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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2109/2024 promossa da:
c.f. e p.iva ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO RICCOTTI;
[...] CP_1
OPPONENTI contro
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima impresa (p.iva CP_3 C.F._1
), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO PACETTO;
P.IVA_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Ragusa n. 490/2024 (R.G. 1168/2024) del 18.5.2024, notificato in data 10.6.2024.
Citazione in opposizione notificata in data 20.7.2024.
Decreto ingiuntivo basato su fatture ed effetti cambiari;
importo ingiunto di € 16.179,50, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- Ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/2002 - Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di €. 400,00 per effetto della diffida data 1.7.2022 ex D.Lgs. n. 231/2002; - Ritenere e dichiarare novato il credito portato dalle 3 fatture emesse il 17.12.2015 col rilascio delle cambiali accettate a firma del terzo;
- Revocare, previa sospensione, la provvisoria esecuzione resa. Con ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con vittoria di spese.
Per parte opposta:
- Rigettare poiché infondata in fatto e in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente e, confermando il decreto ingiuntivo n. 490/2024 - n. R.G. 1168/2024, reso dal Tribunale di Ragusa in data 18-21/05/2024, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 20.7.2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 490/2024,
[...]
pagina 1 di 4 emesso dal Tribunale di Ragusa il 18.5.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 1168/2024 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.179,50, oltre interessi e spese, in favore di . CP_3
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di vantare un credito nei confronti CP_3 della portato da diverse fatture ed effetti cambiari rimasti insoluti, da Parte_1 maggiorare di interessi moratori e spese stragiudiziali ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 231/2002.
In sede di opposizione, la preliminarmente chiedeva la sospensione Parte_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, negava la debenza di alcuna somma a titolo di interessi moratori e spese stragiudiziali e affermava che il credito portato dalle fatture era stato in parte novato mediante il rilascio di effetti cambiari e in parte pagato a mezzo di denaro contante.
In data 27.10.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta , che CP_3 confermava la debenza della somma ingiunta, contestava l'effetto novativo degli effetti cambiari e negava la ricezione di denaro contante a parziale soluzione del debito.
Con provvedimento dell'1.10.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta e ricorrendo prova adeguata del credito fatto valere; contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione va solo in parte accolta.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, in esecuzione del quale ha effettuato delle prestazioni in favore della CP_3 [...]
parimenti incontestato, in quanto riconosciuto dall'opponente, è il debito Controparte_1 di cui alla fattura n. 7/2017, di importo pari ad € 1.049,40. L'oggetto del contendere attiene alla debenza degli ulteriori importi oggetto delle fatture e degli effetti cambiari, nonché delle somme richieste a titolo di interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e di spese stragiudiziali ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
A sostegno della propria pretesa, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto CP_3 quattro fatture emesse nei confronti della società opponente e regolarmente annotate nel registro IVA, e segnatamente: la fattura n. 277 del 17.12.2015 dell'importo di € 2.941,00; la fattura n. 278 del 17.12.2015 dell'importo di € 2.400,00; la fattura n. 279 del 17.12.2015 dell'importo di € 3.509,00; la fattura n. 7 del 15.3.2017 dell'importo di € 1.049,40.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022).
Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato dai sette effetti cambiari prodotti in sede di ricorso monitorio, girati dalla e in favore di e Parte_1 Parte_1 CP_3 rimasti insoluti, tutti emessi in Modica in data 1.4.2016 dell'importo di € 985,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente al 2.5.2016, 1.6.2016, 1.7.2016, 1.8.2016, 3.10.2016, 2.11.2016, 1.12.2016; le prime sei cambiali sono state protestate per mancanza di pagamento alla scadenza, mentre l'ultima non è stata protestata in quanto fuori termine. A soluzione del debito la società opponente ha altresì girato all'opposto un'ulteriore cambiale di € 985,00, con scadenza a settembre del 2016, che risulta pacificamente pagata.
Secondo la Corte di Cassazione, nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, pagina 2 di 4 mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ (Cass. 22898/2005).
A norma dell'art. 1988 c.c. “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass. Ord. 19860/2011; Cass. Ord. 13612/2016). In questi casi, pertanto, si verifica un'inversione dell'onere della prova nei rapporti tra promittente e promissario, il quale è dispensato dall'onere della prova del rapporto causale, che si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, mediante la girata degli otto effetti cambiari la ha Controparte_1 riconosciuto il proprio debito nei confronti di;
peraltro, parte opponente non ha contestato CP_3
l'esistenza del rapporto causale, limitandosi ad eccepire che il debito di cui alle azionate fatture era stato estinto, in parte mediante novazione conseguente all'accettazione delle cambiali e in parte mediante consegna di denaro contante (€ 2.500,00). Tuttavia, non c'è prova né dell'effetto novativo delle cambiali, né dell'avvenuta consegna di denaro contante a soluzione del debito. Non avendo la assolto l'onere su di lei gravante di provare l'avvenuta estinzione Controparte_1 delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, la stessa è debitrice nei confronti dell'opposto della somma di cui alle azionate fatture, pari ad € 9.899,40.
Con riferimento alla cambiale di € 985,00, pacificamente pagata da parte opponente nel mese di settembre 2016, l'opposto afferma di aver imputato la relativa somma alle spese di protesto e bancarie degli effetti cambiari rimasti insoluti (€ 439,50) e a parte degli interessi moratori maturati sulle fatture impagate.
Sul punto, la contesta la debenza di alcuna somma a titolo di interessi Controparte_1 moratori o spese stragiudiziali per il recupero del credito, negando l'applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 231/2002.
L'art. 2 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 231/2002 delinea il campo applicativo della disposizione, estendendolo ai
“contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la norma trova applicazione anche nei rapporti tra imprese private, quali quelle coinvolte nella controversia in esame (la è iscritta al Registro Imprese con la qualifica di impresa agricola e Parte_1 l'impresa con la qualifica di impresa artigiana). CP_3
L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 prevede al comma 1 che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. La società opponente deve, pertanto, corrispondere a gli interessi moratori per il mancato CP_3 pagamento delle somme di cui alle azionate fatture;
in assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'opposto, tali interessi risultano pari ad € 5.880,10. Tuttavia, dal momento che parte opposta afferma di aver imputato parte del pagamento ricevuto (€ 545,50) a parziale soluzione degli interessi moratori sulle fatture rimaste impagate, il relativo importo deve essere ridotto ad un importo di € 5.334,60.
Quanto alle somme richieste dall'impresa ingiungente a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per il recupero del credito, l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2002 dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme pagina 3 di 4 non tempestivamente corrisposte”. A sostegno, l'opposto ha prodotto in giudizio una ricevuta di bonifico dell'importo di € 400,00 in favore dell'avv. Fabrizio Pacetto, che afferma essere dovuta per la redazione della lettera di messa in mora che ha preceduto il ricorso monitorio. Tale somma si ritiene sproporzionata e riconducibile solo in parte al compenso professionale per attività stragiudiziale, apparendo opportuno ridurre il relativo importo ad un ammontare di € 40,00. Con riferimento alle spese di protesto e bancarie parimenti riconducibili all'attività di recupero del credito (€ 439,50), le stesse appaiono documentate e meritano riconoscimento, fermo restando che parte opposta ha già imputato parte del denaro ricevuto alla loro integrale soluzione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va solo in parte accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 490/2024 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 15.274,00. CP_3
La spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.5.2024; condanna la al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 CP_3
€ 15.274,00; condanna la al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 3.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Ragusa, 05/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2109/2024 promossa da:
c.f. e p.iva ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO RICCOTTI;
[...] CP_1
OPPONENTI contro
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima impresa (p.iva CP_3 C.F._1
), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO PACETTO;
P.IVA_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Ragusa n. 490/2024 (R.G. 1168/2024) del 18.5.2024, notificato in data 10.6.2024.
Citazione in opposizione notificata in data 20.7.2024.
Decreto ingiuntivo basato su fatture ed effetti cambiari;
importo ingiunto di € 16.179,50, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- Ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/2002 - Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di €. 400,00 per effetto della diffida data 1.7.2022 ex D.Lgs. n. 231/2002; - Ritenere e dichiarare novato il credito portato dalle 3 fatture emesse il 17.12.2015 col rilascio delle cambiali accettate a firma del terzo;
- Revocare, previa sospensione, la provvisoria esecuzione resa. Con ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con vittoria di spese.
Per parte opposta:
- Rigettare poiché infondata in fatto e in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente e, confermando il decreto ingiuntivo n. 490/2024 - n. R.G. 1168/2024, reso dal Tribunale di Ragusa in data 18-21/05/2024, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 20.7.2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 490/2024,
[...]
pagina 1 di 4 emesso dal Tribunale di Ragusa il 18.5.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 1168/2024 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.179,50, oltre interessi e spese, in favore di . CP_3
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di vantare un credito nei confronti CP_3 della portato da diverse fatture ed effetti cambiari rimasti insoluti, da Parte_1 maggiorare di interessi moratori e spese stragiudiziali ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 231/2002.
In sede di opposizione, la preliminarmente chiedeva la sospensione Parte_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, negava la debenza di alcuna somma a titolo di interessi moratori e spese stragiudiziali e affermava che il credito portato dalle fatture era stato in parte novato mediante il rilascio di effetti cambiari e in parte pagato a mezzo di denaro contante.
In data 27.10.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta , che CP_3 confermava la debenza della somma ingiunta, contestava l'effetto novativo degli effetti cambiari e negava la ricezione di denaro contante a parziale soluzione del debito.
Con provvedimento dell'1.10.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta e ricorrendo prova adeguata del credito fatto valere; contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione va solo in parte accolta.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, in esecuzione del quale ha effettuato delle prestazioni in favore della CP_3 [...]
parimenti incontestato, in quanto riconosciuto dall'opponente, è il debito Controparte_1 di cui alla fattura n. 7/2017, di importo pari ad € 1.049,40. L'oggetto del contendere attiene alla debenza degli ulteriori importi oggetto delle fatture e degli effetti cambiari, nonché delle somme richieste a titolo di interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e di spese stragiudiziali ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
A sostegno della propria pretesa, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto CP_3 quattro fatture emesse nei confronti della società opponente e regolarmente annotate nel registro IVA, e segnatamente: la fattura n. 277 del 17.12.2015 dell'importo di € 2.941,00; la fattura n. 278 del 17.12.2015 dell'importo di € 2.400,00; la fattura n. 279 del 17.12.2015 dell'importo di € 3.509,00; la fattura n. 7 del 15.3.2017 dell'importo di € 1.049,40.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022).
Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato dai sette effetti cambiari prodotti in sede di ricorso monitorio, girati dalla e in favore di e Parte_1 Parte_1 CP_3 rimasti insoluti, tutti emessi in Modica in data 1.4.2016 dell'importo di € 985,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente al 2.5.2016, 1.6.2016, 1.7.2016, 1.8.2016, 3.10.2016, 2.11.2016, 1.12.2016; le prime sei cambiali sono state protestate per mancanza di pagamento alla scadenza, mentre l'ultima non è stata protestata in quanto fuori termine. A soluzione del debito la società opponente ha altresì girato all'opposto un'ulteriore cambiale di € 985,00, con scadenza a settembre del 2016, che risulta pacificamente pagata.
Secondo la Corte di Cassazione, nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, pagina 2 di 4 mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ (Cass. 22898/2005).
A norma dell'art. 1988 c.c. “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass. Ord. 19860/2011; Cass. Ord. 13612/2016). In questi casi, pertanto, si verifica un'inversione dell'onere della prova nei rapporti tra promittente e promissario, il quale è dispensato dall'onere della prova del rapporto causale, che si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, mediante la girata degli otto effetti cambiari la ha Controparte_1 riconosciuto il proprio debito nei confronti di;
peraltro, parte opponente non ha contestato CP_3
l'esistenza del rapporto causale, limitandosi ad eccepire che il debito di cui alle azionate fatture era stato estinto, in parte mediante novazione conseguente all'accettazione delle cambiali e in parte mediante consegna di denaro contante (€ 2.500,00). Tuttavia, non c'è prova né dell'effetto novativo delle cambiali, né dell'avvenuta consegna di denaro contante a soluzione del debito. Non avendo la assolto l'onere su di lei gravante di provare l'avvenuta estinzione Controparte_1 delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, la stessa è debitrice nei confronti dell'opposto della somma di cui alle azionate fatture, pari ad € 9.899,40.
Con riferimento alla cambiale di € 985,00, pacificamente pagata da parte opponente nel mese di settembre 2016, l'opposto afferma di aver imputato la relativa somma alle spese di protesto e bancarie degli effetti cambiari rimasti insoluti (€ 439,50) e a parte degli interessi moratori maturati sulle fatture impagate.
Sul punto, la contesta la debenza di alcuna somma a titolo di interessi Controparte_1 moratori o spese stragiudiziali per il recupero del credito, negando l'applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 231/2002.
L'art. 2 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 231/2002 delinea il campo applicativo della disposizione, estendendolo ai
“contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la norma trova applicazione anche nei rapporti tra imprese private, quali quelle coinvolte nella controversia in esame (la è iscritta al Registro Imprese con la qualifica di impresa agricola e Parte_1 l'impresa con la qualifica di impresa artigiana). CP_3
L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 prevede al comma 1 che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. La società opponente deve, pertanto, corrispondere a gli interessi moratori per il mancato CP_3 pagamento delle somme di cui alle azionate fatture;
in assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'opposto, tali interessi risultano pari ad € 5.880,10. Tuttavia, dal momento che parte opposta afferma di aver imputato parte del pagamento ricevuto (€ 545,50) a parziale soluzione degli interessi moratori sulle fatture rimaste impagate, il relativo importo deve essere ridotto ad un importo di € 5.334,60.
Quanto alle somme richieste dall'impresa ingiungente a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per il recupero del credito, l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2002 dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme pagina 3 di 4 non tempestivamente corrisposte”. A sostegno, l'opposto ha prodotto in giudizio una ricevuta di bonifico dell'importo di € 400,00 in favore dell'avv. Fabrizio Pacetto, che afferma essere dovuta per la redazione della lettera di messa in mora che ha preceduto il ricorso monitorio. Tale somma si ritiene sproporzionata e riconducibile solo in parte al compenso professionale per attività stragiudiziale, apparendo opportuno ridurre il relativo importo ad un ammontare di € 40,00. Con riferimento alle spese di protesto e bancarie parimenti riconducibili all'attività di recupero del credito (€ 439,50), le stesse appaiono documentate e meritano riconoscimento, fermo restando che parte opposta ha già imputato parte del denaro ricevuto alla loro integrale soluzione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va solo in parte accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 490/2024 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 15.274,00. CP_3
La spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.5.2024; condanna la al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 CP_3
€ 15.274,00; condanna la al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 3.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Ragusa, 05/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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