Sentenza 15 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/02/2021, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00212/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Canaletto Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Alba, Massimo Pavan, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Vigonza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
-dell’ordinanza n. 87 del 19.4.2016 con cui il Comune di Vigonza ha ordinato la chiusura dell’attività di rimessa veicoli;
-di ogni altro atto presupposto e conseguente
Quanto ai motivi aggiunti,
dell’atto di data 8.8.2016 con cui il Comune di Vigonza ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 87/2016;
-di ogni altro atto presupposto e conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigonza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2016, la Canaletto Associazione Sportiva Dilettantistica impugnava l’ordinanza n. 87 del 19.4.2016 con cui il Comune di Vigonza ordinava la “chiusura immediata dell’attività di rimessaggio camper e altri autoveicoli”, presso la sede dell’Associazione stessa, in via Barbariga n. 85, in quanto detta attività si sarebbe svolta senza la previa presentazione di SCIA al competente ufficio e in considerazione del fatto che i camper ivi posteggiati risultavano intestati a persone non iscritte nell’elenco dei soci.
L’Associazione ricorrente, premesso di aver deliberato di mettere a disposizione dei soci lo scoperto pertinenziale alla propria sede (detenuta in comodato d’uso) per il parcheggio dei camper durante i periodi di non utilizzo, formulava le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 19 della legge n. 241/90, che non sarebbe stato applicabile alla ricorrente, Associazione non avente scopo di lucro e non esercitante attività di impresa, per cui non sarebbe stata necessaria la presentazione di SCIA; tutti i mezzi che stazionavano all’interno della sede dell’Associazione appartenevano a soci e l’asserita presenza di camper di proprietà di soggetti estranei era dovuta a mero errore conseguente alla consegna agli agenti della Polizia Municipale che stava effettuando un sopralluogo di un elenco di soci non aggiornato.
Resisteva in giudizio il Comune di Vigonza, il quale, previa contestazione delle censura avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in data 11.11.2016, la ricorrente impugnava la nota di data 8.8.2016 con cui il Comune resistente, nel respingere l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente relativamente all’ordinanza n. 87/2016, evidenziava che l’attività abusiva di rimessa veicoli “ a prescindere dai destinatari, non risulta compatibile con la zona agricola normata ai sensi degli artt. 29-30 delle N.T. vigenti di PI (ex art. 27 del P.R.G.) in cui ricade l’area detenuta in comodato d’uso dalla ASD Canaletto e censita catastalmente al NCT fg. 33 mappale 558 ”.
La ricorrente articolava le seguenti ulteriori censure: 1) mancata considerazione del titolo edilizio in sanatoria rilasciato al proprietario dell’immobile in data 15.4.2011, per cambio di destinazione d’uso con opere di un annesso rustico da agricolo a rimessaggio camper, con ampliamento di superficie e costruzione di un piazzale, pertinenza dell’edificio sanato e oggetto del cambio di destinazione, con la conseguente possibilità di utilizzare lo scoperto pertinenziale in funzione dell’uso ammesso per l’edificio, a prescindere dalla classificazione del terreno da parte del P.R.G. come ZTO E; 2) eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto in data 29.7.2011 era stata presentata dal proprietario del compendio immobiliare una SCIA per l’installazione di una struttura in metallo per la protezione di automezzi dalla grandine e, successivamente, una seconda SCIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, titoli in relazione ai quali l’Amministrazione comunale non aveva mai sollevato obiezioni.
Con memoria depositata in data 23.12.2016, replicava il Comune di Vigonza, contestando puntualmente le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni.
Alla Pubblica Udienza del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.
Appare, invero, decisa la destinazione dell’area in questione, come specificata nella comunicazione di data 8.8.2016 –impugnata con motivi aggiunti -, con la quale il Comune resistente chiariva – a fronte dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente – che l’attività posta in essere “ non risulta compatibile con la zona agricola normata ai sensi degli artt. 29-30 delle N.T. vigenti di PI (ex art. 27 del P.R.G.) in cui ricade l’area detenuta in comodato d’uso dalla ASD Canaletto e censita catastalmente al NCT fg. 33 mappale 558 “.
L’incompatibilità dell’attività di rimessaggio camper con la destinazione dell’area non è superata dal titolo edilizio in sanatoria del 15.4.2011 –relativo al “ cambio di destinazione d’uso con opere di parte di un annesso rustico da agricolo a rimessaggio camper (commerciale), ampliamento superficie calpestabile rurale, realizzazione delle sole opere di costituzione di un piazzale con l’apporto e stesura di materiale inerte (tout-venant) ” - , atteso che nel medesimo titolo è stato esplicitamente precisato che “ la realizzazione del piazzale in tout-venant non comporta alcuna variazione nella destinazione d’uso dell’area che rimane Zona Agricola, normata dall’art. 27 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G .”, prescrizione che non risulta essere stata tempestivamente contestata dagli interessati.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione –come detto decisiva- relativa alla incompatibilità dell’utilizzo dell’area in questione rispetto alla destinazione di zona non costituisce un’ipotesi di illegittima integrazione postuma della motivazione – che si sarebbe concretizzata nel caso in cui la difesa del Comune avesse eccepito tale circostanza in sede di giudizio -, ma rappresenta l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione comunale in sede di esame di una richiesta di autotutela: infatti, a fronte di tale istanza presentata dalla ricorrente, il Comune, da un lato, ha implicitamente e tacitamente confermato il contenuto dell’ordinanza n. n. 87 del 19.4.2016 (di cui era chiesto il ritiro) e, dall’altro, ha innovato la motivazione in ordine all’illegittimo utilizzo dell’area, evidenziandone l’incompatibilità urbanistica.
A fronte di tale incontestabile circostanza, anche le censure relative alla avvenuta presentazione di SCIA inerente l’installazione di una struttura in metallo per la protezione di automezzi e per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non sono rilevanti, in quanto non idonee ad incidere sull’evidenziata incompatibilità con la destinazione dell’area.
In conclusione, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento e il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va respinto.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO