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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1414/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04.06.2025 da rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. CARCARINO VINCENZO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RO TI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NAPOLI (NA) in data 20.06.2014 dal quale non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, cessando tra loro ogni obbligo di convivenza e di assistenza materiale e morale derivante dal matrimonio, fatti salvi gli specifici accordi economici di seguito riportati. Ciascun coniuge sarà libero di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterrà opportuno.
2. La casa coniugale sita in Maddaloni (CE), Via Cancello a. 298, resterà nella disponibilità della Sig. . La Sig.ra dichiara di aver già lasciato la casa Parte_1 Parte_2 coniugale.
3. I coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica attuale, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, sia in sede di separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., sia in sede di divorzio a titolo di assegno divorzile ai 1 sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970 (Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 1581/2018; Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2563/2017).
4. La sig.ra si riserva di prelevare dall'abitazione coniugale tutti i propri beni Parte_2 ed effetti personali entro e non oltre la data del 30 agosto 2025. I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione relativa ai beni mobili e agli arredi, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
5. I coniugi dichiarano di non avere pendenze economiche reciproche e che eventuali conti correnti o rapporti finanziari cointestati sono stati chiusi o saranno chiusi consensualmente con divisione delle giacenze.
6. I coniugi si prestano reciprocamente, sin d'ora, il consenso necessario per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità valida per
l'espatrio) e per l'effettuazione di viaggi all'estero.
7. Le presenti condizioni sono state liberamente e consapevolmente pattuite e si intendono valide ed efficaci sia per la fase della separazione personale sia per la successiva fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza necessità di ulteriori modifiche, salvo diverso accordo tra le parti o sopravvenute e comprovate circostanze che ne giustifichino la revisione.
8. I coniugi, preso atto della natura consensuale del presente procedimento e del completo accordo raggiunto su tutte le condizioni, dichiarano di rinunciare espressamente alla comparizione personale all'udienza, dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che il procedimento sia (trattato mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c,, in sostituzione dell'udienza di comparizione, confermando integralmente il contenuto del presente ricorso e le condizioni ivi pattuite.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 28.11.2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata Parte_1 Parte_2
l'8.04.1989 in SAN FELICE A CANCELLO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.56, parte II, serie A, anno 2014);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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