TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 31 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Pt_3 C.F._3
IA CI, che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., attori contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , , , CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 CP_29
, , , CP_30 CP_29 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , , ,
[...] Controparte_35 Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39
, , , , , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43 CP_44 [...]
, , , CP_45 CP_46 CP_47 CP_48 CP_49 CP_50
, , , , CP_51 Controparte_52 CP_53 CP_29 CP_54 [...]
, fu , fu Controparte_55 CP_14 Controparte_56 CP_57 CP_56
,
[...] CP_58 CP_59 CP_57 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione pagina 1 di 7
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“affinché l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e 1158
c.c., ritenuta la successione di , e nel possesso già maturato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in capo alla dante causa Voglia accertare e dichiarare l'acquisto a titolo Controparte_60 originario, per intervenuta usucapione, in favore di , e , pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 indiviso, o meglio per quote risultanti pari a 1/3 ciascuno ed insieme per l'intero, della piena e perfetta proprietà sul fabbricato sito in popolato di Baunei (OG), distinto al N.C.E.U. del comune censuario di
Baunei al foglio 61, particella 3563, al N.C.T. al foglio 61, particella 3563, coerente con la Via CP_6 Venezia e con la proprietà salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Controparte_60 proprietaria, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nell'abitato Baunei e distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563.
ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre Controparte_60 vent'anni e almeno dai primi anni Ottanta, un fabbricato sito nel Comune di Baunei originariamente adibto a civile abitazione e strutturato su due livelli fuori terra, attualmente identificato al catasto come
“unità collabente”. La stessa ha dedotto di avere utilizzato detto immobile come cantina, rimessa e magazzino per il deposito di arredi e suppellettili, facendosi carico del pagamento delle tasse sulla proprietà fino a quando l'immobile è stato dichiarato inagibile, non essendo dotato di impianti tecnologici e di allaccio alle reti pubbliche, sia idrica che elettrica.
Con comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c., si sono costituiti in giudizio , Parte_1 Pt_2
e in qualità di eredi di , i quali hanno dato atto del decesso di
[...] Parte_3 Controparte_60 quest'ultima, avvenuto in data 11 luglio 2022, e hanno dichiarato di voler proseguire il giudizio dalla stessa instaurato al fine di ottenere, in loro favore, l'accertamento dell'acquisto, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/3 ciascuno, del fabbricato di cui al foglio 61, particella 3563, per essere succeduti nel possesso esercitato dalla dante causa dagli anni . Controparte_60 Pt_4
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi. pagina 2 di 7 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce
pagina 3 di 7 agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione all'immobile oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818) ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563, in forza della successione nel possesso esercitato sin dagli anni Ottanta dalla de cuius Controparte_60 pagina 4 di 7 deceduta in data 11 luglio 2022, e del compossesso degli attori da tale date, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
, e hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di con la produzione del certificato di stato di famiglia storico originario Controparte_60 della medesima, nel quale è attestato il rapporto di parentela tra gli attori e la loro de cuius, CP_6 rispettivamente di figli e madre, nonché del certificato di morte attestante la data del decesso della
(docc. 1 e 2 comparsa in prosecuzione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , dagli anni Ottanta, e poi il compossesso degli Controparte_60 attori, dal decesso di quest'ultima ad oggi.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso di cui sopra, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che hanno riconosciuto, altresì, nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 5 giugno 2025). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno riferito che almeno dalla metà degli anni Ottanta, ha utilizzato un Controparte_60 fabbricato sito in Baunei, che costituiva un edificio “grezzo”, come deposito per oggetti dalla stessa non più adoperati. In particolare, il teste ha riferito che , marito di Testimone_1 Tes_3 [...]
vi scaricava dei sacchi di cemento e attrezzi da lavoro di muratore e per la campagna, CP_60
CP_6 invece, il teste ha riferito che suo amico e figlio della vi ricoverava Tes_2 Parte_3 una vecchia vespa. I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da un piano terra e da un primo piano, con una stanza per ogni piano (teste ). Tes_2
Gli stessi hanno riferito che, dopo la morte della madre, il suddetto fabbricato è stato utilizzato dai figli, odierni attori, i quali continuano ad utilizzarlo come deposito per oggetti che non utilizzano più nelle loro rispettive case, e che l'immobile si trova ancora allo stato grezzo.
I testi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte della famiglia almeno dalla metà degli anni Ottanta Per_1
e sino ad oggi, e di aver sempre visto solo i componenti della famiglia utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte pagina 5 di 7 degli attori congiuntamente e da parte della loro dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto vicini di casa di (teste , il quale ha Controparte_60 Testimone_1 riferito di avere vissuto a Baunei dal 1971 al 2000 in una casa posta a circa 80 metri di distanza da CP_6 quella utilizzata dalla e in ragione dei rapporti di conoscenza con gli attori (teste Tes_1
, il quale ha riferito di essere amico degli attori sin da ragazzi;
teste , il quale ha
[...] Tes_2 riferito di conoscere gli attori da tempo, ai quali è legato da un rapporto di amicizia e, inoltre, di essere collega di nonché di frequentare Baunei ancora oggi, dove ha dei terreni e una casa). Parte_3
Inoltre, a sostegno della domanda, gli attori hanno prodotto la documentazione attestante la presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite un tecnico incaricato da , dell'atto Controparte_60 di aggiornamento catastale, al fine di comunicare lo stato dell'immobile, che necessita di un radicale intervento al fine di renderlo abitabile (doc. 8), nonché gli avvisi di accertamento ICI e le ricevute di pagamento a nome di , relativi all'immobile oggetto di causa per la prima metà Controparte_60 degli anni Duemila.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c., 1102 c.c., nonché la loro qualità di eredi di CP_60
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere
[...] dichiarato che gli stessi hanno acquistato la proprietà per usucapione pro quota dell'immobile di cui al foglio 61, particella 3563, in forza di successione nel possesso della dante causa Controparte_60
(art. 1146, comma 1 c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
) proprietari pro quota, in forza della successione nel possesso di C.F._3 CP_60
dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella
[...]
pagina 6 di 7 3563 (categoria unità collabenti) e relativo terreno distinto N.C.T. Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 31 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Pt_3 C.F._3
IA CI, che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., attori contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , , , CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 CP_29
, , , CP_30 CP_29 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , , ,
[...] Controparte_35 Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39
, , , , , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43 CP_44 [...]
, , , CP_45 CP_46 CP_47 CP_48 CP_49 CP_50
, , , , CP_51 Controparte_52 CP_53 CP_29 CP_54 [...]
, fu , fu Controparte_55 CP_14 Controparte_56 CP_57 CP_56
,
[...] CP_58 CP_59 CP_57 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione pagina 1 di 7
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“affinché l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e 1158
c.c., ritenuta la successione di , e nel possesso già maturato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in capo alla dante causa Voglia accertare e dichiarare l'acquisto a titolo Controparte_60 originario, per intervenuta usucapione, in favore di , e , pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 indiviso, o meglio per quote risultanti pari a 1/3 ciascuno ed insieme per l'intero, della piena e perfetta proprietà sul fabbricato sito in popolato di Baunei (OG), distinto al N.C.E.U. del comune censuario di
Baunei al foglio 61, particella 3563, al N.C.T. al foglio 61, particella 3563, coerente con la Via CP_6 Venezia e con la proprietà salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Controparte_60 proprietaria, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nell'abitato Baunei e distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563.
ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre Controparte_60 vent'anni e almeno dai primi anni Ottanta, un fabbricato sito nel Comune di Baunei originariamente adibto a civile abitazione e strutturato su due livelli fuori terra, attualmente identificato al catasto come
“unità collabente”. La stessa ha dedotto di avere utilizzato detto immobile come cantina, rimessa e magazzino per il deposito di arredi e suppellettili, facendosi carico del pagamento delle tasse sulla proprietà fino a quando l'immobile è stato dichiarato inagibile, non essendo dotato di impianti tecnologici e di allaccio alle reti pubbliche, sia idrica che elettrica.
Con comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c., si sono costituiti in giudizio , Parte_1 Pt_2
e in qualità di eredi di , i quali hanno dato atto del decesso di
[...] Parte_3 Controparte_60 quest'ultima, avvenuto in data 11 luglio 2022, e hanno dichiarato di voler proseguire il giudizio dalla stessa instaurato al fine di ottenere, in loro favore, l'accertamento dell'acquisto, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/3 ciascuno, del fabbricato di cui al foglio 61, particella 3563, per essere succeduti nel possesso esercitato dalla dante causa dagli anni . Controparte_60 Pt_4
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi. pagina 2 di 7 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce
pagina 3 di 7 agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione all'immobile oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818) ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563, in forza della successione nel possesso esercitato sin dagli anni Ottanta dalla de cuius Controparte_60 pagina 4 di 7 deceduta in data 11 luglio 2022, e del compossesso degli attori da tale date, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
, e hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di con la produzione del certificato di stato di famiglia storico originario Controparte_60 della medesima, nel quale è attestato il rapporto di parentela tra gli attori e la loro de cuius, CP_6 rispettivamente di figli e madre, nonché del certificato di morte attestante la data del decesso della
(docc. 1 e 2 comparsa in prosecuzione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , dagli anni Ottanta, e poi il compossesso degli Controparte_60 attori, dal decesso di quest'ultima ad oggi.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso di cui sopra, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che hanno riconosciuto, altresì, nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 5 giugno 2025). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno riferito che almeno dalla metà degli anni Ottanta, ha utilizzato un Controparte_60 fabbricato sito in Baunei, che costituiva un edificio “grezzo”, come deposito per oggetti dalla stessa non più adoperati. In particolare, il teste ha riferito che , marito di Testimone_1 Tes_3 [...]
vi scaricava dei sacchi di cemento e attrezzi da lavoro di muratore e per la campagna, CP_60
CP_6 invece, il teste ha riferito che suo amico e figlio della vi ricoverava Tes_2 Parte_3 una vecchia vespa. I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da un piano terra e da un primo piano, con una stanza per ogni piano (teste ). Tes_2
Gli stessi hanno riferito che, dopo la morte della madre, il suddetto fabbricato è stato utilizzato dai figli, odierni attori, i quali continuano ad utilizzarlo come deposito per oggetti che non utilizzano più nelle loro rispettive case, e che l'immobile si trova ancora allo stato grezzo.
I testi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte della famiglia almeno dalla metà degli anni Ottanta Per_1
e sino ad oggi, e di aver sempre visto solo i componenti della famiglia utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte pagina 5 di 7 degli attori congiuntamente e da parte della loro dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto vicini di casa di (teste , il quale ha Controparte_60 Testimone_1 riferito di avere vissuto a Baunei dal 1971 al 2000 in una casa posta a circa 80 metri di distanza da CP_6 quella utilizzata dalla e in ragione dei rapporti di conoscenza con gli attori (teste Tes_1
, il quale ha riferito di essere amico degli attori sin da ragazzi;
teste , il quale ha
[...] Tes_2 riferito di conoscere gli attori da tempo, ai quali è legato da un rapporto di amicizia e, inoltre, di essere collega di nonché di frequentare Baunei ancora oggi, dove ha dei terreni e una casa). Parte_3
Inoltre, a sostegno della domanda, gli attori hanno prodotto la documentazione attestante la presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite un tecnico incaricato da , dell'atto Controparte_60 di aggiornamento catastale, al fine di comunicare lo stato dell'immobile, che necessita di un radicale intervento al fine di renderlo abitabile (doc. 8), nonché gli avvisi di accertamento ICI e le ricevute di pagamento a nome di , relativi all'immobile oggetto di causa per la prima metà Controparte_60 degli anni Duemila.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c., 1102 c.c., nonché la loro qualità di eredi di CP_60
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere
[...] dichiarato che gli stessi hanno acquistato la proprietà per usucapione pro quota dell'immobile di cui al foglio 61, particella 3563, in forza di successione nel possesso della dante causa Controparte_60
(art. 1146, comma 1 c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
) proprietari pro quota, in forza della successione nel possesso di C.F._3 CP_60
dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella
[...]
pagina 6 di 7 3563 (categoria unità collabenti) e relativo terreno distinto N.C.T. Comune di Baunei al foglio 61, particella 3563;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7