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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1259/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4154/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Via Antonio Ricci 4, 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 11 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 05 agosto 2025 al Comune di Cerveteri, l'avvocato Ricorrente_2 procuratore si sé medesimo ex art.86 c.p.c., propone ricorso per ottemperanza della sentenza n.
6708/11/2023 emessa il 11.10.2023 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 11, e depositata il in 23.11.2023.
In particolare il ricorrente deduce di essere creditore dell'importo di € 2.070,00 per il primo grado ed € 2.345,00 per il secondo grado a titolo di compensi oltre oneri per un totale complessivo lordo di € 6442,01 per sorte liquidata in sentenza comprensiva di RSG, IVA e CPA ed il CUT del doppio grado di giudizio.
Deduce altresì che la sentenza è passata in giudicato e di aver notificato in data 23 giugno 2025 atto di messa in mora e che da tale data sono trascorsi infruttuosamente 30 giorni.
Conclude il ricorrente chiedendo ai sensi dell'art.70, D.Lgs. n. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente come sopra descritto, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio che chiede liquidarsi in conformità ai valori del DM 55/2014.
In data 14 ottobre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Cerveteri evidenziando che il ricorrente non ha atteso il termine di giorni 90 dalla notifica dell'atto di messa in mora non consentendo quindi all'Ente di ottemperare entro i termini di legge.
Conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso con vittoria di spesa.
In data 27 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa contestando quanto dedotto da controparte ed insistendo sulle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
La norma di riferimento è l'art. 69, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce un termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per il pagamento delle somme dovute. In particolare la disposizione citata recita: “il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta”. La lettura esegetica della norma citata non concede spazio ad altre interpretazioni. Il termine per l'adempimento
è di giorni 90 dalla notifica della sentenza.
Di conseguenza, l'Ente non può essere considerato inadempiente prima che questo termine sia infruttuosamente decorso.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente prima di procedere con il ricorso non abbia atteso 90 giorni ma solo 43.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla recente giurisprudenza di legittimità, che anzi, si condivide pienamente che ha così statuito: “…per stessa ammissione dell'odierno ricorrente, mentre la sentenza poi oggetto di esecuzione è stata notificata in data 18 febbraio 2021, il giudizio di ottemperanza è stato instaurato con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 (cfr., rispettivamente, pagg.
6 e 2 del ricorso per cassazione) e, quindi, ben prima della scadenza del detto termine di giorni 90. Trattasi di mera questione di diritto, concernente l'esatta individuazione della normativa in concreto applicabile al caso di specie e non comportante accertamenti in fatto.
Ne deriva che il ricorrente non ha rispettato, come affermato dalla CTP, le norme procedimentali, avuto particolare riguardo al rispetto del termine di 90 giorni (anziché, come evidenziato dalla CTP, di 120) stabiliti dalla legge per consentire all'ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento” (Cass. n.7689/2024).
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. In particolar modo il fatto che l'Ente non contesta in alcun modo le ragioni del ricorrente né deduce di aver adempiuto all'obbligazione. Le spese vengono quindi compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 25 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4154/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Via Antonio Ricci 4, 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 11 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 05 agosto 2025 al Comune di Cerveteri, l'avvocato Ricorrente_2 procuratore si sé medesimo ex art.86 c.p.c., propone ricorso per ottemperanza della sentenza n.
6708/11/2023 emessa il 11.10.2023 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 11, e depositata il in 23.11.2023.
In particolare il ricorrente deduce di essere creditore dell'importo di € 2.070,00 per il primo grado ed € 2.345,00 per il secondo grado a titolo di compensi oltre oneri per un totale complessivo lordo di € 6442,01 per sorte liquidata in sentenza comprensiva di RSG, IVA e CPA ed il CUT del doppio grado di giudizio.
Deduce altresì che la sentenza è passata in giudicato e di aver notificato in data 23 giugno 2025 atto di messa in mora e che da tale data sono trascorsi infruttuosamente 30 giorni.
Conclude il ricorrente chiedendo ai sensi dell'art.70, D.Lgs. n. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente come sopra descritto, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio che chiede liquidarsi in conformità ai valori del DM 55/2014.
In data 14 ottobre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Cerveteri evidenziando che il ricorrente non ha atteso il termine di giorni 90 dalla notifica dell'atto di messa in mora non consentendo quindi all'Ente di ottemperare entro i termini di legge.
Conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso con vittoria di spesa.
In data 27 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa contestando quanto dedotto da controparte ed insistendo sulle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
La norma di riferimento è l'art. 69, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce un termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per il pagamento delle somme dovute. In particolare la disposizione citata recita: “il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta”. La lettura esegetica della norma citata non concede spazio ad altre interpretazioni. Il termine per l'adempimento
è di giorni 90 dalla notifica della sentenza.
Di conseguenza, l'Ente non può essere considerato inadempiente prima che questo termine sia infruttuosamente decorso.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente prima di procedere con il ricorso non abbia atteso 90 giorni ma solo 43.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla recente giurisprudenza di legittimità, che anzi, si condivide pienamente che ha così statuito: “…per stessa ammissione dell'odierno ricorrente, mentre la sentenza poi oggetto di esecuzione è stata notificata in data 18 febbraio 2021, il giudizio di ottemperanza è stato instaurato con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 (cfr., rispettivamente, pagg.
6 e 2 del ricorso per cassazione) e, quindi, ben prima della scadenza del detto termine di giorni 90. Trattasi di mera questione di diritto, concernente l'esatta individuazione della normativa in concreto applicabile al caso di specie e non comportante accertamenti in fatto.
Ne deriva che il ricorrente non ha rispettato, come affermato dalla CTP, le norme procedimentali, avuto particolare riguardo al rispetto del termine di 90 giorni (anziché, come evidenziato dalla CTP, di 120) stabiliti dalla legge per consentire all'ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento” (Cass. n.7689/2024).
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. In particolar modo il fatto che l'Ente non contesta in alcun modo le ragioni del ricorrente né deduce di aver adempiuto all'obbligazione. Le spese vengono quindi compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 25 febbraio 2026.
Il giudice