Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 22951/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
[C.F. ], con gli avv.ti FALCONIERI SIMONA e GARAVAGLIA
[...] P.IVA_1
PAOLO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ] Controparte_1 C.F._1
[C.F. ], Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il Controparte_1
19/03/1974, codice fiscale via Ponte Nuovo n. 5 – 20128 Milano (MI), C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale via Ponte Nuovo C.F._3
n. 5 – 20128 Milano (MI) ed il Sig. , nato a [...] il [...], Controparte_2
codice fiscale , via Ponte Nuovo n. 5 – 20128 Milano (MI), ed eventuali C.F._2
aventi causa, occupano senza titolo alcuno da maggio 2017, l'alloggio situato in Via Ponte
Nuovo n. 5 – 20128 Milano (MI), al Terzo, censito in catasto in catasto nel foglio 148, mapp.
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Sentenza
397, sub. 34-35-36, mq. 78, (meglio identificato nei disegni planimetrici in atti) e per l'effetto, condannare i medesimi, tutti in solido fra loro, a rilasciare immediatamente l'immobile libero
e sgombero da persone e cose.
- Condannare il Sig. ed il Sig. ed eventuali aventi Controparte_1 Controparte_2
causa, tutti in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 28.314,00, per risarcimento dell'indennità di occupazione abusiva dell'alloggio attualmente detenuto senza titolo, situato in Via Ponte Nuovo n. 5 – 20128 Milano (MI), al Terzo Piano, censito in catasto censito in catasto in catasto nel foglio 148, mapp. 397, sub. 34-35-36, mq. 78, qui al momento conteggiate da marzo 2019 ad ottobre 2023, rivalutato secondo di criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' delle Entrate come da Pt_1
prospetto contabile in atti;
oltre al pagamento di tutti gli ulteriori indennizzi maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio dell'immobile attualmente occupato abusivamente, da quantificarsi volta per volta secondo i parametri previsti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad interessi maturati e maturandi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo e criterio di quantificazione che l'adita
Autorità vorrà accertare all'esito dell'espletanda istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo:
Parte che in occasione di tre sopralluoghi eseguiti dai tecnici di Milano in data 03/05/2017,
19/02/2019 e 09/03/2022, veniva accertato che e Controparte_1 Controparte_2
Parte occupano abusivamente l'appartamento di Milano, situato in Via Ponte Nuovo n. 5 –
20128 Milano (MI), al Terzo Piano;
che lo stato di occupazione abusiva veniva esplicitamente riconosciuta per iscritto da medesimo con nota del 09/08/2019 (Doc. 06). Controparte_1
Parte che per primo con lettera A.R. del 18/06/2021 notificata il 15/07/2021 agli occupanti, intimava loro il rilascio dell'alloggio, senza esito alcuno;
che la mediazione sortiva esito negativo.
Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano i resistenti, che pertanto venivano dichiarati contumaci,
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La ricorrente ha allegato e provato che le parti resistenti occupano l'immobile per cui è causa e questi ultimi, scegliendo di rimanere contumaci, non hanno fornito la prova dell'esistenza di un titolo che legittimi l'attuale detenzione dei locati, che pertanto deve dichiararsi abusiva.
Per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata all'immediato rilascio degli immobili liberi da persone e/o cose, con esecuzione immediata atteso l'ormai lungo periodo di occupazione abusiva.
Quanto ai profili economici, la parte ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva, calcolandola in base ai listini OMI di riferimento (evidentemente essendo inapplicabile il parametro di cui all'art. 1591 c.c.) e precisando che alla data dell'ottobre 2023 il credito maturato risultava pari ad € 28.314,00, come da estratto in atti.
Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte: “Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del
"diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa (integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia) e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire >>. Ne consegue che nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato “ ( cfr. Cass. S.U.
33645 del 15/11/2022).
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di detto importo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Nulla per i canoni maturati successivamente all'introduzione della domanda, non potendo trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 665 c.p.c., non potendo detta norma trovare applicazione analogica al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (procedimenti di convalida di sfratto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la bassa complessità della materia.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 22951/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna e all'immediato rilascio, Controparte_1 Controparte_2
libero da persone e/o cose, dell'immobile sito in Milano Via Ponte Nuovo n. 5 –, censito al
NCEU al foglio 148, mapp. 397, sub. 34-35-36;
2) condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di Parte_1
, dell'importo di € 28.314,00 per indennità di occupazione
[...]
maturate sino al mese di ottobre 2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
3) rigetta nel resto;
4) condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 601,97 per spese, €
[...]
4.345,00 per compensi professionali ( di cui e 536,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Il Giudice
Milano, 06/05/2025 Dott. Roberta Sperati
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