TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2935
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La natura cautelare dell'ordinanza di sospensione consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento. Le garanzie di partecipazione procedimentale sono solo differite all'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, qualora l'ordinanza di sospensione non venga revocata entro 90 giorni. Inoltre, anche in caso di vizio, questo sarebbe sanato ex art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, poiché il contributo partecipativo dei ricorrenti non avrebbe determinato un esito diverso.

  • Rigettato
    Violazione di legge, carenza di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti di legge per la lottizzazione abusiva

    Il provvedimento impugnato dà conto di una pluralità di elementi di fatto che configurano una lottizzazione abusiva 'mista' (materiale e cartolare). In particolare, il Comune ha evidenziato il progressivo frazionamento di un'ampia particella in numerosi lotti di ridotta estensione, la presenza di opere edilizie e infrastrutturali, l'esistenza di concessioni in sanatoria per altri proprietari e la destinazione urbanistica agricola dell'area, incompatibile con insediamenti residenziali diffusi. I ricorrenti hanno contribuito consapevolmente all'operazione, acquistando per quota indivisa un lotto e realizzando un'intensa attività edilizia. La lottizzazione abusiva va apprezzata nel suo complesso, non secondo un approccio atomistico. Non rileva la buona fede dell'acquirente né il tempo trascorso, trattandosi di illecito permanente.

  • Rigettato
    Diritto alla buona fede e insussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva

    La buona fede dell'acquirente non rileva ai fini dell'accertamento della lottizzazione abusiva, rilevando il mero dato oggettivo dell'illegittima trasformazione urbanistica. La tutela dei terzi acquirenti in buona fede può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno acquistato un appezzamento di terreno per finalità agricola, consapevoli della destinazione urbanistica dell'area e della mancanza di una lottizzazione autorizzata, come risulta dal rogito notarile. Ciò esclude qualsiasi situazione di incolpevole affidamento e di buona fede rispetto agli abusi da loro stessi realizzati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'acquisizione al patrimonio comunale per violazione art. 42 Cost. e art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU relativo alla confisca penale in caso di lottizzazione abusiva non è pertinente. Nel caso di specie si discute di una misura amministrativa di acquisizione delle aree al patrimonio comunale, che ha natura strettamente ripristinatoria dell'assetto urbanistico violato e non persegue scopi afflittivi o punitivi. Pertanto, non trovano applicazione le garanzie convenzionali proprie della materia penale, incluso il principio di proporzionalità delle pene.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per la lottizzazione abusiva

    L'art. 30 D.P.R. 380/2001 non richiede espressamente che il comparto di trasformazione ricada in area non sufficientemente urbanizzata. La lottizzazione abusiva si consuma in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente e a realizzare un nuovo insediamento abitativo, ostacolando la programmazione del territorio. Ciò si verifica anche se l'intervento edilizio si colloca all'interno di un'area già urbanisticamente compromessa dall'abusivismo storico. La destinazione a verde agricolo è compatibile con un'area già urbanizzata, in funzione di prevenzione di un ulteriore aggravio del carico urbanistico, esigenza che viene compromessa dall'incontrollato sviluppo di nuovi edifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2935
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2935
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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