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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio camerale, recante n. 704/2024 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 18 dicembre 2024
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Andrea Favaro e C.F._2
Gloria Mariano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Dolo (VE), via
Cairoli n. 83, in forza di procura alle liti unita agli atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 Oggetto: accertamento e declaratoria dell'efficacia civile nell'ordinamento italiano della sentenza resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto in data 13 luglio 2024.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ai sensi della vigente normativa concordataria, abbia a dichiarare l'esecutività civile della pronuncia ecclesiastica come sopra specificata, onerando all'ufficiale dello stato civile competente di operare le annotazione all'uopo necessarie”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Nulla si oppone”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18 dicembre 2024 avanti all'intestata
Corte, , nata a [...] – Mestre il 27 agosto 1966, residente in [...]Parte_1
(VE), via Mare Mediterraneo n. 14, e nato a [...] – Mestre 24 gennaio Parte_2
1965, residente in [...] int. 2, hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in Venezia, in data 4 agosto 1990 e che il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Triveneto ha pronunciato la nullità del matrimonio in data 13 luglio 2023, per incapacità dell'uomo, ai sensi del can. 1095 nn. 2) e 3) del Codice di
Diritto Canonico. Hanno chiesto che venga dichiarata l'esecutività civile di detta pronuncia ecclesiastica, ordinando altresì all'Ufficiale dello stato civile competente di operare le annotazioni all'uopo necessarie.
Intervenuto nel procedimento, il Procuratore Generale ha espresso parere nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
*****
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Concordato 18 febbraio 1984, la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, munita del decreto di
2 esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo è su domanda anche di una sola delle parti dichiarata efficace nella Repubblica italiana quando sia accertato che il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
che nel procedimento avanti il Tribunale
Ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Va, altresì, osservato che la valutazione delle cause d'invalidità matrimoniale dell'ordinamento canonico è riservata al Giudice ecclesiastico e, tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento statale, la Corte d'Appello è tenuta a verificare la compatibilità con l'ordine pubblico interno.
La convivenza come coniugi - intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici - deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile solo da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non è eccepibile dal Pubblico Ministero interveniente nel giudizio di delibazione né è rilevabile d'ufficio dal Giudice della delibazione ( Cass. Sez. Un. n. 16379/2014).
Dalla sentenza depositata risulta che il matrimonio è stato dichiarato nullo per
“grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell'uomo”, a norma del can. 1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto
Canonico.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per incapacitas assumendi onera matrimonii, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 cc;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando, in contrario, le differenze della disciplina
3 codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano” (ex multis Cass. n. 4387/2000, Cass. n. 10796/2006 e Cass. n.
18417/2010).
Alla luce del complessivo materiale istruttorio si ritiene dimostrato che
[...]
abbia contratto matrimonio in condizione di grave difetto di discrezione di Pt_2
giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio inerenti alla comunione nuziale. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la richiesta può essere accolta.
Nel procedimento le parti sono state messe in condizioni di difendersi e la decisione non contrasta con altre sentenze pronunciate dal Giudice italiano né risulta siano pendenti davanti a detto Giudice altre cause per il medesimo oggetto. La declaratoria di nullità del matrimonio concordatario, per le ragioni suesposte, in presenza di una richiesta di esecutività proveniente da entrambi i coniugi, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Infine, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto di data
15.07.2024 prot. n. 57324/2024 ha dato esecutività alla suddetta Parte_3
sentenza canonica, avverso la quale è stato attestato non essere stato proposto appello, posto che nel succitato decreto si dà atto della definitività della sentenza.
Va, pertanto, dichiarata l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto che, in data 13 luglio 2023, ha pronunciato la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 4 agosto, dovendosi ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia l'annotazione del presente provvedimento in calce all'atto di matrimonio.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, sul ricorso congiunto proposto da
, nata a [...] – Mestre il 27 agosto 1966, e nato a Parte_1 Parte_2
Venezia – Mestre 24 gennaio 1965,
1. dichiara l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di data 13 luglio 2023 relativa al matrimonio celebrato il tra i predetti, emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Triveneto e resa esecutiva con decreto del 15 luglio 2024 dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia l'annotazione della presente ordinanza in calce all'atto di matrimonio al n. 99, anno 1990, parte II, serie A.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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