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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi del 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2868/2024
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Polibio n. 6, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
Annamaria Bianchi e Leonida Bianchimano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Gaetano Bonofiglio,
Serena Cianflone e Roberta Travia
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver stipulato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 vari contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, con profilo Collaboratore Scolastico- personale
ATA;
- di non avere ricevuto, per tale periodo, il compenso individuale accessorio inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente con la dichiarata finalità di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica e poi normato dall'art. 82 CCNL 2006/2009. Lamentava, inoltre, il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo: “-
Accertare e dichiarare il diritto alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022 con il
; Controparte_1
-
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti
, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.005,72 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.”
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava con varie argomentazioni la CP_1
domanda del ricorrente.
In particolare, evidenziava che il compenso richiesto non potesse essere corrisposto alla ricorrente, perché titolare di contratti di supplenza breve e temporanea.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto.
Premesso che dalla documentazione in atti versata risulta che il ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato nel periodo indicato (cfr. i contratti depositati) con riferimento al diritto al compenso individuale accessorio anche in relazione alle supplenze brevi e/o saltuarie, si osserva che:
l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n.
20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA,
e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive;
la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti,
a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
non può pertanto una diversa interpretazione fatta propria dall'amministrazione, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato”.
Con riferimento alla quantificazione operata, si ritiene che i calcoli eseguiti da parte ricorrente siano corretti, e pertanto possono essere posti a base della decisione, anche perché non contestati dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo indicato in ricorso;
b) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.005,72, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.000,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Castrovillari, 26-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi del 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2868/2024
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Polibio n. 6, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
Annamaria Bianchi e Leonida Bianchimano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Gaetano Bonofiglio,
Serena Cianflone e Roberta Travia
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver stipulato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 vari contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, con profilo Collaboratore Scolastico- personale
ATA;
- di non avere ricevuto, per tale periodo, il compenso individuale accessorio inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente con la dichiarata finalità di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica e poi normato dall'art. 82 CCNL 2006/2009. Lamentava, inoltre, il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo: “-
Accertare e dichiarare il diritto alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022 con il
; Controparte_1
-
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti
, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.005,72 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.”
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava con varie argomentazioni la CP_1
domanda del ricorrente.
In particolare, evidenziava che il compenso richiesto non potesse essere corrisposto alla ricorrente, perché titolare di contratti di supplenza breve e temporanea.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto.
Premesso che dalla documentazione in atti versata risulta che il ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato nel periodo indicato (cfr. i contratti depositati) con riferimento al diritto al compenso individuale accessorio anche in relazione alle supplenze brevi e/o saltuarie, si osserva che:
l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n.
20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA,
e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive;
la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti,
a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
non può pertanto una diversa interpretazione fatta propria dall'amministrazione, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato”.
Con riferimento alla quantificazione operata, si ritiene che i calcoli eseguiti da parte ricorrente siano corretti, e pertanto possono essere posti a base della decisione, anche perché non contestati dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo indicato in ricorso;
b) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.005,72, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.000,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Castrovillari, 26-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone