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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6743/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4092/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7297/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento parziale ex art.41 bis D.P.R. 600/1973, anno di imposta 2017 relativo ad IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, notificatogli in data
13.7.2023 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con il quale veniva accertata la mancata dichiarazione della plusvalenza di euro 644.953,00 scaturente dalla cessione, al prezzo di euro 650.000,00 avvenuta nel 2017, dell'attività di farmacia in favore di Nominativo_:1 quale socio accomandatario della "Società_1 sas di Nominativo_:1"; ciò in quanto Ric_1 aveva accumulato debiti con i fornitori, con l'Erario e con i dipendenti per oltre euro 850.000,00.
Deduce il ricorrente:
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente lesione del diritto di difesa;
-la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 41 bis D.P.R. 600/1973, 51 comma 4 del D.
P.R. 131/1986 e 5 comma 3 del Dlgs 147/2015 poichè la norma di cui al citato art.51 non impatta in alcun modo sulla determinazione di plusvalenze rilevanti ai fini dell'imposizione diretta per il cedente;
al contrario l'ufficio, errando, ha preso a base per l'accertamento della plusvalenza l'atto di cessione d'azienda che viceversa attiene alla sola tassazione indiretta dell'imposta di registro. Rileva in proposito che il valore dichiarato nell'atto di cessione d'azienda è dato dall'accollo dei debiti con libertoria rispetto ai terzi creditori e non concerne la plusvalenza, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.29868 del dicembre 2020 che ha interpretato l'art.5 comma 3 del Dlgs 147/2015 nel senso che l'Amministrazione Finanziaria non può accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto del bene ceduto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo". Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di avveramento di condizione si evince che i debiti ammontano ad euro 764.595,19 ed eccedono il valore di accollo e che la parte eccedente l'accollo per complessivi euro 80.548,15 resta a carico del ricorrente come indicato nell'atto di cessione all'art.2.
-violazione dell'art.53 Costituzione e del principio circa l'onere della prova di cui all'art.5 bis del Dlgs
546/1992 non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova concreta della fondatezza della pretesa - e segnatamente del conseguimento e della misura della plusvalenza e della omessa dichiarazione - essendosi limitato a presumere che il contribuente abbia conseguito una plusvalenza facendo riferimento ad "interrogazioni" all'applicativo SERPICO.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnato accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli confermando la legittimità efondatezza del suo operato fondato su accertamento parziale ex art.41 bis D.P.R. 600/1973 all'esito del quale era emerso che il Ric_1, nel modello dichiarativo presentato per l'anno 2017, non aveva dichiarato la plusvalenza scaturente dall'atto di cessione dell'attività di farmacia rilevata, invece, a seguito della consultazione della Banca Dati. Pertanto, l'Ufficio aveva accertato ai fini delle II.DD. un maggior reddito di impresa di euro 644.953,00.
La Corte di Giustizia di primo grado ha respinto il ricorso non essendo stata indicata la plusvalenza in dichiarazione e non essendo stata prodotta la documentazione giustificativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone appello il contribuente, deducendo il difetto di motivazione della sentenza, il difetto di prova concernente l'atto impugnato, non potendo essere desunta l'omissione di una plusvalenza solo dall'esame del rigo dedicato nella dichiarazione dei redditi, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73, dell'articolo 51 comma 4 del DPR 131/86 e dell'articolo 5 comma 3 del DLGS n.
147/2015, da imputarsi alla A.d.E perché non ha considerato che la plusvalenza va calcolata al “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile,”
Va infatti distinto il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro da quello rilevante a fini Irpef.
Il valore dichiarato nell'atto di cessione d'azienda ( sostanzialmente il valore dell'autorizzazione per esercitare l'attività delle farmacie) è dato dall'accollo dei debiti con liberatoria rispetto ai terzi creditori, si veda l'articolo
4 dell'atto di cessione medesimo e l'articolo 43 comma 2 del DPR n. 131/1986. Il valore di accollo, ovviamente, non concerne la plusvalenza .
L'articolo 5 comma 3 del D.lgs. n. 147/2015 testualmente recita : “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”
L'appello va accolto.
Come evidenziato dall'appellante Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 29868 del dicembre 2020 cristallizza il criterio indicato “[…] successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica.
Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell'accertamento delle imposte sui redditi, «l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva
- esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. […]”
Dalla lettura dell'atto di avveramento di condizione si evince chiaramente, nella parte relativa alla contabilità del cedente, che i debiti ammontano a complessivi euro 764.595,19 ( fornitori per euro 544.037,53 + banche e altri istituti euro 113.513,60 + debiti tributari e previdenziali 3.244,06 + altri debiti 103.800,00) , detti debiti pertanto, eccedono il valore di accollo e la parte eccedente l'accollo medesimo resta a carico del ricorrente come indicato all'articolo 2 dell'atto di cessione (articolo 2560 del codice civile).
Non risulta, pertanto, rdimostrata alcuna plusvalenza sulla base del criterio alla base dell'accertamento che, come detto, è smentito dalla norma di interpretazione autentica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3500,00 per ciascun grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6743/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4092/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M01862 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7297/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento parziale ex art.41 bis D.P.R. 600/1973, anno di imposta 2017 relativo ad IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, notificatogli in data
13.7.2023 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con il quale veniva accertata la mancata dichiarazione della plusvalenza di euro 644.953,00 scaturente dalla cessione, al prezzo di euro 650.000,00 avvenuta nel 2017, dell'attività di farmacia in favore di Nominativo_:1 quale socio accomandatario della "Società_1 sas di Nominativo_:1"; ciò in quanto Ric_1 aveva accumulato debiti con i fornitori, con l'Erario e con i dipendenti per oltre euro 850.000,00.
Deduce il ricorrente:
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente lesione del diritto di difesa;
-la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 41 bis D.P.R. 600/1973, 51 comma 4 del D.
P.R. 131/1986 e 5 comma 3 del Dlgs 147/2015 poichè la norma di cui al citato art.51 non impatta in alcun modo sulla determinazione di plusvalenze rilevanti ai fini dell'imposizione diretta per il cedente;
al contrario l'ufficio, errando, ha preso a base per l'accertamento della plusvalenza l'atto di cessione d'azienda che viceversa attiene alla sola tassazione indiretta dell'imposta di registro. Rileva in proposito che il valore dichiarato nell'atto di cessione d'azienda è dato dall'accollo dei debiti con libertoria rispetto ai terzi creditori e non concerne la plusvalenza, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.29868 del dicembre 2020 che ha interpretato l'art.5 comma 3 del Dlgs 147/2015 nel senso che l'Amministrazione Finanziaria non può accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto del bene ceduto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo". Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di avveramento di condizione si evince che i debiti ammontano ad euro 764.595,19 ed eccedono il valore di accollo e che la parte eccedente l'accollo per complessivi euro 80.548,15 resta a carico del ricorrente come indicato nell'atto di cessione all'art.2.
-violazione dell'art.53 Costituzione e del principio circa l'onere della prova di cui all'art.5 bis del Dlgs
546/1992 non avendo l'Ufficio fornito alcuna prova concreta della fondatezza della pretesa - e segnatamente del conseguimento e della misura della plusvalenza e della omessa dichiarazione - essendosi limitato a presumere che il contribuente abbia conseguito una plusvalenza facendo riferimento ad "interrogazioni" all'applicativo SERPICO.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnato accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli confermando la legittimità efondatezza del suo operato fondato su accertamento parziale ex art.41 bis D.P.R. 600/1973 all'esito del quale era emerso che il Ric_1, nel modello dichiarativo presentato per l'anno 2017, non aveva dichiarato la plusvalenza scaturente dall'atto di cessione dell'attività di farmacia rilevata, invece, a seguito della consultazione della Banca Dati. Pertanto, l'Ufficio aveva accertato ai fini delle II.DD. un maggior reddito di impresa di euro 644.953,00.
La Corte di Giustizia di primo grado ha respinto il ricorso non essendo stata indicata la plusvalenza in dichiarazione e non essendo stata prodotta la documentazione giustificativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone appello il contribuente, deducendo il difetto di motivazione della sentenza, il difetto di prova concernente l'atto impugnato, non potendo essere desunta l'omissione di una plusvalenza solo dall'esame del rigo dedicato nella dichiarazione dei redditi, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73, dell'articolo 51 comma 4 del DPR 131/86 e dell'articolo 5 comma 3 del DLGS n.
147/2015, da imputarsi alla A.d.E perché non ha considerato che la plusvalenza va calcolata al “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile,”
Va infatti distinto il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro da quello rilevante a fini Irpef.
Il valore dichiarato nell'atto di cessione d'azienda ( sostanzialmente il valore dell'autorizzazione per esercitare l'attività delle farmacie) è dato dall'accollo dei debiti con liberatoria rispetto ai terzi creditori, si veda l'articolo
4 dell'atto di cessione medesimo e l'articolo 43 comma 2 del DPR n. 131/1986. Il valore di accollo, ovviamente, non concerne la plusvalenza .
L'articolo 5 comma 3 del D.lgs. n. 147/2015 testualmente recita : “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”
L'appello va accolto.
Come evidenziato dall'appellante Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 29868 del dicembre 2020 cristallizza il criterio indicato “[…] successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica.
Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell'accertamento delle imposte sui redditi, «l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva
- esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. […]”
Dalla lettura dell'atto di avveramento di condizione si evince chiaramente, nella parte relativa alla contabilità del cedente, che i debiti ammontano a complessivi euro 764.595,19 ( fornitori per euro 544.037,53 + banche e altri istituti euro 113.513,60 + debiti tributari e previdenziali 3.244,06 + altri debiti 103.800,00) , detti debiti pertanto, eccedono il valore di accollo e la parte eccedente l'accollo medesimo resta a carico del ricorrente come indicato all'articolo 2 dell'atto di cessione (articolo 2560 del codice civile).
Non risulta, pertanto, rdimostrata alcuna plusvalenza sulla base del criterio alla base dell'accertamento che, come detto, è smentito dalla norma di interpretazione autentica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3500,00 per ciascun grado di giudizio oltre accessori come per legge.