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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 558/2025
(continua da verbale udienza 21/10/2025)
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1
RT AP ( , e presso il suo studio in Torino, Email_1
Via San Pio V n. 20, elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentati e difesi ex art. 417 bis co. 1 cpc dalla Dirigente reggente, P.IVA_1
Dott.ssa Laura Bergonzi, e dal Funzionario, Dott. , legalmente domiciliato Controparte_2 in , Via Gentilini 3 CP_1
-resistente-
1 Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 08/07/2025 la ricorrente, educatrice presso il resistente CP_1 in virtù di contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2013, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale educatrice negli aa.ss. 2020/2021,2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale educativo come ribadito dalla
Suprema Corte con sentenza 31 ottobre 2022 n. 32104;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati così come riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del alla corresponsione CP_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
2 Il si è regolarmente costituito in giudizio non Controparte_1 contestando l'attività di docenza svolta dalla ricorrente, né la comparabilità dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale educativo ma chiedendo la riunione della presente causa ad altre chiamate all'odierna udienza.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Contesto normativo.
Normativa Nazionale di riferimento.
L'art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del 4 agosto
1995 dispone che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto».
L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che «1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per
3 un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio...».
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
4 ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di CP_3 categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU
n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docente che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui la docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_3 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
L'art. 2 del Decreto Legge n. 22/2020 ha statuito «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.».
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE
Il contesto normativo dell'Unione rilevante nella specie è rappresentato in primis dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UN e EP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, EP e UN), in particolare:
Clausola 4 dell'Accordo Quadro “Principio di non discriminazione” al punto 1 stabilisce:
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili
5 per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”
Clausola 6 dell'Accordo Quadro “Informazione e possibilità di impiego” al punto 2 prevede:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
Richiamata la normativa di riferimento va detto che risulta pacifico che la controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale educativo comparabile a quello del personale docente a tempo indeterminato.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 31 ottobre 2022 n. 32104) ha così statuito:
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale
6 del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , CP_3
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra
7 i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , CP_3 laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specif specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Orbene, nel caso in esame confortano questo giudice nell'accoglimento della domanda proposta le argomentazioni sopra riportate.
Vero è che la ricorrente è educatrice in ruolo e non è contestato lo svolgimento dell'attività svolta negli anni scolastici indicati.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento di € 2.500,00 sulla carta docente della ricorrente per l'attività svolta negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Sulle spese.
Tenuto conto delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché della pronuncia della CGUE, le spese del presente giudizi, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale giusto D.M. n. 55/2014, vanno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
8
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'attività di servizio svolta negli aa.ss. 2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto,
CONDANNA Il resistente a provvedere in tal senso. CP_1
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre € 49,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 21/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
9
(continua da verbale udienza 21/10/2025)
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1
RT AP ( , e presso il suo studio in Torino, Email_1
Via San Pio V n. 20, elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentati e difesi ex art. 417 bis co. 1 cpc dalla Dirigente reggente, P.IVA_1
Dott.ssa Laura Bergonzi, e dal Funzionario, Dott. , legalmente domiciliato Controparte_2 in , Via Gentilini 3 CP_1
-resistente-
1 Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 08/07/2025 la ricorrente, educatrice presso il resistente CP_1 in virtù di contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2013, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale educatrice negli aa.ss. 2020/2021,2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale educativo come ribadito dalla
Suprema Corte con sentenza 31 ottobre 2022 n. 32104;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati così come riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del alla corresponsione CP_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
2 Il si è regolarmente costituito in giudizio non Controparte_1 contestando l'attività di docenza svolta dalla ricorrente, né la comparabilità dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale educativo ma chiedendo la riunione della presente causa ad altre chiamate all'odierna udienza.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Contesto normativo.
Normativa Nazionale di riferimento.
L'art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del 4 agosto
1995 dispone che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto».
L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che «1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per
3 un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio...».
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
4 ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di CP_3 categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU
n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docente che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui la docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_3 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
L'art. 2 del Decreto Legge n. 22/2020 ha statuito «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.».
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE
Il contesto normativo dell'Unione rilevante nella specie è rappresentato in primis dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UN e EP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, EP e UN), in particolare:
Clausola 4 dell'Accordo Quadro “Principio di non discriminazione” al punto 1 stabilisce:
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili
5 per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”
Clausola 6 dell'Accordo Quadro “Informazione e possibilità di impiego” al punto 2 prevede:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
Richiamata la normativa di riferimento va detto che risulta pacifico che la controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale educativo comparabile a quello del personale docente a tempo indeterminato.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 31 ottobre 2022 n. 32104) ha così statuito:
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale
6 del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , CP_3
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra
7 i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , CP_3 laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specif specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Orbene, nel caso in esame confortano questo giudice nell'accoglimento della domanda proposta le argomentazioni sopra riportate.
Vero è che la ricorrente è educatrice in ruolo e non è contestato lo svolgimento dell'attività svolta negli anni scolastici indicati.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento di € 2.500,00 sulla carta docente della ricorrente per l'attività svolta negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Sulle spese.
Tenuto conto delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché della pronuncia della CGUE, le spese del presente giudizi, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale giusto D.M. n. 55/2014, vanno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'attività di servizio svolta negli aa.ss. 2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto,
CONDANNA Il resistente a provvedere in tal senso. CP_1
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre € 49,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 21/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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