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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 9363 dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.I. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Squinzano (LE) alla via Starace n. 2, in persona del titolare Parte_1
, elettivamente domiciliato in Monteroni di Lecce (LE) alla via San Filippo
[...]
Neri n. 13 presso lo studio legale dell'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da procura in atti;
– OPPONENTE –
E
con sede legale in 20154 Milano alla piazza Gae Aulenti n. Controparte_1
3 (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce alla via S. Trinchese n. 63, come da procura in atti;
1 – OPPOSTA –
All'udienza del 27.11.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2080/22, notificato in data 21.10.2022 ed emesso dal Tribunale di
Lecce in data 16.10.2022 emesso su ricorso monitorio della banca CP_1
per la somma complessiva di € 562.835,92, oltre interessi e spese, l'opponente,
l'opponente deduceva in particolare:
- la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito bancario non avendo la società opposta prodotto copia del relativo contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione della attestazione ex art. 50 TUB;
- la nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB non essendo stata consegnata al cliente una copia del contratto sottoscritta dalla banca;
- la nullità ex art. 1815, comma secondo, c.c. delle clausole contrattuali espressive di interessi in quanto palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 legge n. 108/96 perché superiori al tasso soglia antiusura;
2 - la nullità degli interessi applicati nel contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 117, comma IV, T.U.B, 1346 c.c., 1284 comma III c.c. e 1283 c.c., in quanto calcolati con il sistema di ammortamento alla francese;
- che gli interessi moratori applicati erano iniqui e quindi dovevano essere ridotti ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici.
L'opponente concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'immediata esecutività del decreto monitorio opposto, la revoca dello stesso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la banca opposta chiedendo CP_1
da parte sua il pieno rigetto dell'istanza cautelare e dell'opposizione proposta in quanto infondata;
in subordine chiedeva la compensazione tra eventuali posizioni reciproche di debito e credito, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una ctu contabile, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
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1.Alla luce delle complessive emergenze processuali e in particolare della documentazione versata in atti dalla parte opposta e degli esiti della ctu espletata in sede istruttoria, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, devono ritenersi prive di
3 fondamento le contestazioni sollevate dall'opponente, laddove la società creditrice opposta ha offerto compiute prove documentali delle ragioni di credito già vantate in sede monitoria.
Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è la pretesa avanzata dalla banca opposta nei confronti dell'opponente di immediato pagamento della somma complessiva pari a euro € 562.835,92, oltre interessi, costituita in particolare da:
a) € 95.483,43, oltre interessi di mora senza alcuna capitalizzazione periodica sulla sola quota capitale al tasso convenzionale annuo del 4,20%, quale saldo residuo insoluto alla data del 30.9.2022 del contratto di finanziamento chirografario n. 8942320 pari a € 300.000,00 erogato in data 18.11.2021;
b) € 365.027,26, di cui € 361.630,38 per scoperto alla data del 30.9.2022 del c/c n. 105610885 ed €. 3.396,88 per interessi debitori contabilizzati alla data del
30.9.2022, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso legale senza alcuna capitalizzazione periodica dall'1.9.2022 al soddisfo;
c) € 102.325,23, di cui € 100.050,00 per scoperto alla data del 30.9.2022 del c/c n. 102353880 ed € 2.275,23 per interessi debitori contabilizzati alla data del
30.9.2022, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso legale senza alcuna capitalizzazione periodica dall'1.10.2022 al soddisfo.
Orbene, con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio l'opponente ha mosso le proprie contestazioni limitatamente al rapporto di finanziamento, con conseguente esclusione dal thema decidendum del presente giudizio dei
4 crediti derivanti dai saldi passivi dei rapporti di conto corrente pendenti con la medesima banca opposta.
Innanzitutto palesemente privo di fondamento è il primo motivo di opposizione avente ad oggetto la pretesa nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della forma scritta all'uopo richiesta dall'art. 633, comma primo, c.p.c..
Occorre infatti evidenziare non soltanto che l'attestazione ex art. 50 TUB costituisce un documento di prova del credito idoneo a consentire in sede monitoria la concessione del decreto ingiuntivo, ma che con l'atto di opposizione vengono superate le questioni inerenti alla validità ed efficacia del titolo monitorio opposto in quanto assorbite dall'oggetto del giudizio di opposizione riguardante la sussistenza del credito ingiunto.
Parimenti infondata è la seconda contestazione relativa alla paventata omessa consegna di una copia del contratto di finanziamento sottoscritta dalla banca.
Tale omissione deve ritenersi del tutto irrilevante sul piano giuridico, condividendo il Giudicante il costante indirizzo giurisprudenziale in base al quale anche in assenza di firma del contratto bancario (contratto c.d. mono- firma) il vincolo contrattuale per il cliente mutuatario rimane fermo (Cass., Sez.
Unite, sentenza n. 898 del 16.1.2018).
Essendo il requisito di forma previsto dalla legge nei contratti bancari nell'esclusivo interesse del cliente ed essendo quindi all'uopo sufficiente che il contratto redatto sui moduli in uso dalla banca risulti regolarmente sottoscritto da quest'ultimo.
5 L'art 117 TUB dispone che i contratti bancari devono avere la forma scritta a pena di nullità; per consolidato orientamento giurisprudenziale il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto ed è sufficiente a questo fine la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'operatore bancario/intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti tenuti dai contraenti.
In ordine alla contestata usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento, il consulente tecnico di ufficio, a seguito di compiuta analisi econometrica dei documenti contrattuali e contabili, ha recisamente escluso il superamento dei tassi contrattuali delle soglie antiusura previste nei decreti ministeriali ratione temporis vigenti.
Il ctu, infatti, dopo aver calcolato il valore del TEG e del TAEG ha confermato il pieno rispetto del tasso soglia, sia con riferimento alla misura dell'interesse corrispettivo che alla misura del tasso di mora previsto in contratto.
Infondati sono anche i rilevi dell'opponente avverso il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che prevede rate periodiche composte da una quota crescente di capitale e una quota decrescente di interessi calcolata sul capitale residuo.
Tale sistema, infatti, non soltanto consente di conoscere anticipatamente e con assoluta precisione l'ammontare mensile degli interessi applicati e pagati dal mutuatario, ma non produce neppure interessi composti tenuto conto del periodico e anticipato pagamento degli interessi corrispettivi applicati sempre sul capitale residuo (Cass. Sez. Unite sentenza n. 15130/2024; Cass., sez. I civ. sentenza 25.6.2025 n. 17165).
6 Del tutto pretestuosa è infine la residua denuncia di iniquità degli interessi moratori, pienamente rientranti nella media dei tassi correnti del mercato bancario di riferimento.
L'opposizione deve quindi essere rigettata essendo il credito ingiunto provato dalla banca opposta, che ha prodotto in giudizio copia del contratto di finanziamento chirografario n. 8942320, comprensivo del documento di sintesi e del piano di ammortamento, e la comunicazione di revoca e messa in mora del
3 ottobre 2022.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi vigenti ratione temporis.
Analogamente le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti della società , così provvede: CP_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2080/22 emesso dal Tribunale di Lecce che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta che liquida complessivamente in euro 16.500,00 per compensi
7 professionali e spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 28.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
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