della ricorrente “al giudizio
e/o, per altro verso, con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate” (circostanza, tuttavia, rimasta poi priva di riscontro nel corso del giudizio).
2 L della riscossione deduceva, in ogni caso, la regolarità della procedura CP_4 azionata e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_ L' è comparsa alla prima udienza, depositando memoria in cartaceo;
tuttavia, non ha dato atto di depositare il fascicolo di parte, che nemmeno si rinviene in atti;
il precedente Giudicante erroneamente ne ha dichiarato la contumacia con provvedimento del 9.11.2021.
All'esito di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025 dell'intestato Tribunale, la causa è pervenuta a questa Giudice e all'odierna udienza viene decisa, trattandosi di controversia avente carattere documentale.
2. Va innanzitutto esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando le intimazioni di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività
3 dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n.
24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non
è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 3.8.2018, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 10.7.2017 (cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione).
Analogamente ed in assenza della prova della notifica degli atti sottesi alle intimazioni impugnate, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notificazione delle intimazioni di pagamento opposte, risalenti al
10.7.2017, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale effettuato il
3.8.2018 dinanzi all'intestato Tribunale.
3. Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Nessuna prescrizione quinquennale sarebbe in ogni caso decorsa dalla presunta data di notificazione degli avvisi di addebito, come sopra specificata, e l'intimazione di pagamento notificata il 10.7.2017.
Nessuna prescrizione è decorsa successivamente ai titoli notificati alla parte alla data della intimazione di pagamento, il 10.7.2017, fino al deposito del ricorso in data 3.8.2018.
4. La controvertibilità della decisione induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30.4.2025 La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
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