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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/08/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2533/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Remigio Antonicelli Parte_1
come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Vergine come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 05.07.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 15.03.2021, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il onde Controparte_1
sentire: – accertare e dichiarare che il sinistro occorsole in data
02.08.2018 alle ore 7.30 circa mentre percorreva a piedi via Amba Alagi in era avvenuto per fatto e colpa ascrivibili, in via esclusiva, al CP_1
medesimo quale proprietario e custode della pubblica via, per CP_1
non aver rimosso dal piano di calpestio il moncone metallico sporgente dal suolo nel quale era incappata, cadendo al suolo e procurandosi lesioni;
– per l'effetto, condannare il Comune di a risarcirle tutti i CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da essa in conseguenza subiti, nella misura di € 12.941,80 (di cui € 8.663,83 per danno biologico permanente stimato pari al 7%; euro 1.187,25 per 25 giorni di Invalidità Temporanea
Totale; € 831,08 per 35 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%; €
2.259,64 per spese mediche), ovvero in quella diversa determinanda in corso di causa, anche a titolo di personalizzazione del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
- condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento in favore di lei in via equitativa, ex art. 1226 c.c., della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata;
- con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
Con comparsa depositata in data 09.07.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: - accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda ex adverso proposta e, per l'effetto rigettarla;
- in ogni caso, condannare l'attrice alle spese e compensi di lite, oltre oneri come per legge.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico- legale d'ufficio sulla persona di nell'udienza del Parte_1
05.07.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e dei marciapiedi cittadini ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attrice e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Amba Alagi nell'abitato di in prossimità dell'incrocio con via Machiavelli- di un CP_1
moncone metallico sporgente dal piano di calpestio, non segnalato e non visibile (perché poco emergente dal suolo e comunque coperto da erba), in cui incappava percorrendo a piedi la via, perdendo Parte_1
l'equilibrio e rovinando al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dai testi e che, nell'occasione, si Testimone_1 Tes_2
trovavano in compagnia dell'attrice, assistevano alla sua caduta e le prestavano i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il Controparte_1
avrebbe quindi dovuto rimuovere il moncone metallico ivi presente o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei pedoni nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né, per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto, il ha CP_1
dimostrato che la rimozione del palo della segnaletica stradale di cui il moncone costituiva il residuo fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che questo si verificasse.
Tanto trova conforto anche nelle dichiarazioni testimoniali dell'agente di polizia Municipale del Comune di Porto Cesareo Greco
Barbara intervenuta in loco, la quale, in seguito a sopralluogo, riferiva essere emerso che l'oggetto indicato dall'attrice quale causa del sinistro “consisteva in parte di un palo di sostegno in metallo che sporgeva di circa 3 (tre) centimetri dal livello del marciapiede”, per la rimozione del quale aveva chiesto l'intervento della ditta concessionaria del servizio di manutenzione della segnaletica stradale;
ella, inoltre, nel confermare la situazione dei luoghi come rappresentati nelle fotografie allegate alla relazione di servizio, precisava “di aver spostato un po' di erba per fotografare il moncone” (erba, che, evidentemente, ne occultava la presenza alla vista dei passanti).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale di per aver violato l'obbligo di conservare e/o CP_1
manutenere la sede stradale di Via Amba Alagi) in corrispondenza dell'incrocio con via Machiavelli) in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che, a causa del trauma del
02.08.2018, riportava “Trauma contusivo gomito e Parte_1
avambraccio destro con presenza di escoriazioni da caduta” e “Frattura del capitello radiale a destra”, così come diagnosticato dai sanitari che l'ebbero in cura dopo visita diretta ed indagini strumentali;
- che il danno biologico temporaneo totale ebbe una durata di 10 giorni (fase acuta della malattia, applicazione di gomitiera gessata), cui fece seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 15 giorni (fase sub-acuta della malattia con utilizzo di gomitiera gessata), un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 20 giorni (fase intermedia della malattia, rimozione della gomitiera gessata e fisioterapia) ed un periodo finale di danno biologico temporaneo parziale al 25% di 10 giorni
(riposo, fisioterapia, conclusione della malattia e stabilizzazione con esiti permanenti;
- che, valutata la ripercussione disfunzionale, l'alterazione anatomica e l'incidenza dinamico-relazionale, era residuato danno biologico permanente (Esiti di trauma contusivo gomito destro con frattura composta del capitello radiale destro) valutabile nella misura del
5% di riduzione della totale integrità psico-fisica del soggetto;
- che vista, la lieve entità del danno permanente e l'obiettività clinica correlata, e considerato lo scarso impatto sull'aspetto dinamico relazionale nella personalizzazione del danno, era ininfluente la ripercussione della menomazione permanente riscontrata sulla capacità lavorativa specifica di amministratore di condominio;
- che apparivano congrue e necessarie le spese sostenute per cure mediche e fisioterapiche fino alla stabilizzazione della malattia, pari ad € 1.328,64; - che non apparivano necessari per il futuro terapie medico-chirurgiche o trattamenti fisioterapici per ridurre o curare la menomazione riscontrata ed ormai stabilizzata.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (51 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 10.412,25 (di cui
€ 1.150,00 per I.T.T., € 1.293,75 per I.T.P. al 75%, euro 1.150 per I.T.P. al
50%, € 287,50 per I.T.P. al 25%, € 6.531,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione
(cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.328,64.
Non può trovare invece accoglimento la domanda attorea di ristoro del danno non patrimoniale per l'interruzione anticipata della vacanza.
Il teste (che, in quanto coniuge dell'attrice, sulla Tes_2
circostanza appare più attendibile dell'altra teste escussa in Tes_1
giudizio, conosciuta occasionalmente in occasione del soggiorno a
[...]
) riferiva infatti che con la moglie, dopo il sopralluogo del CP_1
08.08.2018 eseguito nella zona del sinistro- si trattenevano a
[...]
almeno per una settimana e forse di più, per poi rientrare presso CP_1
la loro residenza, senza far cenno alcuno alla durata residua che avrebbe avuto la vacanza ove non fosse intervenuto l'occorso, né che il ritorno eventualmente anticipato avesse determinato ripercussioni sullo stato d'animo o sulla serenità della sig.ra . Pt_1
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
11.740,89, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza del nei confronti Controparte_1
dell'attrice segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attrice dei Controparte_1
danni subiti a causa della caduta occorsale in data 02.08.2018 nell'abitato comunale nella complessiva misura di € 11.740,89, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì l convenuto al pagamento in favore CP_2
dell'Avv. Remigio Antonicelli, procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2533/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Remigio Antonicelli Parte_1
come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Vergine come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 05.07.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 15.03.2021, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il onde Controparte_1
sentire: – accertare e dichiarare che il sinistro occorsole in data
02.08.2018 alle ore 7.30 circa mentre percorreva a piedi via Amba Alagi in era avvenuto per fatto e colpa ascrivibili, in via esclusiva, al CP_1
medesimo quale proprietario e custode della pubblica via, per CP_1
non aver rimosso dal piano di calpestio il moncone metallico sporgente dal suolo nel quale era incappata, cadendo al suolo e procurandosi lesioni;
– per l'effetto, condannare il Comune di a risarcirle tutti i CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da essa in conseguenza subiti, nella misura di € 12.941,80 (di cui € 8.663,83 per danno biologico permanente stimato pari al 7%; euro 1.187,25 per 25 giorni di Invalidità Temporanea
Totale; € 831,08 per 35 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%; €
2.259,64 per spese mediche), ovvero in quella diversa determinanda in corso di causa, anche a titolo di personalizzazione del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
- condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento in favore di lei in via equitativa, ex art. 1226 c.c., della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata;
- con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
Con comparsa depositata in data 09.07.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: - accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda ex adverso proposta e, per l'effetto rigettarla;
- in ogni caso, condannare l'attrice alle spese e compensi di lite, oltre oneri come per legge.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico- legale d'ufficio sulla persona di nell'udienza del Parte_1
05.07.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e dei marciapiedi cittadini ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attrice e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Amba Alagi nell'abitato di in prossimità dell'incrocio con via Machiavelli- di un CP_1
moncone metallico sporgente dal piano di calpestio, non segnalato e non visibile (perché poco emergente dal suolo e comunque coperto da erba), in cui incappava percorrendo a piedi la via, perdendo Parte_1
l'equilibrio e rovinando al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dai testi e che, nell'occasione, si Testimone_1 Tes_2
trovavano in compagnia dell'attrice, assistevano alla sua caduta e le prestavano i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il Controparte_1
avrebbe quindi dovuto rimuovere il moncone metallico ivi presente o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei pedoni nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né, per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto, il ha CP_1
dimostrato che la rimozione del palo della segnaletica stradale di cui il moncone costituiva il residuo fosse talmente recente rispetto all'incidente da non poter evitare che questo si verificasse.
Tanto trova conforto anche nelle dichiarazioni testimoniali dell'agente di polizia Municipale del Comune di Porto Cesareo Greco
Barbara intervenuta in loco, la quale, in seguito a sopralluogo, riferiva essere emerso che l'oggetto indicato dall'attrice quale causa del sinistro “consisteva in parte di un palo di sostegno in metallo che sporgeva di circa 3 (tre) centimetri dal livello del marciapiede”, per la rimozione del quale aveva chiesto l'intervento della ditta concessionaria del servizio di manutenzione della segnaletica stradale;
ella, inoltre, nel confermare la situazione dei luoghi come rappresentati nelle fotografie allegate alla relazione di servizio, precisava “di aver spostato un po' di erba per fotografare il moncone” (erba, che, evidentemente, ne occultava la presenza alla vista dei passanti).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale di per aver violato l'obbligo di conservare e/o CP_1
manutenere la sede stradale di Via Amba Alagi) in corrispondenza dell'incrocio con via Machiavelli) in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che, a causa del trauma del
02.08.2018, riportava “Trauma contusivo gomito e Parte_1
avambraccio destro con presenza di escoriazioni da caduta” e “Frattura del capitello radiale a destra”, così come diagnosticato dai sanitari che l'ebbero in cura dopo visita diretta ed indagini strumentali;
- che il danno biologico temporaneo totale ebbe una durata di 10 giorni (fase acuta della malattia, applicazione di gomitiera gessata), cui fece seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 15 giorni (fase sub-acuta della malattia con utilizzo di gomitiera gessata), un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 20 giorni (fase intermedia della malattia, rimozione della gomitiera gessata e fisioterapia) ed un periodo finale di danno biologico temporaneo parziale al 25% di 10 giorni
(riposo, fisioterapia, conclusione della malattia e stabilizzazione con esiti permanenti;
- che, valutata la ripercussione disfunzionale, l'alterazione anatomica e l'incidenza dinamico-relazionale, era residuato danno biologico permanente (Esiti di trauma contusivo gomito destro con frattura composta del capitello radiale destro) valutabile nella misura del
5% di riduzione della totale integrità psico-fisica del soggetto;
- che vista, la lieve entità del danno permanente e l'obiettività clinica correlata, e considerato lo scarso impatto sull'aspetto dinamico relazionale nella personalizzazione del danno, era ininfluente la ripercussione della menomazione permanente riscontrata sulla capacità lavorativa specifica di amministratore di condominio;
- che apparivano congrue e necessarie le spese sostenute per cure mediche e fisioterapiche fino alla stabilizzazione della malattia, pari ad € 1.328,64; - che non apparivano necessari per il futuro terapie medico-chirurgiche o trattamenti fisioterapici per ridurre o curare la menomazione riscontrata ed ormai stabilizzata.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (51 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 10.412,25 (di cui
€ 1.150,00 per I.T.T., € 1.293,75 per I.T.P. al 75%, euro 1.150 per I.T.P. al
50%, € 287,50 per I.T.P. al 25%, € 6.531,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione
(cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.328,64.
Non può trovare invece accoglimento la domanda attorea di ristoro del danno non patrimoniale per l'interruzione anticipata della vacanza.
Il teste (che, in quanto coniuge dell'attrice, sulla Tes_2
circostanza appare più attendibile dell'altra teste escussa in Tes_1
giudizio, conosciuta occasionalmente in occasione del soggiorno a
[...]
) riferiva infatti che con la moglie, dopo il sopralluogo del CP_1
08.08.2018 eseguito nella zona del sinistro- si trattenevano a
[...]
almeno per una settimana e forse di più, per poi rientrare presso CP_1
la loro residenza, senza far cenno alcuno alla durata residua che avrebbe avuto la vacanza ove non fosse intervenuto l'occorso, né che il ritorno eventualmente anticipato avesse determinato ripercussioni sullo stato d'animo o sulla serenità della sig.ra . Pt_1
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
11.740,89, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza del nei confronti Controparte_1
dell'attrice segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attrice dei Controparte_1
danni subiti a causa della caduta occorsale in data 02.08.2018 nell'abitato comunale nella complessiva misura di € 11.740,89, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì l convenuto al pagamento in favore CP_2
dell'Avv. Remigio Antonicelli, procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)