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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4949/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
SS Tolettini IC
CC TI EZ IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, (CF ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maristella Paiar ( ) del Foro di Trento, CodiceFiscale_2 che si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni ed avvisi al seguente recapito posta elettronica certificata: e fax: 0461/260687 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 Email_1 alle 12 e dalle 15 alle 18), e presso lo Studio Legale Paiar, in Trento (TN) via Zara n. 22, elettivamente domiciliato giusta delega - allegata alla busta di deposito del ricorso - da considerarsi in calce e parte integrante dello stesso e
, (CF ) residente in [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avv. Paola Depretto (C.F. del Foro di Rovereto C.F._4
(TN) che si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni ed avvisi al seguente recapito posta elettronica certificata: e fax:0464480528 e presso lo Studio legale Email_2
Depretto, e Associati in Mori (TN), via G. Marconi n. 2, elettivamente Controparte_2 domiciliata giusta delega - allegata alla busta di deposito del ricorso - da considerarsi in calce e parte integrante dello stesso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 30 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs.
n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30 ottobre 2025.
All'udienza del 26 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, salvi gli obblighi di legge.
2. I coniugi, previo accordo tra loro, danno atto di essersi già di fatto separati: la signora rimane con le figlie CP_1 minori e nella casa ex coniugale di proprietà del signor , il signor si è Per_1 Per_2 Pt_1 Pt_1 trasferito presso la propria madre (nonna delle minori) in prossimità della casa ex familiare.
3. La ex casa familiare, sita in C.C. NO, PT 2004 II, p.ed. 529, è assegnata alla madre (con mobili e arredi), genitore collocatario, la quale ivi mantiene la propria residenza insieme alle figlie minori.
4. Il signor ha la disponibilità esclusiva della sola mansarda e del garage, nel medesimo Pt_1 stabile in C.C. NO, PT 2004, p.ed. 529, mansarda che provvederà a sistemare e locare a terzi referenziati per integrare il reddito.
5. Il signor trasferirà la propria residenza entro e non Pt_1 oltre un mese dal deposito del presente ricorso, nella casa della di lui madre, nello stabile vicino alla casa ex familiare, rimanendo vicino alle figlie e ospitandole presso la nonna nei giorni di pertinenza/visita e pernotto con il papà.
6. Il giardino pertinenziale della casa in C.C. NO, PT
2004, p.ed.529 rimane in uso comune tra le parti, con possibilità della signora di CP_1 parcheggiare negli spazi presenti vicino alla casa e per le minori di giocare, anche con le amiche e compagne e restare in tutti gli spazi del giardino, anche assieme alla mamma.
7. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ai genitori, i quali si impegnano ad informarsi l'un Per_1 Per_2
l'altro costantemente e reciprocamente della loro salute e crescita, in ordine a tutto quanto le riguarda, di tutte le permanenze prolungate dei figli in luoghi diversi dalle abitazioni dei genitori.
Eventuali nuovi partners delle parti potranno essere introdotti nella vita delle figlie previo consenso di entrambi i genitori, con gradualità nel tempo, tenuto conto della loro età e nel rispetto delle loro abitudini di vita.
8. Il diritto di visita del padre è stabilito, garantendo la sua presenza: - a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì quando il papà le riporta a scuola;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con il padre, egli le terrà un solo giorno con pernotto durante la settimana, giorno da concordarsi tra i genitori compatibilmente con gli impegni di studio delle figlie e di lavoro dei genitori;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre, il padre le terrà per due giorni con pernotto, giorni da concordarsi tra i genitori compatibilmente con gli impegni di studio delle figlie e di lavoro dei genitori. 10. Quanto alle vacanze, i genitori trascorreranno con le figlie ciascuno la metà delle Vacanze Natalizie (ad anni alterni Natale e Capodanno) e la metà delle Vacanze Pasquali (ad anni alterni Pasqua e Pasquetta); nel periodo estivo i genitori trascorreranno due settimane con le minori, anche non consecutive, con calendario da concordare tra gli stessi entro il 10 maggio di ogni anno. L'eventuale frequentazione di grest e/o centri estivi è decisa dai genitori, nell'esclusivo interesse delle figlie entro il 15/04 di ogni anno. 11. I genitori trascorreranno con le figlie il giorno del loro compleanno, la festa della mamma con la mamma e la festa del papà con il papà, mentre per quello dei minori, si alterneranno di anno in anno, così come per le vacanze di Carnevale, i “ponti” e le altre festività (1mo Maggio, 2
Giugno, 15 agosto, 8 dicembre, etc.). 12. Le minori potranno trascorrere alcuni giorni di vacanza con i nonni e gli zii, da concordare previamente tra i genitori. 13. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto continuo e sereno delle figlie con le rispettive famiglie d'origine. 14. Il padre,
a partire dal 26 Gennaio 2026, verserà alla madre, fino al raggiungimento di una totale autonomia economica delle figlie, a titolo di mantenimento di e la somma di euro 100,00 per Per_1 Per_2 ciascuna figlia (duecento/00), mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, oltre ad aggiornamento Istat annuale. 15. Quando il sig. venderà i frutteti (vedi infra, sub 20), egli Pt_1 contribuirà a versare a titolo di mantenimento delle figlie e la somma di euro 150 Per_1 Per_2 mensili per ciascuna (300,00 euro totali) e si impegnerà a liberare la signora da tutte le CP_1 fideiussioni gravanti sulla stessa. 16. Il padre contribuisce al pagamento del 50% delle spese straordinarie delle figlie minori. Il restante 50% é posto a carico della madre, col consenso di entrambi i genitori per le spese straordinarie (purché non urgenti, indifferibili e/o sanitarie) superiori a euro 50,00 cadauna/mese. Tali spese (da intendersi quelle mediche, farmaceutiche, sanitarie, specialistiche non mutuabili, dentistiche, oculistiche, extra scolastiche per ragioni ludiche, ricreative, sportive – corsi ed attrezzatura sportiva, per viaggi studio, soggiorni/colonie estivi e quelle scolastiche per libri, materiale scolastico, tasse e gite scolastiche, lezioni scolastiche di recupero e comunque quelle indicate nel protocollo del CNF) saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di regolare fattura o scontrino, entro il mese successivo alla richiesta di rimborso. Criteri di rimborso, qualificazione delle spese come straordinarie e regole di gestione delle stesse come da Protocollo CNF. Se uno dei due genitori riterrà la spesa superflua oppure eccessivamente onerosa in relazione alla sua condizione economica, lo stesso potrà non prestare il consenso e la spesa straordinaria sarà a carico dell'altro genitore. 17. L'assegno unico regionale per il nucleo familiare e/o quello universale e ogni altra diversa erogazione e/o sussidio, contributo, borsa di studio in favore delle minori spetta in via esclusiva alla madre. 18. La detrazione fiscale delle spese delle figlie è ripartita tra i genitori al 50%. 19. Il signor , già dal mese di maggio Pt_1
2025, si impegna a onorare interamente e in via esclusiva le rate dei due mutui attualmente in corso per la ristrutturazione della casa in C.C. NO PT 2004 p.ed. 529 e l'acquisto della campagna in
C.C. NO PT 1469, ppff. 276/2 e 276/10 e in C.C. Mattarello P.T. 844, p.f. 659 di sua proprietà.
20. Il sig. , alla cessazione del vincolo agrario (2030), quando egli provvederà a porre in Pt_1 vendita le particelle fondiarie ppff. 276/2 e 276/10 e in C.C. Mattarello PT 844, p.f. 659, dovrà restituire alla signora le somme versate per intero dalla stessa in costanza di matrimonio e CP_1 convivenza dal 08.09.2021 fino al mese di Aprile 2025, con riserva di quantificazione di dette somme al momento della vendita. 21. Il sig. si impegna a comunicare alla signora la vendita Pt_1 CP_1 della campagna. 22. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti. 23. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 24. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 30 ottobre 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 10 ottobre 2015 a NO (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di NO (TN) al N.
4 - P. 1 - Anno 2015).
Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi