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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1530/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
OR IU, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4097/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007933982000 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007933982000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1112/25 depositata il 23.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa aveva rigettato il ricorso proposto da Nominativo_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 , avverso l'intimazione di pagamento n. 29820249007933982, notificata a mezzo pec in data 21/05/2024, relativamente alla parte in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento di € 34.723,47, dando seguito alla cartella di pagamento n. 29820120009684232, notificata il 26.10.2012 per Ires e IVA del 2008, disattendendo la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal ricorrente a seguito del deposito in data 29.4.2025 di una “ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L.
29.12.2022 n. 197 "rottamazione-quater"”, ai sensi dell'art.
3-bis del DL n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, e condannandolo alle spese di giudizio nella misura di € 2.997,00, oltre accessori, in favore di ADER e € 2.381,60, oltre accessori, in favore di ADE.
Avverso tale sentenza Nominativo_1 proponeva appello ed eccepiva la nullità del decisum, in relazione al disposto rigetto, con condanna alle spese, in aperta violazione del D.L. 202/2024 convertito in L. 15/2025, in quanto il primo giudice, nonostante fosse stata presentata istanza di riammissione alla rottamazione prevista dall'art. 3 bis per alcune posizioni tra cui quella intimata relativa alla cartella di pagamento n.
29820120009684232000 e nonostante la norma prevedesse l'impegno alla rinuncia alle liti pendenti, con sospensione o estinzione del processo e spese comunque compensate, aveva reputato arbitrariamente che la società ricorrente dovesse provare in giudizio di avere diritto a presentare la domanda.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente estinzione/sospensione del processo con condanna alle spese del grado di giudizio e distrazione diretta in capo al difensore.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e controdeduceva che il ricorso era stato correttamente rigettato, perché la ricorrente avrebbe dovuto documentare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art.
3- bis del DL n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, norma che disciplina la riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 29.12.2022 n. 197
"rottamazione-quater".
L'appellante, infatti, è uno dei debitori che, per i debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente presentate ex art. 1, co. 235 della L. 197/2022, alla data del 31.12.2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata. Pertanto, avrebbe dovuto documentare di trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione, e cioè – come si legge nella sentenza di I grado - che, per “debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge 29.12.2022 n. 197”, è uno dei debitori che, alla data del 31.12.2024, sono “incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata”
Tale prova, tuttavia, non è stata idoneamente fornita nel giudizio di prime cure e la produzione in appello dev'essere considerata inammissibile ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiedeva: In via principale: il rigetto dell'appello di parte e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
In subordine: la manleva dell'Agenzia delle Entrate dal pagamento delle spese di giudizio e di qualunque altra somma possa derivare dal presente contenzioso per eventuali vizi imputabili esclusivamente all'attività dell'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come statuito dalla Suprema Corte, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta." (Cass. sez. 5, n. 24428 dell'11 settembre 2024).
Nel caso che ci occupa il rinvio alla disciplina dettata dal comma 236 suindicato è contenuto nell'art.
3-bis comma 2 del D.L. 202/2024, per cui il primo giudice – in assenza di produzione in giudizio della comunicazione delle somme dovute e della ricevuta dei pagamenti effettuati – ha correttamente disatteso la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Tuttavia, la sentenza di I grado è stata pronunciata il 6.5.2025 e, quindi, in data antecedente a quella in cui
è pervenuta al contribuente la comunicazione delle somme dovute (calcolate al 31.5.2025) con allegato prospetto di sintesi nel quale è riportato, tra gli altri, l'importo dovuto per il carico ricompreso nella cartella di pagamento n. 29820120009684232, cui si riferisce l'intimazione di pagamento n. 29820249007933982 oggetto di gravame, per il quale – secondo quanto emerge dalla comunicazione – ricorrono le condizioni per la riammissione alla definizione agevolata.
Inoltre, il successivo 29.7.2025 è intervenuto il versamento della prima rata della rottamazione quater, come da ricevuta di pagamento prodotta in questo grado di giudizio.
A differenza di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, tali produzioni risultano tempestive in quanto relative a documenti di cui l'appellante non era in possesso nel corso del giudizio di primo grado, per cui esse sono consentite, a norma dell'art. 58 comma 2 D.L.vo 546/92, avendo ad oggetto “nuovi documenti”.
Ne deriva, a questo punto, che, avendo l'appellante assunto l'impegno di rinunciare al giudizio pendente e, ricorrendone le altre condizioni di legge, ai sensi dell'art. 1 comma 198 L. 197/22, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le spese del giudizio di primo grado vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., avuto riguardo al corretto comportamento della società contribuente che, con la dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 29.12.2022
n. 197, ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al primo grado di giudizio.
Il giudice rel.
IU OR
Il presidenteID SALVUCCI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
OR IU, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4097/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007933982000 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007933982000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1112/25 depositata il 23.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa aveva rigettato il ricorso proposto da Nominativo_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 , avverso l'intimazione di pagamento n. 29820249007933982, notificata a mezzo pec in data 21/05/2024, relativamente alla parte in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento di € 34.723,47, dando seguito alla cartella di pagamento n. 29820120009684232, notificata il 26.10.2012 per Ires e IVA del 2008, disattendendo la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal ricorrente a seguito del deposito in data 29.4.2025 di una “ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L.
29.12.2022 n. 197 "rottamazione-quater"”, ai sensi dell'art.
3-bis del DL n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, e condannandolo alle spese di giudizio nella misura di € 2.997,00, oltre accessori, in favore di ADER e € 2.381,60, oltre accessori, in favore di ADE.
Avverso tale sentenza Nominativo_1 proponeva appello ed eccepiva la nullità del decisum, in relazione al disposto rigetto, con condanna alle spese, in aperta violazione del D.L. 202/2024 convertito in L. 15/2025, in quanto il primo giudice, nonostante fosse stata presentata istanza di riammissione alla rottamazione prevista dall'art. 3 bis per alcune posizioni tra cui quella intimata relativa alla cartella di pagamento n.
29820120009684232000 e nonostante la norma prevedesse l'impegno alla rinuncia alle liti pendenti, con sospensione o estinzione del processo e spese comunque compensate, aveva reputato arbitrariamente che la società ricorrente dovesse provare in giudizio di avere diritto a presentare la domanda.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente estinzione/sospensione del processo con condanna alle spese del grado di giudizio e distrazione diretta in capo al difensore.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e controdeduceva che il ricorso era stato correttamente rigettato, perché la ricorrente avrebbe dovuto documentare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art.
3- bis del DL n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, norma che disciplina la riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 29.12.2022 n. 197
"rottamazione-quater".
L'appellante, infatti, è uno dei debitori che, per i debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente presentate ex art. 1, co. 235 della L. 197/2022, alla data del 31.12.2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata. Pertanto, avrebbe dovuto documentare di trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione, e cioè – come si legge nella sentenza di I grado - che, per “debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge 29.12.2022 n. 197”, è uno dei debitori che, alla data del 31.12.2024, sono “incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata”
Tale prova, tuttavia, non è stata idoneamente fornita nel giudizio di prime cure e la produzione in appello dev'essere considerata inammissibile ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiedeva: In via principale: il rigetto dell'appello di parte e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
In subordine: la manleva dell'Agenzia delle Entrate dal pagamento delle spese di giudizio e di qualunque altra somma possa derivare dal presente contenzioso per eventuali vizi imputabili esclusivamente all'attività dell'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come statuito dalla Suprema Corte, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta." (Cass. sez. 5, n. 24428 dell'11 settembre 2024).
Nel caso che ci occupa il rinvio alla disciplina dettata dal comma 236 suindicato è contenuto nell'art.
3-bis comma 2 del D.L. 202/2024, per cui il primo giudice – in assenza di produzione in giudizio della comunicazione delle somme dovute e della ricevuta dei pagamenti effettuati – ha correttamente disatteso la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Tuttavia, la sentenza di I grado è stata pronunciata il 6.5.2025 e, quindi, in data antecedente a quella in cui
è pervenuta al contribuente la comunicazione delle somme dovute (calcolate al 31.5.2025) con allegato prospetto di sintesi nel quale è riportato, tra gli altri, l'importo dovuto per il carico ricompreso nella cartella di pagamento n. 29820120009684232, cui si riferisce l'intimazione di pagamento n. 29820249007933982 oggetto di gravame, per il quale – secondo quanto emerge dalla comunicazione – ricorrono le condizioni per la riammissione alla definizione agevolata.
Inoltre, il successivo 29.7.2025 è intervenuto il versamento della prima rata della rottamazione quater, come da ricevuta di pagamento prodotta in questo grado di giudizio.
A differenza di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, tali produzioni risultano tempestive in quanto relative a documenti di cui l'appellante non era in possesso nel corso del giudizio di primo grado, per cui esse sono consentite, a norma dell'art. 58 comma 2 D.L.vo 546/92, avendo ad oggetto “nuovi documenti”.
Ne deriva, a questo punto, che, avendo l'appellante assunto l'impegno di rinunciare al giudizio pendente e, ricorrendone le altre condizioni di legge, ai sensi dell'art. 1 comma 198 L. 197/22, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le spese del giudizio di primo grado vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., avuto riguardo al corretto comportamento della società contribuente che, con la dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 29.12.2022
n. 197, ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al primo grado di giudizio.
Il giudice rel.
IU OR
Il presidenteID SALVUCCI