CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 807318 TARSU/TIA 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando :
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 807318 TARSU/TIA 2004
Si è costituita OG chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.
Non risulta costituito il Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente aveva articolato come segue (testualmente) le doglianze difensive:
1) CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI IN CAPO ALLA SO.G.E.T. S.P.A – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA 2) OMESSA O IRRITUALE NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE INDICATA IN PREMESSE – DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 163 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2006, N. 296 3) PRESCRIZIONE DEI CREDITI. 4)
PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NELLA 2 PARTE IN CUI CALCOLA INTERESSI DI MORA SU INTERESSI APPLICATI DALL'ENTE IMPOSITORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. DELL'ART. 30 DEL D.P.R. N. 602/73 5) PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 472/97 – CONSEGUENTE ERRONEO COMPUTO DEGLI INTERESSI DI MORA.
Quanto alla eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla OG, quest'ultima società, costituendosi ha ribadito (conformemente a quanto già dedotto in altri procedimenti analoghi) di essere stata autorizzata, con nota dell911.04.2017, dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, " a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione".
Tale tesi risulta confortata dagli atti prodotti dalla stessa Concessionaria, onde la eccezione del ricorrente va disattesa poichè non idoneamente provata.
Va, invece, accolta la eccezione di prescrizione, siccome dedotta dal ricorrente.
Quest'ultimo, ha dedotto che dalla data(18 gennaio 2018) di notifica della intimazione n. 3106 alla data di notifica dell'atto impugnato sono decorsi "6 anni, 11 mesi e 16 giorni, un termine cioè superiore di molto ai tempi di prescrizione del tributo comunale.
Tale termine, stando alle acquisizioni di cui in atti, sarebbe maturato anche nella ipotesi di positivo apprezzamento dei termini emergenziali COVID.
Il ricorso va, dunque, accolto e OG SP va condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna OG SP al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 807318 TARSU/TIA 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando :
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 807318 TARSU/TIA 2004
Si è costituita OG chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.
Non risulta costituito il Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente aveva articolato come segue (testualmente) le doglianze difensive:
1) CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI IN CAPO ALLA SO.G.E.T. S.P.A – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA 2) OMESSA O IRRITUALE NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE INDICATA IN PREMESSE – DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 163 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2006, N. 296 3) PRESCRIZIONE DEI CREDITI. 4)
PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NELLA 2 PARTE IN CUI CALCOLA INTERESSI DI MORA SU INTERESSI APPLICATI DALL'ENTE IMPOSITORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. DELL'ART. 30 DEL D.P.R. N. 602/73 5) PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 472/97 – CONSEGUENTE ERRONEO COMPUTO DEGLI INTERESSI DI MORA.
Quanto alla eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla OG, quest'ultima società, costituendosi ha ribadito (conformemente a quanto già dedotto in altri procedimenti analoghi) di essere stata autorizzata, con nota dell911.04.2017, dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, " a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione".
Tale tesi risulta confortata dagli atti prodotti dalla stessa Concessionaria, onde la eccezione del ricorrente va disattesa poichè non idoneamente provata.
Va, invece, accolta la eccezione di prescrizione, siccome dedotta dal ricorrente.
Quest'ultimo, ha dedotto che dalla data(18 gennaio 2018) di notifica della intimazione n. 3106 alla data di notifica dell'atto impugnato sono decorsi "6 anni, 11 mesi e 16 giorni, un termine cioè superiore di molto ai tempi di prescrizione del tributo comunale.
Tale termine, stando alle acquisizioni di cui in atti, sarebbe maturato anche nella ipotesi di positivo apprezzamento dei termini emergenziali COVID.
Il ricorso va, dunque, accolto e OG SP va condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna OG SP al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.