Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Armetta, Dario Salvatore Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro temporis , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata ad entrambi i ricorrenti il 22/11/2023, intitolata “provvedimento di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata/permesso di costruire”, con cui, ai sensi dell'art. 18, comma settimo, L. 47/1985, e dell'art. 30, comma settimo, D.P.R. 380/01, nonché dell'art. 8, L. 765/1967, si ordinava ai ricorrenti “l'immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi”, ciò con riferimento all'unità immobiliare iscritta al -OMISSIS-, di proprietà dei ricorrenti in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RT AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2024,-OMISSIS-hanno chiesto al T.A.R. l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n.-OMISSIS-, notificata il 22 novembre 2023, con la quale il Comune di Carini ha disposto la sospensione dei lavori e il divieto di disporre dei suoli e delle opere con atti tra vivi, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, ritenendo sussistente una ipotesi di lottizzazione abusiva con riferimento all’immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in -OMISSIS-.
I ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, che:
- con l’atto di compravendita ai rogiti del Notaio Salvatore Stella del 22/10/1982, hanno acquistato un appezzamento di terreno in -OMISSIS-, iscritto in catasto al fg -OMISSIS-;
- su detto terreno è stata realizzata, immediatamente dopo l’acquisto, una casa per civile abitazione che, successivamente, è stata oggetto dell’istanza di concessione in sanatoria del -OMISSIS-ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 47/1985, non ancora esitata;
- l’area su cui insiste l’immobile è servita da infrastrutture pubbliche (rete elettrica ENEL e acquedotto comunale) e ad essa si accede attraverso l’asse viario di -OMISSIS- - utilizzato per il transito di un numero indefinito di persone - della larghezza di 7/8 metri, che si diparte dalla via -OMISSIS-;
- con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Carini disponeva la sospensione dei lavori e il divieto di disposizione del bene, assumendo la sussistenza di una lottizzazione abusiva in relazione al fondo di cui al foglio -OMISSIS-, a seguito di antichi frazionamenti catastali risalenti agli anni 1980-1982, dai quali è risultata anche la -OMISSIS- sulla quale insiste il terreno degli odierni ricorrenti.
I Sig.ri-OMISSIS-hanno quindi impugnato, con il ricorso, il provvedimento da ultimo ricordato, articolando i seguenti motivi di censura:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/90 COME RECEPITO DALL’ART. 8 DELLA L.R. N. 10 DEL 1991 – ILLEGITTIMITA’ .
I ricorrenti hanno lamentato che l’ordinanza sia stata adottata senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione del diritto al contraddittorio.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO E DELL’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 30 D.P.R. 380/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, IN FATTO E IN DIRITTO, PER L’EMANAZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO .
Il provvedimento ha omesso di indicare concreti elementi fattuali idonei a configurare una lottizzazione abusiva, e in particolare a disvelare un unitario disegno lottizzatorio.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241 DEL 1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 30 D.P.R. 380/2001. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA FATTISPECIE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE. ILLEGITTIMITA’ .
Il provvedimento sarebbe carente di elementi atti a evidenziare la consapevole partecipazione dei ricorrenti alla lottizzazione formale (risalente al 1980) e a quella materiale e non tiene conto della buona fede degli acquirenti.
IV) SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO NELLA PARTE IN CUI DISPONE L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELLE AREE OGGETTO DI ASSERITA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST. E DELL’ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU. SPROPORZIONE TRA LA SANZIONE COMMINATA E L’ILLECITO COMPIUTO .
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui prevede, in violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Edu, l’acquisizione al patrimonio del Comune nel caso in cui, decorsi 90 giorni, l’ordinanza di sospensione non sia revocata. L’acquisizione dei suoli comporta invero un sacrificio totale della proprietà, senza accertamento di responsabilità personale. La misura risulta sproporzionata e non giustificata rispetto alla posizione dei ricorrenti, in contrasto con il principio di proporzionalità affermato anche dalla Corte EDU (GR Chambre, 2018).
V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 380/2001. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’IPOTESI DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA .
La lottizzazione abusiva non sarebbe configurabile poiché l’immobile insiste su un’area già urbanizzata, priva di nuovi carichi urbanistici e interessata da precedenti condoni rilasciati dal Comune. Nessuna trasformazione del territorio si è verificata tale da pregiudicare la pianificazione comunale.
Il Comune di Carini si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza. A tal proposito il Comune ha richiamato il precedente (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. V, n. 2500/2025) con cui la Sezione ha risolto questioni analoghe a quelle del presente giudizio nell’ambito di un ricorso (r.g. n. 100/2024) contro la medesima ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva.
All’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Vanno esaminati prioritariamente i motivi II), III) e V), attenendo gli stessi alla verifica dell’accertamento degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva e della partecipazione degli odierni ricorrenti al configurarsi della fattispecie nonché alla sufficienza e idoneità della motivazione a dar conto degli accertamenti compiuti.
Come è noto, la disciplina delle fattispecie di lottizzazione abusiva è contenuta nell’art. 30 del t.u. approvato con d.P.R. 5 giugno 2001, n. 380, che ivi codifica le disposizioni normative che in prosieguo di tempo sono intervenute a normare l’attuale materia, ossia l’art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, gli artt. 1, comma 3-bis, e 7 del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni con l. 21 giugno 1985, n. 298, e gli artt. 107 e 109 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’art. 30 cit. dispone - per quanto qui interessa - che “ si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio ” (comma 1).
I susseguenti commi 2, 3, 4, 4-bis e 5 recano disposizioni tassative in ordine alla ricezione, formazione e comunicazione degli atti pubblici mediante i quali si trasferiscono tra vivi, ovvero si costituiscono o si sciolgono le comunioni di diritti reali ricadenti su terreni, allo scopo di prevenire l'insorgere della fattispecie.
Il comma 6, presentemente abrogato per effetto dell’art. 1 del d.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, ineriva sempre agli adempimenti riguardanti la comunicazione di tali atti.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 44, comma 1, lett. c), prima parte, del medesimo T.U. n. 380 del 2001, “ nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 (ossia il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore, e - ove del caso - direttore dei lavori) ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari ” (art. 30 cit., comma 7).
“ Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8 ”, esercitati dall’amministrazione regionale (comma 8).
“ Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ” (comma 9).
Va ancora evidenziato che tutte le disposizioni surriferite “ si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù ” (comma 10).
Dalla lettura delle su riportate disposizioni consta dunque che l’ordinamento contempla due ipotesi fenomeniche di lottizzazione abusiva che possono verificarsi in modo separato o anche congiuntamente: l’una c.d. “materiale” o “sostanziale”, posta in essere con l’esecuzione di opere in aree di regola non adeguatamente urbanizzate che determinino una trasformazione edilizia ovvero urbanistica del territorio in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali; l’altra c.d. “cartolare” (definita peraltro correntemente anche come “giuridica” o “negoziale”), che si realizza mediante il compimento di atti di disposizione tra vivi comportanti il frazionamento dei terreni in modo tale da determinarne in maniera inequivocabile la destinazione d’uso a scopo di edificazione contra legem (cfr. per ulteriori approfondimenti su tale distinzione, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5108, e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Con riferimento specifico alla predetta lottizzazione c.d. “cartolare” è stato ripetutamente affermato che la fattispecie è ravvisabile allorquando la trasformazione del suolo è predisposta mediante il frazionamento e la vendita - ovvero mediante atti negoziali equivalenti - del terreno frazionato in lotti, i quali, per le loro oggettive caratteristiche - con riguardo soprattutto alla dimensione correlata alla natura dei terreni ed alla destinazione degli appezzamenti considerata sulla base degli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione - rivelino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli atti adottati dalle parti (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2012, n. 4429, e Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2937).
Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva “cartolare” non è peraltro sufficiente il mero riscontro del frazionamento del terreno collegato a plurime vendite, ma è richiesta anche l’acquisizione di un sufficiente quadro indiziario dal quale sia oggettivamente possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguito mediante gli atti posti in essere dalle parti (cfr. ibidem).
Per quanto attiene alle ipotesi di lottizzazione c.d. “materiale” è stato rimarcato “ che, ai fini della configurabilità di una lottizzazione abusiva, gli interventi realizzati devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all'amministrazione. Ne discende che la lottizzazione abusiva deve essere apprezzata non secondo un approccio atomistico che guarda alla singola particella, ma nel suo complesso, in rapporto all'intera vicenda della proprietà originaria frazionata in modo illegittimo (ex multis Cons. Stato sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7530; Cons. Stato, sez. VII, 23 novembre 2023, n. 10044) ” (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19/11/2024, n. 9275).
Le opere medesime devono essere quindi valutate con riguardo alla complessiva ratio dell’art. 30 in esame, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria delle amministrazioni titolari delle funzioni di pianificazione del territorio, nonché le connesse attribuzioni di controllo sull’ordinato svolgersi delle attività urbanistico-edilizie, ossia - più in generale - del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell’espansione delle aree edificate in rapporto agli standard apprestabili (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416).
Ciò debitamente premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato dà conto funditus di una pluralità di elementi di fatto dai quali l’Amministrazione ha desunto la sussistenza di una lottizzazione abusiva “mista”, ossia con profili tanto materiali quanto cartolari.
In particolare, il Comune di Carini ha evidenziato che nell’area di -OMISSIS- si è formato negli anni un vero e proprio insediamento residenziale non autorizzato su terreni agricoli, attraverso:
i. il progressivo frazionamento della particella originaria -OMISSIS-(mq 23.610) sin dai primi anni Ottanta in numerosi lotti di ridotta estensione, con la formazione di particelle catastali distinte e la successiva alienazione a diversi acquirenti;
ii. la presenza di opere edilizie e infrastrutturali (stradelle, recinzioni, fabbricati) documentata da rilievi aerofotogrammetrici e verbali di sopralluogo della polizia municipale;
iii. l’esistenza di concessioni in sanatoria rilasciate in favore di altri proprietari confinanti, confermative della progressiva urbanizzazione dell’area;
iv. la destinazione urbanistica agricola dell’area (zona E – verde agricolo) incompatibile con insediamenti residenziali diffusi.
Il provvedimento impugnato dà compiutamente atto non solo delle vicende negoziali e materiali che hanno portato nel corso degli ultimi decenni alla realizzazione di insediamenti residenziali diffusi in area con destinazione agricola al di fuori di ogni forma di programmazione comunale, ma mostra anche il contributo consapevole offerto dai ricorrenti allo spiegarsi dell’intera operazione.
Invero, alla luce di quanto incontestatamente esposto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, la particella catastale-OMISSIS- (di mq 831) sulla quale insiste il fabbricato oggetto di causa, risulta dal frazionamento catastale della più ampia -OMISSIS- (dell’originaria superficie di mq 23.610) in seguito alla realizzazione senza titolo abilitativo di una unità abitativa inserita in un più vasto comparto edificatorio interessato da una attività di sistematica trasformazione del suolo costituente senza dubbio lottizzazione abusiva di tipo “materiale” ai sensi dell’art. 30, d.p.r. 380/2001, preceduta dall’acquisto, inizialmente per quote indivise, da parte dei ricorrenti e di altri soggetti, il 22 ottobre 1982, del lotto in questione e di altri lotti confinanti (originariamente di proprietà dei sigg.ri -OMISSIS-) poi frazionati, volta che, realizzate le costruzioni abusive, gli attuali proprietari ne hanno conseguito la proprietà esclusiva e non più indivisa come da originario atto di compravendita dell’ottobre 1982 (attività di vendita per quota indivisa nell’ottobre 1982 e successiva divisione e frazionamento catastale del 22.03.1990, denotante una chiara destinazione d’uso a scopo di edificazione e integrante, pertanto, l’elemento “cartolare” della lottizzazione di tipo “misto” rilevata dall’Amministrazione).
Sul lotto acquistato per quota indivisa da parte di 6 soggetti il 22.10.1982 (-OMISSIS-, di mq 2.773, dal cui successivo frazionamento sono risultati poi tre lotti minori di estensione variabile tra gli 831 e i 1.018 mq) è stata realizzata dagli acquirenti una intensa attività edilizia che, come testimoniano i verbali di contravvenzione del Comando dei Vigili Urbani richiamati dall’Amministrazione, si è protratta almeno sino al 20 giugno 1985 per la realizzazione dei corpi di fabbrica principali e ha portato alla costruzione di numerosi manufatti abusivi a uso residenziale in -OMISSIS-, per i quali i rispettivi proprietari hanno rivolto al Comune altrettante istanze di condono edilizio nel 1986 (ex L. 47/1985) e poi nel 1995 (ex L. 724/1994) al fine di sanare ulteriori ampliamenti.
Quanto alle opere di urbanizzazione presenti in loco, gli stessi ricorrenti danno atto che l’area su cui insiste l’immobile è attraversata da un lungo asse viario della larghezza di 7/8 metri ed è servita da infrastrutture pubbliche (rete elettrica ENEL e acquedotto comunale), così confermando la rilevanza della (non autorizzata) trasformazione urbanistica dell’intero comparto in senso residenziale.
Posto che per indirizzo consolidato “ la lottizzazione abusiva deve essere apprezzata non secondo un approccio atomistico che guarda alla singola particella, ma nel suo complesso, in rapporto all'intera vicenda della proprietà originaria frazionata in modo illegittimo (ex multis Cons. Stato sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7530; Cons. Stato, sez. VII, 23 novembre 2023, n. 10044) ” (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19/11/2024, n. 9275), i ricorrenti non possono invocare la loro estraneità al realizzarsi della fattispecie sanzionata, avendo al contrario offerto il loro contributo fattivo alla lottizzazione di tipo misto, concorrendone a integrare, come si è visto, sia l’aspetto cartolare (acquisto per quota indivisa di un lotto di estensione maggiore e successiva divisione) sia l’aspetto materiale (costruzione edilizia in assenza di titolo).
In casi del genere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, non rileva inoltre né la eventuale buona fede dell’acquirente – rilevando “ in via esclusiva il mero dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei alla commissione dell'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 26) ” – né il tempo trascorso dall’attività lottizzatoria, stante la natura permanente dell’illecito, “ soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e, vieppiù, che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie ” (Consiglio di Stato sez. II, 30/01/2020, n. 765; in termini, Consiglio di Stato sentenza n. 8420/2023).
A ogni modo, il Collegio osserva che nel caso di specie i ricorrenti non hanno acquistato un manufatto già realizzato da altri unitamente al terreno, bensì un appezzamento di terreno per finalità agricola, consapevoli della destinazione urbanistica dell’area a “verde agricolo”, del precedente frazionamento e della mancanza di una lottizzazione autorizzata, trattandosi di elementi tutti compiutamente esposti dai danti causa all’atto della stipulazione del contratto di compravendita rogato in data 22.10.1982 (cfr. provvedimento impugnato, a pag. 2, il quale riporta stralcio testuale del negozio di trasferimento, ove si legge: “ Ad ogni effetto di legge, la parte venditrice dichiara che il tipo di frazionamento nel presente atto richiamato non costituisce lottizzazione a scopo residenziale; la parte acquirente ne prende atto ed a sua volta dichiara di essere a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata, e di impegnarsi, per sé e loro aventi causa ad attenersi alle vigenti disposizioni di legge nel caso volesse – in futuro – mutare l’attuale destinazione agricola del terreno con il presente atto acquistato ”). Il che esclude evidentemente qualsiasi situazione di incolpevole affidamento dei ricorrenti rispetto all’acquisto e di buona fede rispetto agli abusi dagli stessi autonomamente realizzati, concorrendo consapevolmente nella attività di lottizzazione abusiva.
Gli interventi edilizi nel complesso realizzati determinano innegabilmente un sensibile aggravio del carico insediativo dell’area e comportano pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all'amministrazione, giacché in contrasto con la destinazione a “verde agricolo” indicata dal PRG del Comune di Carini approvato il 7 giugno 1983 con decreto ARTA n. 248. Essi pertanto si traducono in una lottizzazione abusiva di tipo (anche) “materiale” atta a pregiudicare la potestà programmatoria del Comune, secondo le coordinate ermeneutiche individuate dalla giurisprudenza amministrativa e sopra richiamate.
Nell’ambito del quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 30, d.p.r. 380/2001, contestando che vi sia stata lottizzazione abusiva per il fatto che la destinazione urbanistica a verde agricolo impressa dal PRG del Comune di Carini non risponderebbe all’attuale condizione dei luoghi: l’area sarebbe infatti già intensamente urbanizzata in virtù dell’abusivismo edilizio storico, per cui l’abuso realizzato dai ricorrenti non interviene in area non urbanizzata o scarsamente urbanizzata, come richiede la giurisprudenza ai fini della configurabilità della fattispecie lottizzatoria.
A questo proposito la Sezione ha avuto modo di osservare (v. T.A.R. Sicilia-Palermo, sent. n. 536 del 10 marzo 2025) che l’art. 30 cit. non richiede espressamente, affinché si configuri una lottizzazione abusiva, che il comparto di trasformazione ricada in area non sufficientemente urbanizzata. Se è vero che normalmente le lottizzazioni abusive si realizzano nel contesto di aree non urbanizzate o non sufficientemente urbanizzate, non di meno siffatta condizione (ancorché enfatizzata da talune massime giurisprudenziali) non può ritenersi imprescindibile ai fini della configurabilità della fattispecie legale. Infatti, conformemente alla ratio dell’istituto, l'illecito rappresentato dalla lottizzazione abusiva si consuma necessariamente in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea in concreto a stravolgere l'assetto del territorio preesistente e a realizzare un nuovo insediamento abitativo, tale da essere idonea a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio da parte dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. II, 22.6.22, n. 5124). E ciò è quanto si verifica nel caso di specie, ancorché l’intervento edilizio dei ricorrenti si collochi all’interno di un’area già urbanisticamente compromessa dall’abusivismo storico preesistente che l’ulteriore non autorizzata attività lottizzatoria per cui è causa va ad accrescere.
Né si può sostenere, come fanno i ricorrenti, che la destinazione urbanistica a verde agricolo impressa dal PRG del Comune di Carini non risponderebbe all’attuale condizione dell’area, in quanto già intensamente urbanizzata. Invero, come da consolidata giurisprudenza, la destinazione a verde agricolo di un'area non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto ed immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un'ulteriore edificazione delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra quelle libere ed edificate o industriali (tra tante, T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 15/11/2023, n. 2659). In altre parole, la destinazione a verde agricolo risulta compatibile con un’area già urbanizzata in funzione di prevenzione di un ulteriore aggravio del carico urbanistico, e tale esigenza di programmazione territoriale viene senza dubbio compromessa dall’incontrollato sviluppo di nuovi edifici quale che sia la situazione urbanistica di partenza dell’area considerata.
In quest’ottica si spiegano del resto le ragioni di quell’orientamento giurisprudenziale in base al quale anche il cambio di destinazione d’uso, che comporti un aggravio del carico urbanistico pur in mancanza di nuova edificazione, può integrare una lottizzazione abusiva. In tal senso si è affermato che può integrare i presupposti della lottizzazione abusiva — oltre alla realizzazione di opere fisiche — anche il mutamento di destinazione d'uso, avendo la giurisprudenza chiarito che il concetto di opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni di cui alla descrizione normativa dell'illecito, va inteso nel senso logico di conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione urbana prevista e che può, quindi, costituire lottizzazione abusiva reale anche il cambio di destinazione d'uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati, se in tal modo si è imposto al territorio un carico urbanistico diverso da quello in origine previsto e tale, quindi, da necessitare di un adeguamento degli standard (così T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 03/02/2024, n.2117).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che siano superabili i dubbi manifestati dai ricorrenti in ordine alla configurabilità della fattispecie legale tipica della lottizzazione abusiva in ipotesi come quella considerata in cui la realizzazione non autorizzata di un nuovo insediamento abitativo in z.t.o. “verde agricolo” sia avvenuta in contrasto con lo strumento urbanistico nell’ambito di un’area già ampiamente urbanizzata in via di fatto.
È altresì infondato il quarto motivo di censura, con il quale viene dedotta l’illegittimità, per pretesa violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Edu, dell’acquisizione al patrimonio del Comune, come previsto dall’art. 30, comma 8, d.p.r. 380/2001, decorsi novanta giorni dall’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori di cui al precedente comma 7.
A sostegno della censura, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha avuto modo di stabilire che “ Risulta violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Edu laddove venga disposta la confisca obbligatoria in caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva in quanto tale provvedimento della pubblica autorità interferisce con la proprietà privata in modo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito ” (Corte europea diritti dell'uomo sez. grande chambre, 28/06/2018, n. 1828).
Il richiamo non è tuttavia pertinente, perché la Corte Edu, nel menzionato precedente, ha affermato il suddetto principio con riferimento alla confisca disposta dal giudice penale in danno delle persone riconosciute responsabili del reato di lottizzazione abusiva in applicazione dell’articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 380/2001. Tra l’altro, nel caso che ha dato origine alla pronuncia della Corte Edu, si discuteva della legittimità della confisca penale irrogata ai danni di persone giuridiche proprietarie dei terreni abusivamente lottizzati, ma non direttamente coinvolte nel procedimento penale a carico delle persone fisiche responsabili dell’abuso.
Nel caso portato all’attenzione di questo Giudice si discute invece della diversa misura (amministrativa) dell’acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune in vista del successivo esercizio dei poteri di ripristino contemplati dall’art. 30, comma 8, d.p.r. 380/2001, alla quale non sono riferibili i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ed invero, come già chiarito dalla Sezione nel decidere un caso analogo, “ le misure previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 hanno natura strettamente ripristinatoria dell’assetto urbanistico violato, sono finalizzate a reintegrare il territorio nel suo ordinato sviluppo pianificato e non perseguono scopi afflittivi o punitivi. Proprio questa loro connotazione oggettiva le colloca al di fuori dell’ambito delle “pene” o delle “sanzioni sostanzialmente penali” ai sensi dei criteri Engel elaborati dalla Corte EDU (sent. 4 marzo 2014, GR Stevens e altri c. Italia, ricc. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale (Cons. St., sez. II, 27 agosto 2021, n. 6060). Ne consegue che non trovano applicazione le garanzie convenzionali proprie della materia penale sostanziale, ivi incluso il principio di proporzionalità delle pene ” (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. V, n. 2500/2025).
Va infine disatteso anche il primo motivo di censura, da esaminare in coda per il suo carattere squisitamente formale, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Come noto, la natura cautelare dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva – la quale è diretta a cristallizzare la situazione in atto nelle more dell’avvio della procedura di ripristino del tessuto urbano a opera dell’amministrazione comunale e a prevenire ulteriori gravi compromissioni del territorio – consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2021, n.1271; Consiglio di Stato sez. VII, 23/11/2023, n. 10044). Le garanzie di partecipazione procedimentale, in tal modo, non sono pretermesse, ma solo posposte all’adozione del provvedimento di sospensione, tenuto conto che in base al disposto del comma 8 dell’art. 30, D.P.R. 380/2001, l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate (in vista dell’esecuzione d’ufficio della demolizione delle opere) non è immediata né automatica, ma consegue alla mancata revoca dell’ordinanza di sospensione di cui al comma 7 nei novanta giorni successivi. Ed è pertanto in tale segmento temporale che gli interessati possono far valere le loro posizioni in confronto con l’amministrazione, contestando l’accertamento della lottizzazione abusiva da questa compiuto e sollecitando la revoca del provvedimento già emesso, fermi – nelle more – gli effetti cautelari prodotti dall’ordinanza quanto alla sospensione dei lavori e al divieto di disporre delle opere già realizzate con atti tra vivi (in termini T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, sent. n. 2120 del 29 settembre 2025).
A ogni modo, anche a ritenere diversamente – alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale tutt’altro che pacifico in seno al Consiglio di Stato, al quale ha da ultimo mostrato, tuttavia, di aderire il Giudice di appello siciliano con la sentenza CGA n. 692/2025 – in ordine alla necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento nella fattispecie esaminata, da quanto sin qui argomentato a proposito dei precedenti motivi di censura, appare evidente che il contributo partecipativo dei ricorrenti non avrebbe determinato un diverso esito procedimentale, con conseguente sanatoria dell’eventuale vizio ex art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990.
Il ricorso, in definitiva, è rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in via solidale, a rifondere al Comune di Carini le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AL | AN CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.