TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 889 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tagliaferri, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tagliaferri, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.04.2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2776/2022 pubblicato il
25.02.2022 dal Tribunale di Civitavecchia (Rg n. 1640/2021) che aveva statuito in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata dalla loro Per_1 relazione more uxorio e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno chiesto la modifica delle seguenti disposizioni:
1) la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso il domicilio Per_1 materno ove è fissata la sua residenza;
2) gli incontri padre figlia potranno essere calendarizzati all'esito dell'espiazione della pena, in uno spazio neutro alla presenza di operatori del Servizio Sociale territorialmente competente in ragione della residenza della minore, qualora il padre dimostri serenità di approccio, collaborazione con il
Servizio e continuità nella contribuzione economica in favore della minore;
3) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di maggio 2021, la somma mensile di euro 350 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2021; oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- che la forte contrapposizione al tempo esistente tra le parti è venuta meno;
- che nessun procedimento penale è stato successivamente iniziato nei confronti dello;
Pt_1
- che il procedimento pendente avanti al Tribunale dei minorenni di Roma
RGVG n. 334/2018 si è concluso senza l'adozione di misure interdittive della responsabilità genitoriale paterna;
- che le parti hanno nel frattempo ripreso una stabile unione affettiva ed intendono contrarre matrimonio;
- che è pendente procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza,
SIEP_91/2033 PM Civitavecchia, 7536/2023 TDS Roma, Giudice dr.ssa Claudia Pt_ Dentato, per decidere sulla richiesta di misura alternativa alla detenzione dello , come l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) o la detenzione domiciliare CP_ (art. 47-ter O.P.) previa la presa in carico al competente.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato
2 con ordinanza del 24.05.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 27.09.2024 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 22 maggio 2025 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per la sig.ra , Avv. Barbra Cavini, la quale ha richiesto la Parte_2 rimessione della causa sul ruolo per audizione delle parti, rilevando che è venuto meno il consenso per le conclusioni congiunte da parte della propria assistita non sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio nei termini indicati dalle parti con il ricorso.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo fissando l'udienza del 18.6.2025 per disporre la comparizione delle parti.
In tale udienza è comparso il difensore della , che ha richiesto la pronuncia CP_1 di estinzione del giudizio in quanto non vi sono i presupposti per ratificare il ricorso essendo venuto meno il consenso della propria assistita mentre nessuno è comparso per lo Zito in udienza.
Il Collegio prende atto della richiesta di estinzione del giudizio essendo venuti meno i presupposti per potere emettere la sentenza con cui ratificare le conclusioni congiunte delle parti, potendo eventualmente i difensori depositare un ricorso contenzioso laddove ve ne siano i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 889/2024 R.G.A.C. così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 889 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tagliaferri, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tagliaferri, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.04.2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2776/2022 pubblicato il
25.02.2022 dal Tribunale di Civitavecchia (Rg n. 1640/2021) che aveva statuito in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata dalla loro Per_1 relazione more uxorio e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno chiesto la modifica delle seguenti disposizioni:
1) la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso il domicilio Per_1 materno ove è fissata la sua residenza;
2) gli incontri padre figlia potranno essere calendarizzati all'esito dell'espiazione della pena, in uno spazio neutro alla presenza di operatori del Servizio Sociale territorialmente competente in ragione della residenza della minore, qualora il padre dimostri serenità di approccio, collaborazione con il
Servizio e continuità nella contribuzione economica in favore della minore;
3) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di maggio 2021, la somma mensile di euro 350 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2021; oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- che la forte contrapposizione al tempo esistente tra le parti è venuta meno;
- che nessun procedimento penale è stato successivamente iniziato nei confronti dello;
Pt_1
- che il procedimento pendente avanti al Tribunale dei minorenni di Roma
RGVG n. 334/2018 si è concluso senza l'adozione di misure interdittive della responsabilità genitoriale paterna;
- che le parti hanno nel frattempo ripreso una stabile unione affettiva ed intendono contrarre matrimonio;
- che è pendente procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza,
SIEP_91/2033 PM Civitavecchia, 7536/2023 TDS Roma, Giudice dr.ssa Claudia Pt_ Dentato, per decidere sulla richiesta di misura alternativa alla detenzione dello , come l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) o la detenzione domiciliare CP_ (art. 47-ter O.P.) previa la presa in carico al competente.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato
2 con ordinanza del 24.05.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 27.09.2024 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 22 maggio 2025 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per la sig.ra , Avv. Barbra Cavini, la quale ha richiesto la Parte_2 rimessione della causa sul ruolo per audizione delle parti, rilevando che è venuto meno il consenso per le conclusioni congiunte da parte della propria assistita non sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio nei termini indicati dalle parti con il ricorso.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo fissando l'udienza del 18.6.2025 per disporre la comparizione delle parti.
In tale udienza è comparso il difensore della , che ha richiesto la pronuncia CP_1 di estinzione del giudizio in quanto non vi sono i presupposti per ratificare il ricorso essendo venuto meno il consenso della propria assistita mentre nessuno è comparso per lo Zito in udienza.
Il Collegio prende atto della richiesta di estinzione del giudizio essendo venuti meno i presupposti per potere emettere la sentenza con cui ratificare le conclusioni congiunte delle parti, potendo eventualmente i difensori depositare un ricorso contenzioso laddove ve ne siano i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 889/2024 R.G.A.C. così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 4