Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando precedenti sentenze favorevoli al contribuente. Ha confermato che l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'alloggio sia stato costruito nell'ambito di programmi pubblici di edilizia residenziale e per le finalità indicate dalla legge, e che l'atto rientri nell'attuazione di tali programmi. Nel caso specifico, l'alloggio è stato costruito nell'ambito di un programma pubblico di edilizia residenziale/edilizia pubblica convenzionata e venduto nell'ambito di un piano di vendita approvato, rientrando quindi a pieno titolo tra gli atti di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 2
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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