Sentenza 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/02/2022, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00257/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 905 del 2019, proposto dalla:
- Salento Turismo Gestioni e Consulenza s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Pulsano, rappresentato e difeso dall’Avv. Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Pulsano - Settore Urbanistica prot. n. 6901 del 3 aprile 2019, avente a oggetto “ Richiesta variazione, ai sensi dell’art. 24 del Cod. Nav., della C.D.M. n. 2/2014 per ampliamento del fronte mare - Struttura balneare sita in località Montedarena - foglio 15, p.lla 693/p - Comunicazione di rigetto e archiviazione istanza ”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Salento Turismo Gestioni e Consulenza è titolare:
a) della concessione n. 1 del 31 gennaio 2014, con scadenza al 31 dicembre 2020, con la quale veniva autorizzata l’occupazione di 76 mq di area demaniale marittima;
b) della concessione n. 2 del 31 gennaio 2014, con scadenza al 31 dicembre 2020, con la quale veniva autorizzata l’occupazione di 374,46 mq di area demaniale marittima;
c) della licenza suppletiva n. 7 del 10 febbraio 2018, con la quale veniva autorizzato, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e in conseguenza del naturale ripascimento dell’arenile, l’ampliamento dell’area oggetto della c.d.m. n. 02/2014, portata fino a un totale di 540 mq.
- in data 4 febbraio 2019, quindi, la società presentava al Comune di Pulsano, con riguardo alla concessione demaniale n. 2/2014, un’istanza finalizzata a un ulteriore ampliamento del fronte mare.
- con provvedimento prot. n. 6901 del 3 aprile 2019 l’Amministrazione Comunale respingeva la domanda.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione ed errata applicazione dell’art. 1, commi da 675 a 681, della legge n. 145/2018; b) eccesso di potere per violazione dell’art. 8.1 delle NTA del Piano Regionale delle Coste.
2.- Considerato che l’impugnato diniego era motivato nei sensi che seguono: “… nelle more del riordino del sistema delle concessioni demaniali marittime, previsto dalla legge 145 del 30.12.2018, i principi e i criteri tecnici ai fini della assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime ed i criteri tecnici ai fini dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime saranno definite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’art. 1, comma 681, della predetta legge stabilisce che « Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ». Tanto premesso, non è possibile, a oggi, espletare l’attività di rilascio di concessioni demaniali ”.
3.- Ritenuto che la lettura della disciplina in oggetto privilegiata dal Comune di Pulsano, tesa a ‘fissare’ la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, risulta:
- incompatibile con i « principi eurounitari di trasparente e competitiva apprensione di utilità pubbliche o di mantenimento di situazioni restrittive del mercato turistico-ricreativo, nonché (con) i principi di par condicio e di onerosità e vantaggiosità di tali utilità concesse per l’Erario », pure attesa l’assenza di « limiti ragionevoli di efficacia temporale » dell’art. 1, comma 681, della legge n. 145/2018 ( Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2021, n.1435 );
- comunque superata, in concreto, nell’omessa emanazione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 675, legge di Stabilità 2019, dall’inutile decorso dei termini ivi stabiliti ( Consiglio di Stato, n. 1435/2021 cit. ).
4.- Ritenuto, in conformità a quanto deciso da questa Sezione, in una vicenda per alcuni aspetti analoga, con la sentenza n. 1807 del 10 dicembre 2021, che:
- le ragioni addotte dal Comune intimato per respingere l’istanza avanzata dalla parte ricorrente sono dunque illegittime, dovendo pertanto annullarsi l’impugnato diniego.
- ferma così, almeno in termini generali, la possibilità di rilasciare concessioni demaniali marittime, deve porsi in rilievo come sul punto questo Tribunale abbia più volte posto in rilievo, con la precisazione di cui al successivo punto 4.1, la necessità di procedervi, ove ve ne siano le condizioni concrete, nelle forme della gara, per le ragioni che seguono: « l’art. 8 L.R. n. 17/2015 citato prevede, ai commi 2 e 3, quanto segue: «2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
d) le cause di esclusione;
e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
f) la composizione della commissione giudicatrice» (…) la norma, in definitiva, prevede in termini generali, quanto alle concessioni demaniali marittime, lo strumento di selezione della procedura di gara a evidenza pubblica (…) » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 3 giugno 2020, n. 577); e ancora: « l’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015… prescrive che: “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza” (…) Peraltro, come ritenuto da orientamento giurisprudenziale consolidato, “il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010)” (Corte Cost. sent. n. 40/2017) » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 26 ottobre 2018, n. 1592):
- a fronte dell’istanza in oggetto, dunque, l’A.c. avrebbe dovuto - e quindi dovrà, in fase di riesercizio del potere - valutare, in base alla disciplina primaria e secondaria di settore, se vi fossero - e quindi se vi saranno, a un nuovo esame dell’istanza - o meno le condizioni, anzitutto quanto alla destinazione del tratto di spiaggia in questione nella pianificazione relativa alle coste, per avviare una procedura di gara, e poi provvedere, in un senso o nell’altro, di conseguenza.
4.1 Ritenuto soltanto di dover aggiungere - in particolare sul piano, appunto conformativo, di cui si è appena scritto - che al principio della necessità di una procedura di gara può derogarsi soltanto nei casi in cui il richiesto ampliamento, per i contenuti dello stesso, tali da denotare un’effettiva ‘accessorietà’ dell’eventuale nuovo titolo e, a monte, dell’area in oggetto, consenta di escludere che ci si trovi al cospetto, in effetti, di una nuova concessione, secondo i principi enucleati in argomento dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 575 del 24 gennaio 2020.
5.- Ritenuto che:
- sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere accolto, nei sensi precisati in motivazione.
- la particolarità delle questioni trattate giustifica, eccezionalmente, la compensazione tra le parti delle spese di lite - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 905 del 2019 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO