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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 434/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Bonini e Maria Rosaria Colloridi presso il cui studio in Cinquefrondi, via G. Moricca n. 10, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara D'Angelo, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore: Email_1 resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4.7.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 03.04.2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005, matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello stato civile di quel Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005; che dall'unione coniugale era nata una figlia, (n. 7.1.2009) ancora minorenne;
che il rapporto tra i Persona_1 coniugi era da tempo deteriorato tanto che da cinque anni i coniugi vivevano separati. La ricorrente evidenziava che madre e figlia erano riuscite ad andare avanti solo grazie all'aiuto economico della propria madre in quanto il marito aveva provveduto solo saltuariamente al mantenimento della figlia.
Pertanto, chiedeva di:
1. Pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 Parte_1 [...]
2. Disporre l'affidamento congiunto della figlia con collocamento presso la madre;
3. CP_1
Disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento mensile di
€800,00, di cui 300€ per la moglie e 500€ per la figlia, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
4. Regolare le spese straordinarie per la figlia in misura del 50% per ciascun Per_1 coniuge;
5. Disporre ogni altro provvedimento opportuno ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 04.07.2025.
In data 4.6.2025 si costituiva aderendo alla domanda di separazione e sostenendo di CP_1 aver provveduto al mantenimento della figlia in base alle proprie possibilità, in quanto esso resistente era invalido civile per una disabilità psichica e percepiva una pensione di invalidità di € 340,00 mensili. Nonostante ciò, aveva lavorato come lavapiatti e in seguito alla fine del rapporto di CP_1 lavoro percepiva un'indennità di disoccupazione di circa 970,00 € al mese. Continuava evidenziando di vivere in un appartamento per il quale pagava un canone di locazione pari ad Euro 100,00 mensili.
Inoltre, il resistente si opponeva all'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento per la moglie, considerato che la stessa era dotata di piena capacità lavorativa ed in grado di procurarsi redditi propri. Infine, sottolineava come la moglie non sosteneva spese abitative, vivendo nell'abitazione di proprietà della madre. Pertanto chiedeva “respinta ogni diversa istanza avversaria, nel merito ed anche ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. - pronunciare anche con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione della sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione, come per legge;
- disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre;
- - prevedere e disporre che il padre possa incontrare la figlia liberamente, accordandosi direttamente con;
- stabilire a carico del resistente a titolo di concorso al Persona_1 mantenimento della figlia , fino alla sua autosufficienza economica, un assegno Persona_1 dell'importo di € 150,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico sul conto indicato dalla madre;
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno, subordinatamente alla previa concertazione tra i genitori;
- nulla disporre
a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese di lite.”
All'udienza fissata le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e precisavano congiuntamente le conclusioni. Il Giudice, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005; che è fallito il tentativo di conciliazione in quanto le parti hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che la figlia (n. 7.1.2009) è ancora minorenne, si ritiene che le condizioni, Persona_1 riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non siano contrarie all'ordine pubblico e risultano in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 [...] così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/05/1976 (c.f. , e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(c.f. ) (matrimonio contratto nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005 C.F._2
e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005) alle seguenti condizioni:
1. affidamento in forma condivisa della figlia ad entrambi i genitori e Persona_1 Parte_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di CP_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa;
2. la minore avrà collocazione prevalente presso la madre, con incontri liberi con il Persona_1 padre;
3. il marito si obbliga a versare alla moglie , entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di 300,00 Euro Persona_1 mensili, durante la vigenza del contratto di lavoro dello stesso;
tale importo scende ad Euro 200,00 mensili nei periodi di disoccupazione del Tali importi, devono essere rivalutati annualmente CP_1 sulla base degli indici ISTAT. Il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla CP_1 sig.ra e, comunque non oltre giorni tre, l'attivazione e la cessazione del rapporto di lavoro. Il Pt_1 padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della minore, salvo che per le spese urgenti;
4. con riguardo alle spese straordinarie già sostenute dalla sig.ra nell'interesse della figlia, il Pt_1 sig. si impegna a corrispondere il rimborso della propria quota del 50%, previa esibizione della CP_1 documentazione esibita e previa detrazione di quanto eventualmente già versato;
5. le parti prestano il consenso affinché l'assegno UNICO INPS relativo alla minore Persona_1 venga percepito per intero dalla madre;
Parte_1
6. le parti concordano che, a fronte della rinunzia della sig.ra al proprio mantenimento e alla Pt_1 proposizione dell'azione di scioglimento della comunione dei beni, il corrisponderà alla stessa CP_1
l'importo di Euro 1.000,00 una tantum, in due rate da Euro 500,00 ciascuna, da Parte_1 corrispondersi da parte del entro il 31 agosto 2025 e l'altra entro il 31 ottobre 2025; CP_1
7. i genitori e prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti Parte_1 CP_1 validi per l'espatrio per la minore;
Persona_1
8. le parti rinunciano a tutte le domande articolate nel presente giudizio e chiedono la compensazione integrale delle spese di lite;
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Bonini e Maria Rosaria Colloridi presso il cui studio in Cinquefrondi, via G. Moricca n. 10, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara D'Angelo, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore: Email_1 resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4.7.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 03.04.2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005, matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello stato civile di quel Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005; che dall'unione coniugale era nata una figlia, (n. 7.1.2009) ancora minorenne;
che il rapporto tra i Persona_1 coniugi era da tempo deteriorato tanto che da cinque anni i coniugi vivevano separati. La ricorrente evidenziava che madre e figlia erano riuscite ad andare avanti solo grazie all'aiuto economico della propria madre in quanto il marito aveva provveduto solo saltuariamente al mantenimento della figlia.
Pertanto, chiedeva di:
1. Pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 Parte_1 [...]
2. Disporre l'affidamento congiunto della figlia con collocamento presso la madre;
3. CP_1
Disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento mensile di
€800,00, di cui 300€ per la moglie e 500€ per la figlia, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
4. Regolare le spese straordinarie per la figlia in misura del 50% per ciascun Per_1 coniuge;
5. Disporre ogni altro provvedimento opportuno ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 04.07.2025.
In data 4.6.2025 si costituiva aderendo alla domanda di separazione e sostenendo di CP_1 aver provveduto al mantenimento della figlia in base alle proprie possibilità, in quanto esso resistente era invalido civile per una disabilità psichica e percepiva una pensione di invalidità di € 340,00 mensili. Nonostante ciò, aveva lavorato come lavapiatti e in seguito alla fine del rapporto di CP_1 lavoro percepiva un'indennità di disoccupazione di circa 970,00 € al mese. Continuava evidenziando di vivere in un appartamento per il quale pagava un canone di locazione pari ad Euro 100,00 mensili.
Inoltre, il resistente si opponeva all'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento per la moglie, considerato che la stessa era dotata di piena capacità lavorativa ed in grado di procurarsi redditi propri. Infine, sottolineava come la moglie non sosteneva spese abitative, vivendo nell'abitazione di proprietà della madre. Pertanto chiedeva “respinta ogni diversa istanza avversaria, nel merito ed anche ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. - pronunciare anche con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione della sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione, come per legge;
- disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre;
- - prevedere e disporre che il padre possa incontrare la figlia liberamente, accordandosi direttamente con;
- stabilire a carico del resistente a titolo di concorso al Persona_1 mantenimento della figlia , fino alla sua autosufficienza economica, un assegno Persona_1 dell'importo di € 150,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico sul conto indicato dalla madre;
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno, subordinatamente alla previa concertazione tra i genitori;
- nulla disporre
a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese di lite.”
All'udienza fissata le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e precisavano congiuntamente le conclusioni. Il Giudice, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005; che è fallito il tentativo di conciliazione in quanto le parti hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che la figlia (n. 7.1.2009) è ancora minorenne, si ritiene che le condizioni, Persona_1 riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non siano contrarie all'ordine pubblico e risultano in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 [...] così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/05/1976 (c.f. , e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(c.f. ) (matrimonio contratto nel Comune di Cinquefrondi (RC) il 04.08.2005 C.F._2
e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune: Atto N. 10 parte II serie A - anno 2005) alle seguenti condizioni:
1. affidamento in forma condivisa della figlia ad entrambi i genitori e Persona_1 Parte_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di CP_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa;
2. la minore avrà collocazione prevalente presso la madre, con incontri liberi con il Persona_1 padre;
3. il marito si obbliga a versare alla moglie , entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di 300,00 Euro Persona_1 mensili, durante la vigenza del contratto di lavoro dello stesso;
tale importo scende ad Euro 200,00 mensili nei periodi di disoccupazione del Tali importi, devono essere rivalutati annualmente CP_1 sulla base degli indici ISTAT. Il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla CP_1 sig.ra e, comunque non oltre giorni tre, l'attivazione e la cessazione del rapporto di lavoro. Il Pt_1 padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della minore, salvo che per le spese urgenti;
4. con riguardo alle spese straordinarie già sostenute dalla sig.ra nell'interesse della figlia, il Pt_1 sig. si impegna a corrispondere il rimborso della propria quota del 50%, previa esibizione della CP_1 documentazione esibita e previa detrazione di quanto eventualmente già versato;
5. le parti prestano il consenso affinché l'assegno UNICO INPS relativo alla minore Persona_1 venga percepito per intero dalla madre;
Parte_1
6. le parti concordano che, a fronte della rinunzia della sig.ra al proprio mantenimento e alla Pt_1 proposizione dell'azione di scioglimento della comunione dei beni, il corrisponderà alla stessa CP_1
l'importo di Euro 1.000,00 una tantum, in due rate da Euro 500,00 ciascuna, da Parte_1 corrispondersi da parte del entro il 31 agosto 2025 e l'altra entro il 31 ottobre 2025; CP_1
7. i genitori e prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti Parte_1 CP_1 validi per l'espatrio per la minore;
Persona_1
8. le parti rinunciano a tutte le domande articolate nel presente giudizio e chiedono la compensazione integrale delle spese di lite;
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola