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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
“Le parti si richiamano ai propri scritti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso dd. 21.5.2025 depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il 13.6.2025, Ricorrente_1 , rappresentato dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'Avviso di liquidazione dell'imposta n° 20221T000915000 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, Ufficio Territoriale di Gorizia, notificatogli il 26.3.2025, inerente imposta di registro, ipotecaria e catastale per acquisto di immobile con atto repertorio n° 142.911 rac. 20402, registrato in Nominativo_1data 9.5.2022 al n° 915 serie 1T, Notaio segnatamente l'Ente Impositore revocava le agevolazioni richieste ex art. 32, comma 2 DPR 601/1973, riprendendo a tassazione ulteriori € 2.002,00 per Imposta di Registro, € 50,00 di Imposta Ipotecaria e € 50,00 di Imposta Catastale, oltre a interessi e spese di notifica.
In particolare il Ricorrente sviluppava, per quanto qui interessa, le seguenti argomentazioni:
“ DIRITTO Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato - insussistenza della pretesa impositiva – sussistenza del diritto all'agevolazione - La pretesa impositiva risulta illegittima e comunque infondata ed andrà conseguentemente annullata, così come avvenuto in analoghe vicende aventi ad oggetto la medesima questione giuridica sottesa alla presente vertenza, scrutinata e decisa in senso favorevole al contribuente già dalla CTP di Gorizia con sentenza n. 75/21 e, più recentemente dall'adita CGT di I Grado di Gorizia con sentenza n. 10/2023 (docc. nn. 3 e 4). Tale orientamento è stato poi ulteriormente avallato recentissimamente non solo, ancora una volta, da codesta Corte con la pronuncia n. 71/2024 dep. 4/11/2024 (doc. n. 5), ma anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del FVG (cfr. sentenza n. 436/2024, dep. 31/12/2024, Presidente e Relatore Drigani, doc. n. 6) la quale ha confermato l'impostazione adottata dai ricorrenti, che risulta pertanto pienamente meritevole di accoglimento anche nel presente giudizio e va di seguito ribadita. Ed invero, secondo l'impostazione accertativa dell'Ufficio, che nel tempo è mutata rispetto a quella originaria, la ragione giuridica della ripresa a tassazione dovrebbe essere ricondotta all'insussistenza nella compravendita de qua dei requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2, DPR n. 601/1973 per la fruizione delle invocate agevolazioni fiscali. In particolare, a quanto è dato comprendere, nella fattispecie difetterebbero la finalità di attuazione di un piano di edilizia residenziale di cui al titolo IV della Legge n. 865/1971 della compravendita, nonché nella parte acquirente i requisiti per l'assegnazione agevolata dell'alloggio costruito in edilizia sovvenzionata, non rientrando ella in alcuna delle categorie menzionate dalla Legge n. 865/1971. Ebbene ancora una volta la tesi dell'Ufficio non coglie nel segno. Sotto il primo profilo gioverà rammentare come la norma agevolativa preveda, per quanto qui di interesse, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione per quella ipotecaria e catastale per “gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma” (L. 865/1971 n.d.r.), senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione in ordine ad eventuali altri presupposti che tali atti e contratti debbono avere per la fruizione dell'agevolazione fiscale. Come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria, si tratta di una disposizione con formulazione ampia la quale lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di favorire tutti gli atti e contratti che, direttamente o indirettamente, concorrono alle finalità di cui alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. in questi termini Risoluzione n. 333/E del 2007; Risoluzione n. 127/E del 2002; Risoluzione n. 251258 del 1987). L'articolo 48 con cui si apre il Titolo IV della Legge n. 865/1971 stabilisce a sua volta che i programmi di edilizia residenziale prevedano, tra l'altro, la realizzazione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni non adeguate, e più in generale destinati a soddisfare le esigenze abitative dei soggetti considerati più bisognosi e/o svantaggiati. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente come le agevolazioni ex art. 32, co. 2, DPR n. 601/1973, norma agevolativa di stretta interpretazione, si applichino solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia
2 residenziale previsti al titolo IV della legge n. 865/1971, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, esplicitando che la concessione del regime agevolato debba essere subordinato alla sussistenza di requisiti di natura soggettiva ed oggettiva (cfr. in tali termini Cass. 30180/2017; Cass. n. 20173/2016; Cass. n. 25116/2020). Si ritiene dunque che per poter fruire dell'agevolazione de qua risultino necessari esclusivamente i requisiti di cui alle suddette disposizioni, ovverosia il requisito soggettivo, riguardante i soggetti legittimati a realizzare i programmi pubblici, tra i quali rientrano lo Stato, gli enti pubblici territoriali, nonchè le AT (cfr. Ris. n. 358/2019), e quello oggettivo, secondo cui l'atto deve avvenire in attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale, con ciò intendendosi quella c.d.
“sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti nella Legge n. 865/1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la realizzazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare a condizioni economiche favorevoli a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. Alla luce di tale ricostruzione interpretativa della disciplina che viene in rilievo, peraltro confermata recentemente dalla stessa AF (cfr. Risposta Interpello n. 6/2022), non vi è dubbio che la cessione de qua possa fruire dell'agevolazione di cui all'art. 32, co. 2 DPR n. 601/1973 sussistendone, diversamente da quanto ritiene l'Ufficio, tutti i presupposti applicativi previsti normativamente.
*** Quanto all'ulteriore aspetto evocato dall'Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, ovvero la circostanza secondo cui i soggetti acquirenti non apparterrebbero alla categoria dei soggetti svantaggiati che la norma agevolativa vuole tutelare, si rileva come l'eccezione dell'Ufficio non sia meritevole di accoglimento. Come accennato, in proposito è dirimente rammentare come la norma agevolativa nulla prevede circa eventuali requisiti ulteriori, rispetto a quelli oggettivo e soggettivo sopramenzionati i quali, come detto, nel caso di specie debbono ritenersi certamente integrati. Le cessioni da parte dell'AT di alloggi inseriti nei piani di vendita in ossequio alla normativa regionale soddisfano, di per sé e per ciò stesso, anche in via indiretta, le esigenze abitative dei soggetti più deboli e svantaggiati meritevoli dell'acquisto degli alloggi in edilizia sovvenzionata e sono in perfetta sintonia con quanto previsto dalla Legge n. 865/1971, così come nitidamente riconosciuto da codesta Corte di Giustizia Tributaria nelle sopra citate analoghe fattispecie riguardanti altre cessioni operate dall'AT di Gorizia. In tali occasioni il Giudice tributario di Gorizia ha infatti avuto modo di precisare del tutto condivisibilmente che il riconoscimento del beneficio sia subordinato esclusivamente alla condizione che l'alloggio oggetto di cessione dall'AT a soggetto privato sia costruito e rientri nell'ambito di tali programmi e per le indicate finalità. Condizioni queste che all'evidenza ricorrono pacificamente anche nel caso in esame. Come noto, infatti, in virtù dell'evoluzione normativa in materia che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia ERP e le relative funzioni amministrative concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica, il fine istituzionale delle AT, soggetto tramite il quale è avvenuta la presente cessione, è proprio quello della realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale. L'AT infatti concorre oggi alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, provvedendo, tra l'altro, a:
- realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
- realizzare gli interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
- realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti Locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
- fornire agli Enti Locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
3 - intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
- promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'art. 8 della legge regionale 1/2016, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà AT (cfr. art. 3 Legge regionale 6 agosto 2019 n. 14). Nella fattispecie, l'AT ha stipulato con il Comune di Luogo_1 un'apposita convenzione per la gestione e l'amministrazione degli alloggi di proprietà comunale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata acquisiti ai sensi della Legge Regionale n. 28/1995, che avviene secondo la normativa dettata in materia di edilizia residenziale pubblica (cfr. doc. 7). In tale contesto è previsto espressamente dalla convenzione che eventuali cessioni di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune vengano disciplinate nell'ambito dei piani di vendita predisposti dall'Azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.Reg. n. 208/2016 (recante come noto il “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle AT regionali, dei finanziamenti a favore delle AT stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi dei edilizia residenziale sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articolo 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle AT), e nel cui ambito l'art. 3 stabilisce che “Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è gestito dalle AT del Friuli Venezia ed è costituito da: a) alloggi di proprietà delle AT e degli Enti Locali;
b) alloggi di proprietà di altri soggetti pubblici e privati affidati in gestione alle AT per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata”). In particolare in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.P.Reg. n. 208/2016, ed in specie l'art. 20 ove è previsto che “gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle AT (…) sono alienabili previo loro inserimento nei Piani di vendita adottati dal Direttore generale sentiti i Tavoli territoriali e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 4 lettera g) della legge regionale 1/2016 ….”, è stato in particolare adottato il Piano di Vendita 2020 relativo proprio agli alloggi sfitti in applicazione di quanto previsto della suddetta convenzione (art. 1), nonché del regolamento comunale per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero del Quartiere di Luogo_2 (art. 4, co. 2) (cfr. docc. 8 e 9). Ebbene, nell'ambito di attuazione di tale Piano di Vendita, l'AT di Gorizia per conto del Comune ha ceduto ai ricorrenti l'immobile in parola il quale era regolarmente inserito negli appositi elenchi allegati alla suddetta Determinazione, così come lo stesso acquirente era regolarmente risultato assegnatario dell'alloggio ex art. 21 D.P.Reg. 208/2016 cit., dando così attuazione ad un programma pubblico di ERP. Pertanto, il contratto di compravendita concluso da AT rientra a pieno titolo tra gli atti di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971 con la conseguenza che non potrà che ritenersi applicabile l'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973 secondo cui le agevolazioni fiscali della registrazione in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria si applicano anche “… agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al Titolo IV…” della Legge n. 865/1971. Va peraltro evidenziato, ad ulteriore conferma della illegittimità della pretesa erariale, o comunque della contraddittorietà dell'impostazione accertativa, come lo stesso Ufficio, a quanto consti, in analoghe fattispecie non ha formulato alcuna contestazione e non ha proceduto al recupero di alcuna imposta, ritenendo quindi la correttezza della tassazione operata in sede di registrazione e nel contempo ingenerando nel contribuente il legittimo affidamento di agire nel pieno rispetto della disciplina agevolativa de qua. …”
Concludeva pertanto come segue:
“In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato e, per l'effetto, annullarlo integralmente per i motivi esposti in narrativa. Spese del giudizio interamente rifuse”
4 Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia - Ufficio Legale, che contestava integralmente le argomentazioni avversarie, concludendo come segue:
“ CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Il procedimento, considerato il valore della causa, veniva assegnato al Giudice Monocratico.
All'udienza pubblica del 17.11.2025 la causa, previa discussione, veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è assolutamente fondato e va dunque integralmente accolto. Il medesimo tema è già stato affrontato in ben tre sentenze di questa Corte di Giustizia di Primo Grado, la n° 75/2021 del 22.9.2021, la n° 10/2023 del 17.4.2023 e la n° 71/2024 del 21.10.2024, la prima delle quali Confermata in secondo grado dalla Sentenza n° 436/2024 pronunciata il 22.7.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Friuli Venezia Giulia, Sez.
2. Come già esordito nelle due sent. n° 10/23 e n° 71/24 va ribadito che le argomentazioni svolte nelle sentenze sopra richiamate vengono in questa sede richiamate e condivise, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene.
Più chiaramente, e ancora una volta, va ribadito come non sia condivisibile l'assunto dell'Ente Impositore secondo cui l'agevolazione in questione sarebbe riconoscibile soggettivamente solo a soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge n° 560/1993, in particolare dall'art. 1, in quanto, come già scritto nella citata sent. n° 10/2023 di questa Corte “la legge in questione non riguarda gli aspetti fiscali della cessione”. Ancora, come affermato nella citata sent. n° 75/2021 “l'art. 32, 2°, DPR n. 601/1973 dispone che sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposte ipotecarie e catastali gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma, ovvero la legge 22 ottobre 1971, n.865. Dal tenore della norma non si ricavano altri requisiti per beneficiare dell'agevolazione, se non quello che l'atto portato a registrazione possa considerarsi relativo all'attuazione dei citati programmi pubblici di edilizia residenziale. …Si ritiene pertanto che il riconoscimento del beneficio sia subordinato esclusivamente alla condizione che l'alloggio oggetto di cessione dall'AT a soggetto privato sia stato costruito nell'ambito di tali programmi e per le indicate finalità”. E, appunto, anche nel caso che ci occupa non è contestato che l'alloggio in questione sia stato costruito nell'ambito di programma pubblico di edilizia residenziale/edilizia pubblica convenzionata. Parimenti lo stesso è stato venduto nell'ambito del Piano di Vendita 2020 di alloggi di edilizia sovvenzionata di Luogo_1proprietà del Comune di , gestiti, anche in punto cessione, dall'AT di Gorizia, giusta convenzione tra il Comune e l'AT. In particolare, proprio nell'ambito di attuazione di detto Piano di Vendita, adottato in base agli articoli 20, 21, 22 D.P. Reg. n. 208/2016, l'AT di Gorizia ha ceduto, per conto del Comune di Luogo_1, l'immobile di Luogo_1, Indirizzo_1 regolarmente inserito negli appositi elenchi di detto Piano di Vendita, e l'acquirente, odierno ricorrente, è risultato assegnatario proprio nel rispetto dell'art. 21 D.P. Reg. cit.; ergo tutta l'operazione rientrava, appunto, nell'ambito di un programma pubblico di
5 Edilizia Residenziale Pubblica. Peraltro, è solo il caso di osservare che nulla di quanto documentato in atti, neppure dall'Ente Impositore, consente di affermare che la compravendita in esame non soddisfi esigenze solidaristiche.
La soccombenza integrale della Resistente impone la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione al Ricorrente delle spese di lite, che si ritiene congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre ad accessori se dovuti.
Gorizia, 17.11.2025 Il Giudice Monocratico
AS De RT
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Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000915000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
“Le parti si richiamano ai propri scritti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso dd. 21.5.2025 depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il 13.6.2025, Ricorrente_1 , rappresentato dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'Avviso di liquidazione dell'imposta n° 20221T000915000 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, Ufficio Territoriale di Gorizia, notificatogli il 26.3.2025, inerente imposta di registro, ipotecaria e catastale per acquisto di immobile con atto repertorio n° 142.911 rac. 20402, registrato in Nominativo_1data 9.5.2022 al n° 915 serie 1T, Notaio segnatamente l'Ente Impositore revocava le agevolazioni richieste ex art. 32, comma 2 DPR 601/1973, riprendendo a tassazione ulteriori € 2.002,00 per Imposta di Registro, € 50,00 di Imposta Ipotecaria e € 50,00 di Imposta Catastale, oltre a interessi e spese di notifica.
In particolare il Ricorrente sviluppava, per quanto qui interessa, le seguenti argomentazioni:
“ DIRITTO Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato - insussistenza della pretesa impositiva – sussistenza del diritto all'agevolazione - La pretesa impositiva risulta illegittima e comunque infondata ed andrà conseguentemente annullata, così come avvenuto in analoghe vicende aventi ad oggetto la medesima questione giuridica sottesa alla presente vertenza, scrutinata e decisa in senso favorevole al contribuente già dalla CTP di Gorizia con sentenza n. 75/21 e, più recentemente dall'adita CGT di I Grado di Gorizia con sentenza n. 10/2023 (docc. nn. 3 e 4). Tale orientamento è stato poi ulteriormente avallato recentissimamente non solo, ancora una volta, da codesta Corte con la pronuncia n. 71/2024 dep. 4/11/2024 (doc. n. 5), ma anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del FVG (cfr. sentenza n. 436/2024, dep. 31/12/2024, Presidente e Relatore Drigani, doc. n. 6) la quale ha confermato l'impostazione adottata dai ricorrenti, che risulta pertanto pienamente meritevole di accoglimento anche nel presente giudizio e va di seguito ribadita. Ed invero, secondo l'impostazione accertativa dell'Ufficio, che nel tempo è mutata rispetto a quella originaria, la ragione giuridica della ripresa a tassazione dovrebbe essere ricondotta all'insussistenza nella compravendita de qua dei requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2, DPR n. 601/1973 per la fruizione delle invocate agevolazioni fiscali. In particolare, a quanto è dato comprendere, nella fattispecie difetterebbero la finalità di attuazione di un piano di edilizia residenziale di cui al titolo IV della Legge n. 865/1971 della compravendita, nonché nella parte acquirente i requisiti per l'assegnazione agevolata dell'alloggio costruito in edilizia sovvenzionata, non rientrando ella in alcuna delle categorie menzionate dalla Legge n. 865/1971. Ebbene ancora una volta la tesi dell'Ufficio non coglie nel segno. Sotto il primo profilo gioverà rammentare come la norma agevolativa preveda, per quanto qui di interesse, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione per quella ipotecaria e catastale per “gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma” (L. 865/1971 n.d.r.), senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione in ordine ad eventuali altri presupposti che tali atti e contratti debbono avere per la fruizione dell'agevolazione fiscale. Come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria, si tratta di una disposizione con formulazione ampia la quale lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di favorire tutti gli atti e contratti che, direttamente o indirettamente, concorrono alle finalità di cui alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. in questi termini Risoluzione n. 333/E del 2007; Risoluzione n. 127/E del 2002; Risoluzione n. 251258 del 1987). L'articolo 48 con cui si apre il Titolo IV della Legge n. 865/1971 stabilisce a sua volta che i programmi di edilizia residenziale prevedano, tra l'altro, la realizzazione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni non adeguate, e più in generale destinati a soddisfare le esigenze abitative dei soggetti considerati più bisognosi e/o svantaggiati. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente come le agevolazioni ex art. 32, co. 2, DPR n. 601/1973, norma agevolativa di stretta interpretazione, si applichino solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia
2 residenziale previsti al titolo IV della legge n. 865/1971, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, esplicitando che la concessione del regime agevolato debba essere subordinato alla sussistenza di requisiti di natura soggettiva ed oggettiva (cfr. in tali termini Cass. 30180/2017; Cass. n. 20173/2016; Cass. n. 25116/2020). Si ritiene dunque che per poter fruire dell'agevolazione de qua risultino necessari esclusivamente i requisiti di cui alle suddette disposizioni, ovverosia il requisito soggettivo, riguardante i soggetti legittimati a realizzare i programmi pubblici, tra i quali rientrano lo Stato, gli enti pubblici territoriali, nonchè le AT (cfr. Ris. n. 358/2019), e quello oggettivo, secondo cui l'atto deve avvenire in attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale, con ciò intendendosi quella c.d.
“sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti nella Legge n. 865/1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la realizzazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare a condizioni economiche favorevoli a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. Alla luce di tale ricostruzione interpretativa della disciplina che viene in rilievo, peraltro confermata recentemente dalla stessa AF (cfr. Risposta Interpello n. 6/2022), non vi è dubbio che la cessione de qua possa fruire dell'agevolazione di cui all'art. 32, co. 2 DPR n. 601/1973 sussistendone, diversamente da quanto ritiene l'Ufficio, tutti i presupposti applicativi previsti normativamente.
*** Quanto all'ulteriore aspetto evocato dall'Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, ovvero la circostanza secondo cui i soggetti acquirenti non apparterrebbero alla categoria dei soggetti svantaggiati che la norma agevolativa vuole tutelare, si rileva come l'eccezione dell'Ufficio non sia meritevole di accoglimento. Come accennato, in proposito è dirimente rammentare come la norma agevolativa nulla prevede circa eventuali requisiti ulteriori, rispetto a quelli oggettivo e soggettivo sopramenzionati i quali, come detto, nel caso di specie debbono ritenersi certamente integrati. Le cessioni da parte dell'AT di alloggi inseriti nei piani di vendita in ossequio alla normativa regionale soddisfano, di per sé e per ciò stesso, anche in via indiretta, le esigenze abitative dei soggetti più deboli e svantaggiati meritevoli dell'acquisto degli alloggi in edilizia sovvenzionata e sono in perfetta sintonia con quanto previsto dalla Legge n. 865/1971, così come nitidamente riconosciuto da codesta Corte di Giustizia Tributaria nelle sopra citate analoghe fattispecie riguardanti altre cessioni operate dall'AT di Gorizia. In tali occasioni il Giudice tributario di Gorizia ha infatti avuto modo di precisare del tutto condivisibilmente che il riconoscimento del beneficio sia subordinato esclusivamente alla condizione che l'alloggio oggetto di cessione dall'AT a soggetto privato sia costruito e rientri nell'ambito di tali programmi e per le indicate finalità. Condizioni queste che all'evidenza ricorrono pacificamente anche nel caso in esame. Come noto, infatti, in virtù dell'evoluzione normativa in materia che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia ERP e le relative funzioni amministrative concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica, il fine istituzionale delle AT, soggetto tramite il quale è avvenuta la presente cessione, è proprio quello della realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale. L'AT infatti concorre oggi alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, provvedendo, tra l'altro, a:
- realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
- realizzare gli interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
- realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti Locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
- fornire agli Enti Locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
3 - intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
- promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'art. 8 della legge regionale 1/2016, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà AT (cfr. art. 3 Legge regionale 6 agosto 2019 n. 14). Nella fattispecie, l'AT ha stipulato con il Comune di Luogo_1 un'apposita convenzione per la gestione e l'amministrazione degli alloggi di proprietà comunale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata acquisiti ai sensi della Legge Regionale n. 28/1995, che avviene secondo la normativa dettata in materia di edilizia residenziale pubblica (cfr. doc. 7). In tale contesto è previsto espressamente dalla convenzione che eventuali cessioni di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune vengano disciplinate nell'ambito dei piani di vendita predisposti dall'Azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.Reg. n. 208/2016 (recante come noto il “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle AT regionali, dei finanziamenti a favore delle AT stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi dei edilizia residenziale sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articolo 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle AT), e nel cui ambito l'art. 3 stabilisce che “Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è gestito dalle AT del Friuli Venezia ed è costituito da: a) alloggi di proprietà delle AT e degli Enti Locali;
b) alloggi di proprietà di altri soggetti pubblici e privati affidati in gestione alle AT per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata”). In particolare in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.P.Reg. n. 208/2016, ed in specie l'art. 20 ove è previsto che “gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle AT (…) sono alienabili previo loro inserimento nei Piani di vendita adottati dal Direttore generale sentiti i Tavoli territoriali e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 4 lettera g) della legge regionale 1/2016 ….”, è stato in particolare adottato il Piano di Vendita 2020 relativo proprio agli alloggi sfitti in applicazione di quanto previsto della suddetta convenzione (art. 1), nonché del regolamento comunale per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero del Quartiere di Luogo_2 (art. 4, co. 2) (cfr. docc. 8 e 9). Ebbene, nell'ambito di attuazione di tale Piano di Vendita, l'AT di Gorizia per conto del Comune ha ceduto ai ricorrenti l'immobile in parola il quale era regolarmente inserito negli appositi elenchi allegati alla suddetta Determinazione, così come lo stesso acquirente era regolarmente risultato assegnatario dell'alloggio ex art. 21 D.P.Reg. 208/2016 cit., dando così attuazione ad un programma pubblico di ERP. Pertanto, il contratto di compravendita concluso da AT rientra a pieno titolo tra gli atti di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971 con la conseguenza che non potrà che ritenersi applicabile l'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973 secondo cui le agevolazioni fiscali della registrazione in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria si applicano anche “… agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al Titolo IV…” della Legge n. 865/1971. Va peraltro evidenziato, ad ulteriore conferma della illegittimità della pretesa erariale, o comunque della contraddittorietà dell'impostazione accertativa, come lo stesso Ufficio, a quanto consti, in analoghe fattispecie non ha formulato alcuna contestazione e non ha proceduto al recupero di alcuna imposta, ritenendo quindi la correttezza della tassazione operata in sede di registrazione e nel contempo ingenerando nel contribuente il legittimo affidamento di agire nel pieno rispetto della disciplina agevolativa de qua. …”
Concludeva pertanto come segue:
“In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato e, per l'effetto, annullarlo integralmente per i motivi esposti in narrativa. Spese del giudizio interamente rifuse”
4 Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia - Ufficio Legale, che contestava integralmente le argomentazioni avversarie, concludendo come segue:
“ CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Il procedimento, considerato il valore della causa, veniva assegnato al Giudice Monocratico.
All'udienza pubblica del 17.11.2025 la causa, previa discussione, veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è assolutamente fondato e va dunque integralmente accolto. Il medesimo tema è già stato affrontato in ben tre sentenze di questa Corte di Giustizia di Primo Grado, la n° 75/2021 del 22.9.2021, la n° 10/2023 del 17.4.2023 e la n° 71/2024 del 21.10.2024, la prima delle quali Confermata in secondo grado dalla Sentenza n° 436/2024 pronunciata il 22.7.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Friuli Venezia Giulia, Sez.
2. Come già esordito nelle due sent. n° 10/23 e n° 71/24 va ribadito che le argomentazioni svolte nelle sentenze sopra richiamate vengono in questa sede richiamate e condivise, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene.
Più chiaramente, e ancora una volta, va ribadito come non sia condivisibile l'assunto dell'Ente Impositore secondo cui l'agevolazione in questione sarebbe riconoscibile soggettivamente solo a soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge n° 560/1993, in particolare dall'art. 1, in quanto, come già scritto nella citata sent. n° 10/2023 di questa Corte “la legge in questione non riguarda gli aspetti fiscali della cessione”. Ancora, come affermato nella citata sent. n° 75/2021 “l'art. 32, 2°, DPR n. 601/1973 dispone che sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposte ipotecarie e catastali gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma, ovvero la legge 22 ottobre 1971, n.865. Dal tenore della norma non si ricavano altri requisiti per beneficiare dell'agevolazione, se non quello che l'atto portato a registrazione possa considerarsi relativo all'attuazione dei citati programmi pubblici di edilizia residenziale. …Si ritiene pertanto che il riconoscimento del beneficio sia subordinato esclusivamente alla condizione che l'alloggio oggetto di cessione dall'AT a soggetto privato sia stato costruito nell'ambito di tali programmi e per le indicate finalità”. E, appunto, anche nel caso che ci occupa non è contestato che l'alloggio in questione sia stato costruito nell'ambito di programma pubblico di edilizia residenziale/edilizia pubblica convenzionata. Parimenti lo stesso è stato venduto nell'ambito del Piano di Vendita 2020 di alloggi di edilizia sovvenzionata di Luogo_1proprietà del Comune di , gestiti, anche in punto cessione, dall'AT di Gorizia, giusta convenzione tra il Comune e l'AT. In particolare, proprio nell'ambito di attuazione di detto Piano di Vendita, adottato in base agli articoli 20, 21, 22 D.P. Reg. n. 208/2016, l'AT di Gorizia ha ceduto, per conto del Comune di Luogo_1, l'immobile di Luogo_1, Indirizzo_1 regolarmente inserito negli appositi elenchi di detto Piano di Vendita, e l'acquirente, odierno ricorrente, è risultato assegnatario proprio nel rispetto dell'art. 21 D.P. Reg. cit.; ergo tutta l'operazione rientrava, appunto, nell'ambito di un programma pubblico di
5 Edilizia Residenziale Pubblica. Peraltro, è solo il caso di osservare che nulla di quanto documentato in atti, neppure dall'Ente Impositore, consente di affermare che la compravendita in esame non soddisfi esigenze solidaristiche.
La soccombenza integrale della Resistente impone la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione al Ricorrente delle spese di lite, che si ritiene congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre ad accessori se dovuti.
Gorizia, 17.11.2025 Il Giudice Monocratico
AS De RT
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