TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI BE Presidente
Valeria Monti Giudice
EL AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4708/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MANTOVANI BEATRICE
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CASALE GIANNI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la Sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni di seguito elencate:
1) I coniugi potranno vivere vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre che, nell'attesa di reperire idonea abitazione, rimarrà temporaneamente presso la casa sita in Mantova, Via Mozart, 6, di proprietà dei genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione alla salute del minore, dovranno essere assunte congiuntamente tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. 3) Quanto all'abitazione famigliare di cui i ricorrenti sono comproprietari e sul quale grava mutuo ipotecario intestato ad entrambi, gli stessi, con il presente atto concordano quanto segue:
il Sig. acquista dalla Sig.ra che vende la quota del 50% CP_2 Pt_1 dell'immobile - ubicato in Bagnolo San Vito (MN), Via Gobetti 25/b) - di proprietà della stessa al prezzo complessivo stabilito in € 40.000,00; Pt_1
Si dà atto che il sig. verserà nelle mani della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 anticipo per l'acquisto dell'immobile la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) entro due giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico e, pertanto, permarrà l'obbligo del versamento del residuo di euro 36.000,00 all'atto di stipula della cessione della quota avanti al professionista individuato dall'acquirente;
Le parti si impegnano alla stipula dell'atto definitivo, i cui costi rimangono integralmente a carico dell'acquirente e la cui stipula avverrà entro e Pt_2 CP_1 non oltre una settimana dall'omologa, salvo diverso accordo. Le parti danno atto sin da ora che il Sig. dalla data di sottoscrizione del presente atto si fa carico CP_1 del pagamento integrale della rata di mutuo.
L'atto di liberazione della sig.ra quale garante dell'operazione di mutuo Pt_1 sull'immobile, verrà consegnato solo alla data di stipula dell'atto con il quale la sig.ra vende al sig. la propria quota di proprietà del bene (quota Pt_1 CP_1 50%). La banca, tuttavia, si è resa disponibile per il tramite del sig. a CP_1 comunicare informalmente alla sig.ra , se richiesto, l'esito positivo del Parte_1 licenziamento della pratica che la vedrà liberata dall'onere economico su tale bene;
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 15 aprile 1992, come previsto dalla Circolare 18/E del 2013, Circolare 2/E del 2014, e Risoluzione 65/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2015, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine dichiarano che il trasferimento immobiliare portato giusta il presente atto costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, in attuazione del Decreto del Tribunale di Mantova;
Per_
4) Le parti concordano che i due gatti, e , rimarranno con la Sig.ra Per_2 salvo il primo periodo in cui la stessa sarà ospitata dai propri genitori. In Pt_1 tale periodo il Sig. si rende disponibile a tenere presso la propria abitazione CP_1 gli animali domestici.
5) La sig.ra rinuncia alla propria quota dell'assegno unico in relazione Parte_1 al figlio in favore del sig. e si impegna a formalizzare tale Per_1 CP_1 rinuncia presso gli uffici competenti;
6) In relazione alle somme dovute a titolo di concorso al mantenimento e/o alimenti da parte del sig. alla Sig.ra le parti concordano come segue: CP_1 Pt_1 a) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore un importo complessivo pari ad euro 400,00 mensili;
tale importo sarà da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2024 e detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
b) I genitori si faranno carico del 50 % ciascuno delle spese straordinarie. I genitori, quanto alle spese straordinarie concordano in relazione all'applicazione di protocollo operativo adottato dal Tribunale Civile di Mantova: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati
2 dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante;
farmaci non da banco e tickets sanitari;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIˇVO ACCORDO: cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari specialistici erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuate tramite lo stesso;
cure non convenzionali e farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie ed eventuali assicurazioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi previsti nel programma scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento e di gruppo estive;
trasporto pubblico, mensa scolastica;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie d'istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : A) tempo prolungato, pre –scuola e dopo scuola;
B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro il documento (pezza giustificativa) attestante la spesa con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza nel termine di quindici (15) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail), dovrà manifestare dissenso per iscritto (a mezzo mail) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso 7) In relazione alla gestione del figlio minore, i genitori concordano le seguenti modalità, salvo diversi e successivi accordi alla luce del preminente interesse del figlio nonché dei rispettivi impegni di lavoro: il padre potrà stare con durante la settimana il martedì ed il giovedì e Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori concordano che il figlio possa trascorrere con il padre:
– fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Festività di Natale/Capodanno e Pasqua: ad anni alterni una settimana a Natale da un genitore mentre con l'altro trascorreranno la Pasqua, fatte salve eventuali esigenze da concordare comunemente;
8) La sig.ra si impegna alla richiesta di trasferimento della residenza Parte_1 non appena reperirà idonea abitazione per sé e per il figlio, e comunque entro massimo 12 mesi dal perfezionamento dell'atto di cessione della quota dell'immobile.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le
3 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in RODIGO il 27/08/2022 ed ivi trascritto al numero 31, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2022;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
EL AG
Il Presidente
GI BE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI BE Presidente
Valeria Monti Giudice
EL AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4708/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MANTOVANI BEATRICE
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CASALE GIANNI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la Sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni di seguito elencate:
1) I coniugi potranno vivere vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre che, nell'attesa di reperire idonea abitazione, rimarrà temporaneamente presso la casa sita in Mantova, Via Mozart, 6, di proprietà dei genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione alla salute del minore, dovranno essere assunte congiuntamente tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. 3) Quanto all'abitazione famigliare di cui i ricorrenti sono comproprietari e sul quale grava mutuo ipotecario intestato ad entrambi, gli stessi, con il presente atto concordano quanto segue:
il Sig. acquista dalla Sig.ra che vende la quota del 50% CP_2 Pt_1 dell'immobile - ubicato in Bagnolo San Vito (MN), Via Gobetti 25/b) - di proprietà della stessa al prezzo complessivo stabilito in € 40.000,00; Pt_1
Si dà atto che il sig. verserà nelle mani della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 anticipo per l'acquisto dell'immobile la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) entro due giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico e, pertanto, permarrà l'obbligo del versamento del residuo di euro 36.000,00 all'atto di stipula della cessione della quota avanti al professionista individuato dall'acquirente;
Le parti si impegnano alla stipula dell'atto definitivo, i cui costi rimangono integralmente a carico dell'acquirente e la cui stipula avverrà entro e Pt_2 CP_1 non oltre una settimana dall'omologa, salvo diverso accordo. Le parti danno atto sin da ora che il Sig. dalla data di sottoscrizione del presente atto si fa carico CP_1 del pagamento integrale della rata di mutuo.
L'atto di liberazione della sig.ra quale garante dell'operazione di mutuo Pt_1 sull'immobile, verrà consegnato solo alla data di stipula dell'atto con il quale la sig.ra vende al sig. la propria quota di proprietà del bene (quota Pt_1 CP_1 50%). La banca, tuttavia, si è resa disponibile per il tramite del sig. a CP_1 comunicare informalmente alla sig.ra , se richiesto, l'esito positivo del Parte_1 licenziamento della pratica che la vedrà liberata dall'onere economico su tale bene;
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 15 aprile 1992, come previsto dalla Circolare 18/E del 2013, Circolare 2/E del 2014, e Risoluzione 65/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2015, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine dichiarano che il trasferimento immobiliare portato giusta il presente atto costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, in attuazione del Decreto del Tribunale di Mantova;
Per_
4) Le parti concordano che i due gatti, e , rimarranno con la Sig.ra Per_2 salvo il primo periodo in cui la stessa sarà ospitata dai propri genitori. In Pt_1 tale periodo il Sig. si rende disponibile a tenere presso la propria abitazione CP_1 gli animali domestici.
5) La sig.ra rinuncia alla propria quota dell'assegno unico in relazione Parte_1 al figlio in favore del sig. e si impegna a formalizzare tale Per_1 CP_1 rinuncia presso gli uffici competenti;
6) In relazione alle somme dovute a titolo di concorso al mantenimento e/o alimenti da parte del sig. alla Sig.ra le parti concordano come segue: CP_1 Pt_1 a) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore un importo complessivo pari ad euro 400,00 mensili;
tale importo sarà da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2024 e detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
b) I genitori si faranno carico del 50 % ciascuno delle spese straordinarie. I genitori, quanto alle spese straordinarie concordano in relazione all'applicazione di protocollo operativo adottato dal Tribunale Civile di Mantova: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati
2 dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante;
farmaci non da banco e tickets sanitari;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIˇVO ACCORDO: cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari specialistici erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuate tramite lo stesso;
cure non convenzionali e farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie ed eventuali assicurazioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi previsti nel programma scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento e di gruppo estive;
trasporto pubblico, mensa scolastica;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie d'istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : A) tempo prolungato, pre –scuola e dopo scuola;
B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro il documento (pezza giustificativa) attestante la spesa con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza nel termine di quindici (15) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail), dovrà manifestare dissenso per iscritto (a mezzo mail) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso 7) In relazione alla gestione del figlio minore, i genitori concordano le seguenti modalità, salvo diversi e successivi accordi alla luce del preminente interesse del figlio nonché dei rispettivi impegni di lavoro: il padre potrà stare con durante la settimana il martedì ed il giovedì e Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori concordano che il figlio possa trascorrere con il padre:
– fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Festività di Natale/Capodanno e Pasqua: ad anni alterni una settimana a Natale da un genitore mentre con l'altro trascorreranno la Pasqua, fatte salve eventuali esigenze da concordare comunemente;
8) La sig.ra si impegna alla richiesta di trasferimento della residenza Parte_1 non appena reperirà idonea abitazione per sé e per il figlio, e comunque entro massimo 12 mesi dal perfezionamento dell'atto di cessione della quota dell'immobile.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le
3 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in RODIGO il 27/08/2022 ed ivi trascritto al numero 31, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2022;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
EL AG
Il Presidente
GI BE
4